Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2015, n. 6449
CASS
Sentenza 16 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al pagamento del credito del terzo, titolare di ipoteca giudiziale sul bene oggetto di confisca di prevenzione, divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore d.lgs.vo n. 159 del 2011, in quanto l'istanza, ex art. 1, commi 199 e 200 legge n. 228 del 2012 dà luogo ad un incidente di esecuzione che viene deciso con provvedimento ricorribile per cassazione per l'intero spettro dei motivi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi della motivazione del provvedimento impugnato.

Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi - in particolare su una situazione di oggettiva apparenza - che rendano scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione di rigetto dell'istanza del terzo creditore, nella specie una banca che aveva concesso un mutuo, ritenendo non provato il requisito della buona fede sulla base di un giudizio negativo in ordine al merito creditizio del destinatario del finanziamento, fondato principalmente sulla giovane età di quest'ultimo attinente al canone generico di una buona gestione bancaria e non a quello specifico della buona fede richiesta in materia).

Commentario1

  • 1Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018

    Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2015, n. 6449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6449
Data del deposito : 16 gennaio 2015

Testo completo