Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 2
La contravvenzione prevista dall'art. 676 cod. pen. ha natura di natura proprio del progettista ovvero del costruttore o del direttore dei lavori.
L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 676 cod.pen., per nullità assoluta della stessa in conseguenza della propagazione della invalidità afferente il decreto di citazione a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 19928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19928 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 499
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 48614/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MA EN N. IL 14/11/1942;
avverso la sentenza n. 1354/2011 TRIBUNALE di SASSARI, del 25/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. CANEVELLI Paolo sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 25 ottobre 2011 e depositata l'11 agosto 2012, il Tribunale ordinario di Sassari, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell'ammenda in euro trecento (colla diminuente del rito abbreviato) LL MA CA, imputata (in concorso con NA IN separatamente processato) della contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., commi 1 e 2, perché, quali proprietari del muro di confine delle loro proprietà, che per colpa rovina, con pericolo per la pubblica incolumità; in Castelsardo fino al 13 aprile 2009.
Il Tribunale ha motivato: il muro a secco di contenimento, a confine tra il fondo della imputata e quello sottostante del NA, era già franato (in parte), senza danni a persone o a cose, il 28 dicembre 2004; i vigili del fuoco avevano constatato nel marzo 2005 la insorgenza di pericolo per la incolumità di terzi a cagione della omessa esecuzione dei necessari lavori di consolidamento del manufatto;
nel corso del successivo sopralluogo, effettuato nel marzo 2009, i vigili del fuoco, pur dando atto della edificazione di un tratto di recinzione in muratura per la lunghezza di dieci metri, avevano rilevato che, per la rimanente porzione del muro, la situazione restava invariata con persistenza della situazione di pericolo per la incolumità delle persone;
il Comune di Castelsardo, mediante ordinanza del 13 aprile 2009, aveva ordinato ai due proprietari di provvedere con urgenza a effettuare i lavori necessari al fine di eliminare la situazione di pericolo;
la imputata, mediante lettera redatta col ministero di un legale, dopo aver fatto presente che la situazione di pericolo era stata determinata dai lavori eseguiti dal proprietario del fondo sottostante;
che ella era disponibile a provvedere alla esecuzione delle opere necessarie per la parte di sua competenza;
che, tuttavia, non era stato possibile raggiungere alcuna intesa al riguardo col NA;
sollecitava la Autorità comunale affinché disponesse di iniziativa e sotto la sua sorveglianza gli interventi del caso;
tutto ciò rilevato, tanto integra gli estremi della contestata contravvenzione. 2. - Ricorre per cassazione l'imputata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mastino Casimiro, mediante atto dell'11 gennaio 2013 col quale sviluppa quattro motivi.
2.1 - Col primo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 676 cod. pen.. Il difensore, peraltro assumendo che l'evento del 2005 non aveva interessato il manufatto, bensì la roccia tufacea sottostante, deduce che la ricorrente non aveva progettato il muro pericolante, sicché non era configurabile a carico di lei la contestata contravvenzione, laddove il tratto di recinzione in muratura era stato costruito a regola d'arte e nessun pericolo era stato addebitato a tale intervento.
2.2 - Col secondo motivo la ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. e), censurando la indeterminatezza e la genericità della contestazione, in relazione alla omessa indicazione della specifica condotta ascritta alla imputata e del pericolo per la pubblica incolumità.
Il difensore espone che il riferimento alla qualità di proprietaria del muro, contenuto nel capo di imputazione, rimanderebbe all'art. 677 cod. pen., peraltro non citato nella sentenza;
e che, inoltre, la dislocazione del muro tra i due fondi interclusi esclude ogni pericolo per la pubblica incolumità.
2.3 - Col terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione,
sotto il profilo che il giudice a quo ha fatto riferimento al mero pericolo per le persone e ha addebitato alla ricorrente una condotta omissiva, laddove la contravvenzione contestata concerne la pubblica incolumità e presuppone la condotta commissiva.
2.4 - Col quarto motivo la ricorrente, nella ipotesi che dovesse ravvisarsi la violazione dell'art. 677 cod. pen., ne eccepisce la prescrizione, essendo decorso il termine triennale ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 5.
