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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2025, n. 39928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39928 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1294/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 16/09/2025 GI BE R.G.N. 13853/2025 IO NZ AN DI AS ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: RE RD nato a [...] il [...] MO SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 4 e 5 per le fatture emesse nell’anno 2013 con rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
chiede inoltre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche limitatamente all'importo del profitto da sottoporre alla confisca per equivalente e l’inammissibilità nel resto dei ricorsi;
udito, per la parte civile Agenzia delle Entrate, l’Avv. Domenico Maimone che ha concluso chiedendo che i ricorsi vegano dichiarati inammissibili o siano comunque rigettati, come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39928 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 udito l’Avv. Pasquale Foti, difensore di fiducia di RD RE e sostituto processuale dei difensori di SS MO, Avv.ti Gaetano Vizzari e Luca Cianferone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. 1.SS MO ed RD RE ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 14 novembre 2024 della Corte di appello di Reggio Calabria che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena, rispettivamente, di due anni e cinque mesi di reclusione il MO, e di due anni e nove mesi di reclusione l’RE, inflitta con sentenza del 7 settembre 2023 del Tribunale di Reggio Calabria per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto ai capi 2 e 3 della rubrica (RD RE anche per il medesimo reato ascritto ai capi 4 e 5) perché, agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi, avevano emesso e rilasciato in favore di più persone fatture o altri documenti per prestazioni mediche inesistenti, all’insaputa dei medici che risultavano averle apparentemente emesse. I fatti sono contestati come commessi il 22/11/2013, il 29/12/2014, il 18/12/2015 ed il 22/12/2016 (capo 2, ascritto a entrambi i ricorrenti); il 29/12/2014, l’11/12/2015 ed il 16/12/2016 (capo 3, ascritto a entrambi i ricorrenti); il 20/12/2013, il 30/12/2014, il 17/12/2015 ed il 18/11/2016 (capo 4, ascritto al solo RE); il 13/12/2013 (capo 5, ascritto al solo RE). Con la medesima sentenza sono state applicate le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, è stata disposta la confisca dei beni in giudiziale sequestro e gli imputati sono stati altresì condannati al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Entrate. 2.RD RE articola cinque motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla questione della unità o pluralità dei reati contestati. Lamenta, in sostanza, che non v’è ragione alcuna per la quale le condotte devono essere scisse in quattro diverse imputazioni trattandosi delle medesime contestazioni sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo: la totalità delle falsificazioni doveva essere ricondotta al medesimo ed unico capo di imputazione. Per esempio, le ricevute o fatture (apparentemente) emesse da taluni dottori sono 3 state indicate sia nel capo 3 che nel capo 4. La Corte di appello ha disatteso tale argomento erroneamente affermando che non si tratta di un unico reato ma di reati distinti riferibili, per ciascuno dei periodi di imposta, a ciascuno dei falsi riferibili al medesimo medico. L’errore che si annida dietro questa motivazione apparente è evidente, afferma, nella misura in cui la Corte territoriale ritiene che la diversità dei fatti derivi dalla diversità dei medici che risultano aver emesso le false fatture laddove la diversità dei fatti riguarda solo le diverse annualità di imposta. 2.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 157 e segg. cod. pen., in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione per i reati commessi nel 2013 estinti prima della pronuncia impugnata, pur calcolando i 78 giorni di sospensione del dibattimento per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria e non dovendosi computare i giorni di sospensione del dibattimento per il legittimo impedimento del difensore del co-imputato. 2.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen., e la mancanza e/o la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche negate con mere clausole di stile e con il richiamo alla gravità oggettiva dei fatti e alla loro riconducibilità ad un contesto di criminalità organizzata, senza alcun argomento soggettivizzante come, per esempio, la collaborazione tenuta nel corso del giudizio. 2.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza e la manifesta illogicità della motivazione. Afferma che la prescrizione dei reati commessi negli anni 2013/2014 riflette le sue conseguenze sia sulla quantificazione del profitto confiscabile, determinato in sede cautelare reale nella misura del 30% del vantaggio fiscale conseguito dai contribuenti che sulla applicazione (non) retroattiva dell’art. 578- cod. prod. pen. Aggiunge che gli immobili sottoposti a confisca non sono di sua proprietà bensì della moglie, persona estranea ai reati, con conseguente impossibilità di disporne l’ablazione. 2.5.Con il quinto motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 78 e 80 cod. proc. pen., in relazione all’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta, in particolare, la mancata esclusione della parte civile, Agenzia delle Entrate, per l’assenza dei presupposti formali della sua costituzione. Sostiene, al 4 riguardo, che la costituzione di parte civile non era corredata da alcuna procura speciale, pur necessaria anche in caso di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, era priva della esposizione delle ragioni che giustificavano la domanda agli effetti civili a sua volta depositata da un avvocato privo di nomina di sostituto processuale e diverso dal sottoscrittore dell’atto. 3.SS MO ha proposto due ricorsi, l’uno a firma dell’Avv. Gaetano Vizzari, l’altro a firma dell’Avv. Luca Cianferoni. L’Avv. Gaetano Vizzari articola due motivi. 3.1.Con il primo deduce la nullità assoluta ed insanabile della sentenza per non esser stata comunicata all’Avv. Vizzari la revoca dell’udienza cartolare e per essere stata comunicata la fissazione dell’udienza in presenza ai soli difensori (Avv. Pasquale Foti per l’RE e Avv. Luca Cianferoni, co-difensore di MO) che avevano chiesto la trattazione orale, gli unici presenti all’udienza di discussione del 14 novembre 2024, con esclusione dell’Avv. Vizzari che, nominato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, aveva presentato autonomo atto di appello. 3.2.Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. L’Avv. Luca Cianferoni articola quattro motivi. 3.1.Con il primo deduce la inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal Pubblico ministero in violazione dell’art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, dell’art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021 convertito dalla legge n. 178 del 2021, nonché dei principi affermati dalla CGUE con sentenza in causa H.K., n. C-746/18/UE, pronunciata dalla Grande Camera della Corte il 2 marzo 2021. Osserva, al riguardo, che la condanna si fonda su detti tabulati telefonici in assenza di altri elementi dotati di autonoma forza indiziante non essendo vera la contraria affermazione della Corte di appello, con la conseguenza che la mancanza dei tabulati rende insufficiente il quadro probatorio costituito da generici prospetti, meri scambi di corrispondenza, messaggi che non risultano comprovati come effettivamente riferibili al ricorrente e che non raggiungono lo standard probatorio minimo richiesto dalla prova indiretta, in termini di idoneità della stessa a consentire di ricavare - per il tramite di un'inferenza logica - il dato ignoto. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’illogicità della motivazione con riferimento all’uso del compendio probatorio in relazione ai capi 2 e 3 della rubrica, nonché la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs.n. 74 del 2000 sotto il profilo della inesistenza del concorso nel reato, dell’assenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione del reato stesso, la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. 