Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2023, n. 2514
CASS
Sentenza 4 dicembre 2023

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Massime1

In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario.

Commentario1

  • 1Il concetto di amministratore di fatto nella bancarotta: la rilevanza della continua attività gestoria e cogestoria. (Cassazione penale n. 2514/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell'assetto societario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 04/12/2023 , n. 2514 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza del 24 aprile 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2023, n. 2514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2514
Data del deposito : 4 dicembre 2023

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