Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5045
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa dichiarazione di prescrizione del reato

    La Corte ha ritenuto che la sospensione del corso della prescrizione, conseguente al rinvio del dibattimento richiesto per impedimento di uno dei difensori dei coimputati, si estende a tutti i coimputati del medesimo processo, qualora non si siano opposti al rinvio. La difesa di SE non si è opposta al rinvio richiesto dalla difesa di CU. Inoltre, ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 318-ter e segg. del D.Lgs. 152/2006

    Il motivo è inammissibile in quanto tardivo e generico. Non è causa di improcedibilità l'omessa indicazione all'indagato delle prescrizioni per l'estinzione delle contravvenzioni. Non risulta che la difesa abbia avanzato tale richiesta dinanzi al Tribunale. Il motivo non deduce una specifica violazione di legge o un vizio logico, ma prospetta un'ipotesi dubitativa che demanda un accertamento fattuale estraneo al giudizio di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prescrizione del reato

    Il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La motivazione del Tribunale è stata fondata su un'analisi puntuale delle prove acquisite e non è né mancante né apparente. Le doglianze sulla continuità dell'attività d'impresa, sul rapporto di lavoro e sulla disponibilità del veicolo costituiscono una mera rilettura alternativa delle risultanze istruttorie. Le questioni sulla qualificazione del rottame ferroso e sull'errore scusabile sono inammissibili in quanto presentate in forma astratta e generica, non devoluta al Tribunale e manifestamente infondate.

  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    Il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La motivazione del Tribunale è stata fondata su un'analisi puntuale delle prove acquisite e non è né mancante né apparente. Le doglianze sulla continuità dell'attività d'impresa, sul rapporto di lavoro e sulla disponibilità del veicolo costituiscono una mera rilettura alternativa delle risultanze istruttorie. Le questioni sulla qualificazione del rottame ferroso e sull'errore scusabile sono inammissibili in quanto presentate in forma astratta e generica, non devoluta al Tribunale e manifestamente infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5045
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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