5 Lamenta, in particolare, la natura congetturale della riferibilità alla sua persona del soggetto indicato come “[rimborso] Massimo” tra la documentazione sequestrata presso lo studio di RE e la corrispondenza pervenuta all’indirizzo mail “mensareggiocalabria” su PC disponibile e liberamente accessibile a chiunque. Aggiunge che i Giudici di merito non hanno chiarito in che modo il ricorrente avrebbe partecipato alla condotta criminosa, essendosi limitati ad affermazioni generiche e assertive, prive di una adeguata base probatoria con riferimento tanto al concorso materiale quanto a quello morale nel reato. Allo stesso modo, la sussistenza del dolo specifico del consentire a terzi l’evasione fiscale è affermata in base a ragionamenti generici e apodittici, privi di alcuna evidenza probatoria concreta, non essendo sufficiente la consapevolezza della falsità delle fatture. Il ricorrente, persona inesperta (è un cuoco) che si era affidata alla professionalità dell’RE, si era limitato a consigliare a diverse persone di affidarsi a loro volta a questi perché ritenuto un bravo professionista non perché animato dallo scopo di consentire a terzi l’evasione di imposta. E’ una lettura alternativa dei fatti offerta alla Corte di appello che ha omesso completamente di confrontarsi con essa. 3.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la gravità dei fatti senza alcun riferimento concreto alla specifica condotta tenuta dal ricorrente. 3.4.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 113 e 81, secondo comma, cod. pen. e la illogicità e la mancanza della motivazione con riferimento: (a) alla mancanza di motivazione sulla equiparazione delle pene tra i due imputati;
(b) alla eccessività dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione. 4.Il 31 luglio 2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in difesa dell’Agenzia delle Entrate, articolata memoria con cui ha illustrato le ragioni della richiesta di rigetto dei ricorsi. 5.Il 20 agosto 2025 l’Avv. Lucia Cianferoni, co-difensore di SS MO, ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati commessi il 22 novembre 2013 ed il 29 dicembre 2014. 1.I ricorsi sono parzialmente fondati per le ragioni (e nei limiti) che saranno di seguito indicati. 6 2.Il ricorso di RD RE. 2.1.Il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione nei termini sintetizzati in premessa. La Corte di appello ha rigettato l’analogo motivo in considerazione anche della carenza di interesse a coltivarlo. 2.2.L’imputato risponde del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver contraffatto numerose ricevute sanitarie (apparentemente) emesse da numerosi medici (e all’insaputa di questi ultimi) ed utilizzate dai contribuenti per dedurre le relative spese a fini fiscali. In particolare, il capo 2 gli imputa, in concorso con il MO, l’emissione di tali ricevute in favore di numerosissimi utenti indicando come date di consumazione del reato quelle del 22 novembre 2013, del 29 dicembre 2014, del 18 dicembre 2015 e del 22 dicembre 2016. Il capo 3 gli imputa, sempre in concorso con il MO, l’emissione di altre ricevute in favore di contribuenti diversi da quelli nominativamente individuati al capo 2 indicando come date di consumazione del reato quelle del 29 dicembre 2014, dell’11 dicembre 2015 e del 16 dicembre 2016. Il capo 4 gli imputa (non in concorso con il MO) l’emissione di altre ricevute in favore di altri contribuenti indicando come date di consumazione del reato quelle del 20 dicembre 2013, del 30 dicembre 2014, del 17 dicembre 2015 e del 18 novembre 2016. Allo stesso modo, il capo 5 gli contesta l’emissione di altre ricevute in favore di altri contribuenti alla data del 13 dicembre 2013. 2.3.Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di un solo reato per ogni anno di imposta e, applicata la continuazione interna ed esterna, ritenuto più grave il delitto di cui al capo 2 della rubrica consumato nell’anno 2015, ha indicato la pena- base nella misura di due anni di reclusione e la ha aumentata, a titolo di continuazione interna, di un mese per ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2016 e, a titolo di continuazione esterna, di due mesi di reclusione per ciascuno degli altri capi 3), 4) e 5) di imputazione, per un totale di due anni e nove mesi di reclusione. 2.4.Con il secondo motivo di appello l’imputato aveva stigmatizzato la scelta di suddividere in più capi di imputazione i medesimi fatti ascrivibili ai medesimi periodi di imposta che ha comportato - si affermava - «un diseguale intervento nell'applicazione dell'aumento per la continuazione in quanto ha comportato un aumento di ulteriori due mesi per ogni capo di imputazione mentre invece anche tali fatti delittuosi ipotizzati nei capi 3, 4 e 5, in numero ridotto, avrebbero dovuto essere inclusi nel capo di imputazione 2)». 2.5. La Corte di appello ha rigettato il motivo osservando, nel merito, che «non si tratta di fatture provenienti dal medesimo soggetto, ma di fatture ideologicamente false apparentemente provenienti da soggetti diversi e utilizzate da contribuenti diversi per ottenere rimborsi non dovuti. Non si tratta, pertanto, 7 di un unico reato, ma di reati distinti riferibili, per ciascuno dei periodi di imposta, a ciascuno dei falsi riferibili al medesimo medico». In ogni caso, prosegue la Corte di appello, il calcolo della pena deve ritenersi corretto «in quanto il giudice di primo grado, al di là del richiamo alla continuazione, apparentemente in contrasto con il principio che egli stesso ha enunciato, non ha fatto altro che aggiungere una quota di pena in relazione a ulteriori condotte che, inevitabilmente, dovevano essere considerate ai fini della sanzione indipendentemente dall'essere state separatamente contestate, anche per differenziare la posizione dei due imputati, essendo MO coinvolto in un numero inferiore di episodi. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo dell'appello di RE è anche inammissibile per carenza di interesse». 2.6.Occorre in primo luogo precisare (e ribadire) che il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura come un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura (Sez. F, n. 34824 del 08/08/2023, Turturro, Rv. 285095 - 02; Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918 - 01). E’ stato altresì affermato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato comune, in quanto autore, ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può esserne "chiunque" e la commissione dell'illecito non presuppone che il soggetto agente abbia una particolare qualifica soggettiva od operi mentre sta provvedendo ad adempimenti fiscali (Sez. 3, n. 47436 del 09/11/2021, Sales, Rv. 282613 - 01). 2.7.La Corte di appello cita a sostegno del proprio ragionamento quanto sostenuto in motivazione da Sez. F., Turturro, cit., che nel confermare l’unicità del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a fronte della emissione, nel medesimo anno di imposta, di più fatture ha però precisato che «a diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui l'emittente, pur nell'identità del soggetto persona fisica, sia tuttavia un soggetto-contribuente diverso». Ciò sul rilievo che «ai fini dell’unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture o altri documenti equipollenti, occorre riferirsi non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile e della cui soggettività si dovrà tener conto anche ai fini dell'individuazione del medesimo periodo di imposta, atteso che, come è noto, il periodo di imposta coincide per le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società di persone con l'anno solare (art. 7, co. 1, DPR n. 917 del 1986), mentre per i contribuenti IRES questo è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, come determinato dalla legge o dall'atto costitutivo o, in mancanza (o in caso di determinazione in due o più anni) dall'anno solare (art. 76, DPR n. 917 del 1986)». 8 2.8.Sennonché, nel caso di specie la rubrica non fa riferimento alcuno a soggetti-contribuenti diversi che hanno emesso le ricevute, bensì alle medesime persone fisiche che le hanno letteralmente contraffatte. Inoltre, la divisione tra i capi di imputazione è stata fatta in base agli utilizzatori delle ricevute, nemmeno agli apparenti emittenti (che compaiono trasversalmente nei vari capi di imputazione). Insomma, la diversità dei fatti è stata ritenuta in base alla diversità dei destinatari delle ricevute con evidente duplicazione dei fatti commessi nel medesimo periodo di imposta. 