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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/09/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 5474 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 15/09/2025 ; tenuto conto che con decreto del 17.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5474/2023 R.G., avente ad oggetto:Appello Gdp – Lesione personale, vertente
tra
, nato il [...] ad [...] ed ivi residente a[...]
Alagi n. 15, codice fiscale , rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_1 stesa in calce e con foglio separato all'atto di appello, dall'avvocato Serena Sebastianelli (codice fiscale
– P. IVA ), del Foro di Benevento, nel cui studio legale CodiceFiscale_2 P.IVA_1 elettivamente domicilia in S. Maria C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77; appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore p. iva Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Baia e Latina alla Via P. Nenni, 51 presso lo Studio legale dell'Avv.
Antonietta Russo , dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all' atto di citazione,
a seguito di Delibera di G.C. n. 118 del 14/11/2022; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. L'attore ha proposto appello avverso la sentenza n. 522/2023, depositata in data 07/06/2023 dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, notificata in data 15/06/2023, contestando la ricostruzione della dinamica fattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure.
Ad avviso del Tribunale l'appello non può trovare accoglimento, anche se si reputa necessario integrare la motivazione resa dal Giudice di Prime Cure.
Vale infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
3. Come è noto, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della Pubblica Amministrazione sarebbe costituito – non già dall'art. 2051 del Codice Civile, che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti degli enti pubblici, con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi – ma piuttosto dall'art. 2043 del Codice Civile, che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso (cosiddetta insidia e trabocchetto; cfr. in tal senso ed ex multis, Cass. 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. 8 novembre 2002, n. 15707;
Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass.
22 aprile 1999, n. 3991; Cass. 16 giugno 1998, n. 5989; Cass. 20 agosto 1997, n. 7742; Cass. 20 luglio
1997, n. 7062).
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono riscontrate, nell'ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, delle varianti alla suddetta cristallizzata impostazione.
Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la
Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale ad opera dei consociati, la Pubblica Amministrazione risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 del
Codice Civile, dei danni conseguenti alla cattiva manutenzione della strada medesima.
Ed invero, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla Pubblica
Amministrazione, atteso che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio, tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c. c. (cfr., in tal senso, Cass. 20 febbraio
2006, n. 3651).
Infine, secondo un ulteriore orientamento (caratterizzatosi per avere assunto una posizione intermedia rispetto a quelli finora ricordati), l'art. 2051 del Codice Civile potrebbe trovare applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (cfr., in tal senso, Cass. 5 agosto 2005, n. 16675; Cass. 1° dicembre 2004,
n. 22592; Cass. 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. 23 luglio 2003, n. 11446).
In linea di principio ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla Pubblica Amministrazione quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 del Codice Civile in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo (cfr. Cass. 6 luglio 2006,
n. 15384; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 29 aprile 2006, n. 10040).
E va nondimeno registrato orientamento altalenante della stessa Suprema Corte, come dimostrano sia alcune successive sentenze (4039/2013 e 2094/2013), sia principio con il quale la Corte ha condiviso l'originaria impostazione (colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare che l'evento dannoso sia casualmente ricollegabile ad una insidia o trabocchetto, nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo utente per l'utente della strada: Cassazione civile sez. III , 06/10/2010, n. 20757, in motivazione).
4. Ciò posto, si reputa come l'appello non possa trovare accoglimento.
Ed infatti, deve evidenziarsi come, proprio dalla descrizione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio, risultino essere emersi elementi valevoli ad escludere la ricorrenza dello stesso nesso causale, posto che gli stessi, ad avviso del Tribunale, neppure sono stati in grado di descrivere con precisione la dinamica dell'evento.
