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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6769/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6769/2019 R.G. tra c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Orsini;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Frenguelli;
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 10/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 07/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di allegando che, a seguito della Parte_1 Controparte_1 separazione dei coniugi, la convenuta aveva tenuto condotte lesive nei confronti dell'attore, consistite, in sintesi, nel determinare il progressivo allontanamento dei figli, dei rispettivi coniugi e dei nipoti, ledendo il diritto dell'attore alla serenità familiare. Allegava che le condotte tenute dalla convenuta avevano causato un danno alla salute dell'attore, consistito in un danno biologico e in un danno per la sofferenza interiore. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c. 1 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
12/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente individuare l'oggetto del giudizio alla luce delle conclusioni formulate dall'attore. Questi, infatti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare
l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla sig.ra per la sistematica condotta volta Controparte_1 ad ostacolare, denigrare ed allontanare dagli affetti più cari il cav. specie nella costante inibizione ad Pt_1 instaurare un qualsivoglia rapporto tra i nipoti, in maniera particolare tra le minori ed Per_1 [...]
ed il nonno e che detto reiterato comportamento, ha cagionato la lesione dei diritti Per_2 Parte_1 costituzionalmente garantiti in capo al cav. per l'effetto, condannare la sig.ra al Pt_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 16.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero del danno da liquidarsi in via equitativa e che si richiede nel limite massimo indicato ai fini del contributo unificato. b) accertare e dichiarare che tale illegittimo comportamento da parte della sig.ra causa la lesione della integrità psico fisica con compromissione delle attività vitali Controparte_1 dell'attore cav e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di euro 35.000,00 a Parte_1 titolo di danno biologico , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero del danno da liquidarsi anche in via equitativa e che si richiede nel limite massimo indicato ai fini del contributo unificato”.
La domanda, per come proposta, ha ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente subito dall'attore per il pregiudizio arrecato alla serenità familiare, con particolare riferimento al rapporto tra l'attore e le nipoti, e per il conseguente pregiudizio alla salute, sub specie di danno biologico e morale.
Alla luce di tale oggetto del giudizio, sono del tutto irrilevanti, ai fini delle conclusioni formulate, le allegazioni fattuali svolte dall'attore nel proprio atto di citazione con riguardo alle azioni giudiziarie intraprese dalla convenuta nei confronti dell'attore, ai rapporti di lavoro da questa intrattenuti con le società Firasid S.r.l., Profilumbra S.r.l. e Nuova Profilumbra S.r.l., all'avversione per la compagna dell'attore, nonché alle questioni relative alla gestione degli immobili in comproprietà.
Quanto alle azioni giudiziarie, infatti, l'eventuale mala fede è sanzionabile ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nell'ambito del medesimo procedimento in cui la condotta ha luogo, non essendo tutelabile al di fuori di tale processo (cfr. Cass. Civ., n. 12029/2017).
2 Quanto ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla convenuta, il dato è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, non essendo neppure esplicitato quale sarebbe il nesso causale tra le condotte attribuite alla convenuta e la prospettata lesione del rapporto familiare tra l'attore e le nipoti, attenendo piuttosto le prospettate condotte di storno di dipendenti, aumenti di stipendio, omesse indicazioni di ferie godute e utilizzi di carburante a un danno di natura patrimoniale e non certo a una lesione di un rapporto familiare.
Parimenti è a dirsi per l'avversione lamentata rispetto alla compagna dell'attore, la cui identità è rimasta peraltro ignota, della quale l'attore non ha in alcun modo delineato la pertinenza, sul piano giuridico, rispetto alle conclusioni formulate, trattandosi di rapporti che esulano da quello fra l'attore e le nipoti.
Quanto, infine, ai rapporti intercorrenti tra le parti in relazione alla gestione degli immobili in comproprietà, le vicende concernenti l'accesso di tecnici o i parcheggi effettuati dalla convenuta non hanno alcuna pertinenza rispetto al rapporto tra l'attore e i familiari, di cui si lamenta la lesione, trattandosi di questioni relative all'amministrazione della cosa comune rilevanti al più sul piano patrimoniale, che tuttavia non è oggetto di domanda.
