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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 95 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 16 maggio 2025
TRA n persona dell'amministratore unico sig.ra Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Orlandini;
- APPELLANTE -
E
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresenta e Controparte_1 difesa dall'avv. Dario Lupo;
– APPELLATA –
Controparte_2
- CONTUMACE -
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 16 marzo 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2626/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022.
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita: a) in totale riforma della decisione impugnata: i) accogliere l'appello proposto dalla per i motivi esposti nel Parte_1 relativo atto e, per l'effetto, ii) revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando qualsivoglia domanda di pagamento avanzata nei confronti di quest'ultima da ove occorra previa declaratoria di Controparte_1 nullità della nota 17/6/2014 a firma dell i b) condannare CP_3 Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma di € 34.286,44, già corrisposta da in dichiarata esecuzione Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado;
c) condannare le altre parti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: voglia la Corte adìta, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione: 1) rigettare l'appello principale proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 ovvero infondato in fatto e diritto, confermando la pronuncia gravata;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze della fase di impugnazione, oltre accessori, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 704/2017, la Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di chiederne la revoca, chiedendo Controparte_1 preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'associazione “Terra del sole Onlus”.
Deduceva, in primis, il difetto di legittimazione attiva della a richiedere Controparte_1 ed ottenere l'ingiunzione di pagamento, rappresentando che il credito, oggetto del procedimento monitorio, era stato ceduto dalla alla Controparte_1 Parte_3
[...]
Nel merito, la deduceva di non essere in alcun modo debitrice nei Parte_1 confronti della della somma portata dalla fattura azionata in sede Controparte_1 monitoria (con la quale si chiedeva il compenso di euro 18.000,00 per servizi di montaggio audiovisivi resi in occasione dell'evento culturale Premio Barocco 2014 in Gallipoli), sostenendo che la propria dichiarazione di disponibilità del 17 giugno 2014, sottoscritta da (Amministratore Unico e legale rappresentante di Parte_2
a concedere un contributo in favore della (dichiarazione Parte_1 Controparte_1 indirizzata sia a quest'ultima che alla onlus , organizzatrice CP_2 dell'evento) era un atto simulato, reso nella consapevolezza e con l'accordo dell e della stessa e CP_2 Controparte_2 Controparte_1 pertanto era inefficace.
Infatti, l'opponente asseriva che mediante tale documento aveva fittiziamente dichiarato la sua disponibilità a pagare le forniture di per la Controparte_1 manifestazione “Premio Barocco”, organizzata da TERRA Del SOLE ONLUS e che questa finzione si era resa necessaria perché il precedente sponsor era venuto meno e la dichiarazione di un impegno economico era indispensabile per la riuscita dell'evento. Tuttavia, a era stato assicurato, con l'accordo di Terra Del Sole e Parte_1
Provinciali s.r.l., che non avrebbe dovuto versare alcun denaro, poiché la CP_2 avrebbe trovato un nuovo sponsor, prima della fine della manifestazione, che si sarebbe effettivamente impegnato a coprire i costi del servizio che sarebbe stato reso dalla Sempre secondo la prospettazione di parte opponente, chiari ed CP_1 univoci indici della natura simulata dell'accordo, erano l'assenza della tra Parte_1 gli sponsor della manifestazione, come riportati sul manifesto promozionale dell'evento, nonché il fatto che la fattura di allegata all'ingiunzione di pagamento, Controparte_1 non era mai stata inviata a ma era stata ceduta a una banca, nonché, Parte_1 infine, il fatto che la dichiarazione di disponibilità di era stata Parte_1 preconfezionata e inviata via email dal legale rappresentante della Controparte_2
e che la stessa era stata sottoscritta a soli due giorni dall'inizio dell'evento, un
[...] lasso di tempo troppo breve per una reale decisione di sponsorizzazione. Era, pertanto, manifesta, secondo la prospettazione di parte opponente, la natura simulata ed apparente della dichiarazione di ad accollarsi le spese del servizio della Parte_1
PROVINCIALI, con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto produrre alcun effetto obbligatorio.
