Versione
8 dicembre 1990
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9 aprile 1998
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8 maggio 2010
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Art. 6. Impugnazioni 1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.
2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.
4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si e' svolta l'elezione contestata.
5. La decisione del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello.
6. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano ((. . .)) di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni. (1)
7. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale puo' farsi assistere da un avvocato.
8. Avverso la decisione della corte d'appello e' proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".
2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.
4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si e' svolta l'elezione contestata.
5. La decisione del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello.
6. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano ((. . .)) di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni. (1)
7. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale puo' farsi assistere da un avvocato.
8. Avverso la decisione della corte d'appello e' proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".
Commentari • 2
- 1. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2010 · 1.1551698
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2005, n. 12751Provvedimento: […] Con ricorso ex art. 6 legge 12 novembre 1990 n. 339 il Dott. […] Assume che l'art. 6 della legge 339/1990 non prevede la necessità della firma del ricorso, laddove al relativo procedimento non si applicano i principi processuali di ordine generale di cui al codice di procedura civile, per essere il citato procedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale. […]Leggi di più...
- sanatoria·
- mancata sottoscrizione·
- configurabilità·
- atto di impugnazione·
- irrogazione di sanzione·
- inammissibilità·
- impugnazione del provvedimento dinanzi al consiglio nazionale dei geologi·
- inesistenza dell'atto·
- giudizi disciplinari·
- professionisti