3. - Fondato e preclusivo dell'esame di ogni ulteriore censura (laddove il termine quinquennale - e non triennale - della prescrizione, prolungato per effetto degli atti interruttivi, non risulta allo stato ancora spirato) è, nei termini che seguono, il secondo motivo di ricorso.
3.1 - Il decreto di citazione a giudizio del 3 febbraio 2010 e - per l'effetto della propagazione della invalidità à termini dell'art. 185 c.p.p., comma 1,- la sentenza impugnata sono inficiati da nullità assoluta, à sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, per inosservanza delle disposizioni che concernono la iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale. Nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione - è appena il caso di premettere - è ormai superata la restrittiva interpretazione, affermatasi nel vigore dell'abrogato codice di rito in relazione alla corrispondente previsione, contenuta nell'art. 185 c.p.p. 1930, comma 1, n. 2, secondo la quale la nullità assoluta in parola doveva ritenersi circoscritta, in senso meramente soggettivo, nei soli casi in cui il rappresentante del pubblico ministero, oltre a non avere i requisiti essenziali per ricoprire tale carica, non facesse parte dell'ufficio del pubblico ministero, inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria (v. ex plurimis Sez. 1, n. 11001 del 12/05/1978 - dep. 13/09/1978, Putzolu, Rv. 139947, cui adde, da ultimo, Sez. 6, n. 5840 del 24/11/1989 - dep. 23/04/1990, Iovine, Rv. 184103).
Per vero anche la oggettiva inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa dal Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale comporta la nullità assoluta (v., in tema di violazione delle disposizioni relative alla contestazione del fatto nuovo rispetto a quello contestato, Sez. 1, n. 11651 del 09/11/1992 - dep. 04/12/1992, Barrago, Rv. 192580).
3.2 - Orbene, l'art. 450 c.p.p., comma 1, dispone: Il pubblico ministero esercita la azione penale con citazione diretta quando si tratta di contravvenzioni .... Recita, quindi, l'art. 552 c.p.p., comma 1, recita: Il decreto di citazione a giudizio contiene: ... c)
l'enunciazione del fatto, informa chiara e precisa .... Sicché la omessa enunciazione del fatto - in relazione alla condotta tipica del reato - integra indiscutibilmente la inosservanza delle succitate disposizioni concernenti la iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale.
3.3 - Ma, nella specie, l'anacoluto dell'ellittico costrutto sintattico della enunciazione della imputazione concerne proprio la condotta tipizzata del reato.
Infatti, laddove la contestata contravvenzione ha natura di reato proprio del progettista ovvero del costruttore o del direttore dei lavori e sanziona la condotta dei ridetti soggetti intranei consistita nell'aver avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione che poi, per sua colpa, rovini (Sez. 6, n. 1462 del 13/07/1967 - dep. 18/10/1967, Len- cioni, Rv. 105727; Sez. 6, n. 7671 del 03/07/1973 - dep. 03/11/1973, Sonnati, Rv. 125353; Sez. 4, n. 163 del 18/12/1979 - dep. 10/01/1981, Mancini, Rv. 147268; Sez. 1, n. 7925 del 26/04/1988 - dep. 06/07/1988, Collini, Rv. 178831; Sez. 4, n. 9553 del 05/02/1991 - dep. 14/09/1991, Navone ed altro, Rv. 188197; e Sez. 1, n. 5430 del 11/03/1992 - dep. 09/05/1992, Noseda, Rv. 190304), nella imputazione, formulata a carico della ricorrente, il Pubblico Ministero ha omesso non solo la necessaria indicazione della qualità del soggetto attivo del reato, ma soprattutto la enunciazione della condotta contravvenzionale, scilicet: di aver preso parte alla progettazione o alla edificazione della costruzione successivamente rovinata (per la colpa del progettista o del costruttore).
Il vizio inficia insanabilmente l'atto propulsivo del giudizio che inerisce alla iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale.
3.4 - Mentre resta assorbito il rilievo della ulteriore inosservanza della legge processuale (con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 522 cod. proc. pen.) in cui è incorso il giudice di merito per aver sindacato la supposta condotta omissiva della ricorrente non enunciata nella imputazione e, oltretutto, incompatibile, col titolo del reato (esclusivamente) commissivo indicato.
3.5 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sassari.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Così deciso IN Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014