Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, quando il creditore cessionario di crediti "in blocco" ex art. 58 D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, pone a fondamento dell'istanza di ammissione del credito elementi documentali corredati da specifiche indicazioni in ordine all'acquisto della titolarità dei crediti, il giudice che ritiene insufficiente la documentazione prodotta deve far ricorso ai propri autonomi poteri istruttori e, previa attivazione del contraddittorio, assumere direttamente informazioni ovvero chiedere ulteriore documentazione e precisazioni all'istante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficientemente assolto l'onere di provare la propria legittimazione a proporre domanda di ammissione al credito da parte di creditore che aveva prodotto procura speciale e fornito indicazione analitica di dati sulla base dei quali affermava di essere cessionario dei rapporti giuridici).
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione dell'art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica "ipso iure" i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicchè, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall'art. 52, comma primo, lett. b, del citato decreto legislativo. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio si applica nei confronti di tutti i creditori, sia originari che successivi cessionari del credito, i quali siano diventati titolari del diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, ed opera indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2015, n. 28839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28839 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1126
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 49073/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.;
avverso il decreto del 22/01/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con decreto del 22/01/2014, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda con la quale la società FO s.p.a. aveva chiesto di essere ammessa al credito ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, nell'ambito del procedimento di prevenzione a seguito del quale era stato confiscato l'immobile sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte sul quale era stato trascritto atto di pignoramento in data 03/03/1997 e, successivamente, in data 13/06/1997, trascritto sequestro di prevenzione cui era seguita la confisca con decreto del 09/07/2002. Il Tribunale rigettava la domanda sotto i seguenti profili:
a) perché l'istante "pretende di esercitare un diritto di credito, originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (Carical) s.p.a. di Napoli in forza di contratto di conto corrente sottoscritto con ED GI, senza in alcun modo allegare ne' tantomeno dimostrare la titolarità in capo a sè del credito azionato (che dovrebbe dipendere, come si desume dalla procura speciale allegata all'istanza, dalla qualità di procuratore di TE CE s.p.a., a sua volta cessionaria di credito in forza di una cessione in blocco, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58);
l'FO invero per un verso non dichiara di agire nella qualità di procuratore di TE CE, e per altro verso chiede in proprio l'ammissione del credito, senza allegare e comunque senza provare come sarebbe divenuta titolare del diritto azionato, dilettando pertanto la legittimazione attiva dell'istante;
b) perché, in assenza di esibizione del contratto di cessione del credito, la domanda difetta di allegazione e prova non solo sotto il profilo della titolarità del credito in capo a FO e alla società (eventualmente) mandante, TE CE s.p.a., ma anche sotto il profilo della buona fede del creditore cessionario, non essendo nota l'entità dei crediti ceduti, con ciò impedendosi ogni verifica sull'esatto adempimento degli oneri di diligenza";
c) perché già la prima cessione in blocco di crediti dalla Carical a Intesa Gestione Crediti risale al 21/12/1998 e, quindi, ad epoca successiva alla trascrizione del sequestro e della confisca dell'immobile pignorato del 13/06/1997;
d) perché, in ogni caso, dovendosi, in caso di cessione del credito, essere valutata sia la buona fede del cedente che quella del cessionario, dall'esame della documentazione in atti, l'onere probatorio in ordine alla buona fede circa il nesso di strumentante ex art. 52 lett. b) L. 159/2011 non era stato assolto.
2. Avverso il suddetto decreto, ITALFONDIARIO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. carenza di legittimazione: Il ricorrente, in ordine alla carenza di legittimazione attiva, ha eccepito che "nella procura già allegata (sub n. 1) alla stessa domanda di ammissione del credito, ristante non solo dichiara espressamente di agire in qualità di procuratore di TE CE s.r.l. ... ma indica pure tutti gli atti (procure, cessioni etc.) in virtù dei quali si giustificano i passaggi che oggi la legittimano a far valere il credito in oggetto";
2.2. VIOLAZIONE DELLA L. n. 228 del 2012, ART. 1, comma 194, D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. B): in ordine alla mancata prova sulla buona fede nell'ipotesi di cessione massiva dei crediti, il ricorrente sostiene che il suddetto decreto si porrebbe in contrasto con il principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 45260/2013 Rv. 257913, secondo il quale, nel caso di cessione massiva dei crediti "Tale modalità di cessione dei rapporti giuridici - da verificare nella sua effettiva entità, indicata dal ricorrente in decine di migliaia di posizioni cedute - prevista dalla legge, rende concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti a originaria garanzia ipotecaria, correlati ai crediti ceduti e obiettivamente influisce circa l'onere di diligenza richiesto".
