Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 11717 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11717/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento del danno da incidente stradale, e vertente
TRA
con codice fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con codice fiscale , elett.te dom.ti in Cardito ( NA ) al Corso C.F._2
Cesare Battisti n. 145 presso l'avv. Francesco Castaldo , dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla via S. CP_1 P.IVA_1
Lucia n. 20 presso l'avv. Vittorio Brindisi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATA
NONCHÈ
con codice fiscale , res.te in Napoli alla via Bosco CP_2 C.F._3
di Capodimonte n. 181
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 16/12/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio nasce a seguito della proposizione,
da parte di e , di appello, con citazione a Parte_1 Parte_2
comparire dinanzi al Giudice del Tribunale di Napoli, contro la sentenza n. 5302/2022
emessa all'esito del giudizio contrassegnato dal numero di ruolo 31268/2021 R.G. dal
Giudice di Pace di Napoli e pubblicata in data 16/2/2022, con la quale è stata rigettata per difetto di legittimazione attiva la loro domanda di risarcimento del danno da incidente stradale e sono state interamente compensate le spese processuali.
Alla prima udienza del 12/9/2022 è stata dichiarata la contumacia in appello di
[...]
già contumace nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, che non si è CP_2
costituita neppure nel presente processo di secondo grado nonostante la rituale notifica della impugnazione nei suoi confronti.
Più in particolare, la e il , nel contesto dell'atto di citazione Parte_1 Pt_2
introduttivo del giudizio di primo grado, avevano asserito che in data 8/4/2018, verso le ore 12.45 circa, la loro autovettura Ford C Max targata EHO83WL, ferma in sosta, era stata investita e danneggiata dall'automobile Ford Fiesta targata AE , di
proprietà di ed assicurata con la Secondo l'assunto CP_2 Controparte_3
attoreo, la Ford Fiesta, mentre stava effettuando una manovra per uscire dal parcheggio,
aveva urtato la Ford C Max che era ferma in sosta, causandole danni alla carrozzeria ubicati nella parte laterale posteriore destra, per le cui riparazioni sarebbe occorsa la somma di euro 1.152,52 come da perizia tecnica dello studio incaricato dalla Tes_1 3
PA . In proposito gli attori avevano attivato la procedura di risarcimento CP_1
diretto con atto di costituzione in mora rivolta alla propria assicurazione . CP_1
La domanda di risarcimento del danno da incidente stradale è stata esercitata in primo grado secondo la procedura dell' indennizzo diretto, vale a dire ai sensi dell'art. 149 del
Codice delle Assicurazioni private, laddove la norma consente sia al conducente che al proprietario del veicolo assicurato non responsabile del sinistro di chiedere alla propria compagnia assicuratrice il risarcimento del danno.
L'istituto utilizzato dalla e dal prevede infatti che il danneggiato sia Parte_1 Pt_2
indennizzato direttamente dall'assicuratore del veicolo da lui guidato, che a sua volta ha diritto di recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile civile, in misura forfettaria e attraverso una stanza di compensazione. Resta ferma l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, che può essere esercitata al termine della procedura stragiudiziale di risarcimento diretto, il che significa che l'art. 149 prevede una ulteriore azione consentendo al danneggiato, sempre che abbia già
inviato la formale richiesta risarcitoria ad entrambe le compagnie assicurative ai sensi dell'art. 145 comma 2 del T.U., di avviare la fase giudiziaria soltanto nei confronti della impresa di assicurazione del veicolo condotto alla guida. L'azione diretta di cui all'art. 149 non è però originata dal contratto assicurativo bensì dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a determinate condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa comunque di essere originata dall'illecito, assumendo la posizione contrattuale del proprietario del veicolo guidato dal danneggiato verso la sua assicurazione unicamente la funzione di sostituire l'assicurazione in parola a quella del responsabile nel rispondere alla pretesa risarcitoria ( in tal senso v. Cass. civ. sez. VI,
13/4/2012, n. 5928 ). Ciò in quanto il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 cod. ass. 4
e dal D.P.R. n. 254/2006 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato ( o a carico dell'assicuratore del veicolo guidato dal danneggiato ), del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In questa situazione si viene quindi a verificare un meccanismo di semplificazione, nel cui ambito poi l'assicuratore che versa l'indennizzo diretto potrà
recuperare, con gli strumenti indicati nel D.P.R. n. 254/2006, quanto pagato chiedendolo all'assicuratore del responsabile ( cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III,
10/8/2016, n. 16874 ), con una maggior rapidità che la sussistenza di un rapporto contrattuale tra proprietario del veicolo e proprio assicuratore dovrebbe garantire.
