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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
CA NO, RE
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5455/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ente_Religioso_1 - P._IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62037 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato Appellante incidentale: rigetto dell'appello e accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, lEnte_Religioso_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva avverso avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 emesso dal Comune di Roma quanto all'unità immobiliare compiutamente indicata in atti, lamentando la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata applicazione della esenzione da riconoscere nel caso di specie, nonché la inapplicabilità delle sanzioni come irrogate.
L'amministrazione comunale di Roma Capitale si costituiva nel giudizio di primo grado e contestava la pretesa del ricorrente.
Con sentenza depositata in data 12.4.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso limitatamente al capo riferito alla non cumulabilità delle sanzioni per ritardo nel versamento e per omessa dichiarazione e rigettava il ricorso per il resto.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l'amministrazione di
Roma Capitale ha proposto appello avverso la citata sentenza limitatamente al capo riferito alle sanzioni come sopra indicato, rivendicando la possibilità di cumulo delle violazioni perché disciplinato normativamente il cumulo delle sanzioni.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La parte contribuente si è costituita in grado di appello e ha contestato l'avversa impugnazione. Ha presentato appello incidentale per l'annullamento della sentenza appellata anche evidenziando l'esistenza di giudicato esterno maturato in distinti giudizi riferiti a TASI per gli anni 2014 e 2015 e ha concluso per il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto non è fondato e va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto dall'appellante.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 12.4.2024 la parte appellante principale ha concluso chiedendo una pronuncia di riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo censurato riferito al regime sanzionatorio del caso di specie.
Con motivo di censura sostanzialmente unitario la parte appellante ha dedotto l'asserito errore di giudizio dei primi giudici quanto alla valutazione della cumulabilità delle sanzioni per ritardato pagamento e omessa dichiarazione in fattispecie quale quella in esame.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, assume priorità logica l'esame della deduzione della parte appellante incidentale in forza della quale quest'ultima ha sostenuto l'intervenuto giudicato esterno in fattispecie diverse ma omologhe a quella in esame.
In effetti in atti risultano le sentenza n. 8298/2022 depositata in data 12.7.2022 della Commissione tributaria provinciale di Roma e passata in giudicato, come attestato in data 26.3.2024, nonché la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Roma n. 9326/2022 depositata in data 11.8.2022, della quale pure è attestato il passaggio in giudicato con certificazione in data 25.3.2024.
Le suddette decisioni, come sopra accennato, sono relative alla impugnazione di avviso di accertamento a fini TASI del Comune di Roma nei confronti del medesimo soggetto contribuente anche del presente giudizio per gli anni 2014 e 2015. Sebbene il titolo di prelievo tributario non sia il medesimo nei due giudizi sopra indicati, passati in giudicato, e nel presente procedimento, che verte in tema di IMU per l'anno 2016, risulta però l'accertamento della medesima fattispecie sostanziale come presupposto della decisione assunta. E cioè il riconoscimento delle condizioni per l'applicazione della esenzione, che è identica per i due tributi.
Nel caso di specie, infatti, si controverte in ordine ad immobili adibiti a residenza di clausura per religiosi con locali destinati esclusivamente con modalità non commerciali allo svolgimento di attività assistenziali, religiose e ricettive ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92. Tale profilo rileva in maniera analoga sia ai fini IMU, sia a quelli TASI.
Come chiarito in giurisprudenza secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione
(Cass. 20516/2016; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11.12.2024, n. 31975; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
26.7.2024, n. 20964), il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del
1992, articolo 7, comma 1, lettera i), può dirsi condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere:
- un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività previste come esenti dalla norma da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma primo, lettera c), cui il citato articolo 7 rinvia);
- un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile delle predette attività, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando rigorosamente (e seguendo ove occorra le indicazioni della circolare ministeriale n. 2/DF del 2009) che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (v. tra le altre, Cass. n. 14226 del
2015; 13970 del 2016).
Sotto il profilo soggettivo, in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento (art. 7, co. 1, lett. d), D.Lgs. 504 del 1992; artt. 8 e 19 Cost.), per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto, non è richiesta una previa intesa con lo Stato italiano (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29.7.2024, n. 21184).
La sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione deve essere dimostrata dalla parte privata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27.8.2024, n. 231909; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.8.2024, n. 23094; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21091; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22.7.2024, n. 20247; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28.6.2024, n. 17934), fornendo prove specifiche sulle modalità di svolgimento dell'attività, inclusi aspetti quali le rette pagate dagli studenti e il costo del servizio reso (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 8.8.2024, n. 22526; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.7.2024, n. 20971), nonché dovendo dimostrare il ricorrente l'esistenza concreta dei requisiti dell'esenzione, provando che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.7.2024, n. 20978).
In particolare, è stato chiarito altresì che lo svolgimento esclusivo di attività con modalità non commerciali nell'immobile è un requisito che deve essere provato dal contribuente. La natura non commerciale delle attività non può essere presunta unicamente sulla base della qualifica soggettiva dell'ente. Anche gli enti ecclesiastici, pur potendo beneficiare di esenzioni fiscali per gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio di attività di religione o di culto, devono provare concretamente che le attività svolte non hanno carattere commerciale, dimostrando con evidenze documentali (planimetrie, perizie, documenti contabili) l'allocazione degli immobili tra attività di culto e altre attività non commerciali (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23.7.2024,
n. 20294); in questo senso, l'associazione che richiede l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 deve fornire la prova concreta e certa della destinazione esclusiva degli immobili a scopo di culto. Documentazioni generali, come quella catastale, planimetrica o fotografica, non sono sufficienti in assenza di evidenze circa l'utilizzo effettivo e concreto degli stessi per attività di culto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.7.2024, n. 20902).
Per potere fruire del descritto regime di esenzione occorre che l'unità immobiliare sia destinata esclusivamente ad attività diversa da quella commerciale, come sopra rilevato.
Infatti, come chiarito in giurisprudenza, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività diversa, non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico
- fondato, oltre che sull'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, anche sulla legge 25 marzo 1985, n. 121 in tema di revisione del concordato -, né la successiva evoluzione normativa, in quanto l'art. 7, comma 2- bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dal comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine sostituito dall'art. 39, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) nell'estendere l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), sopra citato alle attività ivi indicate "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse" (versione originaria) e poi a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo.
Peraltro, nessun rilievo può assumere ai fini di specie una pretesa valutazione quantitativa dell'entità delle attività commerciali all'interno dell'unità immobiliare rispetto al complesso delle attività riferibili all'ente interessato. Infatti, non deve essere male intesa la previsione di cui all'art. 111-bis del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, (aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), che, nel prevedere (comma 1) la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta ad esclusione (comma 4) di quelli ecclesiastici, riflette i suoi effetti unicamente sulla qualità del soggetto utilizzatore dell'immobile, ma non sul requisito oggettivo dell'attività nello stesso esercitata (Cass. Sez. V, n. 24500 del 20.11.2009 (ud. del 30.9.2009).
Nel caso di specie deve rilevarsi che non è in dubbio, ed anzi costituisce circostanza pacifica, quella secondo la quale ricorrono i requisiti soggettivi per la fruizione della suddetta esenzione. L'ente religioso appellante, infatti, è senza dubbio un ente non commerciale, ai sensi della disciplina del TUIR.
Quanto al presupposto oggettivo della suddetta esenzione, va rammentato quanto segue.
Per godere dell'esenzione disposta ai sensi dell'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/92, infatti, come ribadito e precisato dalla normativa successiva (art. 39 d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge n. 248 del 4.8.2006) occorre che l'attività esercitata nell'immobile non abbia esclusivamente natura commerciale.
In particolare, ai fini del riconoscimento dell'esenzione per attività svolte da enti religiosi, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, è necessario verificare che l'attività svolta dall'ente non sia caratterizzata da modalità commerciali (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 3.1.2025, n. 85).
In questo senso occorre valutare l'accertamento con efficacia di giudicato emerso in altro giudizio di quello che costituisce un presupposto indefettibile per la decisione richiesta anche ai fini di questo giudizio, conseguentemente spiegando pienamente la propria efficacia.
Conseguentemente, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, per l'esenzione delle unità immobiliari oggetto del presente giudizio dall'imposta reclamata.
