Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2894
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Sentenza 16 gennaio 2015

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del diritto di garanzia e la possibilità di avanzare richiesta di ammissione allo stato passivo del credito ipotecario purché, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo titolare del diritto di garanzia reale sul bene confiscato dimostri la propria buona fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della istanza di ammissione allo stato passivo avanzata da un istituto bancario per il mutuo erogato in favore di un soggetto mafioso, avendo omesso di produrre in giudizio la perizia di stima del bene sul quale era stata iscritta ipoteca e di dimostrare che le opere finanziate erano state regolarmente eseguite e collaudate).V. Sez. un. civili, 7 maggio 2013 n. 10532.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2894
    Data del deposito : 16 gennaio 2015

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