Beninteso, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del
D.Lgs. 205/2005 sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 comma 3 del medesimo codice delle assicurazioni private per l'azione diretta ordinaria, ai sensi del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 20/9/2017, n. 21896 ). Se è vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura, è altrettanto vero che ciò
trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori debbono poi necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti ai sensi dell'art. 149
comma 3 cit.
Per l'appunto il contraddittorio è stato instaurato sia in primo che in secondo grado anche nei confronti del proprietario del veicolo asseritamente unico responsabile del sinistro, nella persona di e contro di lei è stata esercitata l'azione CP_2
ordinaria di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., dato che gli 5
attori hanno chiesto la sua condanna in solido con quella della compagnia assicuratrice del veicolo di loro proprietà. Quindi trattasi di litisconsorte necessario non solo in senso formale.
Di qui la notifica iniziale della citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace,
contenente la richiesta giudiziale di risarcimento del danno subìto dal proprio veicolo,
richiesta indirizzata alla quale proprietaria della Ford Fiesta ed alla CP_2 CP_1
quale compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, in solido tra loro, danno quantificato espressamente nella somma di euro 1.122,52 o in quella somma maggiore o minore risultante nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, il tutto, comunque,
nei limiti di euro 1.100.
Nell'ambito del giudizio di primo grado si è costituita la sola e nel corso CP_1
della udienza del 28/1/2022, tenutasi in primo grado, è stata escussa la teste Testimone_2
cognata di , la quale ha confermato la scarna dinamica
[...] Parte_1
del sinistro descritta in citazione con ulteriori precisazioni .
Ora, il Giudice di Pace con la sentenza impugnata non ha messo in dubbio la veridicità
intrinseca della predetta deposizione testimoniale, ma ha rilevato che parte attrice aveva prodotto unicamente fotocopia della carta di circolazione relativa alla sua vettura, senza allegare il certificato cronologico o l'ispezione ACI, con conseguente mancanza di prova della titolarità dell'automobile investitrice con riferimento dalla data del sinistro,
ed ha rigettato la domanda risarcitoria, con compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio. In proposito deve ritenersi che la locuzione “della titolarità
dell'automobile investitrice” utilizzata in sentenza sia frutto di un mero refuso dell'estensore, dato che ovviamente parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno subìto dalla propria autovettura, e non di quella della CP_2 6
La e il hanno impugnato la sentenza di primo grado facendo valere Parte_1 Pt_2
un solo motivo di censura avverso tale pronuncia. Più in particolare, essi hanno sostenuto che nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è
necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato, essendo sufficiente che parte attrice fornisca elementi tali da giustificare il convincimento del Giudice circa l'esistenza di tale diritto e a risolvere ogni dubbio sull'eventuale erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato.
La , costituitasi in appello, ha eccepito in punto di rito la inammissibilità ex art. CP_1
339 comma 3 c.p.c. dell'impugnazione per essere stata resa la sentenza di primo grado necessariamente secondo equità, dato il valore della controversia non superiore ad euro
1.100, nonché per insufficiente deduzione dei motivi di censura, e nel merito ha eccepito che la produzione della carta di circolazione del veicolo danneggiato era inidonea a dimostrare la proprietà della Ford C Max in capo agli appellanti. Quanto alla produzione in secondo grado da parte di questi ultimi, per la prima volta, dell'estratto cronologico del PRA, l'appellata ha asserito trattarsi di un documento nuovo,
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto attinente al merito della controversia, posto che “…la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della
decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto…” ( v.
Cass. civ. sez. III, 13/6/2022, n. 18974 ).
Le eccezioni proposte in punto di rito dalla sono infondate. Invero nell'atto di CP_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado il danno era stato quantificato nella misura di euro 1.122,52 o nella diversa misura individuata dal Giudice, e il limite di euro 1.100, riportato anche in calce all'atto introduttivo del giudizio per la 7
determinazione del contributo unificato dovuto per legge, era stato indicato con tutta evidenza unicamente ai fini fiscali e dunque non spiegava alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. III,
5/4/2024, n. 9169 ).
