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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14999 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA 0,,, Q 1 APRI 2026 sui ricorsi proposti da TA RI, nato ad [...] il [...] TA AB, nato ad [...] il [...] NS EP, nato ad [...] il [...] RL RG, nato a [...] il [...] , iiidERE RT Dott.s lisabet TO avverso la sentenza del 10/7/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere RI MengON;
udite le conclusiON del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per TA AB e TA RI, limitatamente al capo L) e al capo A), quanto alle sole fatture del 2014, oltre che in ordine alla cónfisca; dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NS e RL;
fl udite le conclusiON del difensore dei ricorrenti, Avv. Stefano Brugiapaglia, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 14999 Anno 2026 Presidente: ACETO DO Relatore: NI EN Data Udienza: 13/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/7/2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 21/11/2023 dal locale Tribunale, assolveva RI TA, AB TA, RG RL, IN ON e EP NS dai reati loro ascritti ai capi T) e U), perché il fatto non sussiste, rideterminando le pene loro inflitte in primo grado con riguardo a plurime violaziON del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, ad eccezione di ON, deducendo i seguenti motivi: RI TA e AB TA: Violazione degli artt. 77, 81 cpv., 132, 133, 597 cod. proc. pen., 12, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello, nel rideterminare la sanzione, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius quanto ai reati satellite di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000, riuniti in continuazione con trattamento più severo di quello stabilito dal primo Giudice. Pur assolvendo dal reato associativo e da quello di autoriciclaggio, inoltre, le pene accessorie sarebbero state confermate nella stessa misura della sentenza del Tribunale, con evidente violazione di legge;
violazione degli artt. 14, comma 4, I. 24 dicembre 1993, n. 537, 36, comma 1, 34 bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificaziON, dalla I. 4 agosto 2006, n. 248, 6, comma 1, TUIR e 47, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Vizio di motivazione. Il Giudice penale avrebbe ritenuto i ricorrenti TA colpevoli sull'assunto che avrebbero disposto a loro piacimento del patrimONo di alcune società, al punto da utilizzare le provviste dei relativi conti per l'acquisto di due immobili. Si tratterebbe, tuttavia, di una considerazione errata, in quanto tali importi dovrebbero intendersi ricompresi nell'ambito dei redditi di impresa, da ascrivere alle società come ricavi occulti, non già come redditi diversi in capo alle persone fisiche. La contestazione, peraltro, conterrebbe una duplicazione reddituale, riferita tanto alle persone fisiche quanto alla loro qualità di amministratori delle società, anche di fatto;
dovrebbe rilevarsi, in subordine, una conseguente distribuzione degli utili, imputandosi pro quota il reddito di impresa accertato in capo alle società, da assoggettarsi, dunque, alla tassazione nella misura del 49,73%, appunto quale reddito da capitale;
violazione ed erronea applicazione degli artt. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificaziON, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, 159, 161, comma 1, cod. pen., 530, 531 cod. proc. pen., 10, d. Igs. n. 74 del 2000 2 e 24 Cost. Pacifica la sospensione dei termini di prescrizione per 64 giorni, dal 9/3/2020 all'11/5/2020, si contesta che ai TA sarebbero state addebitate anche ulteriori sospensiON - per complessivi 147 giorni (21+56+60) - invero riferibili al coimputato ON e non estensibili ai primi, atteso che il novellato art. 161, comma 1, cod. pen., sarebbe entrato in vigore dopo 1'8/3/2017, e quindi sarebbe riferibile ai soli fatti commessi successivamente. Ancora, sussisterebbe evidente incertezza quanto alla consumazione del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, stante la prolungata inattività delle società coinvolte;
in rispetto del principio di favor rei, dunque, il momento consumativo del reato dovrebbe coincidere con quello della definitiva cessazione dell'attività imprenditoriale, entro il 2014, così che la stessa fattispecie sarebbe ormai estinta per prescrizione;
violazione di legge con riguardo all'art. 2639 cod. civ.; vizio di motivazione quanto alle risultanze testimONali in ordine ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), M), P), Q), R) e S). La Corte di appello avrebbe sostenuto che i due TA sarebbero stati amministratori di fatto della F.T. COSTRUZIONI NAVALI s.r.I., ma avrebbe motivato sul punto con errato richiamo alle risultanze processuali e senza alcuna indicazione di elementi dai quali desumere una sistematica ingerenza, da parte di entrambi, nella gestione della società; alle stesse conclusiON difensive, peraltro, sarebbe pervenuto anche il contenzioso tributario con l'Agenzia delle entrate. Proprio a tal fine, i ricorsi riportano poi per esteso le deposiziON dei testi ON, CC, BA, UC e ME, che - richiamati anche in sentenza - non avrebbero saputo indicare chi avesse la gestione, diretta o indiretta, del denaro aziendale e dell'intera società. Analogamente si conclude, ancora, quanto ai testi LI, EL e RO, le cui dichiaraziON sono riportate a riprova dell'assenza di elementi attestanti l'amministrazione di fatto della società, ad opera dei ricorrenti. Sotto il medesimo profilo, ancora, la sentenza non terrebbe conto delle verifiche amministrative e del citato contenzioso tributario, peraltro in forza del medesimo compendio indiziario di partenza, poi oggetto di meditato riesame e controllo;
a norma dell'art. 20, d. Igs. n. 74 del 2000, dunque, gli stessi esiti avrebbero dovuto esser valutati dal Giudice penale ai fini della prova del fatto. In ogni caso, si eccepisce l'inutilizzabilità contra alios delle dichiaraziON degli imputati ON e NS, acquisite senza il consenso della difesa dei TA;
il vizio di motivazione e la violazione di legge sono poi dedotti quanto all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, e ai capi L), M), N) e O), in ordine alla 3 T.A.& GAS TRADE s.r.l. La Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire gli argomenti della prima sentenza, senza esaminare i motivi di gravame;
dal che, una motivazione apparente. In particolare, l'impugnazione avrebbe riguardato: a) l'assenza di riscontri esterni agli accertamenti, di natura induttiva, compiuti dalla Guardia di finanza;
b) la pretesa destrutturazione della società, che risulterebbe solo una generica illazione;
c) il travisamento della deposizione del teste ZZ (riportata per intero), che risulterebbe tutt'altro che decisiva, essendosi questi occupato soltanto di questiON amministrative e non commerciali;
d) il carattere dirimente della deposizione del teste assistito De Caro. Infine sul punto, i ricorsi contestano la motivazione quanto ai residui testi a difesa, ritenuti non attendibili, quando non falsi, con argomento viziato. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata anche sul punto, specie considerando che i TA sarebbero stati condannati con motivazione "perplessa" e "dubitativa", peraltro senza alcuna certezza quanto all'esatto volume riconducibile alle fatture per operaziON inesistenti (pur poi preso a misura del danno all'Erario); - nullità della sentenza per omessa motivazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive brevi, attesa una pena detentiva comminata al di sotto dei limiti di legge;
- inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 8 e 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe travisato il motivo di gravame in tema di confisca, con il quale si sarebbe contestata la misura di questa all'esito di un giudizio che avrebbe ridimensionato la portata delle accuse. La stessa misura di sicurezza, peraltro, con riguardo all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto esser calcolata sulla base del prezzo del reato, ossia dell'eventuale compenso percepito dall'emittente, non sul profitto eventualmente conseguito dall'utilizzatore. NS: - Erronea applicazione degli artt. 111 Cost., 192, 546 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe fondato la decisione su elementi insufficienti e contraddittori, anche quanto alla consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione di cui alla fattura n. 285 del 2015; difetterebbe radicalmente, dunque, ogni prova circa i profili oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, specie considerando i documenti che attesterebbero l'effettività della relativa operazione commerciale;
- violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza, oltre a non motivare sugli elementi che fondano il citato art. 8, basandosi su indizi 4 inconcludenti e privi di valenza probatoria, trascurerebbe la possibile applicazione delle pene sostitutive alla detenzione, nonostante la misura della pena irrogata;
- violazione dell'art. 8 citato. Si ribadisce l'assenza di prova quanto agli elementi oggettivi e psicologici del reato;
- manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena irrogata, che non terrebbe conto del comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, della modesta entità del fatto e delle condiziON specifiche in cui il fatto stesso si era verificato;
- inosservanza dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato, in quanto i fatti addebitati risalirebbero al 2015. RL: - violazione del divieto di reformatio in peius;
erronea applicazione degli artt. 77, 81 cpv., 132, 133 cod. pen., 597 cod. proc. pen. Sono ribaditi gli stessi argomenti indicati nell'omologo motivo dei ricorsi TA, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione. Analoga censura è poi mossa con riguardo alle pene accessorie, rimaste invariate nella loro misura nonostante l'assoluzione dai reati più gravi;
- violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova;
utilizzo di presunziON tributarie come unica fonte a carico. La sentenza si fonderebbe esclusivamente su presunziON tributarie ed accertamenti induttivi dell'Amministrazione finanziaria, senza confrontarsi con le numerose incongruenze temporali evidenziate dalla difesa (a muover dal fatto che il ricorrente avrebbe cessato da tempo di rivestire cariche di gestione, all'epoca dei presunti reati). La responsabilità del RL, ancora, sarebbe stata affermata anche valorizzando in senso negativo il legittimo esercizio della facoltà di non rispondere, con evidente violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU;
