Sentenza 26 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, in l. n. 356 del 1992, i diritti dei terzi possono essere opposti in sede esecutiva al provvedimento ablatorio qualora si tratti di persona estranea al reato, ovvero che non abbia partecipato alla sua commissione e non ne abbia ricavato vantaggi o utilità, e sia in buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato, requisiti riguardo a cui sussiste un onere di allegazione da parte del terzo. (Fattispecie in cui il ricorrente non ha assolto l'onere di fare emergere la buona fede, essendo conoscibile attraverso l'utilizzazione della dovuta diligenza richiesta nel caso concreto, l'esistenza di un decreto di sequestro preventivo trascritto nei registri immobiliari,e quindi la possibilità della confisca, sul bene acquistato dal terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 7979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7979 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2015 |
Testo completo
7 9 7 9/ 1 6 yo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - - N. 1465 - Rel. Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - N. 3861/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO IT N. IL 18/05/1947 BANCO DI NAPOLI SPA RO UR MU ILARIA avverso l'ordinanza n. 157/2013 TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 16/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
che lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante ha chiesto il rigettodei Spinaci, سه جانبه A Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di RR NZ, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p.: 1) rigettava le istanze di revoca della confisca ex art. 12 sexies, d.l. n. 306 del 1992, disposta dal tribunale di RR NZ il 3.5.2004, con sentenza confermata dalla corte di appello di PO il 22.6.2005, divenuta irrevocabile il 25.10.2006, proposte da MA RI e dai coniugi AM AU e AM RI, nonché l'istanza di revoca avanzata nell'interesse dell'interveniente CO di PO;
2) dichiarava la nullità del trasferimento dei due beni immobili oggetto della menzionata confisca, specificamente indicati nell'ordinanza oggetto di ricorso, dalla società "Srl Beta Costruzioni Generali alla società "Gestimpianti Srl", nonché l'inefficacia e l'inopponibilità, rispetto alla disposta confisca, degli atti di trasferimento dei suddetti immobili dalla "Gestimpianti Srl" in favore dei coniugi AM-AM, da un lato, di MA RI, dall'altro, previa correzione dell'errore materiale relativo agli estremi catastali indicati nel provvedimento di confisca, nel senso che gli appartamenti in questione devono intendersi riportati sul foglio 12 anziché 12/A, come da variazione catastale del 3.3.1993. 1.2. Come si è accennato l'ordinanza impugnata è stata adottata dopo che la Suprema Corte, con sentenza del 5.6.2013, aveva annullato con rinvio per nuovo esame, l'ordinanza con cui, in data 26.4.2012, il tribunale di RR NZ, sempre quale giudice dell'esecuzione penale, aveva rigettato la richiesta di annullamento, formulata dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.A.D.), con riferimento agli atti di trasferimento di due appartamenti, ubicati in distinti fabbricati del "Parco Maria di San Abbondio", in Pompei, di cui veniva dedotta la natura elusiva del provvedimento di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, emesso, a carico di CE FE, in sede di cognizione dallo stesso tribunale, con sentenza del 3.5.2004, confermata dalla corte di appello di PO il 22.6.2005, con statuizione divenuta irrevocabile il 25.10.2006, dichiarando, di conseguenza, l'inopponibilità del suddetto provvedimento ablativo nei confronti della società "Gestimpianti Sri" e dei suo aventi causa, AM AU, AM RI e MA RI. L'assunto del giudice dell'esecuzione era che, pur essendo indiscutibile che i beni in questione, formalmente appartenenti alla società "Srl Beta Costruzioni Generali", di cui era amministratore AI UI, avrebbero dovuto essere venduti nel 1992 fittiziamente a EL IO AT e ad EL UI, prestanome di CE FE, esponente di spicco della criminalità organizzata di matrice camorristica, in esecuzione di una imposizione di natura estorsiva, gli atti di trasferimento dei suddetti immobili posti in essere, nel 1999, in favore della "Gestimpianti Srl", da CE RT e LA SQ, subentrati nella gestione della società al AI nel 1995, e, successivamente, da quest'ultima in favore, da un lato dei coniugi AM-AM (nel 2005), dall'altro di MA RI (nel 2004), trattandosi di soggetti estranei al precedente patto estorsivo finalizzato alla intestazione fittizia dei due appartamenti, 2 rimasto ineseguito, non potevano essere intaccati dal provvedimento di confisca disposto nella sentenza passata in giudicato nei confronti del CE FE. Nel censurare la motivazione del tribunale di RR NZ, il Supremo