Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 2
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, che la parte intimata può effettuare ai sensi dell'art. 186 - quater, quarto comma, cod. proc. civ., è espressione di una scelta difensiva, diretta a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza immediatamente impugnabile, come tale rientrante tra i poteri del difensore a norma dell'art. 84, primo comma, cod. proc. civ., mentre resta escluso che la parte, la quale stia in giudizio col ministero del difensore, possa validamente compiere di persona detta rinuncia, non essendo configurabile, là dove detto patrocinio sia obbligatorio, una fungibilità tra il potere del difensore e quello della parte personalmente ne' l'invalidità dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza, in quanto proveniente dalla parte intimata personalmente, può ritenersi sanata, per conseguimento dello scopo, a seguito della interposizione dell'appello ad opera del difensore della parte stessa munito di apposita procura "ad litem", difettando in tal caso l'impugnazione del necessario presupposto, perché rivolta contro una ordinanza che non ha ancora acquistato l'efficacia della sentenza, efficacia conseguibile solo ed esclusivamente in conseguenza di una valida rinuncia.
L'ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ., emanata nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è destinata a produrre effetti anche nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio, stante il diritto dell'assicurato e dell'impresa designata di rivalersi contro di esso; ne consegue che il commissario liquidatore - quantunque non destinatario dell'ordine giudiziale di pagamento, operando nei suoi confronti l'ordinanza emessa a chiusura dell'istruzione soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito, e quindi non "parte intimata" in senso tecnico - è legittimato, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme agli artt. 3 e 24 Cost., ad effettuare, al pari delle parti intimate, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 - quater, al fine di proporre appello contro l'ordinanza anticipatoria, trasformata, "quoad effectum", in sentenza impugnabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2002, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ALPI ASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore avv. Wladimiro Catarisano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL VITO, DIPASQUALE ROSA, ADAMO LL MARIA GRAZIA, DI LAURO SAVINO, LA NOTTE GRAZIA, DI LAURO SALVATORE, DI LAURO GIOVANNI, RAS ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/0639 proposto da:
LL VITO, DIPASQUALE ROSA, LL MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato ALDO ALTOMARE, difesi dall'avvocato ROBERTO RUOCCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ALPI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, DI LAURO SAVINO, LA NOTTE GRAZIA, DI LAURO SALVATORE, DI LAURO GIOVANNI O GIOVANNA, RAS ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 337/00 della Corte d'Appello di BARI, Terza sezione Civile emessa l'8/3/2000, depositata il 14/04/00; RG.65/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso il rigetto del ricorso principale, assorbiti l'incidentale.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del febbraio 1995 TO CO, RO UA e IA ZI CO (rispettivamente padre, madre e sorella di MI CO, morto nell'incidente stradale avvenuto il 2 aprile 1994) convenivano davanti al Tribunale di Foggia Savino Di AU, ZI La TE, OR Di AU e IO Di AU (quali eredi di TT Di AU, proprietario e conducente dell'autovettura in cui MI CO viaggiava come trasportato all'atto del menzionato incidente), nonché il commissario liquidatore della s.p.a. Alpi Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, assicuratrice per la responsabilità civile, e la RAS Assicurazioni s.p.a., designata dal Fondo di garanzia, chiedendo il risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del parente, attribuibile alla esclusiva responsabilità di TT Di AU. Si costituiva soltanto il commissario liquidatore della Alpi Assicurazioni, mentre tutti gli altri convenuti restavano contumaci. All'esito della istruttoria, su richiesta degli attori, il giudice istruttore emetteva, il 22 luglio 1997, ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., con la quale condannava in solido gli credi Di AU e la Ras Assicurazioni a risarcire agli attori i danni liquidati con lo stesso provvedimento ed a pagare le spese processuali. Nella ordinanza il giudice istruttore precisava che nei confronti del commissario liquidatore della Alpi Assicurazioni il provvedimento aveva mera efficacia di accertamento del credito. Successivamente detto commissario liquidatore dichiarava di rinunziare alla pronuncia della sentenza ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 186-quater e, con atto notificato il 22 gennaio 1998, proponeva appello contro l'ordinanza. Si costituivano gli attori eccependo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza dell'appello. Restavano contumaci tutte le altre parti (eredi Di AU e RAS Assicurazioni).
La Corte di appello di Bari, con la sentenza depositata il 14 aprile 2000, ha preso in esame le due eccezioni di nullità della rinuncia alla sentenza opposte dagli appellati, ritenendo infondata l'una e fondata l'altra. In particolare, ha giudicato corretto che la detta rinunzia sia stata firmata personalmente dal commissario liquidatore, e non anche dal suo difensore, soggiungendo che, qualora si ritenesse che la rinunzia rientri nei poteri del procuratore difensore, si era verificata una sanatoria della nullità con la proposizione dell'appello firmato dal difensore (sulla base di apposita procura ad litem), tenuto conto che la rinunzia costituisce il presupposto dell'appello. Ha ritenuto, invece, che il commissario liquidatore non è legittimato ad effettuare la detta rinuncia, non essendo egli la "parte intimata" prevista dall'art. 186-quater c.p.c., perché non è destinatario del provvedimento di condanna emesso ai sensi della citata norma, ne' la parte nei cui confronti i creditori hanno promosso l'esecuzione forzata, L'assenza di valida rinunzia ha impedito il prodursi dell'effetto giuridico previsto dall'art. 186-quater (acquisizione da parte dell'ordinanza dell'efficacia della sentenza impugnabile), con la conseguente inammissibilità dell'appello per mancanza di provvedimento impugnabile.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari la società Alpi Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione, a cui TO CO, RO UA e IA ZI CO hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2. - Con l'unico motivo del ricorso principale la società ricorrente, deducendo la violazione di diverse norme giuridiche e vizi di motivazione, censura l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato alla previsione di "parte intimata", a cui l'ultimo comma dell'art. 186-quater c.p.c. conferisce il potere di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con l'effetto di attribuire all'ordinanza di condanna l'efficacia della sentenza impugnabile. Il ricorrente ritiene che tale parte intimata sia non soltanto il destinatario formale del provvedimento di condanna, ma anche la parte che è "sostanzialmente obbligata ad eseguire la condanna", quale è l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, sulla cui sfera giuridica l'ordinanza è destinata ad operare poiché contro di essa possono rivalersi sia l'impresa designata (art.29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n.990) che l'assicurato (art. 13 del decreto legge 23 dicembre 1976 n.857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n.39). Consegue che all'impresa in liquidazione coatta amministrativa vanno riconosciuti gli stessi poteri attribuiti ai detti soggetti destinatari dell'ordinanza. Una diversa interpretazione dell'art. 186-quater c.p.c. porrebbe tale disposizione in contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione, onde la ricorrente chiede che, in siffatta ipotesi, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 186-quater c.p.c., dopo avere previsto che, "esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio", prevede, nell'ultimo comma, che "la parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza", con l'effetto che "l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza". L'ultimo comma, pertanto, consente alla parte nei cui confronti il giudice abbia emanato l'ordinanza anticipatoria di condanna di rinunziare alla pronunzia della sentenza e di proporre immediatamente appello contro la stessa ordinanza, che è titolo esecutivo (secondo comma dell'art. 186-quater). In tal modo la parte rinunziante potrà chiedere ed ottenere la sospensione dell'ordinanza da parte del giudice di appello, la quale, come ha affermato questa Sezione con la sentenza 29 ottobre 2001 n. 13397 (p.
5.2. della motivazione), costituisce l'unico rimedio idoneo a tale scopo, perché l'ordinanza non è revocabile dal giudice che l'ha emessa, ma soltanto con la sentenza che definisce il giudizio, ne' impugnabile (se non previa la rinunzia in discorso), ne' suscettiva di opposizione all'esecuzione. La parte intimata sta a designare la parte a cui può essere intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, e quindi la parte che è destinataria dell'ordinanza di condanna, soggetta a subire l'azione esecutiva del creditore a cui favore la condanna è stata emanata.
In questo significato proprio di parte intimata non rientra il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, che non può essere destinatario dell'ordinanza di condanna (artt.51 legge fallimentare, richiamato dall'art.201, primo comma della stessa legge). Ed infatti, secondo la legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria, nel giudizio per il risarcimento del danno, che va promosso contro l'impresa designata a norma dell'art.20 (art. 19, quarto comma), il detto commissario liquidatore va convenuto in giudizio come litisconsorte necessario (art.23, ultima parte) nei cui confronti la condanna emessa contro l'impresa designata opera soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito (Sez. un. 3 febbraio 1982 n. 636) Va, però, tenuto conto degli effetti che la condanna emanata contro l'impresa designata produce nei confronti del commissario liquidatore. L'impresa designata anticipa le somme a cui essa è stata condannata a titolo risarcitorio (art.20, ultimo comma, della legge n. 990/1969) e, dopo avere effettuato il pagamento, ha diritto,
in via di surroga, di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa (art.29, secondo comma, della legge n.990/1969). Secondo quanto ha precisato questa Sezione con la sentenza 30 luglio 2001 n. 10394, la somma che l'impresa designata ha diritto di inserire al passivo della procedura concorsuale è, in caso di pagamento effettuato in ottemperanza ad un titolo giudiziale, quella effettivamente versata, anche se superiore ai limiti di risarcibilità previsti dall'art.21, ultimo comma, della stessa legge.
Il commissario liquidatore subisce gli effetti anche della condanna che il giudice istruttore ha emanato nei confronti dell'assicurato (o, come nel caso di specie, dei suoi eredi), il quale può contro il primo fare valere i diritti derivantigli dal contratto, sia pure entro i limiti dei massimali di legge (art. 13 del decreto legge 23 dicembre 1976, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n.39).
Deve allora dirsi che l'ordinanza anticipatoria di condanna emanata, nel presente giudizio, contro l'impresa designata e gli eredi dell'assicurato produce effetti anche nei confronti del commissario liquidatore, nei cui confronti possono rivalersi ambedue i soggetti condannati (e l'impresa designata anche oltre i limiti di massimale, qualora detti limiti siano stati superati dal provvedimento giudiziale che abbia ricevuto intera esecuzione). Siffatta particolare posizione del commissario liquidatore impone di parificarlo alla parte intimata prevista dall'ultimo comma dell'art. 186-quater c.p.c., nel senso di consentire anche a tale soggetto di rinunziare alla pronuncia della sentenza e così di proporre appello, contrastando l'esecuzione dell'ordinanza. L'opposta interpretazione, seguita dalla sentenza impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché, sotto il primo aspetto, opererebbe una differenza tra i diritti spettanti alle diverse parti del processo rispetto ad un provvedimento giudiziale che incide su tutte, e, sotto il secondo aspetto, costituirebbe una ingiustificata esclusione del diritto di difesa del commissario liquidatore, che subirebbe gli effetti dell'ordinanza anticipatoria di condanna senza potere ad essa reagire in via immediata, come è invece consentito alle altre parti. Questa disparità tra le diverse parti del processo è ammessa dalla stessa sentenza impugnata quando riconosce al commissario liquidatore il potere di impugnare sia la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (a cui non vi sia stata rinunzia a norma dell'ultimo comma dell'art.186-quater), sia la stessa ordinanza anticipatoria di condanna che, a seguito di estinzione del processo, abbia acquistato l'efficacia di sentenza (art.186-quater, terzo comma). Non si vede la ragione per la quale la tutela processuale riconosciuta al commissario liquidatore debba essere operante soltanto nell'eventualità in cui il processo si concluda con la sentenza o si estingua, e non possa esplicarsi anche immediatamente nei confronti dell'ordinanza di condanna, come è concesso alle altre parti del processo.
In conclusione, un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art.196-quater c.p.c.: impone di considerare come parte intimata anche il commissario liquidatore, perché, pur non essendo egli destinatario dell'ordinanza di condanna, ne subisce di diritto gli effetti. È, pertanto, errata la sentenza impugnata che è pervenuta alla conclusione contraria.
3. - La fondatezza del ricorso principale impone di decidere sul ricorso incidentale condizionato proposto dai soggetti danneggiati. Con tale ricorso sì censura la sentenza impugnata nella parte in cui, prima di accogliere l'eccezione relativa al difetto di legittimazione alla rinunzia da parte del commissario liquidatore, la Corte di appello ha respinto altra eccezione di nullità della stessa rinunzia, opposta dagli appellati per il fatto che la rinunzia è stata firmata dal commissario personalmente e non anche dal procuratore che lo rappresentava in giudizio. Al riguardo i ricorrenti (incidentali) deducono violazione e falsa applicazione dell'art.82, comma terzo, c.p.c. e vizi di motivazione in relazione alla stessa norma, sostenendo che l'atto di rinunzia, non recando la firma del difensore in giudizio della Alpi Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa (che non era apposta ne' al termine dell'atto di rinunzia, ne' per autentica della firma di chi detta rinunzia aveva sottoscritto e fatto notificare alla controparte), doveva essere considerata nulla o inesistente a norma del citato art.82, terzo comma, che impone alla parte di stare in giudizio davanti al Tribunale con il ministero di un difensore. I ricorrenti sostengono che ha errato la Corte di appello nell'affermare che la rinunzia prevista dall'ultimo comma dell'art.186-quater c.p.c. è riservata alla parte personalmente ovvero ad un suo procuratore speciale. Soggiungono che non può ritenersi sussistente la sanatoria (ravvisata in via subordinata dalla stessa Corte di appello), costituita dalla proposizione dell'atto di appello da parte del procuratore del commissario liquidatore (munito di apposita procura ad litem per il giudizio di appello), perché il difensore della parte non può "sanare una nullità formale in cui è incorsa la parte personalmente". Anche il ricorso incidentale è fondato.
Questa Sezione, con la già citata sentenza 29 ottobre 2001 n. 13397 (p.
5.2. della motivazione), ha affermato che la rinuncia in questione non è compresa tra gli atti espressamente riservati alla parte o ad un suo procuratore speciale, non essendo assimilabile, per gli effetti che produce, alla rinunzia agli atti del giudizio che l'art.306, secondo comma, c.p.c. riserva appunto alla parte. Quest'ultima rinunzia (se accettata) pone termine al processo, determinandone l'estinzione, mentre la rinunzia alla sentenza riguarda il compimento di un solo atto del processo e, dal punto di vista funzionale, costituisce uno strumento di difesa e di resistenza all'avversa pretesa, accolta con l'ordinanza anticipatoria di condanna. Essa esprime, perciò, una scelta difensiva, diretta a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza al fine di proporre immediata impugnazione. Consegue che la rinunzia alla sentenza rientra nei poteri del difensore, a norma dell'art.84, primo comma, c.p.c.. In applicazione del richiamato orientamento interpretativo, condiviso da questo Collegio, va escluso che la parte di persona possa validamente compiere un atto che rientra nei poteri del difensore, non potendosi configurare, nel casi in cui il ministero del difensore è obbligatorio (come nei giudizi davanti al tribunale), una fungibilità tra il potere del difensore e quello della parte di persona. Ne deriva che va ritenuta nulla la rinunzia alla pronunzia della sentenza compiuta, dalla parte (commissario liquidatore) personalmente e senza la partecipazione del difensore a mezzo del quale tale parte si era costituita in giudizio, difensore che non ha sottoscritto l'atto di rinunzia, ne' ha autenticato la firma del commissario. La contraria affermazione della sentenza impugnata, pertanto, non è corretta.
Nè può condividersi la tesi esposta dalla sentenza impugnata in via subordinata. Come si è detto, la Corte di appello ha ritenuto che la nullità formale della detta rinunzia sia stata sanata, per conseguimento dello scopo (art.156, terzo comma c.p.c.), dal fatto che il procuratore del commissario liquidatore, sul presupposto della rinunzia posta in essere dalla parte, abbia proposto appello, munito di apposita procura ad litem rilasciata dalla stessa parte. La sanatoria affermata dalla Corte territoriale non è configurabile perché l'atto di appello non può sanare la nullità della rinunzia. Solo una valida rinunzia, invero, fa sì che l'ordinanza anticipatoria di condanna acquisti l'efficacia di sentenza impugnabile (ultima parte del quarto comma dell'art. 186- quater). Se non interviene la detta rinunzia manca un atto appellabile, non essendo l'ordinanza ex art. 186-quater impugnabile. Poiché l'atto impugnato deve venire ad esistenza prima della proposizione dell'impugnazione, di cui costituisce il necessario presupposto, la sentenza impugnabile deve esserci prima dell'appello, altrimenti questo si rivolge contro un ordinanza che non ha ancora acquistato l'efficacia di sentenza.
4. - La fondatezza sia del ricorso principale (v. retro, p. 2) che del ricorso incidentale (v. retro, p. 3) comporta che debba essere soltanto corretta la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, invece, rimane conforme a diritto (art.384, secondo comma, c.p.c.). La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello "per mancanza di provvedimento impugnabile", avendo ritenuto che il commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa non era legittimato ad operare la rinunzia alla pronunzia della sentenza prevista dall'art. 186-quater, onde l'ordinanza anticipatoria di condanna investita dall'appello non aveva acquistato l'efficacia di sentenza impugnabile. Il ritenuto difetto di legittimazione, censurato con il ricorso principale, non sussiste, come si è affermato nell'esaminare tale ricorso. Ma l'atto di rinunzia alla sentenza compiuto dal commissario liquidatore è stato qui giudicato nullo per altra ragione, e cioè perché posto in essere dal commissario di persona, anziché dal suo procuratore costituito, contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata, in altra sua parte censurata con il ricorso incidentale. Per questa diversa ragione rimane ferma "la mancanza di provvedimento impugnabile" ritenuta dalla Corte di appello, e quindi l'inammissibilità dell'appello dichiarata nel dispositivo della sentenza impugnata.
5. - In conclusione, poiché va corretta la motivazione della sentenza impugnata, di cui però rimane fermo il dispositivo, il ricorso principale ed il ricorso incidentale, pur contenendo censure fondate, vanno rigettati.
La pronunzia di rigetto di ambedue i ricorsi comporta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002