3. Le condotte di allontanamento dei familiari
Ciò posto in ordine all'oggetto del giudizio e ai fatti a tal fine rilevanti, va osservato che, secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe allontanato i nipoti, i quali “in alcuni casi sono stati allontanati, pressoché totalmente, dal nonno con cui o non intrattengono rapporto alcuno, ovvero ancora hanno saltuari e sempre ostacolati contatti”1.
L'attore, in particolare, ha dedotto che “Evitando una elencazione dei numerosi fatti nei quali si è consumato il progressivo allontanamento del cav. dagli affetti familiari, che saranno oggetto di specifici Pt_1 capitoli di prova per attestarne anche la veridicità, deve precisarsi come la situazione di distacco, l'arroganza e la difficoltà di rapporti sereni con figli, nuore, genero, la costante contrapposizione in particolar modo nel sodalizio della sig.ra con la RA , e, soprattutto, l'impossibilità di avere qualsivoglia frequentazione CP_1 CP_2 con le nipoti ed sono tali da determinare uno stato di profonda prostrazione per il cav. Per_1 Per_2 Pt_1 che, in tale sede, intende richiedere il risarcimento dell'ingiusto danno da lui subito”2, proseguendo poi nell'affermare che “i comportamenti reiterati nel tempo da parte della travalicano le normali e CP_1 purtroppo note dinamiche che si innescano nei giudizi di separazione-divorzio, esternandosi in comportamenti illegittimi ed ingiusti volti ad isolare il cav. dagli affetti familiari inducendo i figli ad evitare o limitare Pt_1 le frequentazioni, i nipoti a subire una costante denigrazione con conseguente distacco e disistima”3.
La domanda è infondata.
In primo luogo, l'attore ha omesso di svolgere una puntuale allegazione di fatti specifici, precisamente collocati nello spazio e nel tempo, in cui si sarebbe concretizzata la condotta della convenuta di dissuasione dei familiari dall'intrattenere rapporti con l'attore.
Una tale allegazione non può evidentemente essere surrogata dalla formulazione di capitoli di prova, poiché il thema probandum presuppone l'intervenuta formazione del thema decidendum, che a sua volta presuppone la tempestiva allegazione dei fatti, non potendo in alcun modo l'attore pretendere di “recuperare” tramite l'istanza istruttoria l'allegazione omessa o carente del fatto costitutivo del diritto affermato.
In secondo luogo, le condotte lesive attribuite alla convenuta sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo state neppure formulate, oltre che specifiche allegazioni, istanze istruttorie pertinenti rispetto all'oggetto del decidere.
Infatti, le istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione sono del tutto inidonee a supportare la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Quanto ai cap. 1-2, essi sono irrilevanti poiché non vi è in essi alcuna menzione delle condotte concretamente tenute dalla convenuta, precisamente delineate nello spazio e nel tempo, e munite di efficienza causale rispetto alla lamentata lesione del rapporto familiare.
Quanto ai cap. 3-4-5-6, i fatti ivi dedotti non sono riferiti a condotte tenute dalla convenuta bensì a comportamenti di altro soggetto, come tali irrilevanti rispetto alla responsabilità ascritta alla convenuta. Parimenti è a dirsi rispetto al cap. 7, non essendo specificato quale sarebbe la condotta tenuta dalla convenuta rispetto alla partecipazione dell'attore alla cerimonia religiosa.
Quanto ai cap. 8-9-10, le circostanze ivi dedotte sono del tutto ininfluenti rispetto alla domanda attorea, posto che, da un lato, non vengono in alcun modo descritte condotte diffamatorie tenute dalla convenuta in danno dell'attore e, dall'altro lato, non vengono descritte condotte volte a coartare la volontà degli invitati di aderire liberamente all'uno o all'altro invito.
Quanto ai cap. 11-16, difetta la rilevanza della richiesta istruttoria rispetto all'oggetto del giudizio, poiché in tali capitoli non sono descritte condotte attivamente tenute dalla convenuta al fine di influenzare la volontà dei familiari, non essendo per contro possibile considerare illecita la volontà della convenuta di non incontrare l'attore. 3 Cfr. pag. 9 della citazione 4 Quanto ai cap. 12-13-14-15, essi sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere poiché attengono ai rapporti economici intercorsi tra le parti e non hanno in alcun modo riguardo a specifiche condotte tenute dalla convenuta per allontanare l'attore dal nucleo familiare.