Collegio ha individuato alcuni punti fermi nella riferibilità dei due appartamenti della "Beta Costruzioni" a CE FE (circostanza di fatto coperta dal giudicato), anche quando, nel 1995, la gestione della società era passata da AI a CE RT ed a LA, e nella finalità elusiva, anche per quel che riguarda la suddetta riferibilità dei due beni immobili al CE FE, della vendita dell'intero complesso immobiliare, costituito da sei appartamenti, oggetto della "pattuizione estorsiva", in cui ricadevano i menzionati cespiti, dalla "Beta Costruzioni” alla "Gestimpianti", avendo la nuova gestione del CE RT e del LA "ereditato" la transazione intervenuta nel 1995 con il AI. Quest'ultimo, peraltro, come chiarito nell'ordinanza oggetto di ricorso, pur essendosi ritirato dalla "Beta Costruzioni Generali", aveva ottenuto il rilascio di una procura a vendere irrevocabile relativa ai sei appartamenti costituenti il provento dell'estorsione consumata dal CE FE, essendo sua intenzione adempiere al patto illecito, allo scopo di salvaguardare la propria incolumità personale e scongiurare conseguenze pregiudizievoli per i nuovi amministratori. Per cui, osserva la Suprema Corte, non potendosi far comunque discendere dal trasferimento del 1999 "la buona fede dei successivi acquirenti del 2004 e del 2005", quel che rileva, con riferimento alla posizione di questi ultimi (i coniugi AM- AM e MA RI) è che essi hanno acquistato beni на 3 : . sottoposti a sequestro preventivo di natura penale (disposto con decreto del 2001, oggetto di trascrizione), di cui erano 0 avrebbero dovuto essere a conoscenza, non potendo, per tale ragione, essere considerati terzi acquirenti di buona fede. Al riguardo la sentenza di annullamento ha enunciato anche il principio di diritto al quale, ex art. 627, co. 3, c.p.p., il giudice del rinvio deve attenersi, evidenziando come il terzo interessato estraneo al processo penale, che voglia ottenere il riconoscimento del proprio diritto derivante dall'acquisto di una proprietà immobiliare (tali sono i coniugi AM-AM e MA RI, rimasti estranei al processo penale in cui è stato adottato il provvedimento di confisca dei beni immobili da essi acquistati), oltre a offrire la prova della propria buona fede, deve necessariamente anche vantare un titolo di data certa anteriore al sequestro, che, nel caso in esame, rappresenta in realtà "l'atto certo anteriore" all'acquisto, non essendo sostenibile l'opposta tesi della discontinuità tra la "Beta Costruzioni" e la "Gestimpianti", che costituiscono due compagini societarie in rapporto di evidente continuità, ove si tenga conto che la moglie e la figlia di CE RT erano tra i soci della "Gestimpianti".
1.3. Nella successiva ordinanza del 16.7.2014, il giudice del rinvio ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni della sentenza della Suprema Corte, di cui ha riportato integralmente il contenuto nei passaggi salienti (cfr. pp. 7; 8; 13; 14; 17 dell'ordinanza oggetto di ricorso). Particolare attenzione, in siffatto contesto motivazionale, il tribunale di RR NZ ha dedicato alle due condizioni che, astrattamente, legittimano la revoca della confisca e la restituzione dei beni ai terzi in buona fede titolari di diritti su di 4 essi: l'anteriorità dell'acquisto e, per l'appunto, la buona fede degli acquirenti. Quanto al primo profilo, rileva il tribunale come il sequestro preventivo disposto in danno della "Beta Costruzioni" (ma automaticamente traslato sulla “Gestimpianti”) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di PO il 19.4.2001, trascritto nei registri immobiliari il successivo 23.4.2001, sia antecedente alle date (2004 e 2005) in cui i due appartamenti vennero venduti a coloro che ne invocano la restituzione. Con riferimento, invece, al requisito della buona fede, il tribunale, premesso che il concetto di buona fede in materia di confisca non può ritenersi affine alla omologa nozione civilistica accolta dall'art. 1147, c.c., evidenzia che gli istanti hanno acquistato beni sottoposti a sequestro penale, circostanza di cui essi erano o avrebbero dovuto essere consapevoli, in quanto il relativo provvedimento era stato trascritto nei registri immobiliari. Essi, dunque, conclude, sul punto, il tribunale di RR NZ, non possono dirsi acquirenti in buona fede in senso oggettivo, essendo "scontato che l'acquisto di un bene sottoposto a sequestro penale, quindi confiscabile, determini quanto meno l'accettazione consapevole del rischio di una sua confisca", senza che si possa invocare a propria discolpa, come sostenuto dagli istanti, quello che, piuttosto, appare come un loro "colpevole e negligente affidamento sulle dichiarazioni del notaio rogante" ovvero l'erronea indicazione, nel provvedimento di sequestro trascritto, dei dati catastali identificativi degli immobili confiscati.