2.9.I reati commessi dal ricorrente sono dunque quattro, tante quante le annualità considerate: 2013 (capi 2, 4 e 5); 2014 (capi 2, 3 e 4); 2015 (capi 2, 3 e 4); 2016 (capi 2, 3 e 4). 2.10.Il punto è che il Tribunale, una volta ritenuto più grave il reato di cui al capo 2 (che ricomprende tutte le annualità contestate), ha applicato a titolo di continuazione esterna le pene per i fatti contestati anche in relazione agli altri capi di imputazione che, come detto, riguardano fatti già sanzionati a titolo di continuazione interna, con conseguente duplicità della risposta sanzionatoria. 2.10.1.Ne consegue che la pena applicata a titolo di continuazione esterna con i reati di cui ai capi 3, 4 e 5 deve essere eliminata. 2.11.La fondatezza del primo motivo giova alla valida instaurazione del rapporto di impugnazione e alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata anche successivamente alla data della pronunzia impugnata. 2.12.Il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si prescrive in otto anni, per effetto dell’elevazione di un terzo dei termini previsti dall’art. 157 cod. pen. (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000). L’interruzione della prescrizione comporta l’aumento di un quarto dei relativi termini (art. 161 cod.pen.), sicché la prescrizione matura dopo dieci anni dalla consumazione dei reati. 2.13.Nel caso di specie, i reati sono stati consumati il 20 dicembre 2013, il 30 dicembre 2014, il 18 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2016; il tempo massimo necessario a prescrivere matura, pertanto: il 20 dicembre 2023, il 30 dicembre 2024, il 18 dicembre 2025, il 22 dicembre 2026. 2.14.Occorre inoltre considerare i periodi di sospensione del dibattimento rilevanti ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.: (i) dal 19 maggio 2022 al 20 ottobre 2022 a causa del legittimo impedimento del difensore di SS MO, per non più di sessanta giorni;
(ii) dal 20 aprile 2023 al 6 luglio 2023 per l’adesione dei difensori all’astensione dalle udienza proclamata dagli organismi di categoria, per un totale di settantasette giorni (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01). La durata complessiva della sospensione è stata così pari a 137 giorni, sicché la prescrizione è maturata il 5 maggio 2024 per il reato commesso nel 2013, il 16 maggio 2025 per il reato commesso nel 2014, e non è maturata per i reati commessi nel 2015 e nel 2016. 9 2.15.Il ricorrente sostiene che la sospensione del corso della prescrizione dovuta a legittimo impedimento del difensore del co-imputato non si applica nei suoi confronti. Il rilievo è infondato. 2.16.La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 - 01; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649 - 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586 - 01). 2.17.Il ricorrente non solo non deduce di essersi opposto alla richiesta di rinvio o che abbia chiesto la separazione degli atti ma dalla lettura del verbale di udienza del 19 maggio 2022 risulta aver egli stesso chiesto il rinvio del processo in adesione all’istanza difensiva del collega. 2.18.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per i reati commessi nel 2013 e nel 2014 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2.19.Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.20.La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche in considerazione della estrema gravità dei fatti, caratterizzati dalla pianificazione su larga scala dell’evasione fiscale a vantaggio di un numero molto vasto di soggetti, nel difetto di elementi positivi di valutazione diversi dalla incensuratezza. 2.21.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Per altro verso, nel motivare il diniego non è nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli 10 indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.22.Il quarto motivo è inammissibile perché il tema della confisca non è stato devoluto in appello e non può essere proposto per la prima volta in questa sede. Resta naturalmente inteso che il Giudice rescissorio dovrà necessariamente rimodulare l’entità del profitto confiscabile alla luce della prescrizione dei reati commessi nel 2013 e nel 2014 non trovando applicazione l’art. 578- cod. proc. pen. introdotto dopo la loro consumazione (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). 2.23.Il quinto motivo è manifestamente infondato. 2.24.Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999 a mente del quale le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. L’art. 43, primo comma, r.d. n. 1161, cit. dispone, a sua volta, che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. 2.25.Il ricorrente fa leva sull’utilizzo dei termini “possono” (art. 72) e “può” (art. 43) per valorizzare il fatto che la rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’Avvocatura dello Stato costituisce frutto di una scelta che deve essere formalizzata con una procura, potendo l’Agenzia essere rappresentata anche da un avvocato del libero foro. Di qui le censure sulla regolarità formale della procura stessa. 2.26.Il rilievo è manifestamente infondato. 2.27.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppure quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che 11 materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. civ., Sez. 5, n. 13627 del 30/05/2018, Rv. 648677 - 01; Cass. civ. Sez. 5, n. 4950 del 28/03/2012, Rv. 621742 - 01; Cass. civ., Sez. 5, n. 17718 del 27/06/2024, non mass.; Cass. civ., Sez. 5, n. 24650 del 14/09/2021, non mass.; Cass. civ. Sez. 5, n. 2146 del 30/01/2020, non mass. sul punto). 2.28.Ciò sul decisivo rilievo che «gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità» (art. 1, secondo comma, r.d. n. 1611 del 1933). 2.29.Sulla stessa linea si colloca la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte di cassazione secondo cui la costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009, dep. 2020, Donti, Rv. 246068 - 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239191 - 01; Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Longarini, Rv. 214865 - 01; Sez. 6, 4298 del 04/12/1986, dep. 1987, Zecchino, Rv. 175601 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812 - 02, che ha precisato che l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, è persona offesa dei reati tributari ed è pertanto autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità della previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 3.I ricorsi di SS MO. Il ricorso a firma dell’Avv. Luca Cianferoni 3.1.I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi. 3.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: 3.3.dai computers di RD RE era stata estrapolata una cartella denominata “730 NÒ” contenente 101 dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2014, tutte riportanti spese mediche per importi sospetti;
3.4.effettuata la perquisizione nei locali del CAF UNSIC riconducibile a Cosimo MA RI NÒ, furono rinvenute due cartelline contenenti le stampe delle dichiarazioni rinvenute nel PC dell’RE; 12 3.5.numerosi contribuenti ai quali si riferivano le dichiarazioni erano dipendenti della Hitachi o di società a questa collegate, tre le quali la IFM Service alle cui dipendenze il MO lavorava come cuoco;
3.6.lo NÒ aveva dichiarato che era stato il MO a consegnargli su pen drive le dichiarazioni redatte dallo studio RE;
3.7.effettuata la perquisizione locale nei confronti del MO, nel PC installato nel luogo di lavoro (cui la PG aveva avuto accesso grazie proprio all’aiuto del ricorrente) erano stati rinvenuti files comprovanti il rapporto con RD RE anche per l’invio telematico delle ricevute false;
