Articolo 4 della Legge 28 giugno 1956, n. 597
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 luglio 1956
Art. 4.
E' infine autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per acute di forza maggiore entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone raccolto 1948, limitatamente al contingente affluito all'ammasso disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888 .
Entrata in vigore il 20 luglio 1956