2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i menzionati soggetti terzi interessati, nonché l'istituto di credito k 5 CO di PO, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo, con autonomi atti di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili.
2.1. In particolare il MA, nel ricorso a firma dell'avv. Alfonso Furgiuele, lamenta che il tribunale di RR NZ aveva disposto, in sede di cognizione, la confisca dell'immobile acquistato dalla "Gestimpianti" ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, in assenza dei relativi presupposti di legge (vale a dire senza dimostrare la disponibilità in capo a FE CE, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., del suddetto immobile rimasto invero, fino alla cessione in favore - del ricorrente, nella disponibilità del costruttore CE RT, che si sottrasse alla richiesta estorsiva originariamente formulata nei confronti di AI UI ovvero la natura fittizia - dell'intestazione dell'immobile prima alla "Beta Costruzioni” e, successivamente, alla "Gestimpianti"), per cui il giudice dell'esecuzione ha fondato la sua decisione sul tale erronea motivazione del tribunale, senza riconoscere, per converso, al MA, terzo estraneo al processo, il diritto di dimostrare la : propria buona fede (riconosciuta, peraltro, dallo stesso giudice dell'esecuzione nella motivazione del provvedimento con cui, in data 26.4.2012, aveva dichiarato l'inopponibilità della confisca alla "Gestimpianti" ed ai suoi aventi causa), alla luce di quegli elementi che lo stesso tribunale di RR NZ aveva preso in considerazione per affermare che l'immobile in questione non F era mai entrato nella disponibilità di CE FE, rigettando l'istanza del ricorrente esclusivamente sulla base della circostanza che quest'ultimo aveva acquistato l'immobile solo successivamente al disposto sequestro preventivo. 6 Si tratta, ad avviso del ricorrente, di una conclusione formale, che, non consentendo al terzo estraneo al processo di dimostrare la sua buona fede, sulla base di un dato di natura meramente temporale, rappresentato dall'anteriorità del sequestro rispetto all'atto di compravendita, si pone in contrasto con le finalità proprie della confisca e, quindi, con l'art. 7 della C.E.D.U., che prevede l'illegittimità di "sanzioni", non fondate su di un giudizio di colpevolezza.
