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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 2622-2021 proposto da: LL VA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato DAVIDE SALVATORE CUOMO;
- ricorrente -
contro CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonchè contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 9628 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TI NO Data pubblicazione: 11/04/2023 Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -2- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NO TI;
lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. In data 23 giugno 2014 il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria irrogava al dott. Ivan Scaravilli la sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione di geologo per 40 giorni;
tale sanzione veniva impugnata dal dott. Scaravilli dinanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina presso il Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito “CDN”) poi presso il Tribunale di Catanzaro, dando così avvio a un procedimento pendente avanti questa Corte (iscritto al R.G. n. 32697/2019). 2. Per i medesimi fatti, ma per differenti violazioni, l’Ordine dei Geologi della Sicilia (di seguito “OR Sicilia”), avviava, con delibera n. 312/2014, un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del dott. Scaravilli, al cui esito veniva irrogata la sanzione di sospensione di 8 mesi dall’attività professionale, che veniva impugnata innanzi al CDN con ricorso ex art. 6 L. 339/1990 presentato in data 10.08.2015. Poiché nelle more era pendente avanti il Tribunale di Palermo, per i fatti oggetto di sanzione, un procedimento penale a carico del Dott. Scaravilli, in attesa dell’esito, il CDN Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -3- sospendeva il procedimento disciplinare e l’efficacia della sanzione con delibera n. 2/2016. 3. Tale delibera veniva impugnata presso il Tribunale di Palermo, che con decreto dichiarava improcedibile il ricorso per mancanza della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito “CNG”); il dott. Scaravilli provvedeva alla riassunzione del giudizio presso lo stesso Tribunale di Palermo, che con decreto n. 647/2019 dichiarava cessata la materia del contendere, stante il fatto che nelle more era stato definito il procedimento disciplinare sospeso con la delibera 2/2016. 4. Il dott. Scaravilli ricorreva in appello, chiedendo l’annullamento/riforma della decisione del CDN n. 2/2016 e degli atti presupposti del Consiglio dell’OR Sicilia. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva del CNG/CDG e dell’OR Sicilia e il difetto di capacità processuale del difensore di controparte presso il Tribunale di Palermo;
chiedeva altresì che fosse ordinato al P.M. della procura di Enna o a quello competente di inoltrare il provvedimento all’OR Sicilia per l’avvio di procedimento disciplinare verso altro collega, nonché nei confronti dei componenti del Consiglio dell’ordine della Sicilia per violazione del codice deontologico. Sollevava numerose eccezioni pregiudiziali e articolati rilievi di merito attinenti alla legittimità dell'iter relativo al procedimento disciplinare contro di lui intrapreso. Il CNG si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello proposto dal geom. Scaravilli, asserendo che la delibera oggetto di appello (2/2016) era stata comunque superata da altra delibera conclusiva del procedimento disciplinare (1/2018). Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -4- 5. Con sentenza n. 8/2020, la Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Palermo, in particolare: - premetteva che, sebbene il giudice di prime cure avesse dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'adozione ad opera del CD/CNG della delibera n. 1/2018, che ha dichiarato espressamente cessata l'efficacia della delibera n. 2/2016 oggetto dell'impugnazione e avesse ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse, il dott. Scaravilli ha impugnato la decisione rilevando la sussistenza del proprio interesse connesso ad evitare che il procedimento amministrativo e, segnatamente, quello disciplinare, fosse sospeso sine die;
- affermava che, contrariamente a quanto censurato dall’appellante, l’esame dovesse essere circoscritto alla sola delibera n. 2/2016, atteso che la delibera n. 1/2018, conclusiva del procedimento disciplinare, gli atti presupposti e gli atti successivi risultavano oggetto di altro procedimento di impugnazione, deciso dal Tribunale di Palermo e pendente avanti la stessa Corte;
