Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2785/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2785/2021 tra
(avv. FERRARO GIULIANO)Parte_1
APPELLANTE e avv. BARBUTO LUCIANO) CP_1
APPELLATO
* Oggi 16/01/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Camilla Araldi in sostituzione dell'Avv. Ferraro per e l'Avv. Mariano Albanese in Parte_1 sostituzione dell'Avv. Barbuto per che richiamano rispettivamente le CP_1 conclusioni di cui all'atto di citazione in appello e comparsa costitutiva, nonché quelle delle rispettive note conclusive. L'Avv. Araldi insiste nella richiesta di sospensione del processo o quanto meno di rinvio, pendendo il giudizio di appello avanti la Corte di Bologna per istanza che il Giudice rigetta non ricorrendo i necessari presupposti quanto CP_2
a pregiudizialità/dipendenza o stretta connessione tra le due cause, separatamente instaurate da conducente e proprietario del motociclo. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2785/2021 Ruolo Generale promossa DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Giuliano Ferraro come da mandato in atti, APPELLANTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Luciano Barbuto come da mandato in atti, APPELLATO
OGGETTO: “Appello sentenza n. 28/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma il 7.01.2021, depositata il 12.01.2021”.
Visti gli agli atti e le conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza;
Udita la discussione orale;
Visti gli artt. 281 sexies, 339 e segg. c.p.c., procede all'udienza odierna del 16 gennaio 2025 alla discussione orale della causa e alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione Con citazione del 12.07.2021, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1 indicata nell'oggetto, con cui il Giudice di Pace ha respinto la domanda di risarcimento del danno al motociclo AH di proprietà della stessa, rimasto coinvolto in sinistro stradale il 30.04.2019 alle 18,30 circa, avvenuto sulla S.S. della Cisa al km 89 in località Piantonia di Fornovo Taro (PR) e asseritamente provocato dalla presenza di crepe e dislivelli sul tratto di strada gestito da CP_1
L'appellante ha richiamato tutte le deduzioni e allegazioni esposte nell'atto introduttivo e nei successivi atti difensivi, censurando la sentenza di primo grado per avere operato una erronea valutazione dei fatti risultanti dai documenti e dalla prova orale espletata, nonché della natura oggettiva della responsabilità imputabile alla convenuta ex art. 2051 cod. civ. e connessi oneri dimostrativi in capo alle parti.
2 si è costituita ritualmente per contestare la ricostruzione della vicenda proposta CP_1 da e vedere confermata la decisione di primo grado, ritenuta immune da vizi. Pt_1
In assenza di istanze di prova delle parti, la causa è pervenuta all'udienza odierna per essere decisa all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** La sentenza impugnata merita di essere confermata per avere il Giudice di Pace, una volta inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 cod. civ., ritenuto correttamente che al danneggiato spetti fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e al presunto danneggiante la dimostrazione, con effetto liberatorio dalla responsabilità, del caso fortuito. E' infatti costante e ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in ipotesi di danni derivanti dalla strada o dalle sue pertinenze, che configura la responsabilità da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., in capo all'ente proprietario o gestore delle infrastrutture (cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 1725 del 23.01.2019, Cass. civ. n. 6703 del 19.03.2018, Cass. civ. n. 22419 del 26.09.2017, Cass. civ. n. 8935 del 12.04.2013. La disposizione normativa menzionata introduce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla semplice esistenza di un rapporto di custodia sulla cosa, da intendersi come relazione che consenta al custode di controllare la cosa, eliminando le situazioni di pericolo, attuali e potenziali, per i terzi (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2477 del 01.02.2018; Cass. civ. SU, ord. n. 20943 del 30.06.2022; Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11152 del 27.04.2023). È dunque sufficiente, e altresì imprescindibile per configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., che il danneggiato dimostri il verificarsi del danno (inteso come evento dannoso) e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, sent. n. 4476 del 24/2/2011. Cass. SU, ord. n. 20943 del 30/6/2022; Cass. Sez. III, sent. n. 11152 del 27/4/2023). Il custode, ove provata dal danneggiata la relazione eziologica tra cosa e danno, dovrà dimostrare che il danno non è stato causato dalla res bensì dal caso fortuito, inteso come un accadimento eccezionale, idoneo da solo ad interrompere il nesso causale tra danno e cosa in custodia. Nell'ambito del caso fortuito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato, la condotta del quale può assumere rilievo quale caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del custode, qualora sia connotata da esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento (si veda Cass. Sez. III, sent. n. 11802 del 9/6/2016 e, più di recente, Cass. Sez. VI, ord. n. 34886 del 17/11/2021). Ciò premesso a fini di inquadramento generale delle questioni che la fattispecie concreta porta ad esaminare, reputa il Tribunale che la sentenza di primo grado abbia correttamente ricostruito l'interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. e, facendo applicazione dei principi sopra riportati, abbia condivisibilmente respinto la richiesta risarcitoria di per Parte_1 mancanza di prova della relazione causale tra l'evento dannoso (perdita di controllo del motociclo da parte del conducente) e cosa (strada con crepe e dislivelli sul manto). E' appurato che l'attrice, odierna appellante, non ha versato in fascicolo alcuna riproduzione fotografica del tratto stradale in cui il sinistro è accaduto, sì da mettere il Giudice in condizione di valutare direttamente la condizione della sede stradale, la presenza effettiva di vere e proprie crepe – non di mere fessurazioni – sull'asfalto, la loro posizione sulla carreggiata, la direzione e forma, la profondità, la lunghezza, la larghezza rispetto a quella del pneumatico di una moto.