Si costituiva la rilevando l'infondatezza dell'eccezione preliminare Controparte_1 sollevata da in quanto la cessione pro solvendo alla banca di non era Pt_1 Pt_3 andata a buon fine e quindi il credito era rientrato nel proprio patrimonio, con conseguente legittimazione attiva ad agire in monitorio. Deduceva, inoltre, l'opposta che la prova del credito, era data non dalla fattura, ma dall'impegno sottoscritto dalla SORGENTE di versare direttamente alla la somma di €18.000,00 per i CP_1 servizi richiesti a quest'ultima dalla . La Controparte_2 CP_1 pertanto, evidenziando l'illogicità della ricostruzione fattuale della che aveva Pt_1 definito simulato l'accordo intercorso tra le parti senza averne dato prova. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata in causa della associazione Controparte_2 quest'ultima si costituiva, contestando quanto dedotto dalla e chiedendo di Parte_1 essere estromessa dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di tutte le parti, nonché delle prove testimoniali ammesse.
Con la sentenza n°2626/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta e compensando le spese con la terza chiamata.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa di pagamento della Controparte_1 che aveva fornito assistenza tecnico-impiantistica in occasione della manifestazione “Per premio Barocco 2014”, nei confronti della la quale si era formalmente Parte_1 impegnata a coprire tale onere economico tramite una dichiarazione del 17 giugno 2014, promettendo il pagamento entro il 31.12.2014. Questa dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., aveva giuridicamente l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale, e di dispensare il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza di tale rapporto, che si presume fino a prova contraria (cui il debitore è onerato). La ha sostenuto che il rapporto obbligatorio sottostante era Parte_1 inesistente e che la dichiarazione d'impegno fosse fittizia, frutto di un accordo simulatorio trilaterale, senza tuttavia dimostrarlo, non producendo alcun documento precostituito (la c.d. “controdichiarazione”), che provasse tra le parti il dedotto accordo simulatorio.
Anche l'istruttoria orale non era, comunque, riuscita a supportare questa tesi. La deposizione del teste (richiesta dalla opponente) era risultata non Tes_1 convincente a causa di significative discrepanze con la versione dei fatti avanzata da stessa. Pertanto, la pretesa di pagamento è stata considerata pienamente Pt_1 legittima.
Avverso tale sentenza ha spiegato appello la censurando la sentenza Parte_1 per non aver fatto buon governo il giudice delle prove acquisite, in violazione dell'art. 2697 c.c. Infatti, una più attenta valutazione della prova testimoniale del teste
, nonché di circostanze di fatto, quali la predisposizione della bozza della Tes_1 dichiarazione, da parte della stessa TERRA DEL SOLE, avrebbero consentito di ritenere raggiunta la prova della simulazione. Inoltre, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, di qualsivoglia statuizione sulla questione posta dall'opponente, relativa all'inquadramento del rapporto sottostante nella fattispecie della donazione, non di modico valore, nulla per mancanza della necessaria forma dell'atto pubblico.
Infine, l'appellante ha comunque censurato la decisione del giudice, basata sulla applicazione alla fattispecie in esame, dei principi sottesi all'istituto della promessa di pagamento (art. 1988 c.c.)
Si è costituita la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.., ed insistendo nel merito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado
All'udienza del 16.05.2025, concessi già i termini ex art 352 c.p.c., il giudice istruttore si riservava per la rimessione della causa in decisione al collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto contiene una inequivoca manifestazione di volontà, indirizzata a delineare come si ritiene che la sentenza avrebbe dovuto essere concepita, nonché una diffusa e discorsiva argomentazione, comprensiva sia di una formulazione critica, rappresentativa degli errori di diritto e logico-giuridici in cui il primo giudicante sarebbe incorso, sia di una esplicita riproposizione di deduzioni proposte nel giudizio di primo grado. A conferma della specificità dei motivi di appello, si rileva a tal uopo che la ha potuto difendersi nel merito dell'impugnazione. Controparte_1
Nel merito l'appello va rigettato per quanto di ragione.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il giudice di primo Parte_1 grado non abbia ben interpretato le risultanze istruttorie che, a suo dire, hanno inequivocabilmente confermato la sua tesi in ordine alla simulazione dell'accordo intercorso tra le parti in causa.