- nullità della sentenza per omessa motivazione sull'applicabilità delle pene sostitutive brevi. Si rimanda all'omologo motivo dei ricorsi TA. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi proposti da RI TA e AB TA, di identico contenuto, risultano fondati nei limitati termini che verranno riportati, con declaratoria di inammissibilità nel resto. 5 4. Occorre esaminare in primo luogo il motivo n. 3, in tema di prescrizione dei reati. 4.1. La censura sostiene che le sentenze avrebbero computato nei confronti dei TA, oltre ai 64 giorni di sospensione di cui al d.l. n. 18 del 2020, dal 9/3/2020 all'11/5/2020, anche un ulteriore periodo di 147 giorni complessivi (21+56+60), sebbene riferibile esclusivamente al coimputato ON, che aveva sollecitato il rinvio di alcune udienze;
in tal modo, dunque, sarebbero stati lesi i diritti costituzionali dei due ricorrenti (ex art. 24 Cost.), e la Corte di appello avrebbe richiamato un testo dell'art. 161, comma 1, cod. pen. non applicabile al caso di specie, perché riferibile solo ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 2017 (dunque, al 3 agosto 2017). 4.2. Questa doglianza risulta del tutto infondata. 4.3. La Corte di appello, rispondendo alla medesima questione, ha correttamente evidenziato (pag. 41) che proprio in ragione del testo dell'art. 161, comma 1, cod. pen. vigente ratione temporís, precedente a quello di cui alla novella citata, "la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato". 4.4. Ancora, la sentenza ha sottolineato - senza ricevere contestazione - che, in presenza di istanze di rinvio sollecitate nell'interesse del coimputato, le difese dei ricorrenti TA non si erano opposte, né avevano chiesto la separazione della posizione processuale degli stessi, così che la sospensione dei termini di prescrizione doveva operare anche nei loro confronti. Al riguardo, dunque, e secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere ribadito che la sospensione del corso della prescrizione, conseguente al rinvio del dibattimento richiesto per impedimento di uno dei difensori dei coimputati, si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 3, n. 39928 del 16/9/2025, Morello;
Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 5045 del 15/1/2026, Sefer). 4.5. Lo stesso terzo motivo del comune ricorso, ancora in tema di prescrizione, risulta poi manifestamente infondato anche nella seconda parte, relativa al solo reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, con riguardo al quale emergerebbe "incertezza assoluta" sulla data di consumazione. 4.6. Premesso che, dalla formulazione dello stesso motivo, non è dato comprendere se si riferisca a tutte le contestaziON ex art. 10 citato mosse ai TA (capi C, F, I, O), o soltanto a quella del capo O), si osserva comunque che - per costante indirizzo qui da ribadire - la condotta del reato previsto dalla stessa norma 6 può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indispONbilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione (per tutte, Sez. 3, n. 14461 del 25/5/2016, Quaglia, Rv. 269898). Con queste pronunce, peraltro, è stato affermato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, non occultativa, dovrebbe dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile sia stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione: ebbene, nel caso di specie i ricorrenti non affermano di aver offerto alcuna prova in tal senso, così che il reato deve intendersi come permanente, con dies a quo della prescrizione nel momento dell'accertamento fiscale (per tutte, Sez. 3, n. 1776 del 9/12/2025, Mellano, non massimata). 4.7. A ciò si aggiunga, peraltro, che, a norma dell'art. 2220 cod. civ., le scritture contabili devono comunque essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, così da risultare evidente - a fronte dell'omessa presentazione in sede di accertamento - la piena consumazione del reato di cui all'art. 10 in rubrica, senza che sia maturato il relativo termine di prescrizione. 5. Risulta manifestamente infondato, di seguito, anche il quarto comune motivo sollevato dai ricorsi TA (pagg. 16-73), con il quale si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo ad entrambi il ruolo di amministratore di fatto della F.T. COSTRUZIONI NAVALI s.r.I.: in particolare, dopo aver sostenuto che la Corte di appello non avrebbe indicato da quali elementi concreti si potrebbe desumere un ruolo gestorio dell'ente, sono riportate per esteso le dichiaraziON dei testi ON, CC, BA, UC, ME, LI, EL e RO, che non avrebbero riferito circostanze di rilievo nel senso contestato, diversamente da quanto affermato in sentenza. 5.1. Ebbene, questa ampia censura risulta invero inammissibile, in quanto, anziché denunciare un eventuale travisamento delle stesse prove orali, con specifico riguardo al loro tenore letterale, tende ad ottenerne dalla Corte di legittimità una nuova valutazione di merito, in senso più favorevole, evidentemente non consentita. Quel che, peraltro, emerge con chiarezza dal periodo (pag. 70) in cui - riportate per esteso le numerose dichiaraziON - i ricorsi 7 affermano che "Si ritiene in definitiva che consimili deposiziON - ben lungi dal volersi sollecitare alcun apprezzamento di merito qui non consentito - abbiano un contenuto intrinseco non solo per nulla univoco, ma finanche opposto rispetto a quello che in sentenza si intenderebbe a loro attribuire." 5.2. La pronuncia di appello, peraltro, non può essere censurata laddove - richiamando per relationem la diffusa decisione del Tribunale - ha individuato le fonti testimONali menzionate e da queste ha ricavato il ruolo gestorio di fatto coperto dai ricorrenti, con argomento ancorato a dettagliate emergenze istruttorie e privo di illogicità manifesta: i vari testi, infatti, tutti amministratori o dipendenti di società che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la F.T. COSTRUZIONI s.r.I., avevano riferito di aver interloquito costantemente con i due TA, padre e figlio, che questi spesso si presentavano presso le loro aziende, che acquistavano i loro prodotti, che provvedevano agli ordini e ai pagamenti, sempre nell'interesse della società, sebbene senza presentarsi come amministratori o "responsabili" della stessa. Ancora, era documentalmente emerso che AB TA aveva ricevuto bONfici dall'ente, nell'ordine di 66.880 euro, peraltro in epoca successiva alla data di cessazione della carica di amministratore, e senza giustificazione apparente. Entrambi i ricorrenti, inoltre, risultavano avere effettuato prelievi di denaro dai conti intestati all'ente, con particolare riguardo a AB TA e per un importo complessivo di oltre 250.000 euro. 5.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, dunque, le sentenze di merito, con argomento adeguato e solido, hanno individuato specifici e concreti elementi a sostegno del ruolo gestorio di fatto ricoperto dai due imputati in seno alla società. Risultano riportati in senso logico, pertanto, indici sintomatici, espressivi dell'inserimento organico dei ricorrenti, in modo non episodico od occasionale, con funziON direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale del citato ente, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto (si vedano, tra le molte, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497). 5.2. Il quarto motivo di ricorso qui in esame, di seguito, non può essere accolto neppure nel suo successivo sviluppo (pagg. 71-73), con il quale si contesta la mancata valutazione, ad opera della Corte di appello, "di quanto emerso in sede di verifiche amministrative e di contenzioso tributario"; in particolare, all'esito di quest'ultimo sarebbe stato escluso ogni ruolo gestorio di fatto della società in capo ai due TA. 8 5.2.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, il Giudice di appello ha sostenuto che il processo penale non è condizionato o connesso al procedimento di accertamento fiscale dell'Autorità amministrativa;
ebbene, questa affermazione non può essere censurata dalla Corte di legittimità, anche perché il motivo di ricorso emerge al riguardo generico, oltre a non risultare allegata la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che si dice essere favorevole ai ricorrenti proprio in ordine al ruolo di amministratore di fatto della società. Ancora generico e meramente assertivo, quindi inammissibile, è peraltro anche l'assunto difensivo secondo cui l'amministrazione finanziaria sarebbe pervenuta a queste conclusiON "attraverso un meditato riesame e controllo della precedente attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e, dunque, sulla base del medesimo compendio indiziario di partenza". 5.2.2. In senso favorevole ai ricorrenti, infine sul tema, non risulta decisivo neppure il richiamo all'art. 20, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, in forza del cui comma 1-bis "Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violaziON derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato." I ricorsi, infatti, per un verso non precisano se (e quando) le sentenze tributarie menzionate siano divenute definitive, e, per altro verso, non offrono alcun elemento per accertare che tali pronunce concernano, per l'appunto, "violaziON derivanti dai medesimi fatti" oggetto dell'esercizio dell'azione penale. 5.3. Il quarto motivo di ricorso, infine, risulta inammissibile anche nella sua ultima parte (pag. 73), nella quale si eccepisce l'inutilizzabilità - nei confronti dei TA - delle dichiaraziON rese contra alios dai coimputati ON e NS. A questo riguardo, è sufficiente evidenziare la genericità dell'eccezione medesima, che non specifica a quali dichiaraziON faccia riferimento, con quale contenuto e, soprattutto, con quale rilievo nel tessuto argomentativo della sentenza. 6. A conclusiON parzialmente difformi, invece, la Corte giunge sull'ampio quinto motivo, che censura la motivazione della pronuncia, definita apparente, quanto al giudizio di responsabilità sui capi L), M), N) e O) (artt. 2, 8, 5 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000), contestati al solo RI TA e relativi alla T.A. & GAS TRADE s.r.I.; la stessa doglianza, infatti, risulta fondata quanto al capo M) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), in presenza di una motivazione viziata. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sui medesimi reati, ha riscontrato il giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale, peraltro evidenziando che proprio il primo Giudice non si era limitato a recepire acriticamente il ricorso allo "spesometro integrato" da parte della Guardia di finanza, con relativa acquisizione 9 delle fatture presso le società utilizzatrici, ma aveva considerato anche la "destrutturazione" societaria e l'importo dei costi, che non consentiva di far fronte alle commesse riportate nelle fatture. Ancor più nello specifico, la sentenza di primo grado aveva precisato che la società, costituita nel maggio 2010, con amministratore unico RI TA, era stata infine posta in liquidazione - con liquidatore lo stesso ricorrente - nel dicembre 2015, per esser poi cancellata dal registro delle imprese nel dicembre 2016. Ancora, il Tribunale aveva evidenziato che la sede di UR (Te), fissata il 31 dicembre 2014, era risultata un mero recapito postale;