Il ricorrente, poi, contesta l'affermazione del tribunale secondo la quale il credito del cessionario, se posteriore alla trascrizione del sequestro, non sarebbe comunque tutelabile: "ed infatti, nel dettato legislativo vigente, statuendosi che il diritto di credito del terzo non può rimanere pregiudicato ove il credito non sia strumentale alla attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, si impone al giudicante un accertamento mirato esclusivamente al rapporto creditore-proposto: ancor più precisamente al rapporto creditore-attività illecita, rimanendo assolutamente estraneo alla sfera della buona fede il rapporto creditore cedente (in buona fede) creditore cessionario. Occorre, in altri termini, ai fini della buona fede, secondo la normativa in vigore, che non vi sia un nesso di strumentalità fra l'originaria erogazione del credito (mai restituito) e l'attività illecita o che un simile nesso sia stato ignorato in buona fede dal creditore, escludendosi, dunque, che l'accertamento della buona fede possa dipendere dall'adempimento di un qualche asserito dovere di diligenza relativo al rapporto fra creditori, se non quando tale rapporto abbia natura interpositiva o sia comunque finalizzato ad eludere la misura reale".
Il ricorrente, infine, sostiene che "del tutto insufficiente ed illogica appare la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui, nel caso di specie, in assenza di esibizione del contratto di cessione del credito, la domanda difetta di allegazione e prova non solo sotto il profilo della titolarità del credito in capo a Ita/fondiario s.p.a. e alla società (eventualmente) mandante, TE CE s.p.a., ma anche sotto il profilo della buona fede del creditore cessionario, non essendo nota l'entità dei crediti ceduti, con ciò imponendosi ogni verifica sull'esatto adempimento degli oneri di diligenza. Ed infatti: non solo, a fondamento della sua stessa legittimazione, nella nomina in atti (allegato 1 alla domanda di ammissione del credito) FO S.p.A. ha indicato la sua qualità citando puntualmente tutte le cessioni del credito nel tempo avvenute;
ma soprattutto non potrebbe mai ritenersi - come pure sembra aver fatto il Tribunale - che l'istante avrebbe dovuto esibire gli atti di cessione dei crediti in blocco richiamati nella predetta nomina, trattandosi palesemente di atti il cui avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed i cui estremi sono tutti puntualmente indicati nella predetta procura speciale allegata alla domanda e dai quali può senz'altro evincersi anche l'effettiva entità dei crediti di volta in volta ceduti, ai fini della verifica sull'esatto adempimento degli oneri di diligenza da parte del cessionario";
2.3. VIOLAZIONE DELLA L. n. 228 del 2012, ART. 1, comma 194 e ss., E D.Lgs. n. 159 del 2001, art. 52, comma 1, LETT. B): il ricorrente, infine, contesta la motivazione con la quale il tribunale, nel merito, ha ritenuto "non raggiunta la prova sulla non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ne' tantomeno può ritenersi dimostrata la buona fede della CARICAL s.p.a., nel senso di ignoranza incolpevole del nesso di strumentante, in quanto dalla documentazione in atti emerge che, già prima della concessione del fido da cui deriva il credito in oggetto, il sig. BO IG, marito della sig.ra ED GI, era stato ripetutamente sottoposto a misure di prevenzione personali sin dagli anni '70 e '80, sostenendo che gli elementi valorizzati dal tribunale hanno natura presuntiva e si fondano su deduzioni tutte da dimostrare di cui alcune, peraltro, prive di senso".
DIRITTO
1. PROVA IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E ALLA CESSIONE DEI crediti: come si e' illustrato nella presente parte narrativa, il tribunale, innanzitutto, ha rigettato la domanda perche' il ricorrente FO: a) non avrebbe provato la legittimazione attiva;
b) non avrebbe provato di essere il cessionario dei crediti che faceva valere.
La censura dedotta dal ricorrente, è fondata.
Infatti, come ha già osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta "il primo motivo di ricorso appare fondato, in quanto le indicazioni contenute nella domanda di ammissione al credito, in particolare nella procura speciale ad essa allegata, in ordine alla cessione del credito dalla Carical alla TE CE s.r.l., risultano sufficienti ai fini della dimostrazione della effettività delle cessioni, tenuto conto della pubblicità connessa alle stesse e del riferimento specifico alla Gazzetta Ufficiale sulla quale è stato pubblicato l'avviso della cessione dei crediti in blocco".
Sul punto si può anche effettuare un mero rinvio alla doglianza dedotta in questa sede dal ricorrente le cui motivazioni sono ampiamente condivisibili.
Va, infatti, rammentato che il giudice ha ampi poteri i informazione ed acquisitivi (ex art. 666 c.p.p., comma 5) e che secondo l'approdo della più recente giurisprudenza civile (al quale deve ispirarsi il suddetto procedimento trattandosi, alla fin fine, di un procedimento finalizzato all'ammissione di un credito: in terminis SSUU civili 10532 del 7/5/2013):
a) l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali: SSUU civili 9217/2010 (Rv. 612563); Cass. 11898/2014 (Rv. 631290);
b) il giudice ben può rilevare, d'ufficio, una causa di nullità, ma proprio al fine di evitare decisioni "a sorpresa", ha l'obbligo di attivare sul punto il contraddittorio: in terminis Cass. civ. 25841/2013 (Rv. 628470); SSUU 26242/2014 (Rv. 633502) (in motivazione, pp. 4.10 - 5.10).
Può pertanto, sul punto, enunciarsi, sul punto, il seguente principio di diritto: "ove un creditore nel proporre domanda di ammissione al credito nel procedimento di prevenzione, alleghi, a dimostrazione della propria legittimazione, la procura speciale, indicando altresì, in modo specifico ed analitico, i dati sulla base dei quali egli affermi di essere cessionario di rapporti giuridici in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58, deve ritenersi assolto l'onere sia in ordine alla legittimazione attiva che alla titolarità del credito del quale ha chiesto l'ammissione. Ove il giudice ritenga, peraltro, la suddetta documentazione insufficiente, previa attivazione del contraddittorio, può, alternativamente, o assumere direttamente informazioni, o chiedere ulteriori precisazioni e documentazione all'istante".
2. VIOLAZIONE DELLA L. n. 228 del 2012, ART. 1, comma 194, D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. B): come si è illustrato nella presente parte narrativa, il tribunale, nel merito, ha respinto la domanda, in quanto ha ritenuto non provata la buona fede dell'FO.
2.1. È pacifico che, al procedimento in esame, si applica la normativa della previgente L. 575/1965 con le seguenti peculiarità:
- L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 199, la domanda di ammissione del credito, dev'essere presentata, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58, comma 2, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca;
- l'art. 58, comma 2, D.Lgs., stabilisce che la domanda del creditore deve contenere: "a) le generalità del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale";
- ex art. 1, comma 200, legge cit.:
a) alla procedura si "... applicano le disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9";
b) "Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché' la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";
c) la L. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. b), stabilisce che "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni ...: b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentante";
d) l'art. 52, comma 3, a sua volta, chiarisce che "nella salutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi".
2.2. La questione interpretativa principale che pone il coacervo di norme supra evidenziato consiste nello stabilire quale sia l'oggetto dell'onere probatorio che grava sul creditore istante: infatti, è proprio su questo punto che ruota la motivazione del Tribunale e che lo ha indotto a respingere la domanda dell'FO in quanto questi non avrebbe provato di essere in buona fede.
La norma chiave è l'art. 52, D.Lgs. cit. il quale è strutturato in modo molto rigorosa in quanto prevede, a ben vedere, due disposizioni.
