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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 949/ 2025 RG, introdotta da TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
nato in [...] cf. res. in Cerveteri P.zza A Parte_2 C.F._2
Morbidelli n.22 DIFESI Dall'Avv. Francesca Maruccio con studio in Civitavecchia Via A. Cialdi n.4
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.6.25 le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di regolamentazione della potestà genitoriale rispetto ai figli naturali e nati a Roma il 28.7.2009 . Persona_1 Persona_2
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni :
I figli minori e saranno affidati in via esclusiva alla madre e Persona_1 Persona_2 collocati presso la stessa che, unicamente eserciterà la responsabilità genitoriale, nonché assumerà tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei medesimi compiendo, dunque, in autonomia tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. I minori saranno collocati e risiederanno stabilmente presso l'abitazione materna, sita in Tolfa (RM) alla Via del Mattatoio n°6. Stante l'età dei figli, questi ultimi decideranno in autonomia modalità e termini di frequentazione con il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei loro esclusivi desideri.
1 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
200,00 (duecento/00) per il mantenimento dei figli e (€100,00 per ciascun Per_2 Per_1 figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo. L'assegno unico previsto per i minori continuerà ad essere percepito e gestito integralmente dalla Sig.ra così come anche eventuali e/o ulteriori sussidi e/o benefici statali che Pt_1 dovessero essere in futuro riconosciuti ai ragazzi. Le spese straordinarie necessarie per i minori (stabilite come da protocollo del Tribunale) di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa da concordarsi preventivamente (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le suddette spese dovranno essere rimborsate dall'altro coniuge entro 7 giorni dalla comunicazione delle stesse.
Ritiene il Collegio che nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 949/ 2025 R.G.V.G., così decide: recepisce integralmente gli accordi delle parti in motivazione riportati finalizzati a regolamentare il mantenimento e gli obblighi verso i figli naturali, e Persona_1 Per_2
[...]
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 09/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
2
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 949/ 2025 RG, introdotta da TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
nato in [...] cf. res. in Cerveteri P.zza A Parte_2 C.F._2
Morbidelli n.22 DIFESI Dall'Avv. Francesca Maruccio con studio in Civitavecchia Via A. Cialdi n.4
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.6.25 le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di regolamentazione della potestà genitoriale rispetto ai figli naturali e nati a Roma il 28.7.2009 . Persona_1 Persona_2
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni :
I figli minori e saranno affidati in via esclusiva alla madre e Persona_1 Persona_2 collocati presso la stessa che, unicamente eserciterà la responsabilità genitoriale, nonché assumerà tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei medesimi compiendo, dunque, in autonomia tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. I minori saranno collocati e risiederanno stabilmente presso l'abitazione materna, sita in Tolfa (RM) alla Via del Mattatoio n°6. Stante l'età dei figli, questi ultimi decideranno in autonomia modalità e termini di frequentazione con il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei loro esclusivi desideri.
1 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
200,00 (duecento/00) per il mantenimento dei figli e (€100,00 per ciascun Per_2 Per_1 figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo. L'assegno unico previsto per i minori continuerà ad essere percepito e gestito integralmente dalla Sig.ra così come anche eventuali e/o ulteriori sussidi e/o benefici statali che Pt_1 dovessero essere in futuro riconosciuti ai ragazzi. Le spese straordinarie necessarie per i minori (stabilite come da protocollo del Tribunale) di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa da concordarsi preventivamente (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le suddette spese dovranno essere rimborsate dall'altro coniuge entro 7 giorni dalla comunicazione delle stesse.
Ritiene il Collegio che nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 949/ 2025 R.G.V.G., così decide: recepisce integralmente gli accordi delle parti in motivazione riportati finalizzati a regolamentare il mantenimento e gli obblighi verso i figli naturali, e Persona_1 Per_2
[...]
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 09/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
2