- statuiva che la decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 2/2016 non poteva essere impugnata avanti l’A.G.O., trattandosi di decisione che disponeva la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti dell’incolpato, nonché, al contempo, dell’efficacia della sanzione disciplinare inflitta, in attesa dell’esito del parallelo procedimento penale relativo ai medesimi fatti e che essa non poteva avere nessuna influenza negativa sullo svolgimento dell’attività professionale dell’impugnante; Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -5- - specificava al riguardo che la decisione che aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti dell’incolpato rappresentava un segmento del procedimento concluso con la delibera n. 1/2018, la quale ha definito il procedimento disciplinare, rivedendo parzialmente, in senso favorevole all’incolpato, la delibera n. 206/2015 del Consiglio dell’Ordine della Regione Sicilia, riducendo la sospensione da 8 mesi a 4 mesi ed è stata autonomamente impugnata;
- riteneva recessivo l’interesse propugnato dall’iscritto ad una celere definizione del procedimento disciplinare rispetto al superiore interesse dell'ordinamento di evitare il contrasto tra decisioni giurisdizionali penali amministrative e disciplinari a tutela dell'ordine stesso, come previsto dallo stesso art. 12 del codice disciplinare dei geologi, che prevede la sospensione del procedimento disciplinare fino a sentenza definitiva. 6. Avverso tale decisione il dott. Scaravilli ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. 7. Ha resistito con controricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e l’infondatezza dei motivi di ricorso. 8. La causa è stata trattata in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il dott. Scaravilli deduce la violazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 339/90, nonché la violazione degli artt. 135 e 737 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 132 Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -6- c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Contesta il ricorrente la forma rivestita dal provvedimento impugnato, asserendo che questo, a seguito della trattazione in camera di consiglio, avrebbe dovuto essere reso sotto forma non già di sentenza, ma di decreto, ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 135 c.p.c. e che conseguentemente, in base all’art. 741 c.p.c., la semplice proposizione del ricorso per cassazione ne impedirebbe l’efficacia. 2.- Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 10 D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c.: secondo il ricorrente la sentenza gravata sarebbe errata là dove ha previsto, con il rigetto dell’appello, la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 D.P.R. n. 115/2002, il procedimento in questione è esente da tale versamento. 3.- Con il terzo mezzo il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 6 comma 6, L. n. 339/1990, della violazione degli artt. 112, 158, 737, 738 comma 1 c.p.c. e della violazione dell’art. 113 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3-4-5 c.p.c., censurando la nomina da parte del CNG dei componenti geologi integranti i collegi delle sezioni specializzate, stante la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 83/1998) che ha ritenuto illegittimo l’art. 6 comma 6 della legge 339/90 avente ad oggetto tale previsione. Ritiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto conseguentemente pronunciare la nullità del decreto appellato, disponendo la rinnovazione degli atti. Deduce inoltre l’omesso esame da parte della Corte distrettuale delle contestazioni sull’inesistenza della notifica della delibera OR Sicilia 312/14 contenente l’accusa disciplinare e sulla violazione del principio del “ne bis in idem” circa i medesimi fatti oggetto di altro procedimento disciplinare. Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -7- 4.- Il quarto motivo è così rubricato: “Error in iudicando. Violazione del principio di soccombenza virtuale. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c.”. Con tale mezzo si insiste per la cassazione della sentenza di appello perché la stessa non ha rilevato i vizi del decreto del Tribunale, giuridicamente inesistente e comunque affetto da radicale nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia sulla delibera 2/2016. 5.- Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 6 comma 7 l. 339/90, degli artt. 136 e 158 c.p.c., dell’art. 117 cpc., dell’art. 738 comma 2 c.p.c. e dell’art. 3 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.