Parimenti il motivo di doglianza è stato sufficientemente specificato nell'atto di impugnazione, laddove è stata descritta con precisione la porzione della motivazione della sentenza di primo grado oggetto di censura ed è stata lamentata la erroneità in punto di diritto del rilievo del difetto di legittimazione attiva degli attori, sostenendo esservi, contrariamente a quanto valutato dal Giudice di Pace, la prova della proprietà in capo agli appellanti dell'autoveicolo danneggiato.
Fra l'altro è infondata anche l'eccezione di merito proposta su quest'ultimo punto dalla
, atteso che la qualità di proprietario si deve presumere in capo a chi risulta CP_1
intestatario al PRA e quindi dalla carta di circolazione ( v. Cass. civ., n. 8415/2016;
Cass. civ., n. 7771/2016 ) , nel momento in cui l'appellata non ha prodotto alcuna prova contraria. Ne deriva l'irrilevanza di ogni questione sulla tardività del deposito dell'estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico.
Ciò premesso, va considerato, in virtù del principio tantum devolutum quantum
appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado ( v.
Cass. civ. sez. III, 13/4/2018, n. 9202 ). In altri termini, gli elementi già raccolti di 8
fronte al Giudice di Pace vanno valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel merito, è per l'appunto inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dalla testimone , posto che quest'ultima ha dichiarato nel Testimone_2
corso della sua deposizione, riportata nel verbale del 28/1/2022, che si trovava seduta sul sedile posteriore al lato destro, all'interno della Ford C Max di sua cognata, che era al posto di guida con l'autovettura ferma in sosta, quando una Ford Fiesta proveniente dal lato destro aveva urtato con il suo lato sinistro il lato destro della Ford C Max,
proprio nel punto dove la era seduta. La teste ha precisato che dopo l'urto Tes_2
erano scesi dalla Ford C Max suo cognato e un amico seduto al suo fianco, che pure erano presenti all'interno del mezzo, e che quest'ultimo ( l'amico, non meglio identificato ) con il proprio telefonino aveva scattato una fotografia della Ford Fiesta,
alla cui guida si trovava una donna, che era rimasta dentro il mezzo a motore e dopo un poco era andata via mandando gli occupanti della Ford C Max “a quel paese”. Per
l'appunto gli attori hanno allegato al proprio fascicolo cartaceo di parte di primo grado la stampa in bianco e nero di una fotografia raffigurante la Ford Fiesta, all'interno della quale si intravedono non una ma due persone: un passeggero che è chiaramente un uomo e un guidatore i cui tratti somatici non sono ben identificati, cosicchè non è
materialmente possibile affermare o escludere che si trattasse di una donna. Ora, non è
verosimile che la teste si sia dimenticata di indicare la circostanza che all'interno della automobile investitrice fossero presenti ben due persone e non una sola, e soprattutto non è intrinsecamente attendibile la documentazione fotografica raccolta nell'occasione del sinistro e prodotta in giudizio, posto che la stampa della stessa non è stata allegata a colori ma in bianco e nero, rendendo difficile la identificazione degli occupanti ma consentendo solo la lettura del numero di targa apposto sul lato anteriore, il che 9
dimostra che l'intento di parte attrice era fin dall'inizio quello di individuare il veicolo investitore ma di celare l'identità delle persone al suo interno, il che fa presumere che il sinistro sia stato costruito a tavolino fin dall'inizio per ottenere indebitamente il risarcimento del danno.
La circostanza che la teste sia cognata della costituisce poi un elemento Parte_1
ulteriore in senso sfavorevole alla sua credibilità, anche se non può fondare una valutazione della sua incapacità a testimoniare in quanto terza trasportata, nel momento in cui dalla lettura del verbale della prova non risulta che all'atto dell'escussione fosse stata tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 246 c.p.c. la incapacità a deporre della
, né prima né dopo la sua deposizione, non avendo adempiuto la a Tes_2 CP_1
tale onere che era a suo carico ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 6/4/2023, n. 9456 ).
Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -
che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni,
ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza,
può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( v. sul punto Cass.
civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto la deposizione resa dalla è incongruente rispetto alla Tes_2
documentazione fotografica prodotta dagli appellanti, il che significa che non è
attendibile e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi del nesso di causalità tra il danno riportato sulla fiancata del veicolo Ford C Max e il preteso urto asseritamente provocato dalla Ford C Max. 10
In aggiunta va considerato che la e il nel processo dinanzi al Giudice Parte_1 Pt_2
di Pace di Barra hanno prodotto, al fine di dimostrare l'esistenza di un danno, oltre ad una fotografia, solo un preventivo di spesa per la riparazione, proveniente da uno studio professionale incaricato dalla . CP_1
Non è stata però allegata alcuna fattura quietanzata, che costituisce l'unico dato utile per la dimostrazione di un effettivo esborso sostenuto in occasione della riparazione e dunque per la determinazione della entità del risarcimento, perché il preventivo di riparazione di per sè non può rivestire alcuna valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e parametrato dagli appellanti al costo di una ipotetica riparazione che in realtà non risulta avere mai avuto luogo.
Vero è che, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova ( di cui costituisca un riscontro
). In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde,
che corrobora quelli e ne è corroborato. Il che significa che, esclusivamente da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica ( v. Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 8/1/2014, n.
152 ), come tale assolutamente inidonea a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi ( cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 24/3/2004 ) .
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" ( v. Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765 ). In 11
realtà non è stato dimostrato neppure l' an debeatur, perché manca la prova non solo dell'anticipo effettivo di un esborso di denaro per aggiustare il veicolo, ma anche del fatto della sua riparazione e quindi dell'anticipo del relativo costo, cui deve intendersi riferita la richiesta risarcitoria. Ciò fa presumere che non vi sia stata alcuna riparazione e dunque nessuna diminuzione patrimoniale in capo agli appellanti.
Semmai nella immediatezza del fatto avrebbe dovuto essere chiesto su loro iniziativa un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in via di urgenza. In altri termini, la fotografia e il preventivo prodotto nulla provano ai fini della quantificazione e
liquidazione del danno, mentre la domanda risarcitoria avrebbe richiesto la prova,
anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e quindi la effettività e la entità delle spese di riparazione sostenute, ma tale prova non è stata affatto fornita da parte appellante, non potendosi considerare ad alcun fine il preventivo di spesa allegato, per i motivi già
illustrati.
E se nessuna spesa effettiva è dimostrabile, va considerato che ai sensi dell'art. 1223
c.c. il risarcimento postula in generale che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II,
27/5/2009, n. 12354 ). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui la domanda risarcitoria proposta nei confronti della e del responsabile civile dell'asserito CP_1
sinistro e conseguentemente l'appello vanno rigettati, anche se per motivi diversi rispetto a quelli considerati nella sentenza impugnata. 12
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate in favore della compagnia assicuratrice come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M.
10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo della somma richiesta a titolo risarcitorio in sede di impugnazione, pari ad euro 1.122,52, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12
comma 3 del medesimo regolamento ministeriale, e quindi pure in relazione alla fase di trattazione, pur mancando una istruzione probatoria ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 26/5/2021,
n. 14483 ).
Vanno inoltre applicati per la liquidazione dei compensi i livelli medi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) . 13
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Ovviamente, poichè la condanna al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunziata in favore della contumace vittoriosa in quanto quest'ultima, non avendo espletato alcuna attività CP_2
processuale in sede di appello, come in primo grado, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 6/9/2017, n. 20869 ).
Infine va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato . Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria ( cfr.
sul punto Cass. civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ), di pagamento derivante dalla 14
pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può
esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa ( v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n.
26907 ).
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se la teste , escussa nel corso della Testimone_2
udienza del 28/1/2022 tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, abbia reso una deposizione falsa nel momento in cui ha descritto la dinamica del presunto sinistro ed abbia quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'appello ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese del giudizio di CP_1
impugnazione, che si liquidano in complessivi euro 2.552 per compensi, oltre IVA e
CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di Parte_1
e , in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato di
[...] Parte_2
cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 ;
f ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 28/1/2022 e della presente sentenza alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico della testimone in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. Testimone_2 Napoli, 28/4/2025
15
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi