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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa EN LI Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI NN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1277/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC D'NN, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. MARIO TORNATORE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Acireale (CT) l'08/09/1975, dal quale sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 24/06/2020 nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 24/06/2020 n. 3584, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Parte_2 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del
24/06/2020 n. 3584.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato il giorno 08.09.1975 in Acireale, tra la sig.ra
[...]
nata LA (CT) il 24.07.1956 e residente a [...] piano terra, C.F.: Pt_3
ed il sig. nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1 Parte_2
(CT), via Andronico n. 20 piano primo, C.F.: Atto N. 136 parte 2 serie A, anno 1975, C.F._2 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Acireale(CT) e confermare i provvedimenti resi nel decreto di omologa della separazione consensuale, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
Acireale di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di divorzio.
c) i coniugi con il presente atto dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in loro favore ovvero alla corresponsione degli alimenti familiari”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale (CT) l'08/09/1975 tra e , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno 1975, al n. 136, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
RI NN EN LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa EN LI Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI NN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1277/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC D'NN, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. MARIO TORNATORE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Acireale (CT) l'08/09/1975, dal quale sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 24/06/2020 nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 24/06/2020 n. 3584, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Parte_2 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del
24/06/2020 n. 3584.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato il giorno 08.09.1975 in Acireale, tra la sig.ra
[...]
nata LA (CT) il 24.07.1956 e residente a [...] piano terra, C.F.: Pt_3
ed il sig. nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1 Parte_2
(CT), via Andronico n. 20 piano primo, C.F.: Atto N. 136 parte 2 serie A, anno 1975, C.F._2 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Acireale(CT) e confermare i provvedimenti resi nel decreto di omologa della separazione consensuale, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
Acireale di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di divorzio.
c) i coniugi con il presente atto dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in loro favore ovvero alla corresponsione degli alimenti familiari”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale (CT) l'08/09/1975 tra e , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno 1975, al n. 136, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
RI NN EN LI