3-4 c.p.c. A detta del ricorrente, la sentenza della Corte palermitana sarebbe stata adottata in violazione di legge per aver invertito le audizioni del PM e dell’interessato, perché il PG non sarebbe stato sentito, perché il ricorrente non ha conosciuto le conclusioni del PM/PG del 18.04.2019 alla udienza del 27.11.2019, nonché per la violazione di altre norme procedurali nella fase del contraddittorio, ivi compresa la mancata estromissione del CNG intervenuto e la conseguente condanna alle spese legali sostenute dal CNG. 6. - Il sesto e ultimo motivo contesta la violazione degli artt. 112, 132 e 737 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 12 del Codice disciplinare dei Geologi in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del Tribunale e di riflesso del giudice di seconda istanza su tutti i vizi formali e sostanziali eccepiti, compreso quello assorbente riguardante il difetto assoluto di attribuzione e competenza della CDN, nonché, nel merito, l’omessa pronuncia sulle delibere dell’OR Sicilia Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -8- (206/15 e 312/14), sia pure estranee al procedimento incardinato a seguito dell’impugnazione della delibera 2/2016. 7.- Il ricorso non merita accoglimento, risultando le censure rivolte alla sentenza impugnata prive di fondamento giuridico. 8.- Il primo motivo è infondato in quanto l’errata applicazione del rito non è causa di nullità o motivo di impugnazione, qualora sia rispettato il contradditorio e sia consentita la possibilità difensiva. Il principio è stato più volte affermato da questo Giudice, che ha statuito come dall'adozione di un rito errato non derivi alcuna nullità, “né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente, Cass. 12567/2021). Posto che l’art. 6 comma 7 della L. n. 339/1990 stabilisce che il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il ricorrente sostiene che la redazione dell’atto conclusivo sotto forma di sentenza renda comunque applicabile l’art. 741 c.p.c., che prevede l’”acquisto di efficacia” dei decreti quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo: la presentazione del ricorso per Cassazione dovrebbe intendersi come reclamo proposto avverso il decreto e ne dovrebbe quindi impedire l'effetto. La tesi è priva di pregio e contrasta anche con il tenore del comma 8 dell’art. 6 sopra citato, secondo il quale avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -9- la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione. Dimentica altresì il ricorrente, a volere seguire la sua impostazione, come evidenziato dal controricorrente, che l’art. 741 c.p.c. stabilisce che non è ammesso reclamo contro i decreti della corte di appello, di guisa che il giudizio in questione non avrebbe potuto essere incardinato. Nessun pregiudizio processuale è dunque al medesimo derivato per essere stato il provvedimento della Corte territoriale - emesso peraltro all’esito di un rito svolto in forma camerale, come risulta dalla parte della decisione impugnata che riporta lo svolgimento del processo pronunziato - sotto forma di sentenza. 9.- Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che l’obbligo di versare un importo ulteriore del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del 115/2002 – dalla sussistenza dell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato ed è parametrato al quantum dello stesso, per cui se nulla è dovuto a titolo di contributo unificato, nulla sarà dovuto a titolo di raddoppio dello stesso. Questa Corte a Sezioni Unite (n. 4315/2020) ha al riguardo affermato che “la debenza di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento della iscrizione della causa al ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione ai Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -10- sensi dell’art. 13, comma 1 quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”. Posto che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2012, ha natura di debito tributario, come affermato da questo Giudice con tale decisione, “la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario”, sì che anche sotto tale aspetto il ricorso non supera la soglia della ammissibilità. 10.- Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, perchè prospetta in maniera affastellata una pluralità di vizi tra loro neanche compatibili, scontrandosi con il principio ripetutamente affermato da questa Corte in base al quale in tema di ricorso per cassazione “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;