3.8.era stato rinvenuto anche un prospetto stampato contenente un elenco di nomi con indicazioni di cifre sotto la colonna “Rimb. totale” nonché sotto colonne intestate “Rimb. Massimo” e “Rimb. RD”; 3.9.il prospetto era identico a quello rinvenuto nello studio di RE, con l’unica differenza che il prospetto di quest’ultimo reca, in buona parte delle righe, l’annotazione manoscritta “P” e conteneva l’indicazione del rimborso dovuto al contribuente, il calcolo della percentuale del 30% suddivisa in parti eguali tra “RD” (RE) e “M (MO); 3.10.i contatti tra il MO e l’RE erano desumibili anche dai tabulati telefonici e dalla messaggistica estrapolata dai telefoni dei due imputati nonché dalla presenza di riferimenti a cifre destinate a “Edi” e a “M in altri prospetti rinvenuti nello studio dell’RE; 3.11.alcuni messaggi di testo dimostrano che il MO collaborava con l’RE nella attività necessaria per la formazione dei documenti contabili falsi utilizzati per commettere i reati. 3.12.Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la inutilizzabilità dei tabulati telefonici, con il secondo il malgoverno degli elementi di prova indicati dai Giudici di merito a sostegno della condanna ed, in particolare, a conforto della individuazione nella sua persona del “M riportato nei prospetti sopra indicati. 3.13.Sulla inutilizzabilità dei tabulati telefonici è noto che, a seguito della sentenza della CGUE, 2 marzo 2021, pronunciata dalla Grande Camera nella causa H.K., C-746/58/UE, il legislatore è intervenuto emanando il d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, che ha modificato l’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 (art. 1) introducendo limiti oggettivi alla possibilità di acquisire, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico e prevedendo l’inutilizzabilità dei dati acquisiti dal pubblico ministero in assenza dell’autorizzazione del giudice o, in caso di urgenza, in assenza della relativa convalida. Il comma 1-bis dell’art. 1, d.l. n. 132, cit., aggiunto in sede di conversione, stabilisce che «[i] dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei 13 procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». 3.14.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989 - 02). 3.15.Nel caso in esame, gli elementi di prova indicati dalla Corte di appello a sostegno della individuazione del ricorrente quale complice consapevole dell’RE reggono, persino in assenza dell’informazione probatoria derivante dall’esame dei tabulati telefonici, alle critiche mosse dal MO il quale neglige completamente il dato derivante dall’analisi della messaggistica contenuta nel suo telefono e in quello del correo e quello derivante dalle dichiarazioni dello NÒ che aveva riferito che era stato proprio il MO a consegnargli la pen drive contenente le dichiarazioni redatte dallo studio RE, rendendo così generico il secondo motivo che si sofferma sulla diversità del nome rinvenuto nei prospetti (“M e non “SS”) e sulla accessibilità del PC presente sul luogo di lavoro da parte dei colleghi del MO. 3.16.Appare perciò evidente che i dati relativi al traffico telefonico non costituiscono di per sé prova unica dei rapporti del ricorrente con il MO ma corroborano l’informazione, già acquisita di tali rapporti, con conseguente manifesta infondatezza e genericità anche del primo motivo. 3.17.Per le stesse ragioni è manifestamente infondato anche il terzo motivo che, afferma lo stesso ricorrente, «costituisce un unicum con il precedente, al quale si rimanda integralmente per tutta l’analisi degli elementi di prova come già effettuata». 3.18.Nel contesto probatorio sopra esaminato, l’affermazione della Corte di appello che MO partecipasse dei frutti dell’illecito è pienamente coerente con il quadro probatorio ed è fondata su argomentazioni tutt’altro che manifestamente 14 illogiche, non potendosi definire tale l’affermazione che non sarebbe altrimenti spiegabile la determinazione del compenso in favore del procacciatore di clienti dello studio RE in misura parametrata all’entità del rimborso che ciascuno di essi otteneva grazie alla falsa documentazione sanitaria. 3.19.Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato per le stesse ragioni illustrate in sede di esame del ricorso di RE, non avendo il ricorrente nemmeno dedotto i possibili indicatori della attenuazione della pena in tesi negletti dalla Corte di appello. 3.20.Il quarto motivo è in parte assorbito dalle considerazioni svolte in sede di esame del ricorso dell’RE nei cui confronti è stata applicata la pena in continuazione nei termini sopra esaminati. Sicché, anche nei confronti del MO, la pena applicata a titolo di continuazione esterna con i reati di cui al capo 3 deve essere eliminata. 3.21.Quanto alla lamentata equiparazione del trattamento sanzionatorio dei due imputati, la Corte di cassazione ricorda che, in tema di determinazione della pena, il giudice, nell'ipotesi di più imputati concorrenti tra loro nello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 03; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317 - 01; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01). 3.22.La pena-base applicata al ricorrente, del resto, è prossima al minimo edittale e la pena complessivamente irrogata è inferiore al medio edittale previsto in caso di consumazione di un solo delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 3.23.Quanto al suo ruolo, la Corte di appello ne ha escluso la marginalità anche ai fini dell’invocata applicazione dell’art. 114 cod. pen., avuto riguardo al procacciamento dei clienti operato dal MO e alla divisione in parti uguali dei profitti. Si tratta di argomento tutt’altro che illogico. Il ricorso a firma dell’Avv. Gaetano Vizzari 3.1.Il difensore lamenta di non essere stato avvertito della richiesta di trattazione orale del processo in appello celebrato in sua assenza. 3.2.Il rilievo è infondato. 3.3.Va precisato che, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 11, comma 2, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, agli appelli degli odierni ricorrenti continuano ad applicarsi, siccome presentati prima del 30 giugno 2024, le disposizioni di cui all’art. 23-bis, commi 15 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. 3.4.E’ nota la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897 - 01, in fattispecie nella quale la parte civile non era stata resa edotta della richiesta dell’imputato di trattazione orale ed aveva pertanto presentato conclusioni scritte comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01, in fattispecie in cui all'imputato non era stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza in ragione della intervenuta richiesta di discussione orale avanzata dalle altre parti, in particolare dalla parte civile). Per Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, è invece causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio disposta su richiesta di altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (nello stesso senso, Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro, Rv. 286046 - 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 - 01, entrambe in ipotesi di omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio). 3.5.In tutti i casi scrutinati dalla Corte di legittimità la richiesta di trattazione orale era stata effettuata da una delle parti private (imputato o parte civile) senza che del relativo accoglimento venisse informata l’altra parte. 3.6.Nel caso di specie, invece, la richiesta di trattazione orale era stata formulata da entrambi gli imputati e, per quanto riguarda il MO, dall’Avv. Luca Cianferoni, codifensore dell’Avv. Vizzari. Quest’ultimo, assente all’udienza di discussione, lamenta di non esser stato avvisato ma l’altro difensore, presente, invece, all’udienza di discussione, nulla aveva dedotto. 3.7.Ritiene il Collegio che in simile eventualità il mancato avviso all’altro difensore dello stesso imputato della trattazione orale del processo a seguito dell’accoglimento della richiesta formulata dal codifensore non comporti alcuna conseguenza e di certo non può produrre conseguenze peggiori di quelle derivanti 16 dall’omesso avviso dell’udienza al codifensore. E’ noto l’insegnamento di Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 - 01, secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. 3.8.La nullità è stata pertanto sanata dall’atteggiamento inerte del co- difensore che non l’ha dedotta. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2013 e nel 2014 perché estinti per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la quantificazione dell’importo della confisca ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda la regolamentazione delle spese anche in ordine al giudizio di legittimità. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CE IT Di IC
