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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale di Bonifica Inferiore del Voturno - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 20251013800117612 IRRIGAZIONE 2021
- AVV PAGAMENTO n. 20251013800114461 IRRIGAZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla Signora Ricorrente_1 avverso gli avvisi di pagamento:
1. emessi dal Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
2. relativi a contributi di bonifica ed irrigazione per immobili siti nel Comune di Cancello ed Arnone.
La ricorrente ha impugnato i suddetti atti deducendo, in via principale, l'insussistenza del presupposto impositivo per carenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, lamentando lo stato di abbandono della rete irrigua e la conseguente impossibilità di fruire del servizio.
Il Consorzio resistente si è costituito in giudizio difendendo la legittimità della propria pretesa sulla base dell'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e della conformità dell'imposizione al piano di classifica vigente, approvato dalle autorità regionali.
L'Ente ha sostenuto, altresì, che l'onere probatorio circa l'assenza di beneficio gravasse interamente sulla parte contribuente.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha prodotto una dettagliata perizia tecnica volta a dimostrare lo stato dei luoghi e l'effettiva inesistenza del servizio nel comprensorio cd Gelso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, la questione centrale attiene ai presupposti di debenza del contributo di bonifica.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la legittimità dell'imposizione non discende automaticamente dalla mera inclusione del fondo nel perimetro di bonifica ovvero dall'adozione di un piano di classifica.
L'obbligazione tributaria sorge esclusivamente in presenza di un beneficio diretto e specifico arrecato all'immobile, il quale deve tradursi in un incremento del suo valore venale ovvero in una sua conservazione, derivante dall'esecuzione o dalla manutenzione delle opere di bonifica.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione di apposita relazione tecnica.
Da tale documento emerge con assoluta chiarezza che la zona in cui sono ubicati i fondi non è più servita dalla rete di irrigazione consortile sin dall'anno 2013.
La perizia evidenzia come la rete e gli idranti versino in condizioni di totale degrado, tali da rendere impossibile il ripristino del servizio senza interventi strutturali radicali.
Si è dunque verificata una frattura del nesso eziologico tra l'attività dell'ente ed il vantaggio fondiario. Tanto anche in considerazione del fatto che le conclusioni della consulenza tecnica di parte non sono state smentite da idonea prova contraria da parte dell'Ente, con conseguente applicazione del principio della vicinanza della prova in merito al funzionamento effettivo degli impianti.
La potenzialità del servizio, spesso invocata dai Consorzi, non può essere intesa in senso astratto o meramente ipotetico.
Essa deve corrispondere ad una disponibilità effettiva ed immediata delle opere a recare un'utilità al fondo.
Quando, come nel caso in esame, le infrastrutture risultano oggettivamente non funzionanti ed il servizio non è erogato viene meno il presupposto impositivo di cui all'articolo 860 del codice civile e al R.D. numero
215 del 1933.
In assenza di un beneficio concreto, l'imposizione si risolverebbe in un ingiustificato prelievo tributario privo di causa.
Pertanto, l'inutilizzabilità della rete irrigua e la comprovata assenza di interventi manutentivi idonei a preservare il valore dei fondi conducono necessariamente all'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di pagamento impugnati.
Dichiara non dovute le somme richieste dal Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per le annualità in contestazione e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 319,70, di cui euro 278,00 per compenso tabellare ed euro
41,70 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale di Bonifica Inferiore del Voturno - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 20251013800117612 IRRIGAZIONE 2021
- AVV PAGAMENTO n. 20251013800114461 IRRIGAZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla Signora Ricorrente_1 avverso gli avvisi di pagamento:
1. emessi dal Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
2. relativi a contributi di bonifica ed irrigazione per immobili siti nel Comune di Cancello ed Arnone.
La ricorrente ha impugnato i suddetti atti deducendo, in via principale, l'insussistenza del presupposto impositivo per carenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, lamentando lo stato di abbandono della rete irrigua e la conseguente impossibilità di fruire del servizio.
Il Consorzio resistente si è costituito in giudizio difendendo la legittimità della propria pretesa sulla base dell'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e della conformità dell'imposizione al piano di classifica vigente, approvato dalle autorità regionali.
L'Ente ha sostenuto, altresì, che l'onere probatorio circa l'assenza di beneficio gravasse interamente sulla parte contribuente.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha prodotto una dettagliata perizia tecnica volta a dimostrare lo stato dei luoghi e l'effettiva inesistenza del servizio nel comprensorio cd Gelso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, la questione centrale attiene ai presupposti di debenza del contributo di bonifica.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la legittimità dell'imposizione non discende automaticamente dalla mera inclusione del fondo nel perimetro di bonifica ovvero dall'adozione di un piano di classifica.
L'obbligazione tributaria sorge esclusivamente in presenza di un beneficio diretto e specifico arrecato all'immobile, il quale deve tradursi in un incremento del suo valore venale ovvero in una sua conservazione, derivante dall'esecuzione o dalla manutenzione delle opere di bonifica.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione di apposita relazione tecnica.
Da tale documento emerge con assoluta chiarezza che la zona in cui sono ubicati i fondi non è più servita dalla rete di irrigazione consortile sin dall'anno 2013.
La perizia evidenzia come la rete e gli idranti versino in condizioni di totale degrado, tali da rendere impossibile il ripristino del servizio senza interventi strutturali radicali.
Si è dunque verificata una frattura del nesso eziologico tra l'attività dell'ente ed il vantaggio fondiario. Tanto anche in considerazione del fatto che le conclusioni della consulenza tecnica di parte non sono state smentite da idonea prova contraria da parte dell'Ente, con conseguente applicazione del principio della vicinanza della prova in merito al funzionamento effettivo degli impianti.
La potenzialità del servizio, spesso invocata dai Consorzi, non può essere intesa in senso astratto o meramente ipotetico.
Essa deve corrispondere ad una disponibilità effettiva ed immediata delle opere a recare un'utilità al fondo.
Quando, come nel caso in esame, le infrastrutture risultano oggettivamente non funzionanti ed il servizio non è erogato viene meno il presupposto impositivo di cui all'articolo 860 del codice civile e al R.D. numero
215 del 1933.
In assenza di un beneficio concreto, l'imposizione si risolverebbe in un ingiustificato prelievo tributario privo di causa.
Pertanto, l'inutilizzabilità della rete irrigua e la comprovata assenza di interventi manutentivi idonei a preservare il valore dei fondi conducono necessariamente all'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di pagamento impugnati.
Dichiara non dovute le somme richieste dal Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per le annualità in contestazione e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 319,70, di cui euro 278,00 per compenso tabellare ed euro
41,70 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.