che, relativamente all'anno d'imposta 2015, la società non aveva presentato dichiarazione fiscale a fini IVA;
che non erano state reperite le scritture contabili obbligatorie;
che lo stesso ente era privo di qualsivoglia organizzazione imprenditoriale o logistica, sebbene nel 2015 avesse emesso fatture attive, relative a cessiON di beni, per un impONbile complessivo di oltre 670.000 euro;
che le movimentaziON bancarie non si conciliavano affatto con i dati contabili riportati nelle fatture. La stessa prima sentenza, peraltro, aveva adeguatamente valutato anche le prove testimONali concernenti i capi di imputazione qui in esame. 6.2. Ebbene, questa ampia e dettagliata ricostruzione in fatto, fondata su oggettivi esiti dibattimentali congruamente esaminati, è contestata dai ricorrenti ancora con inammissibili consideraziON di merito, proprie del solo giudizio di cognizione, con le quali, in particolare, è sollecitata una differente e più favorevole lettura di fonti testimONali, riportate in modo ampio, non consentita a questa Corte. 6.3. La stessa quinta censura, tuttavia, risulta fondata nella sua ultima parte (par. 5.5.), nella quale si contesta il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità concernente il capo M) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), imputato a RI TA. 6.4. All'esito delle consideraziON sopra riportate, infatti, il Tribunale aveva affermato di ritenere che, "se effettivamente rispetto ad alcune delle fatture attive indicate al capo M), soprattutto quelle relative ad importi modesti, non vi sia prova certa della fittizietà delle stesse, pur tuttavia, nel complesso, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (..) possa senz'altro ritenersi che, se non tutte, comunque la maggior parte delle fatture attive contestate sia effettivamente relativa ad operaziON inesistenti, con conseguente integrazione del reato" di cui all'art. 8 in esame. 6.3. Ebbene, questa motivazione - interamente validata dalla Corte di appello merita censura, muovendosi lungo linee meramente congetturali ed apparentemente non ancorate ad alcun dato oggettivo, tali da non permettere di comprendere quali elementi istruttori - acquisiti al fascicolo per il dibattimento - I 10 consentirebbero di individuare quelle fatture realmente emesse dalla società per operaziON inesistenti. 6.4. Con riguardo allo stesso capo M), contestato a RI TA, la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio. 7. Con riguardo, di seguito, al secondo motivo del comune ricorso, concernente la qualificazione dei redditi, di "impresa" o "diversi", così come l'imputabilità alle persone fisiche di condotte relative a proventi riferibili soltanto alle società, la Corte ne rileva l'inammissibilità. Al riguardo, basti evidenziare che tutte queste tematiche non erano state sollevate negli atti di gravame, così da non poter costituire motivo di ricorso per cassazione. 8. In ordine, poi, al comune primo motivo di impugnazione, che censura la violazione del divieto di reformatio in peius ed il vizio di motivazione quanto alla durata delle pene accessorie, lo stesso risulta fondato limitatamente a quest'ultimo profilo. 8.1. Il Tribunale - quanto ad entrambi i TA, RL e ON - aveva individuato il reato più grave nel delitto di cui all'art. 648ter1 cod. pen. (capo T), con pena base pari a 3 anni di reclusione e 10mila euro di multa, poi aumentata di 5 mesi di reclusione e 500 euro di multa in ordine a ciascuno dei reati ex artt. 2, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000, di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa in ordine al reato associativo (capo U) e di 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa in ordine a ciascuno dei reati ex artt. 4 e 5, d. Igs. n. 74 del 2000. Con pena finale, dunque, pari a 6 anni, 7 mesi di reclusione e 14.300 euro di multa quanto a AB TA, e pari a 5 anni, 11 mesi di reclusione e 13.500 euro di multa quanto a RI TA. 8.2. La Corte di appello ha assolto tutti gli imputati, compresi dunque anche i due TA, dalle contestaziON di cui ai capi T) ed U), rideterminando la pena nei seguenti termini: - AB TA: reato più grave, capo A) (art.8), pari a 2 anni di reclusione;
aumentata per il capo B) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo C) (art. 10), di 3 mesi di reclusione;
per il capo D) (art. 8), di 3 mesi di reclusione;
per il capo E) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo F) (art. 10), di 3 mesi di reclusione;
per il capo G) (art. 8), di 3 mesi di reclusione;
per il capo H) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo I (art. 10), di 3 mesi di reclusione. Per un totale, quindi, di 3 anni e 9 mesi di reclusione;
- RI TA: reato più grave, capo A) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), pari ad 1 anno e 9 mesi di reclusione;
aumentata per il capo B) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo C) (art. 10), di 3 mesi;
L) (art. 2), di 3 mesi;
per il capo M), (art. 8), di 3 mesi;
per il capo N) (art. 5), di 2 mesi;
per il capo O) (art. 10), di 3 mesi. Per un totale, dunque, di 3 anni e 1 mese di reclusione;
11 8.3. Tanto premesso, nessuna violazione del divieto di reformatio in peius può essere riscontrata in punto di pena principale, in quanto la Corte di appello - con riguardo a ciascuno dei reati satellite ex artt. 2, 5, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000 - ha individuato una pena più bassa di quella presente nella sentenza di primo grado;
nella quale, si precisa ancora, gli aumenti per gli stessi reati erano stati calcolati (pag. 69) con riguardo a ciascuno dei capi, singolarmente considerati, non in modo "cumulativo" (ossia, in ottica ricorrente, 5 mesi di reclusione e 500 euro di multa complessivi per i reati ex artt. 2, 8 e 10, e 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa complessivi per i reati ex artt. 4 e 5), come peraltro emerge chiaramente dalla pena finale irrogata dal Tribunale per ogni imputato. Lo stesso trattamento sanzionatorio, in ogni caso, dovrà essere rivisto in sede di rinvio - quanto a AB TA e RI TA - a seguito dell'annullamento parziale qui disposto. 8.4. Il comune primo motivo del ricorso TA, per contro, risulta fondato quanto all'ultima parte, che contesta alla Corte di appello di aver mantenuto la stessa misura delle pene accessorie di cui all'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, fissata dal Tribunale, pur a fronte di una pena detentiva sensibilmente ridotta, stante l'assoluzione degli imputati dai capi T) e U), e di non aver steso al riguardo alcuna motivazione. 8.5. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, quanto a AB TA e RI TA, limitatamente alla durata delle pene accessorie. 8.6. La natura obbligatoria di queste, evidentemente applicate con riguardo a tutte le contestaziON di cui al d. Igs. n. 74 del 2000, comporta peraltro che deve trovare applicazione il costante principio di diritto, condiviso dal Collegio, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria irrogata per un determinato reato comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (per tutte, Sez. 5, n. 26409 del 7/5/2019, Pappadà, Rv. 276995. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 8738 del 24/11/2022, D'Angelo). Ne consegue, dunque, che deve essere rilevata d'ufficio l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai sensi del d. Igs. n. 74 del 2000, oggetto di condanna, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza - per la medesima causa estintiva - relativamente al delitto di cui al capo A), limitatamente alle fatture relative all'anno di imposta 2014, quanto a RI TA e a AB TA, e relativamente al capo L), quanto al solo RI TA. 9. Il sesto, comune motivo, che censura l'omessa motivazione circa l'applicabilità delle pene detentive brevi, è manifestamente infondato. 12 9.1. Al riguardo, basti richiamare il costante e condiviso indirizzo in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (per tutte, Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007). In altre pronunce, peraltro, è stato affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (per tutte, Sez. 2, n. 30313 dell'8/7/2025, De Leo, Rv. 288585). 9.2. Tanto premesso, i ricorrenti TA non sostengono di aver presentato una richiesta al riguardo, nel corso del giudizio di appello, così che la stessa, in questa sede, risulta inammissibile. 10. In ordine, infine, al comune settimo motivo di ricorso, concernente l'entità della confisca, la Corte osserva, in primo luogo, che la stessa misura ablativa - confermata dal Giudice di appello - deve certamente essere ritenuta parametrata ai reati riconosciuti all'esito del secondo grado di giudizio, solo in questi termini dovendosi intendere il richiamo che la sentenza compie alla decisione di primo grado. 10.1. Con riguardo, poi, all'entità della confisca quanto alle violaziON dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, che dovrebbero riguardare il prezzo ottenuto per ciascuna falsa fattura emessa, non anche il profitto ricavato dall'utilizzatore, la Corte rileva che i ricorsi non individuano alcun elemento, eventualmente offerto al Giudice dell'appello, che consenta di ritenere che la misura sia stata disposta - quanto alle fattispecie in esame - alla luce del profitto realizzato dall'utilizzatore. 11. Conclusivamente, dunque, la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di RI TA e AB TA relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2014, oltre che, quanto a RI TA, relativamente al reato di cui al capo L), perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Quanto al solo RI TA, inoltre, la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo M), per nuovo giudizio, e quanto ad entrambi limitatamente alla durata delle pene accessorie. In sede di rinvio, inoltre, 13 si procederà anche alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto, invece, gli stessi ricorsi risultano inammissibili. 12. Il ricorso di NS è manifestamente infondato. 13. Con riguardo, innanzitutto, ai motivi in punto di responsabilità (primo, secondo e terzo), gli stessi risultano inammissibili sotto un duplice profilo. Innanzitutto, si connotano per evidente genericità, contestando ripetutamente alla Corte di appello di aver deciso "su elementi probatori insufficienti e contraddittori", così rendendo una sentenza che "poggia su indizi inconcludenti, privi di valenza probatoria": queste affermaziON, tuttavia, non sono sostenute da alcun elemento concreto, da alcuna specifica indicazione, al pari, peraltro, delle numerose riportate alla pag.