La prima è quella che, testualmente, si desume dalla lettura del primo comma e, può essere così formulata: la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.
Tale disposizione presuppone, quindi, due congiunte condizioni:
a) che i diritti di credito o di garanzia reale abbiano data certa anteriore al sequestro;
b) che, ove sia provato il primo requisito, sia, poi, accertato:
b1) che il credito vantato dal terzo non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
b2) che, ove il credito sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il suddetto nesso di strumentante.
La seconda disposizione, si ricava dalla lettura a contrario dell'art. 52 cit. e può essere così formulata: la confisca pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro: in tal caso, la legge rende, ipso iure, automaticamente in colpa il creditore rendendo, quindi, irrilevante la prova sulle ulteriori condizioni previste nell'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit.. Ed infatti, ove si ritenesse che, anche nella suddetta ipotesi, debbano ricorrere le condizioni ulteriori previste nell'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit., la norma - nella parte in cui richiede la data certa anteriore al sequestro - si rivelerebbe del tutto inutile perché, comunque, anche nell'ipotesi di credito posteriore al sequestro, sarebbero richiesti i requisiti di cui alla cit. lett. b): in altri termini, la norma, con un'inammissibile interpretazione abrogatrice, dovrebbe leggersi come se dicesse: "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi ove ricorrano le seguenti condizioni ...: b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità".
Va, pertanto, data continuità a quella giurisprudenza che, in fattispecie simili, ha sempre ritenuto preclusiva della buona fede l'anteriorità della trascrizione del sequestro:
- Cass. 29197/2011 Rv. 250804 che, in una fattispecie in cui, all'epoca dell'acquisto del diritto reale risultava da tempo trascritto il sequestro e già disposta la confisca sia da parte del giudice dell'udienza preliminare che da parte della Corte d'appello, respinse la domanda della ricorrente che invocava la sua buona fede, rilevando che "tale elemento cronologico era, quindi, preclusivo della buona fede e dell'affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la possibilità di conoscenza dell'esistenza del provvedimento di sequestro attraverso la normale diligenza";
- Cass. 8015/2007 riv 236361 che, a fronte dell'eccezione della ricorrente che, a sostegno della propria buona fede, aveva sostenuto che, stante la mole dei crediti ceduti, i controlli potevano essere fatti solo a campione, per cui non le si può addebitare il fatto di non aver controllato i registri pubblici nel caso di specie, replicò che rilevando che "lo scopo dei registri pubblici è proprio quello di rendere opponibile a chicchessia una situazione esteriorizzata nelle forme prescritte".
Questa Corte, quindi, non ritiene di condividere il principio (invocato dalla ricorrente) enunciato da questa Corte con la sentenza n. 45260/2013 riv 257913, la quale, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (cessione di un credito successivo alla trascrizione del sequestro), ha ritenuto che la modalità di cessione in blocco dei rapporti giuridici prevista dalla legge, rende concretamente inesigibile -trattandosi di migliaia di posizioni - in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti a originaria garanzia ipotecaria, correlati ai crediti ceduti e obiettivamente influisce circa l'onere di diligenza richiesto.
In realtà, agli argomenti già evidenziati dalla citata giurisprudenza, può aggiungersi che l'acquisto in massa dei crediti non viene effettuato "alla cieca", ma sulla base di un'analisi dei crediti proprio perché, solo ove se ne conosca la qualità (e la quantità) si può determinare il prezzo di vendita.
Quindi, il comportamento del cessionario, finalizzato al controllo dei singoli crediti, quantomeno sotto il profilo che qui interessa, non è affatto impossibile ma, anzi, è doveroso e, comunque, non può derogare al tassativo principio fissato dalla normativa in esame.
