Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di elementi di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di incidente di esecuzione, il quale aveva ritenuto non provata la buona fede del creditore che, in relazione ad un mutuo ipotecario, aveva preso atto della comunicazione del subingresso nel contratto di un nuovo debitore senza svolgere alcun accertamento su solvibilità, affidabilità e personalità di quest'ultimo.
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2012, n. 44515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44515 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/04/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1249
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 38481/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) INTESA SANPAOLO S.P.A.;
2) PR ON N. IL 11/02/1951;
3) AGENZIA del DEMANIO FILIALE di NAPOLI;
4) AGENZIA NAZIONALE AMMINISTRAZIONE BENI CONFISCATI e SEQUESTRATI CRIMINALITÀ ORG. di NAPOLI;
avverso il decreto n. 89/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 01/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. GIOACCHINO IZZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. La San Paolo I.M.I. S.p.A., società incorporante il Banco di Napoli S.p.A., in quanto creditore di IS ON e in relazione a detto credito titolare di un diritto reale di garanzia sui beni oggetto di confisca in danno del medesimo ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter in forza del decreto n. 413/93 del Tribunale di Napoli - sezione misure di prevenzione, confermato con decreto n. 106/96 della Corte d'appello di Napoli - sezione misure di prevenzione, divenuto definitivo il 17 dicembre 1997, ha chiesto, con istanza del 10 maggio 2005, la revoca della confisca e, in subordine, il riconoscimento della sua buona fede, con conseguente opponibilità dell'ipoteca all'Erario.
L'istante esponeva che la costruzione del complesso edilizio, di cui i beni erano parte, era stata completata nel 1987 dalla S.r.l. IR SU, che aveva fruito di un mutuo di L. due miliardi (poi ridotto a un miliardo e settecentoquarantatre L. milioni), erogato all'epoca dal Banco di Napoli S.p.A. (poi incorporato dalla San Paolo I.M.I. S.p.A.) e garantito da ipoteca iscritta il 19 luglio 1985. IS ON aveva acquistato le unità immobiliari, consistenti in due locali a piano terra del predetto fabbricato, sito in Casalnuovo di Napoli, Via Nazionale delle Puglie n. 344, il 20 dicembre 1990, facendo accollo della frazione di mutuo fondiario corrispondente, ma rivelandosi subito inadempiente, tanto che l'Istituto bancario aveva promosso azione esecutiva sui beni e trascritto pignoramento immobiliare a suo carico.
Intervenuti nel 1996 il sequestro e poi la confisca dei beni a seguito dell'applicazione al IS della misura di prevenzione, il Giudice dell'esecuzione immobiliare con provvedimento del 10 maggio 2001 aveva dichiarato la improseguibilita della esecuzione sugli immobili oggetto di confisca.
2. Con decreto del 12 aprile 2006 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza, rilevando che, sulla base del tenore letterale della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter il terzo titolare di un mero diritto reale di garanzia non era legittimato ad azionare lo strumento dell'incidente di esecuzione.
3. Questa Corte con sentenza del 21 giugno 2007 ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, osservando che il potere di proporre incidente di esecuzione fa capo anche al terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene, colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, e demandando allo stesso Tribunale in sede di rinvio di verificare se l'Istituto bancario avesse agito in buona fede, senza potere però provvedere sulle ulteriori istanze relative all'obbligo dello Stato di liberare gli immobili dalle ipoteche mediante pagamento del credito, essendo tali questioni estranee all'ambito giurisdizionale di pertinenza del giudice della esecuzione penale.
4. Il Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, con decreto n. 121/08 dell'11 marzo/18 aprile 2008, provvedendo in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza della San Paolo I.M.I. S.p.A., rilevando che incombeva all'Istituto bancario dare prova della sua buona fede e che gli elementi dallo stesso addotti a tal fine, afferenti alla data di iscrizione ipotecaria, antecedente di cinque anni rispetto alla data di acquisto degli immobili da parte del IS e di circa dieci anni rispetto alla data del sequestro di prevenzione, non erano sufficientemente probanti anche alla luce della notificazione dell'accollo del mutuo fatta dal IS all'Istituto bancario, che forse l'aveva accettato, e della morosità della venditrice società IR SU all'atto della medesima notifica.