7. Di seguito, la stessa doglianza non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, che, anche richiamando l'ampia pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la colpevolezza dell'NS con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi probatori e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile. 13.1. In particolare, la responsabilità dell'NS quanto ai capi P) (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), Q) (art. 8), R) (art. 4) e S) (art. 10), contestati nella qualità di amministratore di diritto (dal 22/12/2015) della S.T.M.S. s.r.I., è stata sostenuta dal richiamo a numerosi argomenti che, come appena evidenziato, sono privi di qualunque menzione nel ricorso. Tra questi, oltre al già richiamato ruolo che il ricorrente ricopriva all'interno della società, il fatto che: a) la sede sociale di Roma era costituita da un mero recapito, tanto che lo stesso NS - in sede di interrogatorio, poi acquisito ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. - aveva dichiarato che non esisteva alcun luogo di esercizio dell'attività; b) le scritture contabili obbligatorie non erano state mai consegnate alla Guardia di finanza;
c) quanto alla fattura n. 285 del 31/12/2015, emessa da T.S. s.r.l. nei confronti dell'altra, questa doveva ritenersi relativa ad operazione inesistente, per sostanziale "destrutturazione" dell'emittente, che impediva ogni attività (la società - costituita nel giugno 2014 e cancellata nel gennaio 2019 - aveva avuto un solo dipendente, la sua sede sociale era costituita da un mero recapito, il suo legale rappresentante - il coimputato RL - non aveva mai consegnato le scritture contabili e gli altri libri sociali obbligatori;
non erano state presentate le dichiaraziON dei redditi per gli anni 2015 e 2016; gli accertamenti bancari avevano fatto emergere pagamenti a fornitori soltanto per importi di poco superiori a 5mila euro, evidentemente irrisori rispetto al consistente fatturato complessivo relativo a cessiON di beni che la società non poteva aver prodotto, pari ad oltre 2 miliON di euro). Ancora la sentenza di appello, poi, ha sottolineato che la società amministrata dall'NS aveva utilizzato la stessa fattura n. 285 nelle dichiaraziON ai fini delle imposte sui redditi ed IVA 2015. Di seguito, è stata sottolineata la fittizietà delle fatture 14 riportate nel capo Q), contestate ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, alla luce di numerosi elementi che, nuovamente, il ricorso non cita e non contesta, così risultando privo di un essenziale elemento di ammissibilità. 13.2. Alla luce di tutti questi argomenti, entrambe le sentenze di merito hanno dunque adeguatamente affermato la responsabilità penale dell'NS, in termini oggettivi e psicologici, con riguardo ai reati citati, con motivazione non censurabile in questa sede. 13.3. In ordine, poi, alla possibile applicazione delle pene sostitutive alla detenzione, ancora presente nel secondo motivo di ricorso, si rimanda a quanto già affermato, sulla medesima questione, con riferimento ai ricorsi TA, non risultando che l'NS avesse formulato un'istanza in tal senso alla Corte d'appello. 13.4. Ancora, il ricorso risulta del tutto infondato sul quarto motivo, che censura il trattamento sanzionatorio. Ebbene, al riguardo basti evidenziare che la pena base per il reato più grave (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, capo Q) è stata individuata in 2 anni di reclusione, e che gli aumenti in continuazione per i capi P) (art. 2), R) (art. 4) e S) (art. 10) ammontano, complessivamente, a 8 mesi di reclusione, con misura, dunque, invero contenuta. Del tutto fattuale, dunque non valutabile in questa sede di legittimità, risulta inoltre il richiamo, nella medesima censura, al comportamento collaborativo che il ricorrente avrebbe tenuto nel corso del procedimento, oltre che alla modesta entità del fatto, senza alcuna indicazione ulteriore o riferimento specifico. 13.5. Il ricorso dell'NS, di seguito, è inammissibile anche sull'ultima doglianza, con la quale è eccepita l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, che risalirebbero al 2015. 13.5.1. Premesso che, invero, le condotte di cui ai capi P), Q) e R) sono contestate al 2016, e quella di cui al capo S) al febbraio 2017, la Corte evidenzia che l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificaziON, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Ne consegue che, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., la prescrizione non è mai inferiore a 10 anni;
a questa, peraltro, debbono essere aggiunti i giorni di sospensione, per come riportato alla pag. 20 della sentenza impugnata. 13.6. Il ricorso di AN, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a 15 norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 14. Il ricorso di RL risulta fondato limitatamente alla doglianza in punto di durata delle pene accessorie;
nel resto, è manifestamente infondato. 14.1. Con riguardo alla prima parte della prima censura, in punto di reformatio in peius, la stessa è del tutto priva di fondamento;
al riguardo, si rimanda alla motivazione resa sul punto quanto ai ricorsi TA, attesa l'identità della questione e degli argomenti di censura. 14.3. Il ricorso, ancora, risulta inammissibile sul secondo motivo, in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), e I). 14.3.1. In primo luogo, la censura emerge come del tutto generica, sul presupposto che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata esclusivamente in forza di presunziON tributarie e accertamenti induttivi, ossia sulla base di "elementi presuntivi che, sebbene utilizzabili in ambito amministrativo, non possono costituire prova della commissione di un reato penale in mancanza di riscontri concreti"; con questa affermazione, tuttavia, non viene indicato neppure un passaggio della sentenza impugnata concernente la responsabilità del RL, né si realizza alcun confronto critico con la relativa motivazione, così come - ancora in termini privi di specificità - si sostiene che la Corte "non si confronta con le numerose incongruenze temporali evidenziate dalla difesa già con l'atto d'appello", prive di qualunque precisazione. 14.3.2. Neppure un passaggio del ricorso, dunque, è dedicato ad un effettivo contrasto agli argomenti spesi nelle sentenze di merito, con i quali la responsabilità dell'imputato è stata affermata in modo congruo, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo di illogicità manifesta, dunque non censurabile. 14.3.3. In particolare, il RL - amministratore di diritto della F.T. COSTRUZIONI NAVALI s.r.I., della PRESTIGE s.r.l. (dal 15/3/2013, quindi liquidatore dal 29/12/2014) e della T.S. s.r.l. (dal 26/6/2014, quindi liquidatore dal 1°/2/2016 - era risultato aver ricoperto la carica in modo attivo e non meramente formale, in un ambito societario oggetto di numerose condotte illecite (artt. 5, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000), adeguatamente riscontrate in forza dei numerosi elementi riportati nella sentenza di appello (e, in precedenza, in quella, ampia, del Tribunale), anche sotto il profilo temporale, che il ricorso non contesta affatto, in modo specifico, né analizza con riguardo ai singoli capi di imputazione, come invece compiuto dalle sentenze;
la censura, pertanto, risulta inammissibile. 14.4. Alle stesse conclusiON, poi, la Corte giunge anche quanto al terzo motivo, in punto di motivazione sull'applicabilità delle pene sostitutive brevi. Anche 16 - Il Consigliere estensore 7_,_ (---i )RI Me ON y±,A___, »(_,./(_._ ( al riguardo, la Corte rinvia alla motivazione relativa ai ricorsi TA, in presenza di identica questione. 14.5. L'impugnazione del RL, infine, risulta invece fondata quanto alla censura in tema di durata delle pene accessorie. Al riguardo, si richiamano le consideraziON già espresse quanto ai ricorrenti TA, atteso che anche il RL è stato assolto, in appello, dalle contestaziON di cui ai capi T) e U), senza ricevere, tuttavia, alcuna riduzione della durata delle pene accessorie citate, in assenza di motivazione sul punto. Ancora richiamando le consideraziON espresse in ordine ai TA (par. 8.6), inoltre, la sentenza deve essere allora annullata senza rinvio, anche quanto a RL, relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente alle fatture relative all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione. In sede di appello, la Corte di merito provvederà a rideterminare la sanzione per i restanti reati. 14.6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata - quanto a RL - senza rinvio, relativamente al capo A), limitatamente alle fatture relative all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione, e con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA RI e TA AB, nonché di RL RG, relativamente al reato di cui al capo A) limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2014, e nei confronti di TA RI relativamente al reato di cui al capo L), perché il relativo reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato TA RI, limitatamente al reato di cui al capo M), nonché in relazione agli imputati TA RI e TA AB, nonché RL RG, limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibili i ricorsi di TA RI e TA AB, nonché di RL RG, nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di NS EP e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere RI MengON;
udite le conclusiON del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per TA AB e TA RI, limitatamente al capo L) e al capo A), quanto alle sole fatture del 2014, oltre che in ordine alla cónfisca; dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NS e RL;
fl udite le conclusiON del difensore dei ricorrenti, Avv. Stefano Brugiapaglia, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 14999 Anno 2026 Presidente: ACETO DO Relatore: NI EN Data Udienza: 13/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/7/2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 21/11/2023 dal locale Tribunale, assolveva RI TA, AB TA, RG RL, IN ON e EP NS dai reati loro ascritti ai capi T) e U), perché il fatto non sussiste, rideterminando le pene loro inflitte in primo grado con riguardo a plurime violaziON del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, ad eccezione di ON, deducendo i seguenti motivi: RI TA e AB TA: Violazione degli artt. 77, 81 cpv., 132, 133, 597 cod. proc. pen., 12, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello, nel rideterminare la sanzione, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius quanto ai reati satellite di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000, riuniti in continuazione con trattamento più severo di quello stabilito dal primo Giudice. Pur assolvendo dal reato associativo e da quello di autoriciclaggio, inoltre, le pene accessorie sarebbero state confermate nella stessa misura della sentenza del Tribunale, con evidente violazione di legge;