2.2. AM MA e AM RI, nel ricorso a firma dell'avv. Filippo Liguori, del Foro di PO, lamentano, da un lato che, in mancanza di revocatoria da parte del giudice civile del trasferimento dei beni immobili da "Beta Costruzioni" a "Gestimpianti", trattandosi di soggetti estranei al processo penale nel cui ambito ne è stata disposta la confisca e di un sequestro intervenuto nel 2001, quando la "Beta Costruzioni" non era più proprietaria dei beni in questione, il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare la nullità di tale trasferimento e l'inefficacia di quello successivo in favore dei coniugi;
dall'altro che il giudice dell'esecuzione ha commesso un duplice errore di diritto, sia escludendo la buona fede dei ricorrenti ed il loro legittimo affidamento sul contenuto dell'atto d'acquisto, per rogito del notaio Matrone, in cui l'immobile veniva indicato come libero da vincoli e trasferibile, posto che la trascrizione del decreto di sequestro era errata, per essere stata effettuata in danno della "Beta Costruzioni", non più proprietaria, e su particella catastale diversa da quella effettiva, sia per non avere rimesso al giudice civile la questione relativa alla proprietà del bene confiscato, ex art. 676, co. 2, c.p.p. 7 2.3. Il CO di PO, nella qualità di creditore ipotecario, a fronte del mutuo concesso ai coniugi AM-AM, nel ricorso a firma degli avv. Gennaro Iollo e Nazzareno Di Maio, del Foro di PO, insiste sul profilo inerente alla impossibilità per l'istituto di credito, al pari dei coniugi AM-AM, di accorgersi della sottoposizione al vincolo reale dell'immobile su cui venne acceso il muto, a causa della erroneità della trascrizione del decreto di sequestro preventivo, riconosciuta dallo stesso giudice dell'esecuzione che ha disposto la correzione dell'errore nell'indicazione della particella catastale, per cui appare improponibile l'assunto che la mera anteriorità del sequestro costituisse ostacolo al riconoscimento della buona fede dei terzi, pur a fronte della inesigibilità della condotta pretesa, deducendo, inoltre, l'omessa motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle richieste di riconoscimento del credito residuo da parte dell'istituto di credito.
2.4. Con motivi nuovi, depositati il 10.10.2015, dall'avv. Carlo Enrico Paliero, del Foro di Pavia, nuovo difensore di fiducia dei coniugi AM-AM, si deduce: 1) violazione di legge, in quanto nel caso in esame la confisca sarebbe stata disposta dal tribunale di RR NZ, in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 12 sexies, d.l. n. 306 del 1992, sul presupposto di un reato, quello di cui all'art. 12 quinquies del medesimo testo normativo nella sua forma tentata, che non consente l'applicabilità della confisca di cui si discute, limitata alle sole fattispecie consumate, non potendosi, per contro, strumentalizzare ed estendere la previsione dell'art. 416 bis, c.p., al punto da eludere il principio che esclude la confisca per le fattispecie tentate;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta 8 esclusione della buona fede da parte dei ricorrenti all'atto dell'acquisto, ai quali, in presenza di un evidente errore nella trascrizione del decreto di sequestro preventivo ed in mancanza di indicazioni sulla esistenza del vincolo nell'atto di acquisto, non è possibile addebitare nessun comportamento colpevole, senza trascurare che il provvedimento impugnato non indica quale sarebbe stato il comportamento doveroso, eluso, che i ricorrenti avrebbero dovuto tenere per adempiere all'onere di diligenza che si assume violato. L'avv. Paliero, infine, sollecita la rimessione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 sexies d.l. n. 306/92 e 676, c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 111, Cost, "nella parte in cui non consentono al terzo estraneo la revoca della confisca disposta nei suoi confronti con sentenza definitiva ovvero, per la prima volta, nella fase dell'esecuzione".
3. Con requisitoria depositata il 2.4.2015 il pubblico ministero chiede che i ricorsi vengano rigettati.
3. I ricorsi di cui in premessa vanno rigettati.