o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -11- sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass., Sez. 1, n. 26874/2018; Cass., Sez. 1, n. 36881/2021; Cass., Sez. 2, n. 2611/2021). Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte distrettuale non ha “omesso qualsiasi tipo di esame” delle questioni sollevate dall’appellante, mancando di analizzare gli altri motivi di ricorso, ma li ha dichiarati assorbiti, concentrando le sue argomentazioni decisorie sulla ragione più liquida, ossia, come sopra riportato, sulla circostanza che la delibera n. 2/2016 non era impugnabile avanti all’A.G.O. perchè non rientrante tra quelle a carattere decisorio, presentando la stessa un mero carattere endoprocedimentale, non incidente su posizioni di diritto soggettivo perfetto. Il punto non risulta peraltro essere stato fatto oggetto di motivi di ricorso per cassazione, tanto che lo stesso appare ormai coperto dal giudicato. Si può aggiungere che il motivo è anche diretto su taluni profili ad ottenere una non consentita riconsiderazione del merito della causa, come risulta dallo stesso tenore del ricorso, Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -12- che a pag. 12 fa riferimento alle narrative in fatto che la Corte dovrebbe riesaminare. 11.- Il quarto motivo è inammissibile perché privo di specificità quanto alla dedotta inesistenza/nullità del decreto del Tribunale, non riportando, per le doglianze di omessa pronuncia, i motivi di gravame fatti valere, per consentire il debito riscontro a questo Collegio. Lo stesso si presenta inammissibile anche per difetto di interesse, posta la già segnalata natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, privo di efficacia lesiva per il ricorrente, avendo questa decisione sospeso, unitamente alla sospensione del procedimento disciplinare, anche l’efficacia della sanzione originariamente inflitta. Come puntualizzato dal CNG nel controricorso, la circostanza che dall’annullamento della delibera n. 2/2016 nessun vantaggio avrebbe potuto derivare al ricorrente è dallo stesso riconosciuta: a pag. 12 del ricorso si afferma testualmente che “la decisione CDN n. 1/2018 aveva inconfutabilmente determinato la cessazione della materia del contendere nell'ambito del processo definito dal Tribunale, avendo riformato in melius le decisioni OR Sicilia nn, 312/2014 e 206/2015”. La dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., infine, compare nella sola rubrica del mezzo di impugnazione ma non è sviluppata nel corpo dello stesso. 12.- Il quinto motivo è infondato quanto alla lamentata inversione tra PM e interessato e quanto all’audizione dei soli procuratori delle parti, dato che la legge n. 339/1990 neppure prevede l’obbligo di sentire personalmente l’interessato, nonché quanto al fatto che il PG non sarebbe stato sentito, posto che questo ha presentato le sue conclusioni (è lo stesso ricorrente a dichiarare che nel fascicolo telematico risulta l’annotazione Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -13- “ritorno atti dal PG/PM con parere negativo”, che sconfessa anche il fatto che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del parere negativo del PM solo con la decisione impugnata). È parimenti infondato anche sul punto della pretesa estromissione del CNG, incentrata per analogia sul CNF, organo di tipo diverso perché giurisdizionale e non amministrativo (da ciò, l’inconferente richiamo alla decisione n. 16993/2017 delle S.U. che si legge a pag. 16 del ricorso). Come affermato da Cass. n. 568/2004, “nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata”. 13.- Il sesto mezzo, per come articolato, incorre negli stessi rilievi di inammissibilità che sono stati avanzati rispetto al quarto motivo, cui è in parte sovrapponibile. Esso imputa nuovamente alla decisione di non avere esaminato i vizi formali e sostanziali dedotti, chiedendo il riesame del merito, anche di altre delibere che dichiaratamente sono al vaglio di altri giudici. Anche al riguardo possono essere riproposte le considerazioni formulate con riferimento al quarto motivo, cui si può aggiungere l’infondatezza del motivo riguardo alla dedotta ultrapetizione della sentenza impugnata, che, anziché pronunciare la nullità del decreto del primo giudice – a detta del ricorrente - ha individuato la norma che legittima la sospensione del giudizio sull’impugnativa nell'art. 12 del codice disciplinare dei geologi, che regola i diversi rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare. Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -14- Il motivo erra nel denunciare il vizio di ultrapetizione, che ricorre (e non è questo il caso di specie) “quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n. 11304/2018) e non coglie comunque la ratio della decisione, che ha richiamato questa norma non già quale snodo fondante della sua decisione, ma solo per suffragare, nel bilanciamento tra l’interesse generale e pubblico ad evitare il contrasto tra decisioni giurisdizionali penali e decisioni amministrative disciplinari e l’interesse privato alla celere definizione del procedimento disciplinare, il sacrificio di quest’ultimo. 