Entrambi i testi escussi confermarono che l'attore, nei frangenti del sinistro, era intento a camminare alla Via Tommaselli allorquando lo videro improvvisamente riverso al suolo;
entrambi i testi dichiararono che soltanto una volta avvicinatisi ebbero a rendersi conto che l'appellante era caduto presumibilmente a causa di una buca che, dalla loro iniziale posizione, tuttavia non era visibile (in particolare, il testimone dichiarato: “ho visto il cadere in avanti poggiandosi a Testimone_1 Pt_1 terra con le mani e le ginocchia a terra, mi sono avvicinato per soccorrerlo e nel punto in cui è caduto vi era una grossa buca che prendeva quasi tutta la larghezza del marciapiede .. . la maggior parte dei sampietrini che costituiva la pavimentazione del marciapiede era divelta così come dalle foto che mi vengono mostrate dalla produzione di parte attorea […] sul posto la pubblica illuminazione è scarsa […] ricordo che la grossa buca preesisteva da parecchio tempo rispetto al giorno dell'incidente […]”).
Anche il testimone , cugino dell'attore, ha dichiarato di aver visto, tornando a Testimone_2 casa dal lavoro, il “cugino, a terra che lamentava dolori ad un piede … per cui l'ho Parte_1 accompagnato a casa … nei pressi dove si trovava mio cugino vi era una buca tra il marciapiede e la strada e mio cugino mi disse di essere inciampato nella buca che riconosco dalle foto allegate alla produzione di parte attorea … il sinistro si è verificato nel centro abitato di e la buca non era segnalata … mio cugino abita in Via CP_1
Amba Alagi che è lontana dal punto in cui si è verificato il sinistro”; dunque la correlazione con il dissesto venne percepita da entrambi i testimoni nel momento in cui l'attore già veniva rinvenuto in terra.
In altri termini, non vi è prova certa e tranquillizzante che l'istante cadde proprio a causa della presenza di detta buca, avendo i testimoni riferito di essersi avveduti della presenza della stessa solo una volta avvicinatisi all'attore.
Ancora, deve evidenziarsi come dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado non possa considerarsi sufficientemente dimostrata, in relazione all'inevitabilità del dedotto pericolo a causa del quale l'attrice ha affermato di essere rovinata al suolo, la fondatezza della domanda, anche in ragione della mancata adozione, da parte del danneggiato, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verificazione del sinistro ed atte ad evitare l'evento lesivo in concreto verificatosi.
I testi hanno riconosciuto nelle foto esibite, appunto, proprio lo stato dei luoghi, riferendo del dissesto della pavimentazione e dell sua preesistenza da parecchio tempo rispetto al giorno dell'incidente, ma le dichiarazioni rese non sono sufficienti ad escludere la incidenza causale della condotta dell'utente nella dinamica dei fatti.
Va inoltre aggiunto che, il dedotto scenario, contrariamente a quanto sostenuto dai predetti testi, appare facilmente visibile, come si desume dalle stesse foto anche in ragione del fatto che – come riferito dagli stessi testimoni - la buca occupava quasi tutta la larghezza del marciapiede con la maggior parte dei sampietrini divelti e mancanti.
L'attrice ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al manto stradale e ad eventuali intralci presenti sul proprio cammino, proprio alla luce del descritto scenario.
Ciò detto, legittima appare la valorizzazione effettuata dal Giudice di Pace secondo cui l'anomalia non poteva costituire una insidia e/o una condizione di pericolo insuperabile, qualora fosse stata adottata quella sufficiente dose di cautela ed attenzione dall'utente durante l'incedere.
Ebbene, si ritiene che, nonostante le affermazioni, in parte valutative, dei testi (ad esempio in ordine alla non visibilità del pericolo), il pericolo indicato sia – in tesi – obiettivamente visibile.
Si tratta di situazione di fatto, come tale, agevolmente suscettibile di essere percepita e che avrebbe dovuto indurre l'istante a verificare lo stato dei luoghi.