udita la relazione svolta dal Consigliere LD CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 4 e 5 per le fatture emesse nell’anno 2013 con rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
chiede inoltre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche limitatamente all'importo del profitto da sottoporre alla confisca per equivalente e l’inammissibilità nel resto dei ricorsi;
udito, per la parte civile Agenzia delle Entrate, l’Avv. Domenico Maimone che ha concluso chiedendo che i ricorsi vegano dichiarati inammissibili o siano comunque rigettati, come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39928 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 udito l’Avv. Pasquale Foti, difensore di fiducia di RD RE e sostituto processuale dei difensori di SS MO, Avv.ti Gaetano Vizzari e Luca Cianferone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. 1.SS MO ed RD RE ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 14 novembre 2024 della Corte di appello di Reggio Calabria che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena, rispettivamente, di due anni e cinque mesi di reclusione il MO, e di due anni e nove mesi di reclusione l’RE, inflitta con sentenza del 7 settembre 2023 del Tribunale di Reggio Calabria per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto ai capi 2 e 3 della rubrica (RD RE anche per il medesimo reato ascritto ai capi 4 e 5) perché, agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi, avevano emesso e rilasciato in favore di più persone fatture o altri documenti per prestazioni mediche inesistenti, all’insaputa dei medici che risultavano averle apparentemente emesse. I fatti sono contestati come commessi il 22/11/2013, il 29/12/2014, il 18/12/2015 ed il 22/12/2016 (capo 2, ascritto a entrambi i ricorrenti); il 29/12/2014, l’11/12/2015 ed il 16/12/2016 (capo 3, ascritto a entrambi i ricorrenti); il 20/12/2013, il 30/12/2014, il 17/12/2015 ed il 18/11/2016 (capo 4, ascritto al solo RE); il 13/12/2013 (capo 5, ascritto al solo RE). Con la medesima sentenza sono state applicate le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, è stata disposta la confisca dei beni in giudiziale sequestro e gli imputati sono stati altresì condannati al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Entrate. 2.RD RE articola cinque motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla questione della unità o pluralità dei reati contestati. Lamenta, in sostanza, che non v’è ragione alcuna per la quale le condotte devono essere scisse in quattro diverse imputazioni trattandosi delle medesime contestazioni sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo: la totalità delle falsificazioni doveva essere ricondotta al medesimo ed unico capo di imputazione. Per esempio, le ricevute o fatture (apparentemente) emesse da taluni dottori sono 3 state indicate sia nel capo 3 che nel capo 4. La Corte di appello ha disatteso tale argomento erroneamente affermando che non si tratta di un unico reato ma di reati distinti riferibili, per ciascuno dei periodi di imposta, a ciascuno dei falsi riferibili al medesimo medico. L’errore che si annida dietro questa motivazione apparente è evidente, afferma, nella misura in cui la Corte territoriale ritiene che la diversità dei fatti derivi dalla diversità dei medici che risultano aver emesso le false fatture laddove la diversità dei fatti riguarda solo le diverse annualità di imposta. 2.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 157 e segg. cod. pen., in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione per i reati commessi nel 2013 estinti prima della pronuncia impugnata, pur calcolando i 78 giorni di sospensione del dibattimento per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria e non dovendosi computare i giorni di sospensione del dibattimento per il legittimo impedimento del difensore del co-imputato. 2.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen., e la mancanza e/o la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche negate con mere clausole di stile e con il richiamo alla gravità oggettiva dei fatti e alla loro riconducibilità ad un contesto di criminalità organizzata, senza alcun argomento soggettivizzante come, per esempio, la collaborazione tenuta nel corso del giudizio. 2.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza e la manifesta illogicità della motivazione. Afferma che la prescrizione dei reati commessi negli anni 2013/2014 riflette le sue conseguenze sia sulla quantificazione del profitto confiscabile, determinato in sede cautelare reale nella misura del 30% del vantaggio fiscale conseguito dai contribuenti che sulla applicazione (non) retroattiva dell’art. 578- cod. prod. pen. Aggiunge che gli immobili sottoposti a confisca non sono di sua proprietà bensì della moglie, persona estranea ai reati, con conseguente impossibilità di disporne l’ablazione. 2.5.Con il quinto motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 78 e 80 cod. proc. pen., in relazione all’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta, in particolare, la mancata esclusione della parte civile, Agenzia delle Entrate, per l’assenza dei presupposti formali della sua costituzione. Sostiene, al 4 riguardo, che la costituzione di parte civile non era corredata da alcuna procura speciale, pur necessaria anche in caso di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, era priva della esposizione delle ragioni che giustificavano la domanda agli effetti civili a sua volta depositata da un avvocato privo di nomina di sostituto processuale e diverso dal sottoscrittore dell’atto. 3.SS MO ha proposto due ricorsi, l’uno a firma dell’Avv. Gaetano Vizzari, l’altro a firma dell’Avv. Luca Cianferoni. L’Avv. Gaetano Vizzari articola due motivi. 3.1.Con il primo deduce la nullità assoluta ed insanabile della sentenza per non esser stata comunicata all’Avv. Vizzari la revoca dell’udienza cartolare e per essere stata comunicata la fissazione dell’udienza in presenza ai soli difensori (Avv. Pasquale Foti per l’RE e Avv. Luca Cianferoni, co-difensore di MO) che avevano chiesto la trattazione orale, gli unici presenti all’udienza di discussione del 14 novembre 2024, con esclusione dell’Avv. Vizzari che, nominato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, aveva presentato autonomo atto di appello. 3.2.Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. L’Avv. Luca Cianferoni articola quattro motivi. 3.1.Con il primo deduce la inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal Pubblico ministero in violazione dell’art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, dell’art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021 convertito dalla legge n. 178 del 2021, nonché dei principi affermati dalla CGUE con sentenza in causa H.K., n. C-746/18/UE, pronunciata dalla Grande Camera della Corte il 2 marzo 2021. Osserva, al riguardo, che la condanna si fonda su detti tabulati telefonici in assenza di altri elementi dotati di autonoma forza indiziante non essendo vera la contraria affermazione della Corte di appello, con la conseguenza che la mancanza dei tabulati rende insufficiente il quadro probatorio costituito da generici prospetti, meri scambi di corrispondenza, messaggi che non risultano comprovati come effettivamente riferibili al ricorrente e che non raggiungono lo standard probatorio minimo richiesto dalla prova indiretta, in termini di idoneità della stessa a consentire di ricavare - per il tramite di un'inferenza logica - il dato ignoto. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’illogicità della motivazione con riferimento all’uso del compendio probatorio in relazione ai capi 2 e 3 della rubrica, nonché la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs.n. 74 del 2000 sotto il profilo della inesistenza del concorso nel reato, dell’assenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione del reato stesso, la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. 