Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 19928
CASS
Sentenza 9 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La contravvenzione prevista dall'art. 676 cod. pen. ha natura di natura proprio del progettista ovvero del costruttore o del direttore dei lavori.

L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 676 cod.pen., per nullità assoluta della stessa in conseguenza della propagazione della invalidità afferente il decreto di citazione a giudizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 19928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19928
    Data del deposito : 9 aprile 2014

    Testo completo