L'attrice ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al tratto percorso e ad eventuali pericoli presenti sul proprio cammino, riuscendo così ad evitare l'ostacolo, anche in ragione del fatto che la buca attraversava l'intera larghezza del marciapiede (cfr. pag. 5 dell'atto di appello) e dunque – in tesi - obiettivamente visibile.
In altri termini, si richiede all'agente un minimo controllo della via percorsa, con conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano.
L'attore ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al manto stradale e ad eventuali intralci presenti sul proprio cammino, riuscendo così ad evitare l'ostacolo. In altri termini, si richiede all'agente un minimo controllo della via percorsa, con conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano.
Infatti, tanto più la situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile attraverso una normale cautela da parte del conducente, tanto più l'eventuale incidente può essere riferito solo al comportamento imprudente del conducente stesso.
Infine, non può essere sottaciuta la circostanza che, per stessa affermazione dei testi di parte attrice, la sconnessione del marciapiede riguardava tutta l'ampiezza del marcipiede, per cui si reputa che, nonostante le affermazioni, in parte valutative, dei testi, il pericolo indicato sia – in tesi – obiettivamente visibile.
Nella specie, in aggiunta a quanto detto, va evidenziato che dalla documentazione fotografica prodotta si evince una obiettiva visibilità del presunto ostacolo che induce a ritenere quantomeno la non insidiosità dello stato dei luoghi.
La sconnessione esistente nella pavimentazione, e per effetto della quale parte attrice è inciampata, così come dichiarato dai testi escussi, si reputa infatti facilmente percepibile.
Né si reputa che la circostanza che l'attore abiti in Via Amba Alagi, strada è lontana dal punto in cui si è verificato il sinistro, per come riferito dal teste di renda di per sé imprevedibile il Tes_3 pericolo, dovendosi ritenere non solo che la buca venga percepita come tale anche da chi abiti in una zona diversa da quellain oggetto.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, l'appello va rigettato e la sentenza del Gdp confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.05.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012., n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque dal 27.01.2013 –
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 1.065,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere in data 15 settembre 2025 .
Il giudice dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 5474 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 15/09/2025 ; tenuto conto che con decreto del 17.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5474/2023 R.G., avente ad oggetto:Appello Gdp – Lesione personale, vertente
tra
, nato il [...] ad [...] ed ivi residente a[...]
Alagi n. 15, codice fiscale , rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_1 stesa in calce e con foglio separato all'atto di appello, dall'avvocato Serena Sebastianelli (codice fiscale
– P. IVA ), del Foro di Benevento, nel cui studio legale CodiceFiscale_2 P.IVA_1 elettivamente domicilia in S. Maria C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77; appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore p. iva Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Baia e Latina alla Via P. Nenni, 51 presso lo Studio legale dell'Avv.
Antonietta Russo , dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all' atto di citazione,
a seguito di Delibera di G.C. n. 118 del 14/11/2022; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. L'attore ha proposto appello avverso la sentenza n. 522/2023, depositata in data 07/06/2023 dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, notificata in data 15/06/2023, contestando la ricostruzione della dinamica fattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure.
Ad avviso del Tribunale l'appello non può trovare accoglimento, anche se si reputa necessario integrare la motivazione resa dal Giudice di Prime Cure.
Vale infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
3. Come è noto, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della Pubblica Amministrazione sarebbe costituito – non già dall'art. 2051 del Codice Civile, che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti degli enti pubblici, con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi – ma piuttosto dall'art. 2043 del Codice Civile, che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso (cosiddetta insidia e trabocchetto; cfr. in tal senso ed ex multis, Cass. 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. 8 novembre 2002, n. 15707;
Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass.
22 aprile 1999, n. 3991; Cass. 16 giugno 1998, n. 5989; Cass. 20 agosto 1997, n. 7742; Cass. 20 luglio
1997, n. 7062).
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono riscontrate, nell'ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, delle varianti alla suddetta cristallizzata impostazione.
Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la
Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale ad opera dei consociati, la Pubblica Amministrazione risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 del
Codice Civile, dei danni conseguenti alla cattiva manutenzione della strada medesima.
Ed invero, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla Pubblica
Amministrazione, atteso che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio, tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c. c. (cfr., in tal senso, Cass. 20 febbraio
2006, n. 3651).
Infine, secondo un ulteriore orientamento (caratterizzatosi per avere assunto una posizione intermedia rispetto a quelli finora ricordati), l'art. 2051 del Codice Civile potrebbe trovare applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (cfr., in tal senso, Cass. 5 agosto 2005, n. 16675; Cass. 1° dicembre 2004,
n. 22592; Cass. 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. 23 luglio 2003, n. 11446).
In linea di principio ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla Pubblica Amministrazione quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 del Codice Civile in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo (cfr. Cass. 6 luglio 2006,
n. 15384; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 29 aprile 2006, n. 10040).
E va nondimeno registrato orientamento altalenante della stessa Suprema Corte, come dimostrano sia alcune successive sentenze (4039/2013 e 2094/2013), sia principio con il quale la Corte ha condiviso l'originaria impostazione (colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare che l'evento dannoso sia casualmente ricollegabile ad una insidia o trabocchetto, nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo utente per l'utente della strada: Cassazione civile sez. III , 06/10/2010, n. 20757, in motivazione).
4. Ciò posto, si reputa come l'appello non possa trovare accoglimento.
Ed infatti, deve evidenziarsi come, proprio dalla descrizione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio, risultino essere emersi elementi valevoli ad escludere la ricorrenza dello stesso nesso causale, posto che gli stessi, ad avviso del Tribunale, neppure sono stati in grado di descrivere con precisione la dinamica dell'evento.
Entrambi i testi escussi confermarono che l'attore, nei frangenti del sinistro, era intento a camminare alla Via Tommaselli allorquando lo videro improvvisamente riverso al suolo;
entrambi i testi dichiararono che soltanto una volta avvicinatisi ebbero a rendersi conto che l'appellante era caduto presumibilmente a causa di una buca che, dalla loro iniziale posizione, tuttavia non era visibile (in particolare, il testimone dichiarato: “ho visto il cadere in avanti poggiandosi a Testimone_1 Pt_1 terra con le mani e le ginocchia a terra, mi sono avvicinato per soccorrerlo e nel punto in cui è caduto vi era una grossa buca che prendeva quasi tutta la larghezza del marciapiede .. . la maggior parte dei sampietrini che costituiva la pavimentazione del marciapiede era divelta così come dalle foto che mi vengono mostrate dalla produzione di parte attorea […] sul posto la pubblica illuminazione è scarsa […] ricordo che la grossa buca preesisteva da parecchio tempo rispetto al giorno dell'incidente […]”).
Anche il testimone , cugino dell'attore, ha dichiarato di aver visto, tornando a Testimone_2 casa dal lavoro, il “cugino, a terra che lamentava dolori ad un piede … per cui l'ho Parte_1 accompagnato a casa … nei pressi dove si trovava mio cugino vi era una buca tra il marciapiede e la strada e mio cugino mi disse di essere inciampato nella buca che riconosco dalle foto allegate alla produzione di parte attorea … il sinistro si è verificato nel centro abitato di e la buca non era segnalata … mio cugino abita in Via CP_1
Amba Alagi che è lontana dal punto in cui si è verificato il sinistro”; dunque la correlazione con il dissesto venne percepita da entrambi i testimoni nel momento in cui l'attore già veniva rinvenuto in terra.
In altri termini, non vi è prova certa e tranquillizzante che l'istante cadde proprio a causa della presenza di detta buca, avendo i testimoni riferito di essersi avveduti della presenza della stessa solo una volta avvicinatisi all'attore.