violazione degli artt. 14, comma 4, I. 24 dicembre 1993, n. 537, 36, comma 1, 34 bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificaziON, dalla I. 4 agosto 2006, n. 248, 6, comma 1, TUIR e 47, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Vizio di motivazione. Il Giudice penale avrebbe ritenuto i ricorrenti TA colpevoli sull'assunto che avrebbero disposto a loro piacimento del patrimONo di alcune società, al punto da utilizzare le provviste dei relativi conti per l'acquisto di due immobili. Si tratterebbe, tuttavia, di una considerazione errata, in quanto tali importi dovrebbero intendersi ricompresi nell'ambito dei redditi di impresa, da ascrivere alle società come ricavi occulti, non già come redditi diversi in capo alle persone fisiche. La contestazione, peraltro, conterrebbe una duplicazione reddituale, riferita tanto alle persone fisiche quanto alla loro qualità di amministratori delle società, anche di fatto;
dovrebbe rilevarsi, in subordine, una conseguente distribuzione degli utili, imputandosi pro quota il reddito di impresa accertato in capo alle società, da assoggettarsi, dunque, alla tassazione nella misura del 49,73%, appunto quale reddito da capitale;
violazione ed erronea applicazione degli artt. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificaziON, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, 159, 161, comma 1, cod. pen., 530, 531 cod. proc. pen., 10, d. Igs. n. 74 del 2000 2 e 24 Cost. Pacifica la sospensione dei termini di prescrizione per 64 giorni, dal 9/3/2020 all'11/5/2020, si contesta che ai TA sarebbero state addebitate anche ulteriori sospensiON - per complessivi 147 giorni (21+56+60) - invero riferibili al coimputato ON e non estensibili ai primi, atteso che il novellato art. 161, comma 1, cod. pen., sarebbe entrato in vigore dopo 1'8/3/2017, e quindi sarebbe riferibile ai soli fatti commessi successivamente. Ancora, sussisterebbe evidente incertezza quanto alla consumazione del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, stante la prolungata inattività delle società coinvolte;
in rispetto del principio di favor rei, dunque, il momento consumativo del reato dovrebbe coincidere con quello della definitiva cessazione dell'attività imprenditoriale, entro il 2014, così che la stessa fattispecie sarebbe ormai estinta per prescrizione;
violazione di legge con riguardo all'art. 2639 cod. civ.; vizio di motivazione quanto alle risultanze testimONali in ordine ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), M), P), Q), R) e S). La Corte di appello avrebbe sostenuto che i due TA sarebbero stati amministratori di fatto della F.T. COSTRUZIONI NAVALI s.r.I., ma avrebbe motivato sul punto con errato richiamo alle risultanze processuali e senza alcuna indicazione di elementi dai quali desumere una sistematica ingerenza, da parte di entrambi, nella gestione della società; alle stesse conclusiON difensive, peraltro, sarebbe pervenuto anche il contenzioso tributario con l'Agenzia delle entrate. Proprio a tal fine, i ricorsi riportano poi per esteso le deposiziON dei testi ON, CC, BA, UC e ME, che - richiamati anche in sentenza - non avrebbero saputo indicare chi avesse la gestione, diretta o indiretta, del denaro aziendale e dell'intera società. Analogamente si conclude, ancora, quanto ai testi LI, EL e RO, le cui dichiaraziON sono riportate a riprova dell'assenza di elementi attestanti l'amministrazione di fatto della società, ad opera dei ricorrenti. Sotto il medesimo profilo, ancora, la sentenza non terrebbe conto delle verifiche amministrative e del citato contenzioso tributario, peraltro in forza del medesimo compendio indiziario di partenza, poi oggetto di meditato riesame e controllo;
a norma dell'art. 20, d. Igs. n. 74 del 2000, dunque, gli stessi esiti avrebbero dovuto esser valutati dal Giudice penale ai fini della prova del fatto. In ogni caso, si eccepisce l'inutilizzabilità contra alios delle dichiaraziON degli imputati ON e NS, acquisite senza il consenso della difesa dei TA;
il vizio di motivazione e la violazione di legge sono poi dedotti quanto all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, e ai capi L), M), N) e O), in ordine alla 3 T.A.& GAS TRADE s.r.l. La Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire gli argomenti della prima sentenza, senza esaminare i motivi di gravame;
dal che, una motivazione apparente. In particolare, l'impugnazione avrebbe riguardato: a) l'assenza di riscontri esterni agli accertamenti, di natura induttiva, compiuti dalla Guardia di finanza;
b) la pretesa destrutturazione della società, che risulterebbe solo una generica illazione;
c) il travisamento della deposizione del teste ZZ (riportata per intero), che risulterebbe tutt'altro che decisiva, essendosi questi occupato soltanto di questiON amministrative e non commerciali;
d) il carattere dirimente della deposizione del teste assistito De Caro. Infine sul punto, i ricorsi contestano la motivazione quanto ai residui testi a difesa, ritenuti non attendibili, quando non falsi, con argomento viziato. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata anche sul punto, specie considerando che i TA sarebbero stati condannati con motivazione "perplessa" e "dubitativa", peraltro senza alcuna certezza quanto all'esatto volume riconducibile alle fatture per operaziON inesistenti (pur poi preso a misura del danno all'Erario); - nullità della sentenza per omessa motivazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive brevi, attesa una pena detentiva comminata al di sotto dei limiti di legge;
- inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 8 e 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe travisato il motivo di gravame in tema di confisca, con il quale si sarebbe contestata la misura di questa all'esito di un giudizio che avrebbe ridimensionato la portata delle accuse. La stessa misura di sicurezza, peraltro, con riguardo all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto esser calcolata sulla base del prezzo del reato, ossia dell'eventuale compenso percepito dall'emittente, non sul profitto eventualmente conseguito dall'utilizzatore. NS: - Erronea applicazione degli artt. 111 Cost., 192, 546 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe fondato la decisione su elementi insufficienti e contraddittori, anche quanto alla consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione di cui alla fattura n. 285 del 2015; difetterebbe radicalmente, dunque, ogni prova circa i profili oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, specie considerando i documenti che attesterebbero l'effettività della relativa operazione commerciale;
- violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza, oltre a non motivare sugli elementi che fondano il citato art. 8, basandosi su indizi 4 inconcludenti e privi di valenza probatoria, trascurerebbe la possibile applicazione delle pene sostitutive alla detenzione, nonostante la misura della pena irrogata;
- violazione dell'art. 8 citato. Si ribadisce l'assenza di prova quanto agli elementi oggettivi e psicologici del reato;
- manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena irrogata, che non terrebbe conto del comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, della modesta entità del fatto e delle condiziON specifiche in cui il fatto stesso si era verificato;
- inosservanza dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato, in quanto i fatti addebitati risalirebbero al 2015. RL: - violazione del divieto di reformatio in peius;
erronea applicazione degli artt. 77, 81 cpv., 132, 133 cod. pen., 597 cod. proc. pen. Sono ribaditi gli stessi argomenti indicati nell'omologo motivo dei ricorsi TA, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione. Analoga censura è poi mossa con riguardo alle pene accessorie, rimaste invariate nella loro misura nonostante l'assoluzione dai reati più gravi;
- violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova;
utilizzo di presunziON tributarie come unica fonte a carico. La sentenza si fonderebbe esclusivamente su presunziON tributarie ed accertamenti induttivi dell'Amministrazione finanziaria, senza confrontarsi con le numerose incongruenze temporali evidenziate dalla difesa (a muover dal fatto che il ricorrente avrebbe cessato da tempo di rivestire cariche di gestione, all'epoca dei presunti reati). La responsabilità del RL, ancora, sarebbe stata affermata anche valorizzando in senso negativo il legittimo esercizio della facoltà di non rispondere, con evidente violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU;
- nullità della sentenza per omessa motivazione sull'applicabilità delle pene sostitutive brevi. Si rimanda all'omologo motivo dei ricorsi TA. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi proposti da RI TA e AB TA, di identico contenuto, risultano fondati nei limitati termini che verranno riportati, con declaratoria di inammissibilità nel resto. 5 4. Occorre esaminare in primo luogo il motivo n. 3, in tema di prescrizione dei reati. 4.1. La censura sostiene che le sentenze avrebbero computato nei confronti dei TA, oltre ai 64 giorni di sospensione di cui al d.l. n. 18 del 2020, dal 9/3/2020 all'11/5/2020, anche un ulteriore periodo di 147 giorni complessivi (21+56+60), sebbene riferibile esclusivamente al coimputato ON, che aveva sollecitato il rinvio di alcune udienze;