5. Con sentenza del 27 marzo 2009 questa Corte, provvedendo nei confronti della Intesa San Paolo S.p.A., che aveva intanto incorporato la San Paolo I.M.I. S.p.A., ha annullato detto decreto, rilevando che:
- il Tribunale non aveva "dato sostanzialmente conto del perché le circostanze oggettive addotte dalla banca a riprova della buona fede, e cioè il notevole intervallo temporale tra iscrizione dell'ipoteca, acquisto da parte delIS e provvedimento di confisca, non fossero adeguatamente dimostrative del suo assunto";
- non costituivano adeguata motivazione "le inconferenti osservazioni in ordine all'accettazione (peraltro meramente ipotizzata) che l'Istituto di credito avrebbe fatto dell'accollo del mutuo da parte del IS", poiché detta accettazione era circostanza del tutto neutra, e certamente da essa non era desumibile la malafede che il Tribunale aveva intravisto, poiché il primo debitore, e cioè la IR SU, non era stato liberato, e non si comprendeva pertanto quale rilevanza potesse avere quell'accettazione, ove si fosse considerato che l'accollo, che era cumulativo alla stregua di quanto lo stesso provvedimento impugnato aveva assunto, aveva aumentato, favorevolmente per la banca, le garanzie del credito aggiungendo al primo obbligato, già moroso, un secondo obbligato, ne' si comprendeva come detta situazione potesse essere sintomatica di malafede;
- altrettanto inconferente era la considerazione delle condizioni di morosità in cui versava la venditrice IR SU, dalla quale invece il Tribunale pareva aver tratto, senza spiegarne il motivo, ulteriore ragione di sospetto;
- l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli era, in tal modo, finalizzato a una più compiuta valutazione della situazione fattuale e probatoria al fine di una motivata verifica della sussistenza della buona fede, il cui riconoscimento la banca ricorrente invocava.
6. Il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, con decreto dell'I marzo 2011, richiamata la vicenda processuale e condivisi i principi di diritto già affermati con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'istanza avanzata dalla San Paolo I.M.I. S.p.A., ora Intesa San Paolo S.p.A., rilevando che:
- l'Istituto istante non aveva in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio a suo carico per essersi limitato a dimostrare l'esistenza del titolo costituito anteriormente al disposto sequestro dei beni gravati dalla ipoteca iscritta in suo favore;
- la documentazione allegata dall'Istituto istante e le dichiarazioni rese, nel corso della udienza camerale del 18 dicembre 2007, dal funzionario (dott. Chiara TT) della Direzione recupero crediti - presidio di Caserta della San Paolo I.M.I. S.p.A. non erano idonee a dimostrare la buona fede e l'affidamento incolpevole dell'Istituto di credito;
- il mutuo gravante sui beni confiscati, che il IS si era accollato, era stato contratto nel 1985 con la precedente proprietaria IR SU s.r.l. dall'Istituto di credito, che non aveva documentato l'affidabilità e la solvibilità della medesima società, che già dal 1989, prima della vendita dei cespiti, oggetto di garanzia reale, al IS, fatta il 20 dicembre 1990, non aveva onorato il pagamento dei ratei dovuti;
- l'Istituto, che non aveva potuto interferire con riguardo all'accollo del mutuo gravante sui beni da parte dell'acquirente IS, in quanto rapporto interno alle parti, non aveva svolto alcuna attività quando il medesimo IS aveva chiesto, nel febbraio 1991, il suo sub ingresso nel contratto di mutuo;
- la circostanza che tale sub ingresso non era stato a suo tempo riconosciuto, come da dichiarazione scritta in data 12 novembre 2007, prodotta dalla difesa, non solo non era accompagnata da alcuna documentazione e dimostrazione della sua mancata accettazione e dei relativi motivi, ma era contraddetta dal rilievo che l'istituto di credito aveva preso atto della comunicazione del 28 febbraio 1991 del sub ingresso del nuovo debitore, con conseguente piena accettazione della sostituzione del debitore e liberatoria totale da impegni pregressi della società IR, senza opporre alcuna contestazione e svolgere alcun accertamento, anche successivo, sulla personalità del IS, sulla sua solvibilità e affidabilità, come confermato in udienza dal predetto funzionario;