Ancora, deve evidenziarsi come dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado non possa considerarsi sufficientemente dimostrata, in relazione all'inevitabilità del dedotto pericolo a causa del quale l'attrice ha affermato di essere rovinata al suolo, la fondatezza della domanda, anche in ragione della mancata adozione, da parte del danneggiato, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verificazione del sinistro ed atte ad evitare l'evento lesivo in concreto verificatosi.
I testi hanno riconosciuto nelle foto esibite, appunto, proprio lo stato dei luoghi, riferendo del dissesto della pavimentazione e dell sua preesistenza da parecchio tempo rispetto al giorno dell'incidente, ma le dichiarazioni rese non sono sufficienti ad escludere la incidenza causale della condotta dell'utente nella dinamica dei fatti.
Va inoltre aggiunto che, il dedotto scenario, contrariamente a quanto sostenuto dai predetti testi, appare facilmente visibile, come si desume dalle stesse foto anche in ragione del fatto che – come riferito dagli stessi testimoni - la buca occupava quasi tutta la larghezza del marciapiede con la maggior parte dei sampietrini divelti e mancanti.
L'attrice ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al manto stradale e ad eventuali intralci presenti sul proprio cammino, proprio alla luce del descritto scenario.
Ciò detto, legittima appare la valorizzazione effettuata dal Giudice di Pace secondo cui l'anomalia non poteva costituire una insidia e/o una condizione di pericolo insuperabile, qualora fosse stata adottata quella sufficiente dose di cautela ed attenzione dall'utente durante l'incedere.
Ebbene, si ritiene che, nonostante le affermazioni, in parte valutative, dei testi (ad esempio in ordine alla non visibilità del pericolo), il pericolo indicato sia – in tesi – obiettivamente visibile.
Si tratta di situazione di fatto, come tale, agevolmente suscettibile di essere percepita e che avrebbe dovuto indurre l'istante a verificare lo stato dei luoghi.
L'attrice ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al tratto percorso e ad eventuali pericoli presenti sul proprio cammino, riuscendo così ad evitare l'ostacolo, anche in ragione del fatto che la buca attraversava l'intera larghezza del marciapiede (cfr. pag. 5 dell'atto di appello) e dunque – in tesi - obiettivamente visibile.
In altri termini, si richiede all'agente un minimo controllo della via percorsa, con conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano.
L'attore ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al manto stradale e ad eventuali intralci presenti sul proprio cammino, riuscendo così ad evitare l'ostacolo. In altri termini, si richiede all'agente un minimo controllo della via percorsa, con conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano.
Infatti, tanto più la situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile attraverso una normale cautela da parte del conducente, tanto più l'eventuale incidente può essere riferito solo al comportamento imprudente del conducente stesso.
Infine, non può essere sottaciuta la circostanza che, per stessa affermazione dei testi di parte attrice, la sconnessione del marciapiede riguardava tutta l'ampiezza del marcipiede, per cui si reputa che, nonostante le affermazioni, in parte valutative, dei testi, il pericolo indicato sia – in tesi – obiettivamente visibile.
Nella specie, in aggiunta a quanto detto, va evidenziato che dalla documentazione fotografica prodotta si evince una obiettiva visibilità del presunto ostacolo che induce a ritenere quantomeno la non insidiosità dello stato dei luoghi.
La sconnessione esistente nella pavimentazione, e per effetto della quale parte attrice è inciampata, così come dichiarato dai testi escussi, si reputa infatti facilmente percepibile.
Né si reputa che la circostanza che l'attore abiti in Via Amba Alagi, strada è lontana dal punto in cui si è verificato il sinistro, per come riferito dal teste di renda di per sé imprevedibile il Tes_3 pericolo, dovendosi ritenere non solo che la buca venga percepita come tale anche da chi abiti in una zona diversa da quellain oggetto.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, l'appello va rigettato e la sentenza del Gdp confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.05.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012., n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque dal 27.01.2013 –
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 1.065,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere in data 15 settembre 2025 .
Il giudice dott.ssa Renata Russo