Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2012, n. 44515
CASS
Sentenza 27 aprile 2012

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In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di elementi di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di incidente di esecuzione, il quale aveva ritenuto non provata la buona fede del creditore che, in relazione ad un mutuo ipotecario, aveva preso atto della comunicazione del subingresso nel contratto di un nuovo debitore senza svolgere alcun accertamento su solvibilità, affidabilità e personalità di quest'ultimo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2012, n. 44515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44515
Data del deposito : 27 aprile 2012

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