4. Un evidente limite accomuna tutti i ricorsi presentati avverso l'impugnata ordinanza. Ed, invero, nell'articolare i motivi di impugnazione, tutti i difensori non hanno adeguatamente considerato che le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza di annullamento in precedenza indicate, che il giudice dell'esecuzione ha integralmente condiviso, non possono essere rimesse in discussione, essendo il giudice del rinvio vincolato al percorso indicato nella menzionata decisione. 夕 9 Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ove l'annullamento di una sentenza sia avvenuto, come nel caso in esame, per vizio di motivazione (ritenuta apodittica e manifestamente illogica dalla Suprema Corte: cfr. p. 2 della sentenza di annullamento con rinvio), il giudice del rinvio, pur mantenendo piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere anche sulla base di elementi W probatori prima trascurati il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, non può, comunque, fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, gravando, inoltre, su di lui l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e di fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V. 19.6.2014, n. 42814, rv. 261760; Cass., sez. II, 22.5.2014, n. 27116, rv. 259811; Cass., sez. IV, 2.10.2014, n. 52672, rv. 261944; Cass., sez. II, 25.9.2013, n. 47060, rv. 257490). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, nel porre rimedio ai vizi motivazionali individuati nel provvedimento annullato, non poteva mettere in discussione le conclusioni cui è giunto il Supremo Collegio (sul presupposto della apoditticità ed illogicità degli argomenti posti a fondamento dell'ordinanza cassata), in ordine, come si è detto nelle pagine precedenti, da un lato, alla riferibilità dei due appartamenti della "Beta Costruzioni" di cui si discute a CE FE, anche quando, nel 1995, la gestione della società passò dal AI al CE RT ed al LA, ed alla complessiva finalità elusiva della vendita (fittizia) dell'intero 反 10 complesso immobiliare in cui ricadevano i menzionati cespiti dalla "Beta Costruzioni" alla "Gestimpianti", in quanto, per la Suprema Corte, sarebbe illogico ritenere che "la compravendita dovesse avere finalità elusive di ogni genere", con riferimento alle responsabilità debitorie della "Beta Costruzioni", dichiarata fallita dal tribunale di Nola il 13.3.2002, "ma non quella (di rilevanza penale), relativa alla perdurante, dissimulata riferibilità a CE FE di alcuni beni della Beta Costruzioni, elusivamente trasferiti alla Gestimpianti"; dall'altro alla impossibilità di far discendere dal trasferimento del 1999, proprio perché viziato dalla accertata finalità elusiva, "la buona fede dei successivi acquirenti del 2004 e del 2005" (cfr. p. 2 della sentenza del 5.6.2013). Inoltre la riferibilità dei beni a CE FE, rappresenta una circostanza ormai coperta dal giudicato, come evidenziato dalla Suprema Corte, nella citata sentenza di annullamento, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, ha efficacia di giudicato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 19.6.2013, n. 29445, rv. 255872). Ne consegue che tutti i motivi di ricorso volti a mettere in discussione, attraverso una rivalutazione degli elementi già presi in considerazione, esplicitamente o implicitamente, dal Supremo Collegio, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, devono considerarsi inammissibili. Di non facile comprensione risulta, poi, l'affermazione dell'avv. Paliero, che, nel sollecitare il Collegio a rimettere, nei sensi 11 innanzi indicati, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 676, c.p.p., sottolinea come la confisca dell'immobile in danno dei coniugi AM-AM sia stata disposta dal giudice dell'esecuzione. Orbene, a prescindere dalla genericità della prospettazione difensiva (che si limita ad indicare una serie di norme costituzionali, senza specificare, in relazione a ciascuna di esse,in che termini si configura la denunciata violazione), è proprio la manifesta infondatezza dell'incipit dell'argomentazione difensiva a rivelarne l'inconsistenza, Nel caso in esame, infatti, appare evidente come la confisca dell'immobile in questione trovi indiscutibilmente il suo titolo genetico nel provvedimento adottato in sede di cognizione dal tribunale di RR NZ (come, in fondo, riconosce lo stesso difensore, che contro tale statuizione della sentenza di merito coperta dal giudicato svolge le sue osservazioni critiche: cfr. pp. 7; 13 e ss., dei motivi nuovi), provvedimento che, ovviamente, segue le vicende relative alla circolazione del bene cui inerisce. Pertanto, essendo intervenuto il giudice dell'esecuzione, secondo le competenze che gli sono proprie, alla luce del disposto degli artt. 665 e 676, co. 1, c.p.p., proprio sulla richiesta dei terzi estranei (MA; AM-AM; CO di PO) avente ad oggetto la revoca della confisca disposta in sede di cognizione sui beni immobili innanzi indicati, con conseguente restituzione degli stessi agli aventi diritto, nessuna violazione del diritto di difesa è ipotizzabile, in quanto questi ultimi sono stati messi in condizione di far valere in sede esecutiva le ragioni in ordine alla legittimità del proprio acquisto, che, ove