in tal modo, dunque, sarebbero stati lesi i diritti costituzionali dei due ricorrenti (ex art. 24 Cost.), e la Corte di appello avrebbe richiamato un testo dell'art. 161, comma 1, cod. pen. non applicabile al caso di specie, perché riferibile solo ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 2017 (dunque, al 3 agosto 2017). 4.2. Questa doglianza risulta del tutto infondata. 4.3. La Corte di appello, rispondendo alla medesima questione, ha correttamente evidenziato (pag. 41) che proprio in ragione del testo dell'art. 161, comma 1, cod. pen. vigente ratione temporís, precedente a quello di cui alla novella citata, "la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato". 4.4. Ancora, la sentenza ha sottolineato - senza ricevere contestazione - che, in presenza di istanze di rinvio sollecitate nell'interesse del coimputato, le difese dei ricorrenti TA non si erano opposte, né avevano chiesto la separazione della posizione processuale degli stessi, così che la sospensione dei termini di prescrizione doveva operare anche nei loro confronti. Al riguardo, dunque, e secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere ribadito che la sospensione del corso della prescrizione, conseguente al rinvio del dibattimento richiesto per impedimento di uno dei difensori dei coimputati, si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 3, n. 39928 del 16/9/2025, Morello;
Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 5045 del 15/1/2026, Sefer). 4.5. Lo stesso terzo motivo del comune ricorso, ancora in tema di prescrizione, risulta poi manifestamente infondato anche nella seconda parte, relativa al solo reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, con riguardo al quale emergerebbe "incertezza assoluta" sulla data di consumazione. 4.6. Premesso che, dalla formulazione dello stesso motivo, non è dato comprendere se si riferisca a tutte le contestaziON ex art. 10 citato mosse ai TA (capi C, F, I, O), o soltanto a quella del capo O), si osserva comunque che - per costante indirizzo qui da ribadire - la condotta del reato previsto dalla stessa norma 6 può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indispONbilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione (per tutte, Sez. 3, n. 14461 del 25/5/2016, Quaglia, Rv. 269898). Con queste pronunce, peraltro, è stato affermato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, non occultativa, dovrebbe dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile sia stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione: ebbene, nel caso di specie i ricorrenti non affermano di aver offerto alcuna prova in tal senso, così che il reato deve intendersi come permanente, con dies a quo della prescrizione nel momento dell'accertamento fiscale (per tutte, Sez. 3, n. 1776 del 9/12/2025, Mellano, non massimata). 4.7. A ciò si aggiunga, peraltro, che, a norma dell'art. 2220 cod. civ., le scritture contabili devono comunque essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, così da risultare evidente - a fronte dell'omessa presentazione in sede di accertamento - la piena consumazione del reato di cui all'art. 10 in rubrica, senza che sia maturato il relativo termine di prescrizione. 5. Risulta manifestamente infondato, di seguito, anche il quarto comune motivo sollevato dai ricorsi TA (pagg. 16-73), con il quale si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo ad entrambi il ruolo di amministratore di fatto della F.T. COSTRUZIONI NAVALI s.r.I.: in particolare, dopo aver sostenuto che la Corte di appello non avrebbe indicato da quali elementi concreti si potrebbe desumere un ruolo gestorio dell'ente, sono riportate per esteso le dichiaraziON dei testi ON, CC, BA, UC, ME, LI, EL e RO, che non avrebbero riferito circostanze di rilievo nel senso contestato, diversamente da quanto affermato in sentenza. 5.1. Ebbene, questa ampia censura risulta invero inammissibile, in quanto, anziché denunciare un eventuale travisamento delle stesse prove orali, con specifico riguardo al loro tenore letterale, tende ad ottenerne dalla Corte di legittimità una nuova valutazione di merito, in senso più favorevole, evidentemente non consentita. Quel che, peraltro, emerge con chiarezza dal periodo (pag. 70) in cui - riportate per esteso le numerose dichiaraziON - i ricorsi 7 affermano che "Si ritiene in definitiva che consimili deposiziON - ben lungi dal volersi sollecitare alcun apprezzamento di merito qui non consentito - abbiano un contenuto intrinseco non solo per nulla univoco, ma finanche opposto rispetto a quello che in sentenza si intenderebbe a loro attribuire." 5.2. La pronuncia di appello, peraltro, non può essere censurata laddove - richiamando per relationem la diffusa decisione del Tribunale - ha individuato le fonti testimONali menzionate e da queste ha ricavato il ruolo gestorio di fatto coperto dai ricorrenti, con argomento ancorato a dettagliate emergenze istruttorie e privo di illogicità manifesta: i vari testi, infatti, tutti amministratori o dipendenti di società che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la F.T. COSTRUZIONI s.r.I., avevano riferito di aver interloquito costantemente con i due TA, padre e figlio, che questi spesso si presentavano presso le loro aziende, che acquistavano i loro prodotti, che provvedevano agli ordini e ai pagamenti, sempre nell'interesse della società, sebbene senza presentarsi come amministratori o "responsabili" della stessa. Ancora, era documentalmente emerso che AB TA aveva ricevuto bONfici dall'ente, nell'ordine di 66.880 euro, peraltro in epoca successiva alla data di cessazione della carica di amministratore, e senza giustificazione apparente. Entrambi i ricorrenti, inoltre, risultavano avere effettuato prelievi di denaro dai conti intestati all'ente, con particolare riguardo a AB TA e per un importo complessivo di oltre 250.000 euro. 5.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, dunque, le sentenze di merito, con argomento adeguato e solido, hanno individuato specifici e concreti elementi a sostegno del ruolo gestorio di fatto ricoperto dai due imputati in seno alla società. Risultano riportati in senso logico, pertanto, indici sintomatici, espressivi dell'inserimento organico dei ricorrenti, in modo non episodico od occasionale, con funziON direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale del citato ente, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto (si vedano, tra le molte, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497). 5.2. Il quarto motivo di ricorso qui in esame, di seguito, non può essere accolto neppure nel suo successivo sviluppo (pagg. 71-73), con il quale si contesta la mancata valutazione, ad opera della Corte di appello, "di quanto emerso in sede di verifiche amministrative e di contenzioso tributario"; in particolare, all'esito di quest'ultimo sarebbe stato escluso ogni ruolo gestorio di fatto della società in capo ai due TA. 8 5.2.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, il Giudice di appello ha sostenuto che il processo penale non è condizionato o connesso al procedimento di accertamento fiscale dell'Autorità amministrativa;
ebbene, questa affermazione non può essere censurata dalla Corte di legittimità, anche perché il motivo di ricorso emerge al riguardo generico, oltre a non risultare allegata la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che si dice essere favorevole ai ricorrenti proprio in ordine al ruolo di amministratore di fatto della società. Ancora generico e meramente assertivo, quindi inammissibile, è peraltro anche l'assunto difensivo secondo cui l'amministrazione finanziaria sarebbe pervenuta a queste conclusiON "attraverso un meditato riesame e controllo della precedente attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e, dunque, sulla base del medesimo compendio indiziario di partenza". 5.2.2. In senso favorevole ai ricorrenti, infine sul tema, non risulta decisivo neppure il richiamo all'art. 20, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, in forza del cui comma 1-bis "Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violaziON derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato." I ricorsi, infatti, per un verso non precisano se (e quando) le sentenze tributarie menzionate siano divenute definitive, e, per altro verso, non offrono alcun elemento per accertare che tali pronunce concernano, per l'appunto, "violaziON derivanti dai medesimi fatti" oggetto dell'esercizio dell'azione penale. 5.3. Il quarto motivo di ricorso, infine, risulta inammissibile anche nella sua ultima parte (pag. 73), nella quale si eccepisce l'inutilizzabilità - nei confronti dei TA - delle dichiaraziON rese contra alios dai coimputati ON e NS. A questo riguardo, è sufficiente evidenziare la genericità dell'eccezione medesima, che non specifica a quali dichiaraziON faccia riferimento, con quale contenuto e, soprattutto, con quale rilievo nel tessuto argomentativo della sentenza. 6. A conclusiON parzialmente difformi, invece, la Corte giunge sull'ampio quinto motivo, che censura la motivazione della pronuncia, definita apparente, quanto al giudizio di responsabilità sui capi L), M), N) e O) (artt. 2, 8, 5 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000), contestati al solo RI TA e relativi alla T.A. & GAS TRADE s.r.I.; la stessa doglianza, infatti, risulta fondata quanto al capo M) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), in presenza di una motivazione viziata. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sui medesimi reati, ha riscontrato il giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale, peraltro evidenziando che proprio il primo Giudice non si era limitato a recepire acriticamente il ricorso allo "spesometro integrato" da parte della Guardia di finanza, con relativa acquisizione 9 delle fatture presso le società utilizzatrici, ma aveva considerato anche la "destrutturazione" societaria e l'importo dei costi, che non consentiva di far fronte alle commesse riportate nelle fatture. Ancor più nello specifico, la sentenza di primo grado aveva precisato che la società, costituita nel maggio 2010, con amministratore unico RI TA, era stata infine posta in liquidazione - con liquidatore lo stesso ricorrente - nel dicembre 2015, per esser poi cancellata dal registro delle imprese nel dicembre 2016. Ancora, il Tribunale aveva evidenziato che la sede di UR (Te), fissata il 31 dicembre 2014, era risultata un mero recapito postale;
che, relativamente all'anno d'imposta 2015, la società non aveva presentato dichiarazione fiscale a fini IVA;
che non erano state reperite le scritture contabili obbligatorie;