Infine, i cap. 17-18 sono anch'essi irrilevanti ai fini della presente controversia, poiché, come detto sopra, i rapporti di lavoro intrattenuti dalla convenuta non sono pertinenti rispetto al rapporto familiare, non avendo l'attore neppure esplicitato quale sarebbe il nesso causale tra tali fatti e la lesione del rapporto con i propri familiari.
Per altro verso, il cap. 19 è manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto valutazioni sullo stato di salute non demandabili al testimone ai sensi dell'art. 244 c.p.c.
Quanto ai capitoli di prova sub , articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, Testimone_1
n. 2 c.p.c. di parte attrice, essi sono manifestamente irrilevanti rispetto all'oggetto della causa, avendo ad oggetto la gestione della cosa comune che, per quanto detto sopra, è questione priva di pertinenza rispetto al rapporto dell'attore con le nipoti e gli altri familiari.
Infine, il cap. H dedotto nella medesima memoria è privo di rilevanza probatoria, trattandosi di mere dichiarazioni esternate dall'attore, di per sé irrilevanti in assenza della prova di una condotta causalmente efficiente tenuta dalla convenuta.
Per tali ragioni, in assenza di allegazione, prova o richiesta di prova di specifiche condotte, precisamente collocate nello spazio e nel tempo, tenute dalla convenuta e finalizzate ad allontanare i familiari dall'attore, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, difettando la prova del danno-evento, la domanda deve essere rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata pretesa dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione, in quanto la parte non ha fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi utili alla quantificazione, con conseguente difetto di danno-conseguenza, che se da un lato determina il rigetto della domanda risarcitoria (cfr. Cass. Civ., 21798/2015), dall'altro lato non determina soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ., n. 18036/2022).
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza dell'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non particolare complessità della causa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4 della citazione 2 Ibidem 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6769/2019 R.G. tra c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Orsini;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Frenguelli;
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 10/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 07/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di allegando che, a seguito della Parte_1 Controparte_1 separazione dei coniugi, la convenuta aveva tenuto condotte lesive nei confronti dell'attore, consistite, in sintesi, nel determinare il progressivo allontanamento dei figli, dei rispettivi coniugi e dei nipoti, ledendo il diritto dell'attore alla serenità familiare. Allegava che le condotte tenute dalla convenuta avevano causato un danno alla salute dell'attore, consistito in un danno biologico e in un danno per la sofferenza interiore. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c. 1 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
12/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente individuare l'oggetto del giudizio alla luce delle conclusioni formulate dall'attore. Questi, infatti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare
l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla sig.ra per la sistematica condotta volta Controparte_1 ad ostacolare, denigrare ed allontanare dagli affetti più cari il cav. specie nella costante inibizione ad Pt_1 instaurare un qualsivoglia rapporto tra i nipoti, in maniera particolare tra le minori ed Per_1 [...]
ed il nonno e che detto reiterato comportamento, ha cagionato la lesione dei diritti Per_2 Parte_1 costituzionalmente garantiti in capo al cav. per l'effetto, condannare la sig.ra al Pt_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 16.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero del danno da liquidarsi in via equitativa e che si richiede nel limite massimo indicato ai fini del contributo unificato. b) accertare e dichiarare che tale illegittimo comportamento da parte della sig.ra causa la lesione della integrità psico fisica con compromissione delle attività vitali Controparte_1 dell'attore cav e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di euro 35.000,00 a Parte_1 titolo di danno biologico , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero del danno da liquidarsi anche in via equitativa e che si richiede nel limite massimo indicato ai fini del contributo unificato”.
La domanda, per come proposta, ha ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente subito dall'attore per il pregiudizio arrecato alla serenità familiare, con particolare riferimento al rapporto tra l'attore e le nipoti, e per il conseguente pregiudizio alla salute, sub specie di danno biologico e morale.