fondate, non avrebbero potuto essere certo paralizzate dal giudicato formatosi nei 12 А confronti degli imputati (tra cui CE FE) del processo al quale i ricorrenti non hanno partecipato. In questo senso l'orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio che esplicitamente riconosce soltanto al terzo, nei confronti del quale la sentenza irrevocabile non fa stato, la possibilità di far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile, costituisce vero e proprio "diritto vivente" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I n. 3311 del 11/11/2011, rv. 251845; Cass., sez. I, n. 27201 del 30/05/2013, rv. 257599; Cass., sez. III, n. 23926 del 27/05/2010, rv. 247797; Cass., sez. un, n. 9 del 18/05/1994; Cass., sez. un., n. 9 del 28/04/1999 e, da ultima, Cass., sez. un., n. 11170, del 25.9.2014, rv. 263679) Il diritto di difesa dei terzi estranei al processo, tuttavia, non può giungere a mettere in discussione i presupposti per l'adozione della confisca nei confronti dell'imputato che, a differenza di essi, ha partecipato al processo in sede cognitiva, ormai coperti dal giudicato, per di più, come nel caso in esame, attraverso una diversa valutazione degli elementi di fatto e di diritto già presi in considerazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento ovvero riproponendo il medesimo percorso logico- giuridico della prima ordinanza del giudice dell'esecuzione, già censurato dal Supremo Collegio. Deve, piuttosto, il diritto in questione, esercitarsi all'interno del perimetro che gli compete, sulla base del principio di diritto affermato in sede rescindente, secondo cui il terzo interessato, estraneo al processo penale, che voglia ottenere il riconoscimento del proprio diritto, derivante dall'acquisto di un immobile o dalla costituzione su di esso di una garanzia reale, su cui incide la 13 confisca e, prima ancora, il sequestro preventivo ad essa finalizzato, disposti dall'autorità giudiziaria, oltre a offrire la prova della sussistenza della propria buona fede, all'atto dell'acquisto o della costituzione della garanzia reale, deve necessariamente anche vantare un titolo di data certa anteriore al sequestro, fatte salve le precisazioni che si faranno in seguito sulle caratteristiche di tale "onere probatorio". Si tratta di un approdo cui è giunta da tempo la giurisprudenza di legittimità, i cui più recenti arresti hanno peraltro evidenziato come il richiamo operato nel comma 4 bis dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella I. n. 356 del 1992 (quale da ultimo sostituito dall'art. 1, co. 190, I. n. 228 del 2012), alle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 159, deve ritenersi esteso anche alle n. disposizioni in materia di tutela dei diritti dei terzi contenute nel titolo IV del medesimo d.lgs., con la conseguenza che tali disposizioni vanno ritenute applicabili anche nel caso di confisca disposta ai sensi del citato art. 12-sexies, quanto meno a far data dall'entrata in vigore della citata I. n. 228 del 2012 (cfr. Cass., sez. I, 20/05/2014, n. 26527, rv. 259331). Per cui, come correttamente affermato nell'ordinanza oggetto di ricorso, avuto riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 52 e ss, d.lgs. n. 159 del 2011, i diritti dei terzi estranei possono essere opposti al provvedimento ablatorio solo ove ricorrano le due concomitanti condizioni dell'anteriorità dell'acquisto (o della costituzione della garanzia reale sul bene confiscato) e della buna fede dei terzi, conformemente all'orientamento assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, 14 Cass., sez. I, 27.4.2012, n. 44515, rv. 253827; Cass., sez. II, 16.1.2015, n. 2894, rv. 262289; Cass., sez. V, 16.1.2015, n. 6449, rv. 262735; Cass., sez. II, 3.6.2015, n. 28839, rv. 264299). Sotto l'indicato profilo, l'unico in relazione al quale il giudice del rinvio conserva integro il suo potere di valutazione, l'ordinanza impugnata è del tutto esente da critiche, essendo sorretta da una motivazione assolutamente in linea con il principio di diritto al quale il giudice dell'esecuzione aveva il dovere di conformarsi. Ed invero correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso che il titolo vantato dai ricorrenti sui beni oggetto di confisca possa ritenersi antecedente al sequestro, essendo pacifico "l'anteriorità del sequestro preventivo in sede penale degli immobili in questione (2001), nonché del relativo atto di trascrizione", rispetto al momento (2004 e 2005) in cui i due appartamenti furono acquistati dai ricorrenti stessi (cfr. p. 15). Sul punto appare superfluo aggiungere altro, se non ribadire quanto già affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, in