La pretesa partecipazione di all'accordo simulatorio, che avrebbe CP_1 esonerato dal pagamento, avrebbe dovuto essere supportata da una Parte_1 dichiarazione scritta precostituita (controdichiarazione), che, nella fattispecie in esame non esiste. Tale considerazione è assorbente, pur condividendosi la valutazione del primo giudice, relativa alla mancanza, sia nella documentazione comunque acquisita, sia nelle risultanze dell'istruttoria orale, di prove univoche della dedotta simulazione.
Condivisibilmente il giudice delle indagini preliminari, investito del procedimento penale per truffa, instaurato a seguito della denuncia di (A.U. della Parte_2
, ha ravvisato, come scritto nel decreto di archiviazione ex art. 410 comma 2 Pt_1
c.p.p. (prodotto dalla opposta), nella tesi della simulazione sostenuta dalla , Parte_2 non tanto una artificio finalizzato alla truffa, ma un pretesto per sottrarsi al pagamento di 18.000,00€ in favore della Controparte_1
Anche gli altri due motivi di appello non sono fondati.
Giustamente, il Tribunale ha sussunto la fattispecie in esame nello schema giuridico della dichiarazione unilaterale resa ex art. 1988 c.c., che pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione, ha l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale, dispensando il creditore, destinatario della promessa, dall'onere di provare la sua esistenza, ed addossando al debitore la relativa prova contraria (prova che non è stata offerta dalla società opponente). Inoltre, il rapporto fondamentale, oltre ad essere preesistente, può nascere anche contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa) ma non può prescindersi dalla sua esistenza e validità sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido, o che si è estinto, o che esista una condizione o altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cosi, cass. civ. n. 2091/2022).
Nella concreta fattispecie in esame, la non ha offerto la prova Pt_1 dell'inesistenza o invalidità o estinzione del rapporto fondamentale. Non ha innanzitutto disconosciuto la sottoscrizione apposta alla richiamata dichiarazione unilaterale, né ha dimostrato la dedotta natura simulatoria. Ne deriva che i fatti, come accertati, concretano una sorta di vero e proprio accollo da parte di di un debito della Parte_1
TERRA DEL SOLE, organizzatrice dell'evento, nei confronti della CP_1 per i servizi resi in occasione di quest'ultimo. Dalla documentazione versata dalla
[...] opposta, odierna appellata, si evince la ricorrenza, anche negli anni precedenti nonché in quelli successivi ai fatti di causa, di tale modus operandi, riconducibile allo schema dell'accollo, in forza del quale, l' chiedeva a soggetti terzi un contributo per CP_2 il pagamento dei servizi posti in essere dalla per la realizzazione dell'evento e CP_1 otteneva da tali terzi (spesso sponsorizzati) che si impegnassero direttamente con la per il pagamento dei servizi resi dalla medesima. Non si ravvisa alcuna CP_1 donazione, ricorrendo piuttosto una vera e propria promessa di accollarsi un debito, esistente in capo all'ente organizzatore dell'evento (TERRA DEL SOLE ONLUS), verso uno dei fornitori di servizi, scelti dall'ente per la realizzazione dell'evento.
In conclusione, visto che non è stata contestato che la abbia eseguito i le CP_1 prestazioni pattuite, durante la manifestazione, la è tenuta ad ottemperare alla Pt_1 promessa di pagamento fatta.
