Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2015, n. 28839
CASS
Sentenza 3 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure di prevenzione, quando il creditore cessionario di crediti "in blocco" ex art. 58 D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, pone a fondamento dell'istanza di ammissione del credito elementi documentali corredati da specifiche indicazioni in ordine all'acquisto della titolarità dei crediti, il giudice che ritiene insufficiente la documentazione prodotta deve far ricorso ai propri autonomi poteri istruttori e, previa attivazione del contraddittorio, assumere direttamente informazioni ovvero chiedere ulteriore documentazione e precisazioni all'istante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficientemente assolto l'onere di provare la propria legittimazione a proporre domanda di ammissione al credito da parte di creditore che aveva prodotto procura speciale e fornito indicazione analitica di dati sulla base dei quali affermava di essere cessionario dei rapporti giuridici).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione dell'art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica "ipso iure" i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicchè, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall'art. 52, comma primo, lett. b, del citato decreto legislativo. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio si applica nei confronti di tutti i creditori, sia originari che successivi cessionari del credito, i quali siano diventati titolari del diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, ed opera indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Commentari4

  • 1Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018

    Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …

     Leggi di più…

  • 2Credito, creditori, tutela del terzoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2017

  • 3Credito, creditoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2017

  • 4NPLs: disciplina, oneri e rischi delle operazioni di cessione del credito
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 maggio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2015, n. 28839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28839
Data del deposito : 3 giugno 2015

Testo completo