ordine alla anteriorità del vincolo reale, rispetto al momento dell'acquisto dei beni da parte dei terzi (cfr. p. 3 della sentenza del 5.6.2013). Maggiore attenzione merita, invece, il profilo della buona fede. Al riguardo ritiene il Collegio di aderire ai principi di diritto affermati di recente dalla Sezioni Unite del Supremo Collegio (in continuità con quanto statuito dalle medesime Sezioni Unite nella sentenza n. 9 del 28/04/1999, B.), con riferimento al particolare istituto della confisca di beni prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, trattandosi di principi che attengono in generale alla 15 posizione del terzo estraneo al reato, titolare di diritti su beni soggetti a confisca. Premesso che per terzo, i cui diritti vengono salvaguardati dal legislatore prevalendo anche sulla sanzione della confisca, deve intendersi la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità, evidenziano le Sezioni Unite di questa Corte che soltanto colui che versi in tale situazione oggettiva e soggettiva può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l'insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca. Al requisito oggettivo integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come "non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato". Da quanto detto risulta che il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 c.c., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare. Quanto all'onere della prova della buona fede, evidenzia la recente sentenza delle Sezioni Unite, in questo modificando il precedente orientamento, che esso non può essere posto sic et simpliciter a carico del terzo, in quanto spetta sempre al giudice che dispone il sequestro e che ordina la confisca accertare quale sia la titolarità dei beni e quali le modalità di acquisizione da parte i. 16 dei terzi, non potendo apporre il vincolo su beni acquisiti dai terzi in buona fede. Appare, invece, ragionevole, ad avviso delle Sezioni Unite, pretendere un onere di allegazione a carico del terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Una siffatta rigorosa impostazione, conclude la Suprema Corte nel suo consesso più autorevole, trova giustificazione nel fatto che la confisca dei beni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, è disposta perché viene accertato, a seguito di un processo penale, che i beni oggetto del provvedimento costituiscono profitto di un illecito amministrativo derivante da reato, cosicché per vincere una tale situazione è l'interessato, che si proclama estraneo al reato, che deve, soddisfacendo l'onere di allegazione, fare emergere la regolarità del suo titolo di acquisto e la buona fede che soggettivamente lo caratterizzava (cfr. Cass., sez. un., n. 11170, del 25.9.2014, rv. 263679, nonché, nello stesso senso, con particolare riferimento alla posizione del terzo creditore ipotecario, la già citata Cass., sez. V, 16.1.2015, n. 6449, rv. 262735). Siffatto argomentare si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che anche la confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356, presuppone l'accertamento, a seguito di processo penale, della impossibilità per il condannato di giustificare, sotto il profilo А commissione di uno dei reati previsti dal suddetto articolo e della 17 economico-patrimoniale, la disponibilità di beni a lui riconducibili, anche per interposta persona. Orbene i ricorrenti sono venuti meno proprio all'onere di fare emergere la buona fede che caratterizzava i propri acquisti, non potendo ritenersi, al riguardo, sufficiente il dedotto affidamento al contenuto dei relativi rogiti notarili e delle risultanze dei registri immobiliari, interrogati attraverso l'indicazione dei dati catastali. Ciò appare del tutto evidente per quel che riguarda la posizione del MA, ove si tenga conto che, come evidenziato nell'ordinanza oggetto di ricorso, nel relativo atto di acquisto, risalente al luglio del 2004, vi era specifica menzione del sequestro del giugno 2001, il cui provvedimento era allegato agli atti e, quindi, perfettamente conoscibile dallo stesso MA (circostanza di fatto non contestata dal ricorrente). Ad identiche conclusioni si deve pervenire anche con riferimento alla posizione dei coniugi AM-AM e del CO di PO. assolutamenteSi tratta, giova chiarirlo, di due posizioni convergenti, in quanto, se è vero che il CO di PO agisce nella veste di creditore ipotecario, quindi in qualità di portatore di un interesse civilistico diverso da quello dei coniugi AM- AM, che rivendicano il loro diritto di proprietà libero da vincoli sull'appartamento confiscato, è altrettanto vero che rispetto al thema decidendum, rappresentato indiscutibilmente dalla tutela dei diritti dei terzi, estranei al reato, nei confronti dei provvedimenti ablatori adottati in sede penale, le posizioni dei due ricorrenti non sono meritevoli di distinzione e vanno trattate unitariamente. 