Per tutti i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, della non rilevante complessità della lite (criteri che consentono una liquidazione del compenso in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55) in euro 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n 2626/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022, e nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento in favore della parte appellata delle Parte_1 spese processuali, liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
3) Ricorrono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, il 18.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese D.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 95 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 16 maggio 2025
TRA n persona dell'amministratore unico sig.ra Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Orlandini;
- APPELLANTE -
E
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresenta e Controparte_1 difesa dall'avv. Dario Lupo;
– APPELLATA –
Controparte_2
- CONTUMACE -
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 16 marzo 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2626/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022.
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita: a) in totale riforma della decisione impugnata: i) accogliere l'appello proposto dalla per i motivi esposti nel Parte_1 relativo atto e, per l'effetto, ii) revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando qualsivoglia domanda di pagamento avanzata nei confronti di quest'ultima da ove occorra previa declaratoria di Controparte_1 nullità della nota 17/6/2014 a firma dell i b) condannare CP_3 Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma di € 34.286,44, già corrisposta da in dichiarata esecuzione Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado;
c) condannare le altre parti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: voglia la Corte adìta, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione: 1) rigettare l'appello principale proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 ovvero infondato in fatto e diritto, confermando la pronuncia gravata;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze della fase di impugnazione, oltre accessori, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 704/2017, la Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di chiederne la revoca, chiedendo Controparte_1 preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'associazione “Terra del sole Onlus”.
Deduceva, in primis, il difetto di legittimazione attiva della a richiedere Controparte_1 ed ottenere l'ingiunzione di pagamento, rappresentando che il credito, oggetto del procedimento monitorio, era stato ceduto dalla alla Controparte_1 Parte_3
[...]
Nel merito, la deduceva di non essere in alcun modo debitrice nei Parte_1 confronti della della somma portata dalla fattura azionata in sede Controparte_1 monitoria (con la quale si chiedeva il compenso di euro 18.000,00 per servizi di montaggio audiovisivi resi in occasione dell'evento culturale Premio Barocco 2014 in Gallipoli), sostenendo che la propria dichiarazione di disponibilità del 17 giugno 2014, sottoscritta da (Amministratore Unico e legale rappresentante di Parte_2
a concedere un contributo in favore della (dichiarazione Parte_1 Controparte_1 indirizzata sia a quest'ultima che alla onlus , organizzatrice CP_2 dell'evento) era un atto simulato, reso nella consapevolezza e con l'accordo dell e della stessa e CP_2 Controparte_2 Controparte_1 pertanto era inefficace.
Infatti, l'opponente asseriva che mediante tale documento aveva fittiziamente dichiarato la sua disponibilità a pagare le forniture di per la Controparte_1 manifestazione “Premio Barocco”, organizzata da TERRA Del SOLE ONLUS e che questa finzione si era resa necessaria perché il precedente sponsor era venuto meno e la dichiarazione di un impegno economico era indispensabile per la riuscita dell'evento. Tuttavia, a era stato assicurato, con l'accordo di Terra Del Sole e Parte_1
Provinciali s.r.l., che non avrebbe dovuto versare alcun denaro, poiché la CP_2 avrebbe trovato un nuovo sponsor, prima della fine della manifestazione, che si sarebbe effettivamente impegnato a coprire i costi del servizio che sarebbe stato reso dalla Sempre secondo la prospettazione di parte opponente, chiari ed CP_1 univoci indici della natura simulata dell'accordo, erano l'assenza della tra Parte_1 gli sponsor della manifestazione, come riportati sul manifesto promozionale dell'evento, nonché il fatto che la fattura di allegata all'ingiunzione di pagamento, Controparte_1 non era mai stata inviata a ma era stata ceduta a una banca, nonché, Parte_1 infine, il fatto che la dichiarazione di disponibilità di era stata Parte_1 preconfezionata e inviata via email dal legale rappresentante della Controparte_2
e che la stessa era stata sottoscritta a soli due giorni dall'inizio dell'evento, un
[...] lasso di tempo troppo breve per una reale decisione di sponsorizzazione. Era, pertanto, manifesta, secondo la prospettazione di parte opponente, la natura simulata ed apparente della dichiarazione di ad accollarsi le spese del servizio della Parte_1
PROVINCIALI, con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto produrre alcun effetto obbligatorio.
