TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2617/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 15.10.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Michele Rodaro
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di Udine in data 17.4.2009 con che dall'unione non erano nati figli e che il Tribunale di Controparte_1
Udine aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza definitiva n. 529/2024 pubblicata in data 30.4.2024 (udienza presidenziale di data 23.1.2023) con cui aveva addebitato la separazione alla moglie, nulla per assegni tra i coniugi, ha chiesto la dichiarazione di Parte_1
scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (nulla per assegni tra i coniugi).
La resistente non si è costituita in giudizio, né è personalmente comparsa alla prima udienza davanti al G.I. di data 24.2.2025, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza parte ricorrente, autorizzata dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Va sicuramente dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dal ricorrente e non contestata dalla resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale delle parti onde pronunciare sentenza di divorzio.
Nulla per assegni tra i coniugi in assenza di domanda sul punto.
Spese compensate, come richiesto dal ricorrente stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1 in Comune di Udine in data 17.4.2009 alla seguente condizione:
1. nulla per assegni tra i coniugi.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 36, parte prima, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009.
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 24.2.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
3