Alla luce di tanto, pertanto, la sentenza impugnata va riformata con accoglimento del motivo di appello incidentale proposto, restando assorbita ogni altra deduzione e richiesta.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la rilevanza decisiva ai fini della definizione dell'esito di separato accertamento derivante da altro giudizio tra le medesime parti resosi definitivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
CA NO, RE
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5455/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ente_Religioso_1 - P._IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62037 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato Appellante incidentale: rigetto dell'appello e accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, lEnte_Religioso_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva avverso avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 emesso dal Comune di Roma quanto all'unità immobiliare compiutamente indicata in atti, lamentando la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata applicazione della esenzione da riconoscere nel caso di specie, nonché la inapplicabilità delle sanzioni come irrogate.
L'amministrazione comunale di Roma Capitale si costituiva nel giudizio di primo grado e contestava la pretesa del ricorrente.
Con sentenza depositata in data 12.4.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso limitatamente al capo riferito alla non cumulabilità delle sanzioni per ritardo nel versamento e per omessa dichiarazione e rigettava il ricorso per il resto.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l'amministrazione di
Roma Capitale ha proposto appello avverso la citata sentenza limitatamente al capo riferito alle sanzioni come sopra indicato, rivendicando la possibilità di cumulo delle violazioni perché disciplinato normativamente il cumulo delle sanzioni.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La parte contribuente si è costituita in grado di appello e ha contestato l'avversa impugnazione. Ha presentato appello incidentale per l'annullamento della sentenza appellata anche evidenziando l'esistenza di giudicato esterno maturato in distinti giudizi riferiti a TASI per gli anni 2014 e 2015 e ha concluso per il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto non è fondato e va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto dall'appellante.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 12.4.2024 la parte appellante principale ha concluso chiedendo una pronuncia di riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo censurato riferito al regime sanzionatorio del caso di specie.
Con motivo di censura sostanzialmente unitario la parte appellante ha dedotto l'asserito errore di giudizio dei primi giudici quanto alla valutazione della cumulabilità delle sanzioni per ritardato pagamento e omessa dichiarazione in fattispecie quale quella in esame.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, assume priorità logica l'esame della deduzione della parte appellante incidentale in forza della quale quest'ultima ha sostenuto l'intervenuto giudicato esterno in fattispecie diverse ma omologhe a quella in esame.
In effetti in atti risultano le sentenza n. 8298/2022 depositata in data 12.7.2022 della Commissione tributaria provinciale di Roma e passata in giudicato, come attestato in data 26.3.2024, nonché la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Roma n. 9326/2022 depositata in data 11.8.2022, della quale pure è attestato il passaggio in giudicato con certificazione in data 25.3.2024.
Le suddette decisioni, come sopra accennato, sono relative alla impugnazione di avviso di accertamento a fini TASI del Comune di Roma nei confronti del medesimo soggetto contribuente anche del presente giudizio per gli anni 2014 e 2015. Sebbene il titolo di prelievo tributario non sia il medesimo nei due giudizi sopra indicati, passati in giudicato, e nel presente procedimento, che verte in tema di IMU per l'anno 2016, risulta però l'accertamento della medesima fattispecie sostanziale come presupposto della decisione assunta. E cioè il riconoscimento delle condizioni per l'applicazione della esenzione, che è identica per i due tributi.
Nel caso di specie, infatti, si controverte in ordine ad immobili adibiti a residenza di clausura per religiosi con locali destinati esclusivamente con modalità non commerciali allo svolgimento di attività assistenziali, religiose e ricettive ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92. Tale profilo rileva in maniera analoga sia ai fini IMU, sia a quelli TASI.
Come chiarito in giurisprudenza secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione
(Cass. 20516/2016; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11.12.2024, n. 31975; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
26.7.2024, n. 20964), il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del
1992, articolo 7, comma 1, lettera i), può dirsi condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere:
- un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività previste come esenti dalla norma da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma primo, lettera c), cui il citato articolo 7 rinvia);
- un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile delle predette attività, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando rigorosamente (e seguendo ove occorra le indicazioni della circolare ministeriale n. 2/DF del 2009) che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (v. tra le altre, Cass. n. 14226 del
2015; 13970 del 2016).
Sotto il profilo soggettivo, in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento (art. 7, co. 1, lett. d), D.Lgs. 504 del 1992; artt. 8 e 19 Cost.), per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto, non è richiesta una previa intesa con lo Stato italiano (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29.7.2024, n. 21184).
La sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione deve essere dimostrata dalla parte privata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27.8.2024, n. 231909; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.8.2024, n. 23094; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21091; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22.7.2024, n. 20247; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28.6.2024, n. 17934), fornendo prove specifiche sulle modalità di svolgimento dell'attività, inclusi aspetti quali le rette pagate dagli studenti e il costo del servizio reso (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 8.8.2024, n. 22526; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.7.2024, n. 20971), nonché dovendo dimostrare il ricorrente l'esistenza concreta dei requisiti dell'esenzione, provando che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.7.2024, n. 20978).
In particolare, è stato chiarito altresì che lo svolgimento esclusivo di attività con modalità non commerciali nell'immobile è un requisito che deve essere provato dal contribuente. La natura non commerciale delle attività non può essere presunta unicamente sulla base della qualifica soggettiva dell'ente. Anche gli enti ecclesiastici, pur potendo beneficiare di esenzioni fiscali per gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio di attività di religione o di culto, devono provare concretamente che le attività svolte non hanno carattere commerciale, dimostrando con evidenze documentali (planimetrie, perizie, documenti contabili) l'allocazione degli immobili tra attività di culto e altre attività non commerciali (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23.7.2024,
n. 20294); in questo senso, l'associazione che richiede l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 deve fornire la prova concreta e certa della destinazione esclusiva degli immobili a scopo di culto. Documentazioni generali, come quella catastale, planimetrica o fotografica, non sono sufficienti in assenza di evidenze circa l'utilizzo effettivo e concreto degli stessi per attività di culto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26.7.2024, n. 20902).
Per potere fruire del descritto regime di esenzione occorre che l'unità immobiliare sia destinata esclusivamente ad attività diversa da quella commerciale, come sopra rilevato.
Infatti, come chiarito in giurisprudenza, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività diversa, non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico
- fondato, oltre che sull'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, anche sulla legge 25 marzo 1985, n. 121 in tema di revisione del concordato -, né la successiva evoluzione normativa, in quanto l'art. 7, comma 2- bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dal comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine sostituito dall'art. 39, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) nell'estendere l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), sopra citato alle attività ivi indicate "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse" (versione originaria) e poi a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo.
Peraltro, nessun rilievo può assumere ai fini di specie una pretesa valutazione quantitativa dell'entità delle attività commerciali all'interno dell'unità immobiliare rispetto al complesso delle attività riferibili all'ente interessato. Infatti, non deve essere male intesa la previsione di cui all'art. 111-bis del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, (aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), che, nel prevedere (comma 1) la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta ad esclusione (comma 4) di quelli ecclesiastici, riflette i suoi effetti unicamente sulla qualità del soggetto utilizzatore dell'immobile, ma non sul requisito oggettivo dell'attività nello stesso esercitata (Cass. Sez. V, n. 24500 del 20.11.2009 (ud. del 30.9.2009).
Nel caso di specie deve rilevarsi che non è in dubbio, ed anzi costituisce circostanza pacifica, quella secondo la quale ricorrono i requisiti soggettivi per la fruizione della suddetta esenzione. L'ente religioso appellante, infatti, è senza dubbio un ente non commerciale, ai sensi della disciplina del TUIR.
Quanto al presupposto oggettivo della suddetta esenzione, va rammentato quanto segue.
Per godere dell'esenzione disposta ai sensi dell'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/92, infatti, come ribadito e precisato dalla normativa successiva (art. 39 d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge n. 248 del 4.8.2006) occorre che l'attività esercitata nell'immobile non abbia esclusivamente natura commerciale.
In particolare, ai fini del riconoscimento dell'esenzione per attività svolte da enti religiosi, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, è necessario verificare che l'attività svolta dall'ente non sia caratterizzata da modalità commerciali (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 3.1.2025, n. 85).
In questo senso occorre valutare l'accertamento con efficacia di giudicato emerso in altro giudizio di quello che costituisce un presupposto indefettibile per la decisione richiesta anche ai fini di questo giudizio, conseguentemente spiegando pienamente la propria efficacia.
Conseguentemente, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, per l'esenzione delle unità immobiliari oggetto del presente giudizio dall'imposta reclamata.
Alla luce di tanto, pertanto, la sentenza impugnata va riformata con accoglimento del motivo di appello incidentale proposto, restando assorbita ogni altra deduzione e richiesta.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la rilevanza decisiva ai fini della definizione dell'esito di separato accertamento derivante da altro giudizio tra le medesime parti resosi definitivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale. Spese compensate.