che lo stesso ente era privo di qualsivoglia organizzazione imprenditoriale o logistica, sebbene nel 2015 avesse emesso fatture attive, relative a cessiON di beni, per un impONbile complessivo di oltre 670.000 euro;
che le movimentaziON bancarie non si conciliavano affatto con i dati contabili riportati nelle fatture. La stessa prima sentenza, peraltro, aveva adeguatamente valutato anche le prove testimONali concernenti i capi di imputazione qui in esame. 6.2. Ebbene, questa ampia e dettagliata ricostruzione in fatto, fondata su oggettivi esiti dibattimentali congruamente esaminati, è contestata dai ricorrenti ancora con inammissibili consideraziON di merito, proprie del solo giudizio di cognizione, con le quali, in particolare, è sollecitata una differente e più favorevole lettura di fonti testimONali, riportate in modo ampio, non consentita a questa Corte. 6.3. La stessa quinta censura, tuttavia, risulta fondata nella sua ultima parte (par. 5.5.), nella quale si contesta il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità concernente il capo M) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), imputato a RI TA. 6.4. All'esito delle consideraziON sopra riportate, infatti, il Tribunale aveva affermato di ritenere che, "se effettivamente rispetto ad alcune delle fatture attive indicate al capo M), soprattutto quelle relative ad importi modesti, non vi sia prova certa della fittizietà delle stesse, pur tuttavia, nel complesso, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (..) possa senz'altro ritenersi che, se non tutte, comunque la maggior parte delle fatture attive contestate sia effettivamente relativa ad operaziON inesistenti, con conseguente integrazione del reato" di cui all'art. 8 in esame. 6.3. Ebbene, questa motivazione - interamente validata dalla Corte di appello merita censura, muovendosi lungo linee meramente congetturali ed apparentemente non ancorate ad alcun dato oggettivo, tali da non permettere di comprendere quali elementi istruttori - acquisiti al fascicolo per il dibattimento - I 10 consentirebbero di individuare quelle fatture realmente emesse dalla società per operaziON inesistenti. 6.4. Con riguardo allo stesso capo M), contestato a RI TA, la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio. 7. Con riguardo, di seguito, al secondo motivo del comune ricorso, concernente la qualificazione dei redditi, di "impresa" o "diversi", così come l'imputabilità alle persone fisiche di condotte relative a proventi riferibili soltanto alle società, la Corte ne rileva l'inammissibilità. Al riguardo, basti evidenziare che tutte queste tematiche non erano state sollevate negli atti di gravame, così da non poter costituire motivo di ricorso per cassazione. 8. In ordine, poi, al comune primo motivo di impugnazione, che censura la violazione del divieto di reformatio in peius ed il vizio di motivazione quanto alla durata delle pene accessorie, lo stesso risulta fondato limitatamente a quest'ultimo profilo. 8.1. Il Tribunale - quanto ad entrambi i TA, RL e ON - aveva individuato il reato più grave nel delitto di cui all'art. 648ter1 cod. pen. (capo T), con pena base pari a 3 anni di reclusione e 10mila euro di multa, poi aumentata di 5 mesi di reclusione e 500 euro di multa in ordine a ciascuno dei reati ex artt. 2, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000, di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa in ordine al reato associativo (capo U) e di 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa in ordine a ciascuno dei reati ex artt. 4 e 5, d. Igs. n. 74 del 2000. Con pena finale, dunque, pari a 6 anni, 7 mesi di reclusione e 14.300 euro di multa quanto a AB TA, e pari a 5 anni, 11 mesi di reclusione e 13.500 euro di multa quanto a RI TA. 8.2. La Corte di appello ha assolto tutti gli imputati, compresi dunque anche i due TA, dalle contestaziON di cui ai capi T) ed U), rideterminando la pena nei seguenti termini: - AB TA: reato più grave, capo A) (art.8), pari a 2 anni di reclusione;
aumentata per il capo B) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo C) (art. 10), di 3 mesi di reclusione;
per il capo D) (art. 8), di 3 mesi di reclusione;
per il capo E) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo F) (art. 10), di 3 mesi di reclusione;
per il capo G) (art. 8), di 3 mesi di reclusione;
per il capo H) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo I (art. 10), di 3 mesi di reclusione. Per un totale, quindi, di 3 anni e 9 mesi di reclusione;
- RI TA: reato più grave, capo A) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), pari ad 1 anno e 9 mesi di reclusione;
aumentata per il capo B) (art. 5), di 2 mesi di reclusione;
per il capo C) (art. 10), di 3 mesi;
L) (art. 2), di 3 mesi;
per il capo M), (art. 8), di 3 mesi;
per il capo N) (art. 5), di 2 mesi;
per il capo O) (art. 10), di 3 mesi. Per un totale, dunque, di 3 anni e 1 mese di reclusione;
11 8.3. Tanto premesso, nessuna violazione del divieto di reformatio in peius può essere riscontrata in punto di pena principale, in quanto la Corte di appello - con riguardo a ciascuno dei reati satellite ex artt. 2, 5, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000 - ha individuato una pena più bassa di quella presente nella sentenza di primo grado;
nella quale, si precisa ancora, gli aumenti per gli stessi reati erano stati calcolati (pag. 69) con riguardo a ciascuno dei capi, singolarmente considerati, non in modo "cumulativo" (ossia, in ottica ricorrente, 5 mesi di reclusione e 500 euro di multa complessivi per i reati ex artt. 2, 8 e 10, e 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa complessivi per i reati ex artt. 4 e 5), come peraltro emerge chiaramente dalla pena finale irrogata dal Tribunale per ogni imputato. Lo stesso trattamento sanzionatorio, in ogni caso, dovrà essere rivisto in sede di rinvio - quanto a AB TA e RI TA - a seguito dell'annullamento parziale qui disposto. 8.4. Il comune primo motivo del ricorso TA, per contro, risulta fondato quanto all'ultima parte, che contesta alla Corte di appello di aver mantenuto la stessa misura delle pene accessorie di cui all'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, fissata dal Tribunale, pur a fronte di una pena detentiva sensibilmente ridotta, stante l'assoluzione degli imputati dai capi T) e U), e di non aver steso al riguardo alcuna motivazione. 8.5. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, quanto a AB TA e RI TA, limitatamente alla durata delle pene accessorie. 8.6. La natura obbligatoria di queste, evidentemente applicate con riguardo a tutte le contestaziON di cui al d. Igs. n. 74 del 2000, comporta peraltro che deve trovare applicazione il costante principio di diritto, condiviso dal Collegio, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria irrogata per un determinato reato comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (per tutte, Sez. 5, n. 26409 del 7/5/2019, Pappadà, Rv. 276995. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 8738 del 24/11/2022, D'Angelo). Ne consegue, dunque, che deve essere rilevata d'ufficio l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai sensi del d. Igs. n. 74 del 2000, oggetto di condanna, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza - per la medesima causa estintiva - relativamente al delitto di cui al capo A), limitatamente alle fatture relative all'anno di imposta 2014, quanto a RI TA e a AB TA, e relativamente al capo L), quanto al solo RI TA. 9. Il sesto, comune motivo, che censura l'omessa motivazione circa l'applicabilità delle pene detentive brevi, è manifestamente infondato. 12 9.1. Al riguardo, basti richiamare il costante e condiviso indirizzo in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (per tutte, Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007). In altre pronunce, peraltro, è stato affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (per tutte, Sez. 2, n. 30313 dell'8/7/2025, De Leo, Rv. 288585). 9.2. Tanto premesso, i ricorrenti TA non sostengono di aver presentato una richiesta al riguardo, nel corso del giudizio di appello, così che la stessa, in questa sede, risulta inammissibile. 10. In ordine, infine, al comune settimo motivo di ricorso, concernente l'entità della confisca, la Corte osserva, in primo luogo, che la stessa misura ablativa - confermata dal Giudice di appello - deve certamente essere ritenuta parametrata ai reati riconosciuti all'esito del secondo grado di giudizio, solo in questi termini dovendosi intendere il richiamo che la sentenza compie alla decisione di primo grado. 10.1. Con riguardo, poi, all'entità della confisca quanto alle violaziON dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, che dovrebbero riguardare il prezzo ottenuto per ciascuna falsa fattura emessa, non anche il profitto ricavato dall'utilizzatore, la Corte rileva che i ricorsi non individuano alcun elemento, eventualmente offerto al Giudice dell'appello, che consenta di ritenere che la misura sia stata disposta - quanto alle fattispecie in esame - alla luce del profitto realizzato dall'utilizzatore. 11. Conclusivamente, dunque, la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di RI TA e AB TA relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2014, oltre che, quanto a RI TA, relativamente al reato di cui al capo L), perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Quanto al solo RI TA, inoltre, la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo M), per nuovo giudizio, e quanto ad entrambi limitatamente alla durata delle pene accessorie. In sede di rinvio, inoltre, 13 si procederà anche alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto, invece, gli stessi ricorsi risultano inammissibili. 12. Il ricorso di NS è manifestamente infondato. 13. Con riguardo, innanzitutto, ai motivi in punto di responsabilità (primo, secondo e terzo), gli stessi risultano inammissibili sotto un duplice profilo. Innanzitutto, si connotano per evidente genericità, contestando ripetutamente alla Corte di appello di aver deciso "su elementi probatori insufficienti e contraddittori", così rendendo una sentenza che "poggia su indizi inconcludenti, privi di valenza probatoria": queste affermaziON, tuttavia, non sono sostenute da alcun elemento concreto, da alcuna specifica indicazione, al pari, peraltro, delle numerose riportate alla pag.
7. Di seguito, la stessa doglianza non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, che, anche richiamando l'ampia pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la colpevolezza dell'NS con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi probatori e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile. 13.1. In particolare, la responsabilità dell'NS quanto ai capi P) (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), Q) (art. 8), R) (art. 4) e S) (art. 10), contestati nella qualità di amministratore di diritto (dal 22/12/2015) della S.T.M.S. s.r.I., è stata sostenuta dal richiamo a numerosi argomenti che, come appena evidenziato, sono privi di qualunque menzione nel ricorso. Tra questi, oltre al già richiamato ruolo che il ricorrente ricopriva all'interno della società, il fatto che: a) la sede sociale di Roma era costituita da un mero recapito, tanto che lo stesso NS - in sede di interrogatorio, poi acquisito ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. - aveva dichiarato che non esisteva alcun luogo di esercizio dell'attività; b) le scritture contabili obbligatorie non erano state mai consegnate alla Guardia di finanza;
c) quanto alla fattura n. 285 del 31/12/2015, emessa da T.S. s.r.l. nei confronti dell'altra, questa doveva ritenersi relativa ad operazione inesistente, per sostanziale "destrutturazione" dell'emittente, che impediva ogni attività (la società - costituita nel giugno 2014 e cancellata nel gennaio 2019 - aveva avuto un solo dipendente, la sua sede sociale era costituita da un mero recapito, il suo legale rappresentante - il coimputato RL - non aveva mai consegnato le scritture contabili e gli altri libri sociali obbligatori;
non erano state presentate le dichiaraziON dei redditi per gli anni 2015 e 2016; gli accertamenti bancari avevano fatto emergere pagamenti a fornitori soltanto per importi di poco superiori a 5mila euro, evidentemente irrisori rispetto al consistente fatturato complessivo relativo a cessiON di beni che la società non poteva aver prodotto, pari ad oltre 2 miliON di euro). Ancora la sentenza di appello, poi, ha sottolineato che la società amministrata dall'NS aveva utilizzato la stessa fattura n. 285 nelle dichiaraziON ai fini delle imposte sui redditi ed IVA 2015. Di seguito, è stata sottolineata la fittizietà delle fatture 14 riportate nel capo Q), contestate ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, alla luce di numerosi elementi che, nuovamente, il ricorso non cita e non contesta, così risultando privo di un essenziale elemento di ammissibilità. 13.2. Alla luce di tutti questi argomenti, entrambe le sentenze di merito hanno dunque adeguatamente affermato la responsabilità penale dell'NS, in termini oggettivi e psicologici, con riguardo ai reati citati, con motivazione non censurabile in questa sede. 13.3. In ordine, poi, alla possibile applicazione delle pene sostitutive alla detenzione, ancora presente nel secondo motivo di ricorso, si rimanda a quanto già affermato, sulla medesima questione, con riferimento ai ricorsi TA, non risultando che l'NS avesse formulato un'istanza in tal senso alla Corte d'appello. 13.4. Ancora, il ricorso risulta del tutto infondato sul quarto motivo, che censura il trattamento sanzionatorio. Ebbene, al riguardo basti evidenziare che la pena base per il reato più grave (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, capo Q) è stata individuata in 2 anni di reclusione, e che gli aumenti in continuazione per i capi P) (art. 2), R) (art. 4) e S) (art. 10) ammontano, complessivamente, a 8 mesi di reclusione, con misura, dunque, invero contenuta. Del tutto fattuale, dunque non valutabile in questa sede di legittimità, risulta inoltre il richiamo, nella medesima censura, al comportamento collaborativo che il ricorrente avrebbe tenuto nel corso del procedimento, oltre che alla modesta entità del fatto, senza alcuna indicazione ulteriore o riferimento specifico. 13.5. Il ricorso dell'NS, di seguito, è inammissibile anche sull'ultima doglianza, con la quale è eccepita l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, che risalirebbero al 2015. 13.5.1. Premesso che, invero, le condotte di cui ai capi P), Q) e R) sono contestate al 2016, e quella di cui al capo S) al febbraio 2017, la Corte evidenzia che l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificaziON, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Ne consegue che, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., la prescrizione non è mai inferiore a 10 anni;
a questa, peraltro, debbono essere aggiunti i giorni di sospensione, per come riportato alla pag. 20 della sentenza impugnata. 13.6. Il ricorso di AN, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a 15 norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 14. Il ricorso di RL risulta fondato limitatamente alla doglianza in punto di durata delle pene accessorie;
nel resto, è manifestamente infondato. 14.1. Con riguardo alla prima parte della prima censura, in punto di reformatio in peius, la stessa è del tutto priva di fondamento;
al riguardo, si rimanda alla motivazione resa sul punto quanto ai ricorsi TA, attesa l'identità della questione e degli argomenti di censura. 14.3. Il ricorso, ancora, risulta inammissibile sul secondo motivo, in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), e I). 14.3.1. In primo luogo, la censura emerge come del tutto generica, sul presupposto che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata esclusivamente in forza di presunziON tributarie e accertamenti induttivi, ossia sulla base di "elementi presuntivi che, sebbene utilizzabili in ambito amministrativo, non possono costituire prova della commissione di un reato penale in mancanza di riscontri concreti"; con questa affermazione, tuttavia, non viene indicato neppure un passaggio della sentenza impugnata concernente la responsabilità del RL, né si realizza alcun confronto critico con la relativa motivazione, così come - ancora in termini privi di specificità - si sostiene che la Corte "non si confronta con le numerose incongruenze temporali evidenziate dalla difesa già con l'atto d'appello", prive di qualunque precisazione. 14.3.2. Neppure un passaggio del ricorso, dunque, è dedicato ad un effettivo contrasto agli argomenti spesi nelle sentenze di merito, con i quali la responsabilità dell'imputato è stata affermata in modo congruo, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo di illogicità manifesta, dunque non censurabile. 14.3.3. In particolare, il RL - amministratore di diritto della F.T. COSTRUZIONI NAVALI s.r.I., della PRESTIGE s.r.l. (dal 15/3/2013, quindi liquidatore dal 29/12/2014) e della T.S. s.r.l. (dal 26/6/2014, quindi liquidatore dal 1°/2/2016 - era risultato aver ricoperto la carica in modo attivo e non meramente formale, in un ambito societario oggetto di numerose condotte illecite (artt. 5, 8 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000), adeguatamente riscontrate in forza dei numerosi elementi riportati nella sentenza di appello (e, in precedenza, in quella, ampia, del Tribunale), anche sotto il profilo temporale, che il ricorso non contesta affatto, in modo specifico, né analizza con riguardo ai singoli capi di imputazione, come invece compiuto dalle sentenze;
la censura, pertanto, risulta inammissibile. 14.4. Alle stesse conclusiON, poi, la Corte giunge anche quanto al terzo motivo, in punto di motivazione sull'applicabilità delle pene sostitutive brevi. Anche 16 - Il Consigliere estensore 7_,_ (---i )RI Me ON y±,A___, »(_,./(_._ ( al riguardo, la Corte rinvia alla motivazione relativa ai ricorsi TA, in presenza di identica questione. 14.5. L'impugnazione del RL, infine, risulta invece fondata quanto alla censura in tema di durata delle pene accessorie. Al riguardo, si richiamano le consideraziON già espresse quanto ai ricorrenti TA, atteso che anche il RL è stato assolto, in appello, dalle contestaziON di cui ai capi T) e U), senza ricevere, tuttavia, alcuna riduzione della durata delle pene accessorie citate, in assenza di motivazione sul punto. Ancora richiamando le consideraziON espresse in ordine ai TA (par. 8.6), inoltre, la sentenza deve essere allora annullata senza rinvio, anche quanto a RL, relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente alle fatture relative all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione. In sede di appello, la Corte di merito provvederà a rideterminare la sanzione per i restanti reati. 14.6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata - quanto a RL - senza rinvio, relativamente al capo A), limitatamente alle fatture relative all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione, e con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA RI e TA AB, nonché di RL RG, relativamente al reato di cui al capo A) limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2014, e nei confronti di TA RI relativamente al reato di cui al capo L), perché il relativo reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato TA RI, limitatamente al reato di cui al capo M), nonché in relazione agli imputati TA RI e TA AB, nonché RL RG, limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibili i ricorsi di TA RI e TA AB, nonché di RL RG, nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di NS EP e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026