Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B 03634/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg. previdenza Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.N.6707/98 ss Alberto Spanò Consigliere 11 Mario Putaturo Donati V. Cron.7581 "" Luciano Vigolo Rep. "1Antonio Lamorgese Ud. 10/1/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GN NO PE, elett.dom.in Roma, Largo Boccea n. 34, presso l'avv. Annarita Fera, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tassone per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 79 PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S., in ISTITUTO NAZIONALE DELLA rappresentante pro-tempore,elett.dom.in del legale persona Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, insieme agli avv. Vincenzo Cerioni e Giuseppe Gigante,per procura in calce alla copia notificata del ricorso;
RESISTENTE R 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 15 aprile 1997, n.115 (R.G.N.94/1996 ); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/1/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.Vincenzo Cerioni;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Giacalone che ha concluso perSost.Proc. Gen.Dr.Giovanni l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 novembre 1993 il Pretore del lavoro di Vibo Valentia, in accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'INPS da GN PE, lavoratrice agricola, accertava il diritto di costei alla percezione dell'assegno di maternità per il periodo di astensione conseguente al parto del 10 dicembre 1990. detta pronuncia proponeva gravame l'Istituto cheAvverso assumeva che la ricorrente, ancorchè formalmente iscritta nell'elenco dei braccianti agricoli, aveva prestato la sua attività nell'ambito di un rapporto di collaborazione familiare, depositando all'uopo relazione sulle indagini svolte dagli uffici ispettivi competenti. Il locale Tribunale,con sentenza del 15 aprile 1997, rigettava la domanda sul rilievo che dalle risultanze acquisite non era emersa la prova degli elementi qualificanti del rapporto di 2 P lavoro subordinato dell' 'appellata onde l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di maternità. La PE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.L'INPS ha resistito deposita do procura . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi insufficienza contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,si deduce che l'impugnata sentenza ha errato nella identificazione sia della pronuncia gravata (la 575/1995 e non la 416 del 1992), sia del nome della bracciante agricola (Gambino Maria Teresa), esprimendo un giudizio critico di una prova testimoniale mai espletata in primo grado e perdendo di vista il punto centrale della controversia circa la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato. Il motivo va accolto perché fondato. Effettivamente il Tribunale, oltre ad avere errato in motivazione sul numero della sentenza pretorile appellata e sul nome della bracciante agricola, ha ritenuto l'insussistenza nella specie dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in esame in favore della PE e, in particolare, del preteso rapporto di lavoro subordinato alla stregua delle risultanze del verbale ispettivo e di una prova testimoniale che non risulta nella specie essere stata né ammessa, né espletata. Siffatti elementi di confusione non possono non riflettersi sulla coerenza della stessa motivazione poiché, se in tesi sono 3 of superabili gli errori sulla identificazione della sentenza dell'appellata in relazione all'inequivoco impugnata e sul nome è censurabile il giudizio espresso indispositivo, certamente ordine al mancato soddisfacimento da parte della PE-attrice suo carico (Cass.,30 luglio della specifica prova a 1999,n.2543), stante l'inscindibilità 1999, n.8315;Cass.,19 marzo delle risultanze poste alla base del convincimento. Deve invece considerarsi assorbito il secondo motivo con cui si è denunciata la violazione dell'art.437 c.p.c. per avere il Tribunale fondato il suo giudizio in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato facendo leva sui dati emersi da relazione ispettiva effettuata il 3 febbraio 1994, addirittura oltre i termini di costituzione di cui all'art.416 c.p.c., irritualmente prodotta in appello e per la quale era stata eccepita la decadenza. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati,provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro. Roma, 10 gennaio 2001 Il[Presidente Il Consigliere est. Маш Робот Росскойнобо Unile 4 Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 MAR 2001 oggi,. 3 I 0 A 1 3 D S 5 . S IL CANCELLIERE , T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D 8 D - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , O A L T O D T R I A E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E