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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 163/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 21.3.2025 per la decisione ex artt. 437 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione dell'ordinanza del 14.9.2023 alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 437 c.p.c..
n. 163/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo, ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia Sanframondi (Bn) n.
309/2023, depositata il 14.6.2023
TRA
c.f. p.i. , in persona del legale rapp.nte pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ernesta Paniccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone, alla via Giuseppe Verdi
n. 185
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Nava ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Circello (Bn), al corso Municipio n. 22
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in p.d.l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, la ha interposto appello avverso la sentenza del G.d.p. di Parte_1
Guardia Sanframondi di accoglimento dell'opposizione di CP_1 CP_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20190134900060944, emessa dalla
[...]
- Società concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali - il 23.2.2023 e Parte_1
notificata il 21.3.2023, relativa al verbale di accertamento di violazione del C.d.s. n.
1246/2015, emesso l'11.3.2015 e notificato il 9.4.2015. In particolare, la società ha dedotto: che il giudice di prime cure ha erroneamente annullato l'ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione maturata il 9.4.2020; che, invero, il D.L. n. 18/2020 e la successiva normativa emergenziale Covid 19 hanno previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2023; che, pertanto, l'ente della riscossione ha notificato l'ordinanza di ingiunzione nei termini di legge.
Per tali motivi, ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Non si è costituito il , di cui va dichiarata la contumacia, mentre Controparte_2
si è costituito il , il quale ha instato per il rigetto delle doglianze ex adverso CP_1
articolate, in quanto prive di fondamento.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello (notificato l'ultimo giorno utile), nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è infondato e, seppur con diversa motivazione, va confermata la sentenza di prime cure.
pag. 3/6 Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che la sospensione di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.s. riguardi, non già la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza
pag. 4/6 relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 21.3.2023, non è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti, avvenuta il 9.4.2015 e la prescrizione, che sarebbe decorsa il 9.4.2020, è stata sospesa per 542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre
2021, con la conseguenza che la notifica non è tempestiva perché da tale ultima data sono decorsi i trentatré giorni mancanti al decorso del quinquennio che si erano fermati l'8 marzo 2020.
Non appare, poi, conferente il richiamo al comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. 18/2020 - secondo cui sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre pag. 5/6 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021 – dal momento che non è dato sapere quando l'ingiunzione è stata presa in carico dalla . Pt_1
L'appello è, quindi, infondato.
In ordine alle spese di lite, la novità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, unitamente alle incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione totale delle spese di lite nei rapporti con il convenuto costituito.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) compensa le spese di lite;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 21.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
pag. 6/6
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 21.3.2025 per la decisione ex artt. 437 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione dell'ordinanza del 14.9.2023 alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 437 c.p.c..
n. 163/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo, ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia Sanframondi (Bn) n.
309/2023, depositata il 14.6.2023
TRA
c.f. p.i. , in persona del legale rapp.nte pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ernesta Paniccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone, alla via Giuseppe Verdi
n. 185
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Nava ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Circello (Bn), al corso Municipio n. 22
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in p.d.l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, la ha interposto appello avverso la sentenza del G.d.p. di Parte_1
Guardia Sanframondi di accoglimento dell'opposizione di CP_1 CP_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20190134900060944, emessa dalla
[...]
- Società concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali - il 23.2.2023 e Parte_1
notificata il 21.3.2023, relativa al verbale di accertamento di violazione del C.d.s. n.
1246/2015, emesso l'11.3.2015 e notificato il 9.4.2015. In particolare, la società ha dedotto: che il giudice di prime cure ha erroneamente annullato l'ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione maturata il 9.4.2020; che, invero, il D.L. n. 18/2020 e la successiva normativa emergenziale Covid 19 hanno previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2023; che, pertanto, l'ente della riscossione ha notificato l'ordinanza di ingiunzione nei termini di legge.
Per tali motivi, ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Non si è costituito il , di cui va dichiarata la contumacia, mentre Controparte_2
si è costituito il , il quale ha instato per il rigetto delle doglianze ex adverso CP_1
articolate, in quanto prive di fondamento.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello (notificato l'ultimo giorno utile), nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è infondato e, seppur con diversa motivazione, va confermata la sentenza di prime cure.
pag. 3/6 Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che la sospensione di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.s. riguardi, non già la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza
pag. 4/6 relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 21.3.2023, non è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti, avvenuta il 9.4.2015 e la prescrizione, che sarebbe decorsa il 9.4.2020, è stata sospesa per 542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre
2021, con la conseguenza che la notifica non è tempestiva perché da tale ultima data sono decorsi i trentatré giorni mancanti al decorso del quinquennio che si erano fermati l'8 marzo 2020.
Non appare, poi, conferente il richiamo al comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. 18/2020 - secondo cui sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre pag. 5/6 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021 – dal momento che non è dato sapere quando l'ingiunzione è stata presa in carico dalla . Pt_1
L'appello è, quindi, infondato.
In ordine alle spese di lite, la novità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, unitamente alle incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione totale delle spese di lite nei rapporti con il convenuto costituito.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) compensa le spese di lite;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 21.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
pag. 6/6