5 Lamenta, in particolare, la natura congetturale della riferibilità alla sua persona del soggetto indicato come “[rimborso] Massimo” tra la documentazione sequestrata presso lo studio di RE e la corrispondenza pervenuta all’indirizzo mail “mensareggiocalabria” su PC disponibile e liberamente accessibile a chiunque. Aggiunge che i Giudici di merito non hanno chiarito in che modo il ricorrente avrebbe partecipato alla condotta criminosa, essendosi limitati ad affermazioni generiche e assertive, prive di una adeguata base probatoria con riferimento tanto al concorso materiale quanto a quello morale nel reato. Allo stesso modo, la sussistenza del dolo specifico del consentire a terzi l’evasione fiscale è affermata in base a ragionamenti generici e apodittici, privi di alcuna evidenza probatoria concreta, non essendo sufficiente la consapevolezza della falsità delle fatture. Il ricorrente, persona inesperta (è un cuoco) che si era affidata alla professionalità dell’RE, si era limitato a consigliare a diverse persone di affidarsi a loro volta a questi perché ritenuto un bravo professionista non perché animato dallo scopo di consentire a terzi l’evasione di imposta. E’ una lettura alternativa dei fatti offerta alla Corte di appello che ha omesso completamente di confrontarsi con essa. 3.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la gravità dei fatti senza alcun riferimento concreto alla specifica condotta tenuta dal ricorrente. 3.4.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 113 e 81, secondo comma, cod. pen. e la illogicità e la mancanza della motivazione con riferimento: (a) alla mancanza di motivazione sulla equiparazione delle pene tra i due imputati;
(b) alla eccessività dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione. 4.Il 31 luglio 2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in difesa dell’Agenzia delle Entrate, articolata memoria con cui ha illustrato le ragioni della richiesta di rigetto dei ricorsi. 5.Il 20 agosto 2025 l’Avv. Lucia Cianferoni, co-difensore di SS MO, ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati commessi il 22 novembre 2013 ed il 29 dicembre 2014. 1.I ricorsi sono parzialmente fondati per le ragioni (e nei limiti) che saranno di seguito indicati. 6 2.Il ricorso di RD RE. 2.1.Il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione nei termini sintetizzati in premessa. La Corte di appello ha rigettato l’analogo motivo in considerazione anche della carenza di interesse a coltivarlo. 2.2.L’imputato risponde del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver contraffatto numerose ricevute sanitarie (apparentemente) emesse da numerosi medici (e all’insaputa di questi ultimi) ed utilizzate dai contribuenti per dedurre le relative spese a fini fiscali. In particolare, il capo 2 gli imputa, in concorso con il MO, l’emissione di tali ricevute in favore di numerosissimi utenti indicando come date di consumazione del reato quelle del 22 novembre 2013, del 29 dicembre 2014, del 18 dicembre 2015 e del 22 dicembre 2016. Il capo 3 gli imputa, sempre in concorso con il MO, l’emissione di altre ricevute in favore di contribuenti diversi da quelli nominativamente individuati al capo 2 indicando come date di consumazione del reato quelle del 29 dicembre 2014, dell’11 dicembre 2015 e del 16 dicembre 2016. Il capo 4 gli imputa (non in concorso con il MO) l’emissione di altre ricevute in favore di altri contribuenti indicando come date di consumazione del reato quelle del 20 dicembre 2013, del 30 dicembre 2014, del 17 dicembre 2015 e del 18 novembre 2016. Allo stesso modo, il capo 5 gli contesta l’emissione di altre ricevute in favore di altri contribuenti alla data del 13 dicembre 2013. 2.3.Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di un solo reato per ogni anno di imposta e, applicata la continuazione interna ed esterna, ritenuto più grave il delitto di cui al capo 2 della rubrica consumato nell’anno 2015, ha indicato la pena- base nella misura di due anni di reclusione e la ha aumentata, a titolo di continuazione interna, di un mese per ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2016 e, a titolo di continuazione esterna, di due mesi di reclusione per ciascuno degli altri capi 3), 4) e 5) di imputazione, per un totale di due anni e nove mesi di reclusione. 2.4.Con il secondo motivo di appello l’imputato aveva stigmatizzato la scelta di suddividere in più capi di imputazione i medesimi fatti ascrivibili ai medesimi periodi di imposta che ha comportato - si affermava - «un diseguale intervento nell'applicazione dell'aumento per la continuazione in quanto ha comportato un aumento di ulteriori due mesi per ogni capo di imputazione mentre invece anche tali fatti delittuosi ipotizzati nei capi 3, 4 e 5, in numero ridotto, avrebbero dovuto essere inclusi nel capo di imputazione 2)». 2.5. La Corte di appello ha rigettato il motivo osservando, nel merito, che «non si tratta di fatture provenienti dal medesimo soggetto, ma di fatture ideologicamente false apparentemente provenienti da soggetti diversi e utilizzate da contribuenti diversi per ottenere rimborsi non dovuti. Non si tratta, pertanto, 7 di un unico reato, ma di reati distinti riferibili, per ciascuno dei periodi di imposta, a ciascuno dei falsi riferibili al medesimo medico». In ogni caso, prosegue la Corte di appello, il calcolo della pena deve ritenersi corretto «in quanto il giudice di primo grado, al di là del richiamo alla continuazione, apparentemente in contrasto con il principio che egli stesso ha enunciato, non ha fatto altro che aggiungere una quota di pena in relazione a ulteriori condotte che, inevitabilmente, dovevano essere considerate ai fini della sanzione indipendentemente dall'essere state separatamente contestate, anche per differenziare la posizione dei due imputati, essendo MO coinvolto in un numero inferiore di episodi. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo dell'appello di RE è anche inammissibile per carenza di interesse». 2.6.Occorre in primo luogo precisare (e ribadire) che il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura come un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura (Sez. F, n. 34824 del 08/08/2023, Turturro, Rv. 285095 - 02; Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918 - 01). E’ stato altresì affermato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato comune, in quanto autore, ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può esserne "chiunque" e la commissione dell'illecito non presuppone che il soggetto agente abbia una particolare qualifica soggettiva od operi mentre sta provvedendo ad adempimenti fiscali (Sez. 3, n. 47436 del 09/11/2021, Sales, Rv. 282613 - 01). 2.7.La Corte di appello cita a sostegno del proprio ragionamento quanto sostenuto in motivazione da Sez. F., Turturro, cit., che nel confermare l’unicità del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a fronte della emissione, nel medesimo anno di imposta, di più fatture ha però precisato che «a diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui l'emittente, pur nell'identità del soggetto persona fisica, sia tuttavia un soggetto-contribuente diverso». Ciò sul rilievo che «ai fini dell’unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture o altri documenti equipollenti, occorre riferirsi non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile e della cui soggettività si dovrà tener conto anche ai fini dell'individuazione del medesimo periodo di imposta, atteso che, come è noto, il periodo di imposta coincide per le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società di persone con l'anno solare (art. 7, co. 1, DPR n. 917 del 1986), mentre per i contribuenti IRES questo è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, come determinato dalla legge o dall'atto costitutivo o, in mancanza (o in caso di determinazione in due o più anni) dall'anno solare (art. 76, DPR n. 917 del 1986)». 8 2.8.Sennonché, nel caso di specie la rubrica non fa riferimento alcuno a soggetti-contribuenti diversi che hanno emesso le ricevute, bensì alle medesime persone fisiche che le hanno letteralmente contraffatte. Inoltre, la divisione tra i capi di imputazione è stata fatta in base agli utilizzatori delle ricevute, nemmeno agli apparenti emittenti (che compaiono trasversalmente nei vari capi di imputazione). Insomma, la diversità dei fatti è stata ritenuta in base alla diversità dei destinatari delle ricevute con evidente duplicazione dei fatti commessi nel medesimo periodo di imposta. 