Si costituiva la rilevando l'infondatezza dell'eccezione preliminare Controparte_1 sollevata da in quanto la cessione pro solvendo alla banca di non era Pt_1 Pt_3 andata a buon fine e quindi il credito era rientrato nel proprio patrimonio, con conseguente legittimazione attiva ad agire in monitorio. Deduceva, inoltre, l'opposta che la prova del credito, era data non dalla fattura, ma dall'impegno sottoscritto dalla SORGENTE di versare direttamente alla la somma di €18.000,00 per i CP_1 servizi richiesti a quest'ultima dalla . La Controparte_2 CP_1 pertanto, evidenziando l'illogicità della ricostruzione fattuale della che aveva Pt_1 definito simulato l'accordo intercorso tra le parti senza averne dato prova. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata in causa della associazione Controparte_2 quest'ultima si costituiva, contestando quanto dedotto dalla e chiedendo di Parte_1 essere estromessa dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di tutte le parti, nonché delle prove testimoniali ammesse.
Con la sentenza n°2626/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta e compensando le spese con la terza chiamata.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa di pagamento della Controparte_1 che aveva fornito assistenza tecnico-impiantistica in occasione della manifestazione “Per premio Barocco 2014”, nei confronti della la quale si era formalmente Parte_1 impegnata a coprire tale onere economico tramite una dichiarazione del 17 giugno 2014, promettendo il pagamento entro il 31.12.2014. Questa dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., aveva giuridicamente l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale, e di dispensare il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza di tale rapporto, che si presume fino a prova contraria (cui il debitore è onerato). La ha sostenuto che il rapporto obbligatorio sottostante era Parte_1 inesistente e che la dichiarazione d'impegno fosse fittizia, frutto di un accordo simulatorio trilaterale, senza tuttavia dimostrarlo, non producendo alcun documento precostituito (la c.d. “controdichiarazione”), che provasse tra le parti il dedotto accordo simulatorio.
Anche l'istruttoria orale non era, comunque, riuscita a supportare questa tesi. La deposizione del teste (richiesta dalla opponente) era risultata non Tes_1 convincente a causa di significative discrepanze con la versione dei fatti avanzata da stessa. Pertanto, la pretesa di pagamento è stata considerata pienamente Pt_1 legittima.
Avverso tale sentenza ha spiegato appello la censurando la sentenza Parte_1 per non aver fatto buon governo il giudice delle prove acquisite, in violazione dell'art. 2697 c.c. Infatti, una più attenta valutazione della prova testimoniale del teste
, nonché di circostanze di fatto, quali la predisposizione della bozza della Tes_1 dichiarazione, da parte della stessa TERRA DEL SOLE, avrebbero consentito di ritenere raggiunta la prova della simulazione. Inoltre, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, di qualsivoglia statuizione sulla questione posta dall'opponente, relativa all'inquadramento del rapporto sottostante nella fattispecie della donazione, non di modico valore, nulla per mancanza della necessaria forma dell'atto pubblico.
Infine, l'appellante ha comunque censurato la decisione del giudice, basata sulla applicazione alla fattispecie in esame, dei principi sottesi all'istituto della promessa di pagamento (art. 1988 c.c.)
Si è costituita la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.., ed insistendo nel merito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado
All'udienza del 16.05.2025, concessi già i termini ex art 352 c.p.c., il giudice istruttore si riservava per la rimessione della causa in decisione al collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto contiene una inequivoca manifestazione di volontà, indirizzata a delineare come si ritiene che la sentenza avrebbe dovuto essere concepita, nonché una diffusa e discorsiva argomentazione, comprensiva sia di una formulazione critica, rappresentativa degli errori di diritto e logico-giuridici in cui il primo giudicante sarebbe incorso, sia di una esplicita riproposizione di deduzioni proposte nel giudizio di primo grado. A conferma della specificità dei motivi di appello, si rileva a tal uopo che la ha potuto difendersi nel merito dell'impugnazione. Controparte_1
Nel merito l'appello va rigettato per quanto di ragione.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il giudice di primo Parte_1 grado non abbia ben interpretato le risultanze istruttorie che, a suo dire, hanno inequivocabilmente confermato la sua tesi in ordine alla simulazione dell'accordo intercorso tra le parti in causa.