Si, può, pertanto, sul punto, enunciare il seguente principio di diritto: "ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicché, essendo il creditore istante costituito automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova sulle ulteriori condizioni previste nell'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit.". Sulla base di quanto appena detto, si può, quindi, affermare che il l'onere probatorio, per il creditore istante, si articola nelle seguenti modalità:
a) deve, innanzitutto, provare che, nel momento in cui concesse il credito al proposto, non risultava trascritto sui beni del proposto alcun decreto di sequestro finalizzato alla confisca: la prova, ovviamente, non può che essere di natura cartolare;
b) superata positivamente la suddetta prova, deve, in secondo luogo, provare che il credito non era strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
c) ove risultasse che il credito era stato, invece, utilizzato dal proposto per la sua attività illecita o a quella che ne costituiva il frutto o il reimpiego, il creditore deve dimostrare di avere ignorato in buona fede il suddetto nesso di strumentalità. La prova dei requisiti sub b) e c), ovviamente, non può che essere data al momento della concessione del credito, essendo del tutto irrilevanti le vicende successive delle quali il creditore non poteva essere a conoscenza.
La buona fede, come si desume, poi, dall'art. 52, comma 3, D.Lgs. cit., può essere provata attraverso "le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi": si tratta di una norma che indica i criteri di valutazione che il tribunale deve seguire per stabilire se il creditore fosse o meno in buona fede ma che non esaurisce l'ambito della prova del creditore non trattandosi, con tutta evidenza, di un elenco tassativo ma solo di un elenco di criteri di massima.
2.3. Il legislatore, come si è appena illustrato, ha, quindi, preso in esame e disciplinato l'ipotesi che a proporre la domanda sia il creditore originario e cioè colui che mutuò delle somme di denaro al proposto.
Sennonché, com'è ben noto, le vicende del rapporto obbligatorio non sono statiche in quanto ben possono essere soggette a modifiche sia dal lato attivo che dal lato passivo.
Limitando, per ovvie ragioni, l'analisi al caso di specie, vi è, pertanto, da chiedersi cosa il creditore deve provare, ai fini della propria buona fede, ove egli non sia il creditore originario essendogli il credito pervenuto a seguito di una o più modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie, al ricorrente FO (e, per esso a TE CE s.r.l.) il credito pervenne a seguito di cessione da parte dell'originaria creditrice Carical s.p.a..
La domanda che, quindi, occorre porsi è la seguente: il cessionario TE CE s.r.l. (e, per essa, il ricorrente FO) deve provare la buona fede del suo dante causa (Carical s.p.a.), o, avendo acquistato il credito quando risultava già la trascrizione del sequestro, non può provare neppure la sua buon fede dovendo la domanda essergli automaticamente respinta?
La risposta a questa domanda non può prescindere dalla disposizione di cui al cit. art. 52, D.Lgs. che, al primo comma, in modo tassativo, dispone che "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro ...": quindi, qualsiasi terzo creditore e non solo il terzo creditore originario e cioè colui che mutuò delle somme di denaro al proposto.
La legge, sul punto, non distingue e, quindi, non può prescindersi da questo inequivoco dato letterale in base al quale il terzo (sia esso il creditore originario che il creditore ad esso succeduto in virtù di negozi giuridici) che sia diventato creditore del proposto in data successiva alla trascrizione del sequestro, è costituito ipso iure in mala fede, secondo l'interpretazione che si è data dell'art. 52, D.Lgs. cit. (supra p. 2.2.).
Va, quindi, data continuità a quella giurisprudenza di questa Corte (pure richiamata nel decreto impugnato) secondo la quale "il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, al quale viene riconosciuta a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al cedente":
Cass. 16743/2008 Rv. 239625. Ogni altra questione (in specie la prova della buona fede originaria del cedente), resta quindi assorbita e del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Solo ad abundantiam, si può rilevare che, comunque, anche ove si volesse ritenere che il creditore acquirente, in epoca successiva alla trascrizione del sequestro, di un credito sorto anteriormente al suddetto sequestro, sia legittimato a provare la buona fede del suo dante causa, nel caso di specie, la motivazione del Tribunale censurabile solo sotto il profilo della violazione di legge e non per i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), non si presta ad alcuna censura.
Infatti, sul punto, la motivazione è amplissima, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge (sotto il profilo dell'apparenza), la censura della ricorrente, involgendo, a ben vedere, vizi motivazionali di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015