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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5303/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. CATAPANO RAFFAELE, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 77, TARANTO
OPPONENTE INTIMATO
CONTRO
, in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in via Controparte_1
Lucania, 138 TARANTO
OPPOSTO INTIMANTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06 novembre 2024, l'Avv. intimava lo sfratto per Controparte_1 morosità nei confronti dell'odierno convenuto per il mancato pagamento dei canoni locatizi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, per un importo pari a € 5.000,00 (€1.000,00x5 mesi), in virtù di contratto ad uso commerciale del 27/05/2019, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Taranto al piano terra di via Anfiteatro n. 181, identificato nel NCEU di Taranto al Foglio 319, particella
1 1942, Sub 3, classe 8, categoria C/1. Chiedeva sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità; veder emettere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per l'importo di Euro 5.410,68 di cui Euro
5.000,00 a titolo di canoni di locazione ed Euro 410,68 per spese condominiali insoluti nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese di lite;
Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa.
Il procedimento veniva iscritto al R.G N 5227/2024 dell'intestato Tribunale ed assegnato alle cure del Giudice
Dott. Persio, all'udienza indicata, nell'assenza del deducente, convalidava l'intimato sfratto, siccome prescritto dall'art. 663 c.p.c.
Con ricorso del 2.12.2024 la proponeva opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso la Parte_1 convalida di sfratto sostenendo che nonostante avesse depositato tempestivamente la comparsa di costituzione, il sistema non aveva accettato la opposizione e, dunque, il giudice non aveva potuto vedere le difese dell'opposta e, dunque, era stato convalidato lo sfratto.
Chiedeva sospendere ai sensi dell'art. 668, comma 4, c.p.c. e per i motivi dedotti in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza di convalida dello sfratto intimato;
voglia, altresì, e sempre in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità della presente opposizione tardiva per la ricorrenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti richiesti dall'art. 668, commi 1 e 2, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza di convalida dell'intimato sfratto;
nel merito e per i motivi dedotti in narrativa, voglia rigettare la domanda, ex adverso proposta con l'intimazione dello sfratto, di cessazione degli effetti del contratto di locazione per asserito inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni, poiché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno del locale commerciale del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali e di immagine subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione.Condannare le parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari tutti del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Alla successiva udienza di discussione, a trattazione scritta, parte opposta precisava le conclusioni, mentre parte opponente non depositava nulla, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione tardiva è risultata inammissibile per carenza dei presupposti di legge.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è fondata e va accolta. 2 In base all'art. 668 cpc “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
Orbene, parte opponente ha dimostrato di avere avuto conoscenza della udienza di convalida, ma non ha dato alcuna giustificazione della mancata comparizione alla udienza.
In effetti, parte opponente non ha fornito alcuna prova in merito al legittimo impedimento che abbia reso impossibile alla di comparire all'udienza di convalida del 2.12.2024. Pt_1
Ed invero, parte opponente ammette che la società era a conoscenza dell'intimazione di sfratto, Pt_1 tanto da aver provato a costituirsi in giudizio giorni addietro mediante deposito telematico dell'atto di opposizione. Tale dichiarazione, di valore confessorio, dimostra di fatto la consapevolezza dell'intimazione e l'intento di opporsi. Non sussiste dunque, il presupposto della mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 668, comma 1, c.p.c.
Parte opponente assume di avere tempestivamente depositato l'opposizione alla convalida, che non sarebbe stata accettata per un problema telematico.
In realtà, l'opposizione alla convalida di sfratto sebbene tempestiva veniva depositata in un fascicolo sbagliato per errore dell'opponente e non del sistema.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità della opposizione tardiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalle sig.re e , Parte_2 Parte_3 nei confronti della Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_2 dell'amministratore unico , così dispone: Parte_4
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione;
2) Condanna Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_2 dell'amministratore unico al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € Parte_4
2.584,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 10/06/2025
3 il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5303/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. CATAPANO RAFFAELE, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 77, TARANTO
OPPONENTE INTIMATO
CONTRO
, in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in via Controparte_1
Lucania, 138 TARANTO
OPPOSTO INTIMANTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06 novembre 2024, l'Avv. intimava lo sfratto per Controparte_1 morosità nei confronti dell'odierno convenuto per il mancato pagamento dei canoni locatizi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, per un importo pari a € 5.000,00 (€1.000,00x5 mesi), in virtù di contratto ad uso commerciale del 27/05/2019, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Taranto al piano terra di via Anfiteatro n. 181, identificato nel NCEU di Taranto al Foglio 319, particella
1 1942, Sub 3, classe 8, categoria C/1. Chiedeva sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità; veder emettere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per l'importo di Euro 5.410,68 di cui Euro
5.000,00 a titolo di canoni di locazione ed Euro 410,68 per spese condominiali insoluti nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese di lite;
Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa.
Il procedimento veniva iscritto al R.G N 5227/2024 dell'intestato Tribunale ed assegnato alle cure del Giudice
Dott. Persio, all'udienza indicata, nell'assenza del deducente, convalidava l'intimato sfratto, siccome prescritto dall'art. 663 c.p.c.
Con ricorso del 2.12.2024 la proponeva opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso la Parte_1 convalida di sfratto sostenendo che nonostante avesse depositato tempestivamente la comparsa di costituzione, il sistema non aveva accettato la opposizione e, dunque, il giudice non aveva potuto vedere le difese dell'opposta e, dunque, era stato convalidato lo sfratto.
Chiedeva sospendere ai sensi dell'art. 668, comma 4, c.p.c. e per i motivi dedotti in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza di convalida dello sfratto intimato;
voglia, altresì, e sempre in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità della presente opposizione tardiva per la ricorrenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti richiesti dall'art. 668, commi 1 e 2, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza di convalida dell'intimato sfratto;
nel merito e per i motivi dedotti in narrativa, voglia rigettare la domanda, ex adverso proposta con l'intimazione dello sfratto, di cessazione degli effetti del contratto di locazione per asserito inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni, poiché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno del locale commerciale del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali e di immagine subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione.Condannare le parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari tutti del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Alla successiva udienza di discussione, a trattazione scritta, parte opposta precisava le conclusioni, mentre parte opponente non depositava nulla, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione tardiva è risultata inammissibile per carenza dei presupposti di legge.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è fondata e va accolta. 2 In base all'art. 668 cpc “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
Orbene, parte opponente ha dimostrato di avere avuto conoscenza della udienza di convalida, ma non ha dato alcuna giustificazione della mancata comparizione alla udienza.
In effetti, parte opponente non ha fornito alcuna prova in merito al legittimo impedimento che abbia reso impossibile alla di comparire all'udienza di convalida del 2.12.2024. Pt_1
Ed invero, parte opponente ammette che la società era a conoscenza dell'intimazione di sfratto, Pt_1 tanto da aver provato a costituirsi in giudizio giorni addietro mediante deposito telematico dell'atto di opposizione. Tale dichiarazione, di valore confessorio, dimostra di fatto la consapevolezza dell'intimazione e l'intento di opporsi. Non sussiste dunque, il presupposto della mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 668, comma 1, c.p.c.
Parte opponente assume di avere tempestivamente depositato l'opposizione alla convalida, che non sarebbe stata accettata per un problema telematico.
In realtà, l'opposizione alla convalida di sfratto sebbene tempestiva veniva depositata in un fascicolo sbagliato per errore dell'opponente e non del sistema.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità della opposizione tardiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalle sig.re e , Parte_2 Parte_3 nei confronti della Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_2 dell'amministratore unico , così dispone: Parte_4
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione;
2) Condanna Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_2 dell'amministratore unico al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € Parte_4
2.584,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 10/06/2025
3 il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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