- l'Istituto di credito, a comprova dello specifico ed esplicito riconoscimento da parte sua del IS quale proprio debitore, con liberazione del debitore originario pur moroso, a fronte del mancato pagamento dei ratei di mutuo dal 1989 al 1993, aveva agito, in sede esecutiva, contro il solo IS per l'intero periodo di morosità;
- in tal modo era mancata la normale diligenza richiesta per far ritenere la buona fede dell'Istituto, che, svolgendo una sommaria istruttoria, avrebbe potuto rilevare che il IS era stato sottoposto a fermo il 13 febbraio 1990 con riferimento alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., unitamente ad IE NE e ad altri indiziati di partecipazione all'associazione camorristica facente capo al medesimo, e il successivo 17 febbraio 1990 a ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata in sede di riesame, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale partecipazione, espressa dal IS attraverso il riciclaggio del denaro proveniente dalle attività delittuose gestite dal sodalizio;
- tale comportamento non diligente dell'Istituto aveva reso possibile anche l'asserita ignoranza, non integrante affidamento incolpevole o ancor più buona fede nella sua condotta, delle ulteriori vicende giudiziarie del IS, che, colpito da misura di prevenzione personale e patrimoniale pochi mesi dopo la sua comunicazione di sub ingresso nell'originario mutuo, già nel 1978 era stato dichiarato fallito e sottoposto a procedimento penale di bancarotta, dal quale era stato assolto solo nel 1987 nel giudizio di secondo grado con formula dubitativa, e si era reso latitante per sottrarsi a due ordini di cattura emessi nell'ottobre 1983 e nel marzo 1984. 7. Ricorre per Cassazione avverso tale decreto, per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Elio Palombi, l'Intesa San Paolo S.p.A., che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta dell'accertamento della terzietà e della buona fede quali requisiti della tutela del terzo sui beni colpiti da misura di prevenzione patrimoniale.
Secondo il ricorrente, il decreto impugnato è sostanzialmente omogeneo con il provvedimento di rigetto, annullato da questa Corte, ed è incorso in ulteriori gravi difetti motivazionali, che lo espongono a forti censure in ordine alla corretta qualificazione dei concetti di terzietà e buona fede e in ordine alla corretta interpretazione del materiale probatorio, documentale e testimoniale, inequivocabilmente dimostrativo dell'assoluta terzietà e della buona fede dell'ex Banco di Napoli.
Le carenze argomentative, che investono la coerenza e la logicità della motivazione, sono, ad avviso del ricorrente, desumibili dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti processuali specificamente richiamati, e riguardano l'analisi degli elementi probatori offerti a fondamento della legittimità della richiesta, in merito:
a) alla effettiva titolarità del diritto reale di garanzia del terzo e alla antecedenza del suo insorgere al momento di applicazione della misura preventiva, che non sono stati contestati;
b) alla cd. estraneità o terzi età rispetto all'attività illecita contestata, da intendersi sotto il profilo oggettivo della mancanza di collegamento diretto o indiretto del diritto del terzo con l'altrui condotta criminosa (valendo l'aspetto soggettivo solo ove difetti l'estraneità oggettiva). Il Tribunale, che non ha effettuato la doverosa verifica preliminare circa l'avvenuta dimostrazione da parte di esso ricorrente della propria estraneità oggettiva, rispetto alla condotta illecita del IS, e ha ritenuto non assolto l'onere probatorio limitandosi a valutare in modo superficiale e lacunoso solo l'aspetto della sua buona fede, è incorso in palese difetto di motivazione a fronte delle specifiche emergenze documentali, probative dell'assenza di qualsiasi collegamento tra l'ipoteca iscritta e gli illeciti commessi dal IS;
c) alla buona fede o affidamento incolpevole dell'Istituto di credito. Al riguardo il Tribunale ha richiamato, salvo alcune piccole specificazioni, le stesse precedenti argomentazioni, con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio, a carico del terzo, in ordine alle attività svolte in relazione alla richiesta di sub ingresso nel mutuo da parte del IS, e con riferimento alla impossibilità per il terzo di ignorare i rapporti criminali del medesimo, antecedenti anche a detta richiesta.
Le argomentazioni svolte sono tuttavia illogiche e contrastanti con la documentazione in atti, poiché, al momento della stipula del contratto di mutuo, la società IR SU era assolutamente affidabile e non vi era alcun collegamento della stessa con il IS, con conseguente esclusione di ogni nesso tra l'insorgere del diritto di garanzia e i comportamenti illeciti ascrivibili a quest'ultimo, intervenuto nella vicenda più di cinque anni dopo la stipula del contratto di mutuo, acquistando una parte degli immobili ipotecati e richiedendo il sub ingresso prò quota nelle condizioni del mutuo originario, garantito da cinque fideiussori. Il Tribunale, inoltre, nonostante l'assoluta neutralità - rilevata da questa Corte - della eventuale accettazione dell'accollo del mutuo da parte della banca, si è soffermato sulla circostanza, cadendo in contraddizione quando ha ritenuto che l'Istituto non aveva fornito la prova dell'attività svolta in relazione alla richiesta di sub ingresso e aveva poi detto che era stato provato, attraverso la documentazione prodotta, che il sub ingresso non era stato riconosciuto.
La contraddittorietà e la illogicità del provvedimento, quanto al detto sub ingresso, attiene anche alle ulteriori argomentazioni in esso svolte, poiché era indifferente, una volta che il mutuo fosse già moroso, valutare la richiesta dì sub ingresso ed era irrilevante accertare l'omessa indicazione dei motivi della mancata accettazione del sub ingresso, indicata dal funzionario TT;
il Tribunale, in aperto contrasto con i principi civilistici e con quanto affermato da questa Corte con la sentenza di annullamento, ha ritenuto che l'accollo del mutuo e l'azione giudiziaria contro l'accollante avevano determinato la liberazione del debitore originario, essendovi stato un accollo cumulativo senza liberazione di quest'ultimo, da escutere ove fosse rimasta infruttuosa la richiesta verso l'accollante; l'ex Banco di Napoli, con riguardo alla possibile facile conoscenza dei rapporti del debitore con la criminalità organizzata, non aveva mai avuto alcun rapporto con il IS, poiché il contratto era stato stipulato nel 1985 con una società mai risultata con lo stesso collegata, e il sub ingresso nel mutuo, intervenuto dopo sei anni, non era stato mai accettato, ne' valutato perché il mutuo era già moroso.
8. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per la necessità di nuovo esame di merito rispettoso delle direttive del giudizio rescindente, bypassate con argomentazioni che ne hanno vanificato la vincolatività. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente pone la questione di diritto riguardante il concetto della buona fede quale requisito della tutela del terzo sui beni colpiti da misura di prevenzione patrimoniale, e se, in particolare, sia sufficiente la mera incolpevole ignoranza di ledere l'altrui diritto ai sensi dell'art. 1147 cod. civ. o sia anche necessaria la prova positiva della effettiva terzietà e della mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, del diritto del terzo con l'attività illecita del proposto.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato che la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, che possono far valere in sede esecutiva i loro diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
1-ter (tra le altre, Sez. 5, n. 47887 del 19/11/2003, dep. 16/12/2003, San Paolo IMI e altri, Rv. 227585;
Sez. 1, n. 13413 del 09/03/2005, dep. 12/04/2005, Servizi Immobiliari Banche e altri, Rv. 231263; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, dep. 21/01/2009, San Paolo Imi S.p.a., Rv. 242817).
A tal fine il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendo la restituzione del primo o il riconoscimento del secondo, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, e, in detta sede, svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (tra le altre, Sez. 1, n. 5840 del 20/10/1997, dep. 14/11/1997, Cifuni e altri, Rv. 208927; Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, dep. 05/11/2002, Diana e altro, Rv. 222664). In coerenza con la prevista tutela, l'oggetto della pronuncia del giudice adito va identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di iura in re aliena, che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca.
2.2. Si è anche affermato (Sez. 1, n. 12317 11/02/2005, dep. 31/03/2005, Fuoco e altro, Rv. 232245) che dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l'ipoteca e il diritto potestativo a essa inerente, comunemente qualificato come ius distrahendi, con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell'illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, si trae il principio che - ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale - non bastano l'astratta verifica dell'esistenza di un credito e la costituzione dell'ipoteca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, dovendo individuarsi in detto requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (in merito anche Corte Cost. n. 487 del 1995). E in proposito è stato precisato che "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare, e quindi a escludere, che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito", in quanto "l'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa e approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. civ., Sez. 1, 12 novembre 1999, n. 12535, cit.). Pertanto, per "la coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato", costituente il corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo chi, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale. Fa carico, quindi, ai terzi, che vantino diritti reali, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono a integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto. Essi, in particolare, hanno "l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca", "sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa", cui non può mancare un'impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato, identificabile nell'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, dep. 08/06/1999, Bacherotti, Rv. 213511).
2.3. Tali principi hanno trovato convincente conferma nella interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione antimafia condotta dalla Corte costituzionale, che ha rilevato che l'iconfigurazione della nozione di estraneità al reato su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall'affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall'ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. 22 giugno 1998, n. 232). La Corte, inoltre, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3- quinquies, comma 2,nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. n. 487 del 1995), e ha puntualizzato che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, soltanto ed esclusivamente quando esso sia in buona fede, dovendo considerarsi la sua posizione tutelabile quando possa utilmente richiamarsi il "principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte Cost. n. 1 del 1997).
2.4. I predetti principi sono stati riproposti dalla recente giurisprudenza di questa Sezione, che ha affermato che il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato a seguito di sequestro conservativo può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione, se si tratta di confisca della L. n. 575 del 1965, ex art.
1-ter), l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall'anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e dalla propria situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria, con onere della prova a carico dell'interessato (Sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007, dep. 05/12/2007, Upgrade S.r.l. Brescia, Rv. 238144; Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, dep. 22/04/2008, Italfondario Spa, Rv. 239625; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, dep. 11/08/2009, Rocci, Rv. 244816; Sez. 1, n. 301 del 01/12/2009, dep. 08/01/2010 P.G. in proc. Capitalia Service J.v. Srl e altro, Rv. 246035).
3. A questi principi si è attenuto il Tribunale di Napoli, che, facendone espresso richiamo, ha rilevato che l'Istituto istante, che aveva dimostrato l'anteriorità del suo titolo rispetto al decreto di sequestro dei beni gravati da garanzia ipotecaria a suo favore, non ha provato la sua buona fede per non avere svolto alcun accertamento, nel momento della comunicazione del sub ingresso nel contratto di mutuo del nuovo debitore, ne' successivamente, volto a verificare la solvibilità e affidabilità del medesimo oltre alla sua personalità.
Tale astensione da ogni attività istruttoria anche sommaria si è tradotta nell'omesso rilievo da parte dell'Istituto - imputabile a colpevole mancanza della ordinaria diligenza, coerente con la buona gestione del credito e con il principio che regola le transazioni e che impone di non considerare satisfattivo della garanzia del credito concesso il solo valore del bene offerto in garanzia - della posizione del cessionario, beneficiario del mutuo erogato e debitore dei relativi ratei, il quale, protagonista di pregresse e/o non definite vicende giudiziarie, specificamente richiamate (fallimento, procedimento di bancarotta, stato di latitanza per due ordini di cattura), era stato coinvolto, recentemente rispetto alla comunicazione dell'intervenuto accollo di mutuo, in indagine penale per la ritenuta partecipazione ad associazione camorristica con il ruolo di riciclare il denaro proveniente dalle attività delittuose gestite dal sodalizio, sfociata nella esecuzione a suo carico e di altri indagati del provvedimento di fermo del 13 febbraio 1990 e nella successiva applicazione della custodia cautelare con ordinanza del 17 febbraio 2010. La mancanza di una istruttoria della domanda di sub ingresso del IS è stata confermata dalla teste TT, funzionario capo del Presidio di Caserta del recupero crediti dell'Istituto istante, le cui dichiarazioni, rese nella udienza camerale del 18 dicembre 2007, sono state richiamate dal Tribunale e fatte oggetto di espressa valutazione nella parte in cui la teste si è riferita alla prassi, tratta dall'esame della documentazione dell'epoca e presumibilmente seguita anche nella specie, in mancanza di documentazione o di tracce documentali pertinenti, per essere il mutuo già moroso, a comprova ulteriore della sussistenza di elementi deponenti per un comportamento non diligente dell'Istituto, che non può costituire un affidamento incolpevole o una buona fede della sua condotta.
3.1. Si tratta di emergenze espressamente richiamate nel provvedimento impugnato che le ha valorizzate, in una valutazione complessiva unitamente agli elementi la cui carenza dimostrativa è stata censurata da questa Corte con la sentenza che ha annullato il precedente decreto, e in linea con la richiesta rivolta al giudice di rinvio di procedere a "più completa valutazione della situazione fattuale e probatoria al fine di una motivata verifica della sussistenza della buona fede, il cui riconoscimento la banca invoca", e con i principi di diritto fissati da questa Corte e condivisi dal Collegio.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 4759 del 22/03/2000, dep. 18/04/2000, Boccardo, Rv. 216343;
Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333), infatti, l'art. 627 cod. proc. pen. stabilisce, in tema di poteri del giudice di rinvio, un principio di ordine generale in base al quale il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale il cui provvedimento è stato annullato in sede di legittimità, che sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa seconda ipotesi, che si è verificata nella specie, il giudice, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 2. Ne deriva che, in esito alla compiuta rivisitazione, il giudice ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, dep. 26/10/2009, L, Rv. 245389).
3.2. Nè la circostanza che il Tribunale abbia fondato la sua decisione sugli indicati argomenti fattuali, confermando e integrando o completando quelli ritenuti illogici o carenti con la sentenza di annullamento in una valutazione complessiva, comporta alcuna incoerenza motivazionale o illegittimità del decreto impugnato, che è pervenuto allo stesso risultato finale di quello annullato opportunamente valorizzando i dati ritenuti rilevanti, rispetto ai quali hanno carattere subvalente e comunque non esaustivo quelli relativi all'accettazione dell'accollo del mutuo e al carattere cumulativo dell'accollo, già censurati in questa sede. Spetta, invero, esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti, e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale, ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione (Sez. 6, n. 5552 del 29/03/2000, dep. 11/05/2000, P.M. e P.C. in proc. Grisorio, Rv. 220563; Sez. 4, n. 40422 del 21/06/2005, dep. 10/08/2005, Poggi, Rv. 232019).
4. Non ricorre nelle svolte argomentazioni - all'evidenza - il vizio di violazione di legge ne' sotto il profilo della inosservanza, ne' sotto quello della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte e condivisi dalla sentenza di annullamento, che ha annullato il precedente decreto, che li aveva diffusamente richiamati, per vizio della motivazione. Nè si espone a censure la congruenza logica della motivazione adottata, coerente con i dati fattuali e ragionevolmente adeguata e plausibile nella rappresentazione delle ragioni ritenute dimostrative dell'atteggiamento dell'Istituto e della non scusabilità della sua ignoranza e del suo difetto di diligenza in rapporto alla medesima. Le censure della società ricorrente, generiche nella parte in cui oppongono alla interpretazione correttamente seguita dal Tribunale deduzioni ne' corrispondenti alle logiche argomentazioni svolte, ne' coerenti con il devolutum nel giudizio di rinvio, riferito alla sola prova della buona fede soggettiva o dell'affidamento incolpevole, sono infondate nella parte in cui attengono al contenuto del decreto impugnato in rapporto a quello annullato, alla contestata negata sussistenza della buona fede al momento del sub ingresso del IS nel contratto di mutuo, e alla omessa valutazione del medesimo sub ingresso per la morosità del mutuatario cedente, e sono estranee al tema d'indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità quanto alla proposta rilettura e differente analisi degli elementi di conoscenza apportati dalle risultanze probatorie, che, riferite agli aspetti del giudizio, sono interne all'ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto.
5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012