Alla luce di tale oggetto del giudizio, sono del tutto irrilevanti, ai fini delle conclusioni formulate, le allegazioni fattuali svolte dall'attore nel proprio atto di citazione con riguardo alle azioni giudiziarie intraprese dalla convenuta nei confronti dell'attore, ai rapporti di lavoro da questa intrattenuti con le società Firasid S.r.l., Profilumbra S.r.l. e Nuova Profilumbra S.r.l., all'avversione per la compagna dell'attore, nonché alle questioni relative alla gestione degli immobili in comproprietà.
Quanto alle azioni giudiziarie, infatti, l'eventuale mala fede è sanzionabile ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nell'ambito del medesimo procedimento in cui la condotta ha luogo, non essendo tutelabile al di fuori di tale processo (cfr. Cass. Civ., n. 12029/2017).
2 Quanto ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla convenuta, il dato è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, non essendo neppure esplicitato quale sarebbe il nesso causale tra le condotte attribuite alla convenuta e la prospettata lesione del rapporto familiare tra l'attore e le nipoti, attenendo piuttosto le prospettate condotte di storno di dipendenti, aumenti di stipendio, omesse indicazioni di ferie godute e utilizzi di carburante a un danno di natura patrimoniale e non certo a una lesione di un rapporto familiare.
Parimenti è a dirsi per l'avversione lamentata rispetto alla compagna dell'attore, la cui identità è rimasta peraltro ignota, della quale l'attore non ha in alcun modo delineato la pertinenza, sul piano giuridico, rispetto alle conclusioni formulate, trattandosi di rapporti che esulano da quello fra l'attore e le nipoti.
Quanto, infine, ai rapporti intercorrenti tra le parti in relazione alla gestione degli immobili in comproprietà, le vicende concernenti l'accesso di tecnici o i parcheggi effettuati dalla convenuta non hanno alcuna pertinenza rispetto al rapporto tra l'attore e i familiari, di cui si lamenta la lesione, trattandosi di questioni relative all'amministrazione della cosa comune rilevanti al più sul piano patrimoniale, che tuttavia non è oggetto di domanda.
3. Le condotte di allontanamento dei familiari
Ciò posto in ordine all'oggetto del giudizio e ai fatti a tal fine rilevanti, va osservato che, secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe allontanato i nipoti, i quali “in alcuni casi sono stati allontanati, pressoché totalmente, dal nonno con cui o non intrattengono rapporto alcuno, ovvero ancora hanno saltuari e sempre ostacolati contatti”1.
L'attore, in particolare, ha dedotto che “Evitando una elencazione dei numerosi fatti nei quali si è consumato il progressivo allontanamento del cav. dagli affetti familiari, che saranno oggetto di specifici Pt_1 capitoli di prova per attestarne anche la veridicità, deve precisarsi come la situazione di distacco, l'arroganza e la difficoltà di rapporti sereni con figli, nuore, genero, la costante contrapposizione in particolar modo nel sodalizio della sig.ra con la RA , e, soprattutto, l'impossibilità di avere qualsivoglia frequentazione CP_1 CP_2 con le nipoti ed sono tali da determinare uno stato di profonda prostrazione per il cav. Per_1 Per_2 Pt_1 che, in tale sede, intende richiedere il risarcimento dell'ingiusto danno da lui subito”2, proseguendo poi nell'affermare che “i comportamenti reiterati nel tempo da parte della travalicano le normali e CP_1 purtroppo note dinamiche che si innescano nei giudizi di separazione-divorzio, esternandosi in comportamenti illegittimi ed ingiusti volti ad isolare il cav. dagli affetti familiari inducendo i figli ad evitare o limitare Pt_1 le frequentazioni, i nipoti a subire una costante denigrazione con conseguente distacco e disistima”3.
La domanda è infondata.
In primo luogo, l'attore ha omesso di svolgere una puntuale allegazione di fatti specifici, precisamente collocati nello spazio e nel tempo, in cui si sarebbe concretizzata la condotta della convenuta di dissuasione dei familiari dall'intrattenere rapporti con l'attore.
Una tale allegazione non può evidentemente essere surrogata dalla formulazione di capitoli di prova, poiché il thema probandum presuppone l'intervenuta formazione del thema decidendum, che a sua volta presuppone la tempestiva allegazione dei fatti, non potendo in alcun modo l'attore pretendere di “recuperare” tramite l'istanza istruttoria l'allegazione omessa o carente del fatto costitutivo del diritto affermato.
In secondo luogo, le condotte lesive attribuite alla convenuta sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo state neppure formulate, oltre che specifiche allegazioni, istanze istruttorie pertinenti rispetto all'oggetto del decidere.
Infatti, le istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione sono del tutto inidonee a supportare la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Quanto ai cap. 1-2, essi sono irrilevanti poiché non vi è in essi alcuna menzione delle condotte concretamente tenute dalla convenuta, precisamente delineate nello spazio e nel tempo, e munite di efficienza causale rispetto alla lamentata lesione del rapporto familiare.
Quanto ai cap. 3-4-5-6, i fatti ivi dedotti non sono riferiti a condotte tenute dalla convenuta bensì a comportamenti di altro soggetto, come tali irrilevanti rispetto alla responsabilità ascritta alla convenuta. Parimenti è a dirsi rispetto al cap. 7, non essendo specificato quale sarebbe la condotta tenuta dalla convenuta rispetto alla partecipazione dell'attore alla cerimonia religiosa.
Quanto ai cap. 8-9-10, le circostanze ivi dedotte sono del tutto ininfluenti rispetto alla domanda attorea, posto che, da un lato, non vengono in alcun modo descritte condotte diffamatorie tenute dalla convenuta in danno dell'attore e, dall'altro lato, non vengono descritte condotte volte a coartare la volontà degli invitati di aderire liberamente all'uno o all'altro invito.
Quanto ai cap. 11-16, difetta la rilevanza della richiesta istruttoria rispetto all'oggetto del giudizio, poiché in tali capitoli non sono descritte condotte attivamente tenute dalla convenuta al fine di influenzare la volontà dei familiari, non essendo per contro possibile considerare illecita la volontà della convenuta di non incontrare l'attore. 3 Cfr. pag. 9 della citazione 4 Quanto ai cap. 12-13-14-15, essi sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere poiché attengono ai rapporti economici intercorsi tra le parti e non hanno in alcun modo riguardo a specifiche condotte tenute dalla convenuta per allontanare l'attore dal nucleo familiare.
Infine, i cap. 17-18 sono anch'essi irrilevanti ai fini della presente controversia, poiché, come detto sopra, i rapporti di lavoro intrattenuti dalla convenuta non sono pertinenti rispetto al rapporto familiare, non avendo l'attore neppure esplicitato quale sarebbe il nesso causale tra tali fatti e la lesione del rapporto con i propri familiari.
Per altro verso, il cap. 19 è manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto valutazioni sullo stato di salute non demandabili al testimone ai sensi dell'art. 244 c.p.c.
Quanto ai capitoli di prova sub , articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, Testimone_1
n. 2 c.p.c. di parte attrice, essi sono manifestamente irrilevanti rispetto all'oggetto della causa, avendo ad oggetto la gestione della cosa comune che, per quanto detto sopra, è questione priva di pertinenza rispetto al rapporto dell'attore con le nipoti e gli altri familiari.
Infine, il cap. H dedotto nella medesima memoria è privo di rilevanza probatoria, trattandosi di mere dichiarazioni esternate dall'attore, di per sé irrilevanti in assenza della prova di una condotta causalmente efficiente tenuta dalla convenuta.
Per tali ragioni, in assenza di allegazione, prova o richiesta di prova di specifiche condotte, precisamente collocate nello spazio e nel tempo, tenute dalla convenuta e finalizzate ad allontanare i familiari dall'attore, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, difettando la prova del danno-evento, la domanda deve essere rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata pretesa dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione, in quanto la parte non ha fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi utili alla quantificazione, con conseguente difetto di danno-conseguenza, che se da un lato determina il rigetto della domanda risarcitoria (cfr. Cass. Civ., 21798/2015), dall'altro lato non determina soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ., n. 18036/2022).
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza dell'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non particolare complessità della causa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4 della citazione 2 Ibidem 3