14.- In conclusione, il ricorso va rigettato. 15.- Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo. 16.- Stante l’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, che liquida in euro 5.000,00, oltre a 200,00 per esborsi, al 15% di rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -15- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonchè contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 9628 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TI NO Data pubblicazione: 11/04/2023 Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -2- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NO TI;
lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. In data 23 giugno 2014 il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria irrogava al dott. Ivan Scaravilli la sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione di geologo per 40 giorni;
tale sanzione veniva impugnata dal dott. Scaravilli dinanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina presso il Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito “CDN”) poi presso il Tribunale di Catanzaro, dando così avvio a un procedimento pendente avanti questa Corte (iscritto al R.G. n. 32697/2019). 2. Per i medesimi fatti, ma per differenti violazioni, l’Ordine dei Geologi della Sicilia (di seguito “OR Sicilia”), avviava, con delibera n. 312/2014, un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del dott. Scaravilli, al cui esito veniva irrogata la sanzione di sospensione di 8 mesi dall’attività professionale, che veniva impugnata innanzi al CDN con ricorso ex art. 6 L. 339/1990 presentato in data 10.08.2015. Poiché nelle more era pendente avanti il Tribunale di Palermo, per i fatti oggetto di sanzione, un procedimento penale a carico del Dott. Scaravilli, in attesa dell’esito, il CDN Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -3- sospendeva il procedimento disciplinare e l’efficacia della sanzione con delibera n. 2/2016. 3. Tale delibera veniva impugnata presso il Tribunale di Palermo, che con decreto dichiarava improcedibile il ricorso per mancanza della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito “CNG”); il dott. Scaravilli provvedeva alla riassunzione del giudizio presso lo stesso Tribunale di Palermo, che con decreto n. 647/2019 dichiarava cessata la materia del contendere, stante il fatto che nelle more era stato definito il procedimento disciplinare sospeso con la delibera 2/2016. 4. Il dott. Scaravilli ricorreva in appello, chiedendo l’annullamento/riforma della decisione del CDN n. 2/2016 e degli atti presupposti del Consiglio dell’OR Sicilia. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva del CNG/CDG e dell’OR Sicilia e il difetto di capacità processuale del difensore di controparte presso il Tribunale di Palermo;
chiedeva altresì che fosse ordinato al P.M. della procura di Enna o a quello competente di inoltrare il provvedimento all’OR Sicilia per l’avvio di procedimento disciplinare verso altro collega, nonché nei confronti dei componenti del Consiglio dell’ordine della Sicilia per violazione del codice deontologico. Sollevava numerose eccezioni pregiudiziali e articolati rilievi di merito attinenti alla legittimità dell'iter relativo al procedimento disciplinare contro di lui intrapreso. Il CNG si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello proposto dal geom. Scaravilli, asserendo che la delibera oggetto di appello (2/2016) era stata comunque superata da altra delibera conclusiva del procedimento disciplinare (1/2018). Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -4- 5. Con sentenza n. 8/2020, la Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Palermo, in particolare: - premetteva che, sebbene il giudice di prime cure avesse dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'adozione ad opera del CD/CNG della delibera n. 1/2018, che ha dichiarato espressamente cessata l'efficacia della delibera n. 2/2016 oggetto dell'impugnazione e avesse ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse, il dott. Scaravilli ha impugnato la decisione rilevando la sussistenza del proprio interesse connesso ad evitare che il procedimento amministrativo e, segnatamente, quello disciplinare, fosse sospeso sine die;
- affermava che, contrariamente a quanto censurato dall’appellante, l’esame dovesse essere circoscritto alla sola delibera n. 2/2016, atteso che la delibera n. 1/2018, conclusiva del procedimento disciplinare, gli atti presupposti e gli atti successivi risultavano oggetto di altro procedimento di impugnazione, deciso dal Tribunale di Palermo e pendente avanti la stessa Corte;
- statuiva che la decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 2/2016 non poteva essere impugnata avanti l’A.G.O., trattandosi di decisione che disponeva la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti dell’incolpato, nonché, al contempo, dell’efficacia della sanzione disciplinare inflitta, in attesa dell’esito del parallelo procedimento penale relativo ai medesimi fatti e che essa non poteva avere nessuna influenza negativa sullo svolgimento dell’attività professionale dell’impugnante; Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -5- - specificava al riguardo che la decisione che aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti dell’incolpato rappresentava un segmento del procedimento concluso con la delibera n. 1/2018, la quale ha definito il procedimento disciplinare, rivedendo parzialmente, in senso favorevole all’incolpato, la delibera n. 206/2015 del Consiglio dell’Ordine della Regione Sicilia, riducendo la sospensione da 8 mesi a 4 mesi ed è stata autonomamente impugnata;
- riteneva recessivo l’interesse propugnato dall’iscritto ad una celere definizione del procedimento disciplinare rispetto al superiore interesse dell'ordinamento di evitare il contrasto tra decisioni giurisdizionali penali amministrative e disciplinari a tutela dell'ordine stesso, come previsto dallo stesso art. 12 del codice disciplinare dei geologi, che prevede la sospensione del procedimento disciplinare fino a sentenza definitiva. 6. Avverso tale decisione il dott. Scaravilli ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. 7. Ha resistito con controricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e l’infondatezza dei motivi di ricorso. 8. La causa è stata trattata in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il dott. Scaravilli deduce la violazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 339/90, nonché la violazione degli artt. 135 e 737 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 132 Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -6- c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Contesta il ricorrente la forma rivestita dal provvedimento impugnato, asserendo che questo, a seguito della trattazione in camera di consiglio, avrebbe dovuto essere reso sotto forma non già di sentenza, ma di decreto, ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 135 c.p.c. e che conseguentemente, in base all’art. 741 c.p.c., la semplice proposizione del ricorso per cassazione ne impedirebbe l’efficacia. 2.- Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 10 D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c.: secondo il ricorrente la sentenza gravata sarebbe errata là dove ha previsto, con il rigetto dell’appello, la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 D.P.R. n. 115/2002, il procedimento in questione è esente da tale versamento. 3.- Con il terzo mezzo il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 6 comma 6, L. n. 339/1990, della violazione degli artt. 112, 158, 737, 738 comma 1 c.p.c. e della violazione dell’art. 113 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3-4-5 c.p.c., censurando la nomina da parte del CNG dei componenti geologi integranti i collegi delle sezioni specializzate, stante la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 83/1998) che ha ritenuto illegittimo l’art. 6 comma 6 della legge 339/90 avente ad oggetto tale previsione. Ritiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto conseguentemente pronunciare la nullità del decreto appellato, disponendo la rinnovazione degli atti. Deduce inoltre l’omesso esame da parte della Corte distrettuale delle contestazioni sull’inesistenza della notifica della delibera OR Sicilia 312/14 contenente l’accusa disciplinare e sulla violazione del principio del “ne bis in idem” circa i medesimi fatti oggetto di altro procedimento disciplinare. Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -7- 4.- Il quarto motivo è così rubricato: “Error in iudicando. Violazione del principio di soccombenza virtuale. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c.”. Con tale mezzo si insiste per la cassazione della sentenza di appello perché la stessa non ha rilevato i vizi del decreto del Tribunale, giuridicamente inesistente e comunque affetto da radicale nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia sulla delibera 2/2016. 5.- Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 6 comma 7 l. 339/90, degli artt. 136 e 158 c.p.c., dell’art. 117 cpc., dell’art. 738 comma 2 c.p.c. e dell’art. 3 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.