2.9.I reati commessi dal ricorrente sono dunque quattro, tante quante le annualità considerate: 2013 (capi 2, 4 e 5); 2014 (capi 2, 3 e 4); 2015 (capi 2, 3 e 4); 2016 (capi 2, 3 e 4). 2.10.Il punto è che il Tribunale, una volta ritenuto più grave il reato di cui al capo 2 (che ricomprende tutte le annualità contestate), ha applicato a titolo di continuazione esterna le pene per i fatti contestati anche in relazione agli altri capi di imputazione che, come detto, riguardano fatti già sanzionati a titolo di continuazione interna, con conseguente duplicità della risposta sanzionatoria. 2.10.1.Ne consegue che la pena applicata a titolo di continuazione esterna con i reati di cui ai capi 3, 4 e 5 deve essere eliminata. 2.11.La fondatezza del primo motivo giova alla valida instaurazione del rapporto di impugnazione e alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata anche successivamente alla data della pronunzia impugnata. 2.12.Il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si prescrive in otto anni, per effetto dell’elevazione di un terzo dei termini previsti dall’art. 157 cod. pen. (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000). L’interruzione della prescrizione comporta l’aumento di un quarto dei relativi termini (art. 161 cod.pen.), sicché la prescrizione matura dopo dieci anni dalla consumazione dei reati. 2.13.Nel caso di specie, i reati sono stati consumati il 20 dicembre 2013, il 30 dicembre 2014, il 18 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2016; il tempo massimo necessario a prescrivere matura, pertanto: il 20 dicembre 2023, il 30 dicembre 2024, il 18 dicembre 2025, il 22 dicembre 2026. 2.14.Occorre inoltre considerare i periodi di sospensione del dibattimento rilevanti ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.: (i) dal 19 maggio 2022 al 20 ottobre 2022 a causa del legittimo impedimento del difensore di SS MO, per non più di sessanta giorni;
(ii) dal 20 aprile 2023 al 6 luglio 2023 per l’adesione dei difensori all’astensione dalle udienza proclamata dagli organismi di categoria, per un totale di settantasette giorni (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01). La durata complessiva della sospensione è stata così pari a 137 giorni, sicché la prescrizione è maturata il 5 maggio 2024 per il reato commesso nel 2013, il 16 maggio 2025 per il reato commesso nel 2014, e non è maturata per i reati commessi nel 2015 e nel 2016. 9 2.15.Il ricorrente sostiene che la sospensione del corso della prescrizione dovuta a legittimo impedimento del difensore del co-imputato non si applica nei suoi confronti. Il rilievo è infondato. 2.16.La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 - 01; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649 - 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586 - 01). 2.17.Il ricorrente non solo non deduce di essersi opposto alla richiesta di rinvio o che abbia chiesto la separazione degli atti ma dalla lettura del verbale di udienza del 19 maggio 2022 risulta aver egli stesso chiesto il rinvio del processo in adesione all’istanza difensiva del collega. 2.18.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per i reati commessi nel 2013 e nel 2014 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2.19.Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.20.La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche in considerazione della estrema gravità dei fatti, caratterizzati dalla pianificazione su larga scala dell’evasione fiscale a vantaggio di un numero molto vasto di soggetti, nel difetto di elementi positivi di valutazione diversi dalla incensuratezza. 2.21.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Per altro verso, nel motivare il diniego non è nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli 10 indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.22.Il quarto motivo è inammissibile perché il tema della confisca non è stato devoluto in appello e non può essere proposto per la prima volta in questa sede. Resta naturalmente inteso che il Giudice rescissorio dovrà necessariamente rimodulare l’entità del profitto confiscabile alla luce della prescrizione dei reati commessi nel 2013 e nel 2014 non trovando applicazione l’art. 578- cod. proc. pen. introdotto dopo la loro consumazione (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). 2.23.Il quinto motivo è manifestamente infondato. 2.24.Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999 a mente del quale le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. L’art. 43, primo comma, r.d. n. 1161, cit. dispone, a sua volta, che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. 2.25.Il ricorrente fa leva sull’utilizzo dei termini “possono” (art. 72) e “può” (art. 43) per valorizzare il fatto che la rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’Avvocatura dello Stato costituisce frutto di una scelta che deve essere formalizzata con una procura, potendo l’Agenzia essere rappresentata anche da un avvocato del libero foro. Di qui le censure sulla regolarità formale della procura stessa. 2.26.Il rilievo è manifestamente infondato. 2.27.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppure quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che 11 materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. civ., Sez. 5, n. 13627 del 30/05/2018, Rv. 648677 - 01; Cass. civ. Sez. 5, n. 4950 del 28/03/2012, Rv. 621742 - 01; Cass. civ., Sez. 5, n. 17718 del 27/06/2024, non mass.; Cass. civ., Sez. 5, n. 24650 del 14/09/2021, non mass.; Cass. civ. Sez. 5, n. 2146 del 30/01/2020, non mass. sul punto). 2.28.Ciò sul decisivo rilievo che «gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità» (art. 1, secondo comma, r.d. n. 1611 del 1933). 2.29.Sulla stessa linea si colloca la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte di cassazione secondo cui la costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009, dep. 2020, Donti, Rv. 246068 - 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239191 - 01; Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Longarini, Rv. 214865 - 01; Sez. 6, 4298 del 04/12/1986, dep. 1987, Zecchino, Rv. 175601 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812 - 02, che ha precisato che l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, è persona offesa dei reati tributari ed è pertanto autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità della previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 3.I ricorsi di SS MO. Il ricorso a firma dell’Avv. Luca Cianferoni 3.1.I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi. 3.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: 3.3.dai computers di RD RE era stata estrapolata una cartella denominata “730 NÒ” contenente 101 dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2014, tutte riportanti spese mediche per importi sospetti;
3.4.effettuata la perquisizione nei locali del CAF UNSIC riconducibile a Cosimo MA RI NÒ, furono rinvenute due cartelline contenenti le stampe delle dichiarazioni rinvenute nel PC dell’RE; 12 3.5.numerosi contribuenti ai quali si riferivano le dichiarazioni erano dipendenti della Hitachi o di società a questa collegate, tre le quali la IFM Service alle cui dipendenze il MO lavorava come cuoco;
3.6.lo NÒ aveva dichiarato che era stato il MO a consegnargli su pen drive le dichiarazioni redatte dallo studio RE;
3.7.effettuata la perquisizione locale nei confronti del MO, nel PC installato nel luogo di lavoro (cui la PG aveva avuto accesso grazie proprio all’aiuto del ricorrente) erano stati rinvenuti files comprovanti il rapporto con RD RE anche per l’invio telematico delle ricevute false;