反 18 Anche nei confronti di tutti suddetti ricorrenti, dunque, vale l'osservazione che l'anteriorità del decreto di sequestro preventivo e della relativa trascrizione, rispetto al momento dell'acquisto (in questo caso intervenuto nel 2005) rendeva conoscibile, attraverso l'utilizzazione della dovuta diligenza richiesta dal caso concreto, l'esistenza del vincolo sul bene (e, quindi, la possibilità che l'appartamento venisse confiscato), escludendo la configurabilità della buona fede dei terzi estranei. Non vi ostava l'assenza di ogni riferimento al sequestro nel rogito notarile, posto che tale omissione, sicuramente imputabile al notaio rogante, non assolve, ai fini che qui interessano, il terzo interessato dall'onere di verificare, anche attraverso lo scrupoloso controllo dell'operato del professionista, l'assenza di vincoli reali sul bene acquistato e sottoposto ad ipoteca a garanzia del mutuo concesso dall'istituto di credito. Non era di ostacolo nemmeno l'oggettivo errore nell'indicazione dei dati catastali, identificativi dell'immobile contenuto nel decreto di sequestro, trattandosi di un errore non decisivo, riguardante esclusivamente la numerazione del foglio, relativo ad entrambi gli appartamenti sequestrati e poi confiscati, che è stato indicato come 12/A, mentre avrebbe dovuto essere indicato come 12, in conseguenza della variazione catastale intervenuta il 3.3.1993. Il carattere non decisivo di tale erronea indicazione si desume dalla circostanza che, come evidenziato nell'ordinanza oggetto di ricorso, tutti gli altri dati catastali identificativi dei due immobili erano corretti, sicché, ove si fosse utilizzata la necessaria diligenza, una volta verificato, attraverso una visura, che in seguito alla variazione catastale del 3.3.1993, gli appartamenti erano riportati sul foglio 12, anziché 12/A, sarebbe stato possibileA 19 rendersi conto anche dell'esistenza del provvedimento di sequestro. EL resto l'erronea indicazione del foglio non ha impedito, come si è detto, di risalire al sequestro dell'appartamento acquistato dal MA, di cui è stato dato atto nel relativo atto di acquisto, rendendo tale circostanza evidente come il parziale errore nell'indicazione dei dati catastali non fosse un reale ostacolo alla conoscenza del vincolo sull'appartamento acquistato dai coniugi AM-AM, poi destinato a garantire il credito loro erogato dal CO di PO. Non condivisibile, inoltre, è la doglianza del ricorrente CO di PO in ordine alla mancata pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione sulla richiesta di recupero del credito residuo di quanto è ancora dovuto dai mutuatari e della perdita della garanzia reale collegata all'immobile confiscato, stante l'infondatezza in radice di tale richiesta, derivante dalla inopponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca, per le ragioni già indicate Manifestamente infondata, infine, è la doglianza sulla mancata rimessione al giudice civile della questione relativa alla proprietà del bene, ai sensi dell'art. 676, co. 2, c.p.p. L'obbligo per il giudice dell'esecuzione di procedere ai sensi degli artt. 676 e 263, co.3, c.p.p., rimettendo la risoluzione della questione al giudice civile del luogo competente in primo grado, sorge solo quando vi sia controversia sulla proprietà della cosa confiscata (cfr. Cass., sez. IV, 11.2.1994, n. 203, rv. 198463), vale a dire quando vi siano più soggetti che vantano confliggenti pretese in ordine alla proprietà del bene o dei beni confiscati, ai 20 Ак fini della restituzione. Tale circostanza non ricorre nel caso in esame, in cui non forma oggetto di contestazione da parte di altri soggetti la titolarità del diritto di proprietà in capo agli acquirenti degli immobili sequestrati, riguardando il tema della decisione, come si è più volte detto e come correttamente sottolineato nell'ordinanza oggetto di ricorso, la tutela dei diritti dei terzi, estranei al reato ed al processo, sui beni oggetto del potere di ablazione patrimoniale esplicato dallo Stato nell'esercizio della sua potestà sanzionatoria, tramite una sentenza passata in giudicato, tutela che rientra nella competenza tipica del giudice dell'esecuzione penale e non certo del giudice civile.
5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26.10.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 26 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cartel Lanzuise oul un 21