3-4 c.p.c. A detta del ricorrente, la sentenza della Corte palermitana sarebbe stata adottata in violazione di legge per aver invertito le audizioni del PM e dell’interessato, perché il PG non sarebbe stato sentito, perché il ricorrente non ha conosciuto le conclusioni del PM/PG del 18.04.2019 alla udienza del 27.11.2019, nonché per la violazione di altre norme procedurali nella fase del contraddittorio, ivi compresa la mancata estromissione del CNG intervenuto e la conseguente condanna alle spese legali sostenute dal CNG. 6. - Il sesto e ultimo motivo contesta la violazione degli artt. 112, 132 e 737 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 12 del Codice disciplinare dei Geologi in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del Tribunale e di riflesso del giudice di seconda istanza su tutti i vizi formali e sostanziali eccepiti, compreso quello assorbente riguardante il difetto assoluto di attribuzione e competenza della CDN, nonché, nel merito, l’omessa pronuncia sulle delibere dell’OR Sicilia Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -8- (206/15 e 312/14), sia pure estranee al procedimento incardinato a seguito dell’impugnazione della delibera 2/2016. 7.- Il ricorso non merita accoglimento, risultando le censure rivolte alla sentenza impugnata prive di fondamento giuridico. 8.- Il primo motivo è infondato in quanto l’errata applicazione del rito non è causa di nullità o motivo di impugnazione, qualora sia rispettato il contradditorio e sia consentita la possibilità difensiva. Il principio è stato più volte affermato da questo Giudice, che ha statuito come dall'adozione di un rito errato non derivi alcuna nullità, “né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente, Cass. 12567/2021). Posto che l’art. 6 comma 7 della L. n. 339/1990 stabilisce che il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il ricorrente sostiene che la redazione dell’atto conclusivo sotto forma di sentenza renda comunque applicabile l’art. 741 c.p.c., che prevede l’”acquisto di efficacia” dei decreti quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo: la presentazione del ricorso per Cassazione dovrebbe intendersi come reclamo proposto avverso il decreto e ne dovrebbe quindi impedire l'effetto. La tesi è priva di pregio e contrasta anche con il tenore del comma 8 dell’art. 6 sopra citato, secondo il quale avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -9- la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione. Dimentica altresì il ricorrente, a volere seguire la sua impostazione, come evidenziato dal controricorrente, che l’art. 741 c.p.c. stabilisce che non è ammesso reclamo contro i decreti della corte di appello, di guisa che il giudizio in questione non avrebbe potuto essere incardinato. Nessun pregiudizio processuale è dunque al medesimo derivato per essere stato il provvedimento della Corte territoriale - emesso peraltro all’esito di un rito svolto in forma camerale, come risulta dalla parte della decisione impugnata che riporta lo svolgimento del processo pronunziato - sotto forma di sentenza. 9.- Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che l’obbligo di versare un importo ulteriore del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del 115/2002 – dalla sussistenza dell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato ed è parametrato al quantum dello stesso, per cui se nulla è dovuto a titolo di contributo unificato, nulla sarà dovuto a titolo di raddoppio dello stesso. Questa Corte a Sezioni Unite (n. 4315/2020) ha al riguardo affermato che “la debenza di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento della iscrizione della causa al ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione ai Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -10- sensi dell’art. 13, comma 1 quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”. Posto che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2012, ha natura di debito tributario, come affermato da questo Giudice con tale decisione, “la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario”, sì che anche sotto tale aspetto il ricorso non supera la soglia della ammissibilità. 10.- Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, perchè prospetta in maniera affastellata una pluralità di vizi tra loro neanche compatibili, scontrandosi con il principio ripetutamente affermato da questa Corte in base al quale in tema di ricorso per cassazione “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;
o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -11- sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass., Sez. 1, n. 26874/2018; Cass., Sez. 1, n. 36881/2021; Cass., Sez. 2, n. 2611/2021). Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte distrettuale non ha “omesso qualsiasi tipo di esame” delle questioni sollevate dall’appellante, mancando di analizzare gli altri motivi di ricorso, ma li ha dichiarati assorbiti, concentrando le sue argomentazioni decisorie sulla ragione più liquida, ossia, come sopra riportato, sulla circostanza che la delibera n. 2/2016 non era impugnabile avanti all’A.G.O. perchè non rientrante tra quelle a carattere decisorio, presentando la stessa un mero carattere endoprocedimentale, non incidente su posizioni di diritto soggettivo perfetto. Il punto non risulta peraltro essere stato fatto oggetto di motivi di ricorso per cassazione, tanto che lo stesso appare ormai coperto dal giudicato. Si può aggiungere che il motivo è anche diretto su taluni profili ad ottenere una non consentita riconsiderazione del merito della causa, come risulta dallo stesso tenore del ricorso, Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -12- che a pag. 12 fa riferimento alle narrative in fatto che la Corte dovrebbe riesaminare. 11.- Il quarto motivo è inammissibile perché privo di specificità quanto alla dedotta inesistenza/nullità del decreto del Tribunale, non riportando, per le doglianze di omessa pronuncia, i motivi di gravame fatti valere, per consentire il debito riscontro a questo Collegio. Lo stesso si presenta inammissibile anche per difetto di interesse, posta la già segnalata natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, privo di efficacia lesiva per il ricorrente, avendo questa decisione sospeso, unitamente alla sospensione del procedimento disciplinare, anche l’efficacia della sanzione originariamente inflitta. Come puntualizzato dal CNG nel controricorso, la circostanza che dall’annullamento della delibera n. 2/2016 nessun vantaggio avrebbe potuto derivare al ricorrente è dallo stesso riconosciuta: a pag. 12 del ricorso si afferma testualmente che “la decisione CDN n. 1/2018 aveva inconfutabilmente determinato la cessazione della materia del contendere nell'ambito del processo definito dal Tribunale, avendo riformato in melius le decisioni OR Sicilia nn, 312/2014 e 206/2015”. La dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., infine, compare nella sola rubrica del mezzo di impugnazione ma non è sviluppata nel corpo dello stesso. 12.- Il quinto motivo è infondato quanto alla lamentata inversione tra PM e interessato e quanto all’audizione dei soli procuratori delle parti, dato che la legge n. 339/1990 neppure prevede l’obbligo di sentire personalmente l’interessato, nonché quanto al fatto che il PG non sarebbe stato sentito, posto che questo ha presentato le sue conclusioni (è lo stesso ricorrente a dichiarare che nel fascicolo telematico risulta l’annotazione Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -13- “ritorno atti dal PG/PM con parere negativo”, che sconfessa anche il fatto che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del parere negativo del PM solo con la decisione impugnata). È parimenti infondato anche sul punto della pretesa estromissione del CNG, incentrata per analogia sul CNF, organo di tipo diverso perché giurisdizionale e non amministrativo (da ciò, l’inconferente richiamo alla decisione n. 16993/2017 delle S.U. che si legge a pag. 16 del ricorso). Come affermato da Cass. n. 568/2004, “nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata”. 13.- Il sesto mezzo, per come articolato, incorre negli stessi rilievi di inammissibilità che sono stati avanzati rispetto al quarto motivo, cui è in parte sovrapponibile. Esso imputa nuovamente alla decisione di non avere esaminato i vizi formali e sostanziali dedotti, chiedendo il riesame del merito, anche di altre delibere che dichiaratamente sono al vaglio di altri giudici. Anche al riguardo possono essere riproposte le considerazioni formulate con riferimento al quarto motivo, cui si può aggiungere l’infondatezza del motivo riguardo alla dedotta ultrapetizione della sentenza impugnata, che, anziché pronunciare la nullità del decreto del primo giudice – a detta del ricorrente - ha individuato la norma che legittima la sospensione del giudizio sull’impugnativa nell'art. 12 del codice disciplinare dei geologi, che regola i diversi rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare. Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -14- Il motivo erra nel denunciare il vizio di ultrapetizione, che ricorre (e non è questo il caso di specie) “quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n. 11304/2018) e non coglie comunque la ratio della decisione, che ha richiamato questa norma non già quale snodo fondante della sua decisione, ma solo per suffragare, nel bilanciamento tra l’interesse generale e pubblico ad evitare il contrasto tra decisioni giurisdizionali penali e decisioni amministrative disciplinari e l’interesse privato alla celere definizione del procedimento disciplinare, il sacrificio di quest’ultimo. 14.- In conclusione, il ricorso va rigettato. 15.- Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo. 16.- Stante l’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, che liquida in euro 5.000,00, oltre a 200,00 per esborsi, al 15% di rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -15- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda