Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 2
È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al pagamento del credito del terzo, titolare di ipoteca giudiziale sul bene oggetto di confisca di prevenzione, divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore d.lgs.vo n. 159 del 2011, in quanto l'istanza, ex art. 1, commi 199 e 200 legge n. 228 del 2012 dà luogo ad un incidente di esecuzione che viene deciso con provvedimento ricorribile per cassazione per l'intero spettro dei motivi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi - in particolare su una situazione di oggettiva apparenza - che rendano scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione di rigetto dell'istanza del terzo creditore, nella specie una banca che aveva concesso un mutuo, ritenendo non provato il requisito della buona fede sulla base di un giudizio negativo in ordine al merito creditizio del destinatario del finanziamento, fondato principalmente sulla giovane età di quest'ultimo attinente al canone generico di una buona gestione bancaria e non a quello specifico della buona fede richiesta in materia).
Commentario • 1
- 1. Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018
Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2015, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 48
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 19176/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di:
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. quale terzo creditore;
nel procedimento di prevenzione reale nei confronti di:
LL VI, nato a [...], l'[...];
avverso l'ordinanza del 5/11/2013 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, il quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda proposta ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. volta all'ammissione del credito vantato dalla controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. (già Banca Verde s.p.a.) nei confronti di LL VI a seguito della concessione al medesimo di un mutuo agrario a garanzia del cui rimborso era stata iscritta ipoteca su di un bene immobile del mutuatario poi sottoposto a confisca di prevenzione. In particolare il Tribunale ha escluso l'insinuabilità del credito ritenendo che l'istante non avesse assolto l'onere probatorio in merito alla buona fede del mutuante sulla strumentante del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, avendo svolto all'atto della concessione del finanziamento una istruttoria solo formale e comunque lacunosa, essendo stati omessi adeguati accertamenti sulla situazione reddituale del mutuatario e sul valore del bene ipotecato e non avendo considerato la giovane età del mutuatario e la sua parentela con noti esponenti mafiosi.
2. Avverso il provvedimento ricorre a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in nome e per conto di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce vizi della motivazione in ordine all'esclusione del requisito della buona fede dell'istante nella concessione del credito, rilevando in proposito:
a) come il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la contestata limitazione della verifica della situazione reddituale del mutuatario al solo anno 2001 fosse dovuta alla disponibilità al momento della deliberazione del finanziamento (avvenuta nel febbraio del 2003) esclusivamente dei dati relativi a quell'annualità;
b) come l'esperimento di una perizia sul valore del bene offerto in garanzia non fosse adempimento imposto alla banca da qualche prescrizione normativa, ne' dalla prassi bancaria - come invece sostenuto dal Tribunale - atteso il contenuto importo del mutuo;
c) come la giovane età del contraente fosse compatibile al progetto presentato a supporto della richiesta di concessione del mutuo e cioè l'acquisto e la ristrutturazione di un fabbricato rurale con terreno da riconvertire in azienda agrituristica;
d) come alcun elemento potesse consentire alla mutuante - priva di strutture territoriali in Sicilia - di identificare dal mero cognome del mutuatario il contesto familiare "mafioso" di riferimento, mentre del tutto inconferente sarebbe il riferimento a quanto illustrato in tal senso nel decreto di confisca del bene ipotecato, trattandosi di provvedimento adottato successivamente alla concessione del finanziamento ed all'iscrizione dell'ipoteca;
e) come in ogni caso l'eventualmente notoria parentela del mutuatario con esponenti mafiosi non sarebbe stata condizione sufficiente per consentire alla banca di negargli l'accesso al credito.
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, lamentando che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei parametri normativi di valutazione della buona fede del creditore, nonché di dimostrare la consapevolezza o la prospettabilità da parte della banca erogatrice del necessario nesso di strumentante tra il credito e l'attività illecita del proposto.
3. Con memoria depositata il 2 gennaio 2015 il difensore del ricorrente, replicando alla requisitoria scritta del PG, ribadisce come l'istruttoria della banca non avrebbe potuto riguardare che i redditi denunziati dal LL nel 2002 in riferimento al 2001, nonché la fondatezza delle altre obiezioni svolte con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Innanzi tutto, ai fini della valutazione di ammissibilità del primo motivo, va comunque precisato che l'istanza di ammissione al pagamento del credito del terzo titolare di ipoteca giudiziale sul bene oggetto di confisca di prevenzione divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso quanto dispone la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 199 e 200, innesca un incidente di esecuzione che viene deciso con provvedimento ricorribile per cassazione per l'intero spettro dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. Possono dunque essere dedotti con il ricorso - come ha fatto l'odierna ricorrente - anche i vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
3. Va poi ricordato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non basta che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro o del provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione (ex multis Sez. 1^, n. 8015 del 6 febbraio 2007, Servizi Immobiliari Banche S.i.b. S.p.a., Rv. 236364; Sez. 1^, n. 30326 del 29 aprile 2011, Mps Gestione Crediti Banca Spa e altri, Rv. 250910 Sez. 1^, n. 44515 del 27 aprile 2012, Intesa San Paolo S.p.a. e altri, Rv. 253827; cfr. Corte Cost. sent. n. 1/1997). In tal senso si è altresì chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 1^, n. 2501 del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a, Rv. 242817). Orientamento questo che ha ricevuto l'autorevole avvallo anche delle Sezioni Unite Civili, le quali, interpretando il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, (espressamente richiamato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200), hanno sottolineato come la menzionata disposizione non contenga previsioni espresse in termini di prova - vale a dire non precisi a chi spetti provare la buona fede e l'affidamento incolpevole - ma che ciononostante debba ritenersi che l'elaborazione giurisprudenziale negli anni maturata, soprattutto nell'ambito penale, e la veste sostanziale di attore nel procedimento giurisdizionale di ammissione, che assume il creditore, convergano nell'addossare a quest'ultimo la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito, essendo tale conclusione conforme al canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore, dovendosi supporre che il legislatore razionale - quando emana una legge - conosca il diritto vivente facendolo normativamente proprio qualora non provveda, come nel caso di specie, ad innovarlo (Sez. Un. Civili, Sentenza n. 10532 del 7 maggio 2013, Rv. 626570).
4. Una volta che l'istante abbia allegato elementi idonei a comprovare, in relazione alle condizioni del caso concreto, la propria buona fede nella concessione del credito e la non strumentalità dello stesso all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. Il medesimo giudice, ai sensi del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 3, deve in particolare tenere conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Tali parametri normativi di giudizio non possono peraltro ritenersi che ne' esclusivi, ne' vincolanti. In altri termini il giudice deve obbligatoriamente tener conto degli stessi, ma può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché anche in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione.
5. Nel caso di specie il Tribunale non ha dimostrato di aver fatto buon governo degli illustrati principi, motivando in maniera lacunosa e a tratti illogica o solo apparente il rigetto dell'istanza per cui è ricorso.
5.1 Il provvedimento impugnato, dalla ritenuta notorietà del rango criminale dei familiari del mutuatario (sostanzialmente della presunta notorietà del suo "cognome"), dalla sua giovane età e da asserite negligenze istruttorie nell'erogazione del credito, ha tratto la conclusione del fallimento della prova della buona fede del creditore.
5.2 Linea argomentativa questa che sconta invero non pochi passaggi caratterizzati da un coefficiente di apoditticità che ne mina in radice la tenuta logica.
5.2.1 Innanzi tutto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto come il creditore fosse un istituto di credito, istituzionalmente preposto all'erogazione del medesimo, per di più operante esclusivamente in un contesto territoriale dove la presunta notorietà (mafiosa) del "nome di famiglia" del mutuatario non poteva ritenersi come dato acquisito, a maggior ragione in difetto di elementi che qualificassero non i familiari di quest'ultimo, ma egli stesso come personaggio noto alle cronache giudiziarie e criminali. Ed in tal senso è appena il caso di ricordare come anche le misure di prevenzione di cui si tratta sono state adottate molto tempo dopo l'erogazione del credito e l'accensione della garanzia.
5.2.2 Il limitato raggio operativo della banca - puntualmente allegato dall'istante - era poi dato oggettivo che imponeva una più meditata valutazione delle stesse possibilità per il futuro mutuante di assumere nella fase istruttoria informazioni utili ad escludere l'affermata caratura criminale del contesto familiare dell'aspirante mutuatario.
Nè poteva ritenersi anomalo (anzi esattamente il contrario) il fatto che questi si fosse rivolto alla Banca Verde pur provenendo dalla Sicilia, atteso che la proprietà immobiliare per il cui acquisto egli aveva chiesto il finanziamento si trovava proprio nel territorio di riferimento dell'ente, che dunque dalla circostanza non poteva trarre particolari segnali sulla necessità di svolgere accertamenti diversi da quelli di prassi.
5.2.3 Quanto alle presunte negligenze istruttorie addebitate al creditore, deve rilevarsi come le stesse siano state in maniera ancora una volta apodittica ritenute tali. Ed infatti la rimproverata mancata acquisizione di ulteriore documentazione sulla situazione reddituale del mutuatario si tratta di rilievo fondato su di una petizione di principio e cioè che effettivamente quest'ultimo avesse percepito redditi anche in anni precedenti al 2001, mentre il ricorrente ha ben dimostrato come non poteva essere prodotta documentazione relativamente all'anno successivo per la semplice ragione che, al momento dell'erogazione del credito, ancora non si era compiuto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
Con riguardo invece alla mancata disposizione della perizia sull'immobile da assoggettare a perizia, non solo alcuna normativa di settore la impone, ma, contrariamente a quanto dimostra di credere il Tribunale, non è prassi che questa venga effettuata in ogni caso, soprattutto, come nel caso di specie, quando il finanziamento venga erogato non nella forma del mutuo immobiliare.
5.2.4 In sostanza la valutazione dei giudici messinesi si è esaurita in un giudizio negativo sul merito creditizio del LL in ragione della sua giovane età. Ma a parte la fragilità intrinseca dell'argomento - certamente insufficiente a supportare la decisione assunta e che per di più omette di considerare la natura e la finalità del finanziamento - non era questo l'oggetto rimesso alla loro cognizione. Il Tribunale, in altri termini, non doveva stabilire se dare credito ad un giovane imprenditore sia o meno sintomo di buona gestione bancaria, ma se finanziare il LL VI, in quanto tale, non sia stata una scelta rimproverabile secondo il canone di buona fede.
6. Alla luce di quanto esposto deve dunque concludersi che il Tribunale non ha sufficientemente argomentato sulle ragioni che consentono di escludere l'incolpevole affidamento dell'ente erogatore, così come prospettato dal medesimo sulla base di elementi obiettivi pretermessi o illogicamente svalutati dai giudici del merito. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015