3 Neppure risulta dagli atti che siano intervenute dopo l'incidente Autorità pubbliche per effettuare rilievi o/e redigere verbale sull'accaduto, che siano sopraggiunti altri utenti della strada, in transito sulla stessa e in grado di riferire sullo stato del manto stradale il giorno 30.04.2019: nessuno tranne Persona_1
La fonte di prova introdotta da è rappresentata dalla dichiarazione scritta del Parte_1 nominato, datata 05.06.2019 e confermata in qualità di testimone avanti il Giudice di Pace Per all'udienza del 16.09.2020, in cui si legge che si trovava a dieci metri di distanza dal motociclo AH di , condotto nell'occorso da e che Pt_1 Persona_2 quest'ultimo “perdeva il controllo del mezzo e cadeva al suolo sul lato sinistro, nel mentre affrontava a velocità regolare la suddetta strada”. E ancora, “dopo la caduta ebbi la possibilità di accertare la presenza di crepe e dislivelli presenti nel manto stradale. Preciso altresì che non vi era idonea segnaletica e che le condizioni di tempo erano buone”. La testimonianza si chiude con il riferimento alla sede stradale Per asciutta e al recupero del motociclo AH da parte dello stesso la sera dell'incidente (“sono andato la sera stessa a riprendere la moto con il carrello”), circostanza, quest'ultima, indicativa di preesistente conoscenza o amicizia tra i due motocicilisti. Orbene, il contenuto della dichiarazione esaminata ha trovato smentita nella verificata presenza di segnaletica sul tratto stradale come da doc. n. 3 e nella testimonianza di CP_1 capo nucleo di confermativa dell'apposizione di cartelli con Testimone_1 CP_1 limite di velocità entro i 70 km/h e indicativi di curve e tornanti sul tratto. La testimone ha altresì dichiarato che, in corrispondenza del km 89, ove l'incidente è accaduto, la strada presenta piccole fessurazioni, non crepe o buche. La valutazione complessiva dei dati fin qui riportati, in parte confliggenti, non permette di ritenere provata la relazione causale tra cosa e danno, ossia che la caduta del motociclista sia avvenuta per il passaggio delle ruote del mezzo su crepe e dislivelli, in quanto esclusa l'esistenza di questi ultimi dalla testimone e di cui non è stato offerto alcun Tes_1 riscontro documentale. Neppure il testimone attoreo, per via della distanza di dieci metri dal mezzo che lo precedeva, è stato peraltro in grado di dichiarare, per averlo direttamente percepito, che le ruote della AH hanno attraversato la carreggiata in punto fessurato. La perdita di controllo della moto da parte di questa sì direttamente CP_2 verificata da appare conseguentemente spiegabile con una pluralità di ipotesi Persona_1 ricostruttive del sinistro, tutte plausibili e compatibili con il danno al motociclo, quali l'inadeguata condotta di guida, la momentanea distrazione o la disattenzione del conducente. L'appello va perciò respinto e le relative spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo sui valori minimi di scaglione, in ragione della concentrazione degli incombenti delle tre fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduzione, decisione). Infine, stante la reiezione dell'impugnazione, sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- respinge l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza n. Parte_1
28/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma il 7.01.2021, depositata il 12.01.2021;
4 -condanna a rifondere ad le spese del gravame, liquidate in Parte_1 CP_1
852,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ricorrendo il presupposto applicativo dell'art. 13, comma uno quater, DPR 30.05.2002 n. 115 testo vigente.
Così deciso in Parma, il 16 gennaio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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