3.8.era stato rinvenuto anche un prospetto stampato contenente un elenco di nomi con indicazioni di cifre sotto la colonna “Rimb. totale” nonché sotto colonne intestate “Rimb. Massimo” e “Rimb. RD”; 3.9.il prospetto era identico a quello rinvenuto nello studio di RE, con l’unica differenza che il prospetto di quest’ultimo reca, in buona parte delle righe, l’annotazione manoscritta “P” e conteneva l’indicazione del rimborso dovuto al contribuente, il calcolo della percentuale del 30% suddivisa in parti eguali tra “RD” (RE) e “M (MO); 3.10.i contatti tra il MO e l’RE erano desumibili anche dai tabulati telefonici e dalla messaggistica estrapolata dai telefoni dei due imputati nonché dalla presenza di riferimenti a cifre destinate a “Edi” e a “M in altri prospetti rinvenuti nello studio dell’RE; 3.11.alcuni messaggi di testo dimostrano che il MO collaborava con l’RE nella attività necessaria per la formazione dei documenti contabili falsi utilizzati per commettere i reati. 3.12.Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la inutilizzabilità dei tabulati telefonici, con il secondo il malgoverno degli elementi di prova indicati dai Giudici di merito a sostegno della condanna ed, in particolare, a conforto della individuazione nella sua persona del “M riportato nei prospetti sopra indicati. 3.13.Sulla inutilizzabilità dei tabulati telefonici è noto che, a seguito della sentenza della CGUE, 2 marzo 2021, pronunciata dalla Grande Camera nella causa H.K., C-746/58/UE, il legislatore è intervenuto emanando il d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, che ha modificato l’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 (art. 1) introducendo limiti oggettivi alla possibilità di acquisire, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico e prevedendo l’inutilizzabilità dei dati acquisiti dal pubblico ministero in assenza dell’autorizzazione del giudice o, in caso di urgenza, in assenza della relativa convalida. Il comma 1-bis dell’art. 1, d.l. n. 132, cit., aggiunto in sede di conversione, stabilisce che «[i] dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei 13 procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». 3.14.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989 - 02). 3.15.Nel caso in esame, gli elementi di prova indicati dalla Corte di appello a sostegno della individuazione del ricorrente quale complice consapevole dell’RE reggono, persino in assenza dell’informazione probatoria derivante dall’esame dei tabulati telefonici, alle critiche mosse dal MO il quale neglige completamente il dato derivante dall’analisi della messaggistica contenuta nel suo telefono e in quello del correo e quello derivante dalle dichiarazioni dello NÒ che aveva riferito che era stato proprio il MO a consegnargli la pen drive contenente le dichiarazioni redatte dallo studio RE, rendendo così generico il secondo motivo che si sofferma sulla diversità del nome rinvenuto nei prospetti (“M e non “SS”) e sulla accessibilità del PC presente sul luogo di lavoro da parte dei colleghi del MO. 3.16.Appare perciò evidente che i dati relativi al traffico telefonico non costituiscono di per sé prova unica dei rapporti del ricorrente con il MO ma corroborano l’informazione, già acquisita di tali rapporti, con conseguente manifesta infondatezza e genericità anche del primo motivo. 3.17.Per le stesse ragioni è manifestamente infondato anche il terzo motivo che, afferma lo stesso ricorrente, «costituisce un unicum con il precedente, al quale si rimanda integralmente per tutta l’analisi degli elementi di prova come già effettuata». 3.18.Nel contesto probatorio sopra esaminato, l’affermazione della Corte di appello che MO partecipasse dei frutti dell’illecito è pienamente coerente con il quadro probatorio ed è fondata su argomentazioni tutt’altro che manifestamente 14 illogiche, non potendosi definire tale l’affermazione che non sarebbe altrimenti spiegabile la determinazione del compenso in favore del procacciatore di clienti dello studio RE in misura parametrata all’entità del rimborso che ciascuno di essi otteneva grazie alla falsa documentazione sanitaria. 3.19.Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato per le stesse ragioni illustrate in sede di esame del ricorso di RE, non avendo il ricorrente nemmeno dedotto i possibili indicatori della attenuazione della pena in tesi negletti dalla Corte di appello. 3.20.Il quarto motivo è in parte assorbito dalle considerazioni svolte in sede di esame del ricorso dell’RE nei cui confronti è stata applicata la pena in continuazione nei termini sopra esaminati. Sicché, anche nei confronti del MO, la pena applicata a titolo di continuazione esterna con i reati di cui al capo 3 deve essere eliminata. 3.21.Quanto alla lamentata equiparazione del trattamento sanzionatorio dei due imputati, la Corte di cassazione ricorda che, in tema di determinazione della pena, il giudice, nell'ipotesi di più imputati concorrenti tra loro nello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 03; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317 - 01; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01). 3.22.La pena-base applicata al ricorrente, del resto, è prossima al minimo edittale e la pena complessivamente irrogata è inferiore al medio edittale previsto in caso di consumazione di un solo delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 3.23.Quanto al suo ruolo, la Corte di appello ne ha escluso la marginalità anche ai fini dell’invocata applicazione dell’art. 114 cod. pen., avuto riguardo al procacciamento dei clienti operato dal MO e alla divisione in parti uguali dei profitti. Si tratta di argomento tutt’altro che illogico. Il ricorso a firma dell’Avv. Gaetano Vizzari 3.1.Il difensore lamenta di non essere stato avvertito della richiesta di trattazione orale del processo in appello celebrato in sua assenza. 3.2.Il rilievo è infondato. 3.3.Va precisato che, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 11, comma 2, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, agli appelli degli odierni ricorrenti continuano ad applicarsi, siccome presentati prima del 30 giugno 2024, le disposizioni di cui all’art. 23-bis, commi 15 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. 3.4.E’ nota la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897 - 01, in fattispecie nella quale la parte civile non era stata resa edotta della richiesta dell’imputato di trattazione orale ed aveva pertanto presentato conclusioni scritte comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01, in fattispecie in cui all'imputato non era stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza in ragione della intervenuta richiesta di discussione orale avanzata dalle altre parti, in particolare dalla parte civile). Per Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, è invece causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio disposta su richiesta di altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (nello stesso senso, Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro, Rv. 286046 - 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 - 01, entrambe in ipotesi di omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio). 3.5.In tutti i casi scrutinati dalla Corte di legittimità la richiesta di trattazione orale era stata effettuata da una delle parti private (imputato o parte civile) senza che del relativo accoglimento venisse informata l’altra parte. 3.6.Nel caso di specie, invece, la richiesta di trattazione orale era stata formulata da entrambi gli imputati e, per quanto riguarda il MO, dall’Avv. Luca Cianferoni, codifensore dell’Avv. Vizzari. Quest’ultimo, assente all’udienza di discussione, lamenta di non esser stato avvisato ma l’altro difensore, presente, invece, all’udienza di discussione, nulla aveva dedotto. 3.7.Ritiene il Collegio che in simile eventualità il mancato avviso all’altro difensore dello stesso imputato della trattazione orale del processo a seguito dell’accoglimento della richiesta formulata dal codifensore non comporti alcuna conseguenza e di certo non può produrre conseguenze peggiori di quelle derivanti 16 dall’omesso avviso dell’udienza al codifensore. E’ noto l’insegnamento di Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 - 01, secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. 3.8.La nullità è stata pertanto sanata dall’atteggiamento inerte del co- difensore che non l’ha dedotta. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2013 e nel 2014 perché estinti per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la quantificazione dell’importo della confisca ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda la regolamentazione delle spese anche in ordine al giudizio di legittimità. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CE IT Di IC