La pretesa partecipazione di all'accordo simulatorio, che avrebbe CP_1 esonerato dal pagamento, avrebbe dovuto essere supportata da una Parte_1 dichiarazione scritta precostituita (controdichiarazione), che, nella fattispecie in esame non esiste. Tale considerazione è assorbente, pur condividendosi la valutazione del primo giudice, relativa alla mancanza, sia nella documentazione comunque acquisita, sia nelle risultanze dell'istruttoria orale, di prove univoche della dedotta simulazione.
Condivisibilmente il giudice delle indagini preliminari, investito del procedimento penale per truffa, instaurato a seguito della denuncia di (A.U. della Parte_2
, ha ravvisato, come scritto nel decreto di archiviazione ex art. 410 comma 2 Pt_1
c.p.p. (prodotto dalla opposta), nella tesi della simulazione sostenuta dalla , Parte_2 non tanto una artificio finalizzato alla truffa, ma un pretesto per sottrarsi al pagamento di 18.000,00€ in favore della Controparte_1
Anche gli altri due motivi di appello non sono fondati.
Giustamente, il Tribunale ha sussunto la fattispecie in esame nello schema giuridico della dichiarazione unilaterale resa ex art. 1988 c.c., che pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione, ha l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale, dispensando il creditore, destinatario della promessa, dall'onere di provare la sua esistenza, ed addossando al debitore la relativa prova contraria (prova che non è stata offerta dalla società opponente). Inoltre, il rapporto fondamentale, oltre ad essere preesistente, può nascere anche contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa) ma non può prescindersi dalla sua esistenza e validità sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido, o che si è estinto, o che esista una condizione o altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cosi, cass. civ. n. 2091/2022).
Nella concreta fattispecie in esame, la non ha offerto la prova Pt_1 dell'inesistenza o invalidità o estinzione del rapporto fondamentale. Non ha innanzitutto disconosciuto la sottoscrizione apposta alla richiamata dichiarazione unilaterale, né ha dimostrato la dedotta natura simulatoria. Ne deriva che i fatti, come accertati, concretano una sorta di vero e proprio accollo da parte di di un debito della Parte_1
TERRA DEL SOLE, organizzatrice dell'evento, nei confronti della CP_1 per i servizi resi in occasione di quest'ultimo. Dalla documentazione versata dalla
[...] opposta, odierna appellata, si evince la ricorrenza, anche negli anni precedenti nonché in quelli successivi ai fatti di causa, di tale modus operandi, riconducibile allo schema dell'accollo, in forza del quale, l' chiedeva a soggetti terzi un contributo per CP_2 il pagamento dei servizi posti in essere dalla per la realizzazione dell'evento e CP_1 otteneva da tali terzi (spesso sponsorizzati) che si impegnassero direttamente con la per il pagamento dei servizi resi dalla medesima. Non si ravvisa alcuna CP_1 donazione, ricorrendo piuttosto una vera e propria promessa di accollarsi un debito, esistente in capo all'ente organizzatore dell'evento (TERRA DEL SOLE ONLUS), verso uno dei fornitori di servizi, scelti dall'ente per la realizzazione dell'evento.
In conclusione, visto che non è stata contestato che la abbia eseguito i le CP_1 prestazioni pattuite, durante la manifestazione, la è tenuta ad ottemperare alla Pt_1 promessa di pagamento fatta.
Per tutti i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, della non rilevante complessità della lite (criteri che consentono una liquidazione del compenso in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55) in euro 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n 2626/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022, e nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento in favore della parte appellata delle Parte_1 spese processuali, liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
3) Ricorrono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, il 18.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese D.ssa Anna Maria Marra