Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
La statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio e non abbiano proposto impugnazione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2013, n. 29445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29445 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1491
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 48167/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP OR N. IL 30/09/1938;
CC IV N. IL 23/10/1963;
avverso l'ordinanza n. 28/2011 TRIB. SEZ. DIST. di OSTUNI, del 14/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola A.P. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, quale giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione avanzata nell'interesse di RA IP e VI AN avverso la ordinanza con cui lo stesso decidente, in diversa composizione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del provvedimento di confisca degli immobili in proprietà alle istanti, pronunciato con sentenza del Pretore di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in data 20/4/2001, con ordinanza del 14/9/2011 ha rigettato la predetta opposizione.
La difesa della IP e della AN ha proposto autonomi ricorsi per cassazione, con i seguenti identici motivi:
- erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 19, D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, comma 2, in relazione agli artt. 6, 7 e 46
CEDU e art. 1 del Protocollo addizionale del 20/3/52 e L. n. 41 del 1990, art. 21 quinquies, art. 10 del Trattato dell'Unione del
25/3/57, art. 6 del Trattato dell'Unione del 7/2/92, art. 648 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 2, artt. 673, 676 e 263 cod. proc. pen.;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il giudice della opposizione avrebbe errato nel ritenere irrevocabile la confisca disposta nel giudizio di cognizione;
- il decidente avrebbe, altresì, errato nel ritenere che le ricorrenti non fossero terzi in buona fede, atteso, per un verso, che le medesime erano state assolte con sentenza irrevocabile, per non avere commesso il fatto e, per altro verso, che, polendo essere il reato di lottizzazione abusiva commesso per colpa e non solo con dolo, doveva ritenersi formato il giudicato in ordine alla assenza di colpa nell'acquisto e, quindi, sulla buona fede della IP e della AN, con preclusione di ogni ulteriore questione sul punto ed inconferenza delle considerazioni al riguardo contenute nell'impugnato provvedimento.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente a giustificare le ragioni ritenute preclusive all'accoglimento della spiegata opposizione.
Rileva il g.e. che la sentenza, con cui il Pretore di Ostuni aveva disposto la confisca del terreno abusivamente lottizzato e degli immobili insistenti sullo stesso, non è stata impugnata dalle IP e AN, imputate del reato di lottizzazione abusiva e assolte per carenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato, mentre era stata assoggettata a gravame dai coimputati condannati per il reato de quo.
In sostanza le proprietarie dei manufatti confiscati in via definitiva, da circa otto anni, che avrebbero potuto e dovuto dolersi della confisca, impugnando la sopracitata pronuncia, hanno invocato, in sede di esecuzione, la revoca di un provvedimento definitivo, in virtù del quale il Comune di Ostuni era diventato proprietario degli immobili assoggettati a confisca;
chiedono al g.e. che sia tutelato un diritto di proprietà non rivendicato con un rituale gravame avverso quella pronuncia, che fa stato nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo, quindi anche nei confronti delle odierne ricorrenti (Cass. 18/1/08, n. 7475; Cass.24/9/01, n. 34705). Orbene, necessita osservare che le statuizioni contenute nella sentenza, divenuta irrevocabile, hanno efficacia di giudicato;
di tal che la confisca non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti di quei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito e sono rimasti inerti all'esito dello stesso, non impugnandone la decisione.
Questo Collegio ritiene che, a fronte del principio della intangibilità del giudicato, ex art. 648 cod. proc. pen., risultano inconferenti sia il richiamo alle note decisioni della Corte di Giustizia europea, che le deduzioni sul punto svolte dal P.G. in requisitoria;
e ciò anche nell'ottica della sentenza n. 230/2012 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art.673 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte relativa ad una interpretazione applicativa di principi affermati dal giudice comunitario;
il Giudice delle leggi ha evidenziato che i principi di irretroattività sfavorevole e di retroattività favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non giurisprudenziale.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013