Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 26527
CASS
Sentenza 20 maggio 2014

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La normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 (cosiddetta "legge di stabilità"). (In motivazione, la Corte ha ritenuto la soluzione esposta quella maggiormente in linea con il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale ex art. 12 sexies cit. e quella di prevenzione).

Nel caso di confisca definitiva disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, il giudice dell'esecuzione penale che sia stato investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito ipotecario è tenuto a eseguire, laddove non sia stata già compiuta con esito negativo con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011(da ritenersi applicabile anche alla confisca penale) e a trasmetterne gli esiti all'Agenzia Nazionale, alla quale spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo.

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 febbraio 2022, reg. ord. n. 30 del 2022, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), che prevede che «[l]e disposizioni di …

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  • 3Corte di cassazione
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    IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 settembre 2021 la Corte di appello di Firenze - quale giudice del rinvio da questa Corte di cassazione - ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di tutela di una posizione creditoria (originariamente assistita da ipoteca) incisa da confisca emessa (ai sensi dell'art. 240-bis c.p.) in un procedimento penale definito in data 8 maggio 2013. Va precisato che la domanda «originaria» è stata proposta - il 13 giugno del 2015 - da Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., con posteriore cessione della posizione creditoria a Penelope Spv s.r.l. (attuale ricorrente, in forza di atto di ricorso proposto in data 4 novembre 2021). 2. …

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  • 4Simone Calvigioni
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    Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …

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  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2023

    IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 settembre 2021 la Corte di appello di Firenze - quale giudice del rinvio da questa Corte di cassazione - ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di tutela di una posizione creditoria (originariamente assistita da ipoteca) incisa da confisca emessa (ai sensi dell'art. 240-bis c.p.) in un procedimento penale definito in data 8 maggio 2013. Va precisato che la domanda «originaria» è stata proposta - il 13 giugno del 2015 - da Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., con posteriore cessione della posizione creditoria a Penelope Spv s.r.l. (attuale ricorrente, in forza di atto di ricorso proposto in data 4 novembre 2021). 2. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 26527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26527
Data del deposito : 20 maggio 2014

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