Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio, la cognizione del giudice è limitata ai punti della decisione già dedotti nel precedente ricorso e non esaminati dalla Corte di cassazione, ovvero a circostanze che, aggiungendosi ad elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo.
Commentario • 1
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2014, n. 52672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52672 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 02/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1609
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 12852/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR QU N. IL 15/06/1962;
AR IC N. IL 01/09/1966;
avverso l'ordinanza n. 1893/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. In data 29/11/2012 La Corte di Appello di Napoli ha rigettato un incidente di esecuzione proposto da NA LE e NA ME al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, impartito con sentenza pronunziata in data 7/04/2005 dal Tribunale di Nola, divenuta irrevocabile nei confronti del deceduto loro dante causa NA NR, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9. Gli istanti, eredi NA, avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione prospettando la pendenza di due procedure amministrative di condono edilizio ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, conv. con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta,
per difetto delle condizioni di legge, osservando che, dalle informazioni acquisite presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, era emerso che una delle procedure di condono (richiedente NA NR in data 10 febbraio 2004) era stata rigettata con provvedimento in data 8/09/2010 e che, per la seconda procedura (richiedente AU MA in data 10 dicembre 2004), era stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego.
2. Avverso tale ordinanza NA LE e NA ME avevano proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3, per avere il giudice dell'esecuzione adottato l'impugnato provvedimento senza il prescritto contraddittorio, in quanto le parti ed il difensore non avevano ricevuto l'avviso dell'udienza fissata in camera di consiglio. I ricorrenti avevano dedotto altresì vizio di violazione di legge, quanto alla valutazione delle proposte domande di condono edilizio, poiché esse erano state rigettate dall'amministrazione comunale sull'erroneo presupposto del mancato completamento dei lavori alla data del 31 marzo 2003, data in cui, invece, l'immobile sarebbe risultato interamente realizzato al rustico anche con completamento della copertura (sul punto i provvedimenti di rigetto della sanatoria sarebbero stati impugnati davanti al giudice amministrativo).
2.1. La Terza Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 39119 del 29/05/2013, aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato accogliendo il primo motivo di ricorso, sul presupposto che l'omesso avviso della data di udienza in camera di consiglio all'interessato e al difensore di fiducia determini una nullità di ordine generale di carattere assoluto ed insanabile, a termini dell'art. 178 c.p.p., lett. c), pure quando l'udienza sia stata tenuta in presenza di un difensore nominato di ufficio.
3. Con ordinanza in data 8/01/2014 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, rilevato che non era emersa alcuna nuova circostanza, rispetto alle argomentazioni espresse nel merito dall'ordinanza del 29/11/2012, annullata per nullità in rito, e che, in particolare, in sede di legittimità il difensore aveva lamentato di non aver potuto produrre documentazione comprovante i ricorsi al T.A.R. avverso i due provvedimenti di diniego, laddove in sede di rinvio aveva omesso tale produzione, perveniva a nuova pronuncia di rigetto.
4. Ricorrono per cassazione NA LE e NA ME censurando il provvedimento impugnato per aver ignorato, quale fatto sopravvenuto, l'avvenuta presentazione in data 2 dicembre 2013 di una ulteriore istanza al Comune di Casalnuovo finalizzata al rilascio di un permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 e art. 22, commi 1, 2 e 7 per la realizzazione di un ampliamento dell'edificio residenziale preesistente. I ricorrenti svolgono ampie argomentazioni a sostegno della possibilità che il Comune rilasci il titolo edilizio richiesto, ancorché l'edificio sia già realizzato, in quanto si tratterebbe di ampliamento rientrante nel limite del 20% della volumetria esistente, ritenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere per una revoca dell'ingiunzione a demolire ovvero per una sua sospensione in attesa di una pronuncia da parte del Comune.
5. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Considerazione preliminare da fare è che, nel caso in esame, l'annullamento dell'ordinanza del giudice di secondo grado è intervenuto per una violazione di norma processuale maturata nel corso del procedimento in violazione del diritto di difesa, concretamente lesiva delle esigenze difensive in ragione del fatto che alla parte non fosse stato consentito di depositare i ricorsi proposti al T.A.R. avverso i provvedimenti amministrativi di diniego del condono edilizio.
2.1. Va ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità.
3. Occorre, dunque, delimitare l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento pronunciato in sede di rinvio. Premesso che secondo l'art. 628 c.p.p., comma 2, tale provvedimento può essere impugnato soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte, tale norma è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell'accertamento definitivo che, realizzando l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale, mostrandosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Corte Cost.n. 136 del 3/07/1972,n. 21 del 19/01/1982,n. 294 del 26/06/1995). La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 41461 del 6/10/2004, Guerrieri, Rv.230578).
3.1. Sotto altro profilo, la Corte Costituzionale (n. 501 del 13/11/2000) ha avuto modo di ribadire la conformità a Costituzione della disciplina dettata dagli artt. 627 e 628 c.p.p. nella parte in cui esclude un sindacato del giudice del rinvio su asseriti errores, in iudicando e in procedendo, della Corte di Cassazione, sul presupposto che si tratti di un sistema in base al quale le linee del procedimento sono tracciate in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi, in attuazione del valore costituzionalmente protetto della definitività e certezza delle decisioni. In ragione di tale conformità a Costituzione, la Corte ha precisato che, una volta formatosi il giudicato interno, non possono essere rilevate eventuali nullità, relative eventualmente anche a violazioni del diritto di difesa, da parte del giudice del rinvio.
4. Applicando tali principi al caso in esame, la censura contenuta nel ricorso, concernente l'omessa valutazione da parte del giudice del rinvio di una nuova istanza presentata dai ricorrenti al Comune di Casalnuovo di Napoli, datata 2 dicembre 2013 (dunque di data successiva alla sentenza di annullamento) risulta infondata in quanto nell'ordinanza si legge che il Giudice dell'esecuzione, nella fase di rinvio dalla Suprema Corte, ha ritenuto di rigettare la richiesta difensiva tesa ad ottenere dal predetto Comune un parere su tale ulteriore istanza. La Corte territoriale ha rimarcato come l'attività difensiva in concreto preclusa dalla nullità accertata nel giudizio di legittimità si sostanziasse, secondo quanto dedotto dalla difesa in quella sede, nella produzione dei ricorsi all'autorità giudiziaria amministrativa proposti per ottenere l'annullamento dei due provvedimenti amministrativi di diniego delle istanze di condono. Nell'ordinanza impugnata si è, altresì, evidenziato che la difesa non ha tuttavia depositato, nel giudizio di rinvio, tali atti a sostegno dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, ritenendo per tale motivo immodificato il quadro di riferimento preso già in esame nell'ordinanza impugnata e pervenendo, per tale motivo, ad analoga soluzione.
5. La questione in questa sede proposta non attiene, dunque, alla violazione del principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione Penale di questa Corte ma, in ipotesi, ad una questione non decisa dal giudice di legittimità. Ma, con particolare riguardo alla norma contenuta nell'art. 628 c.p.p., comma 2, secondo la quale la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata '"soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla Corte di Cassazione", il principio di preclusione e la stessa logica del sistema delle impugnazioni sopra enunciata, in virtù della quale viene a formarsi un giudicato che si definisce progressivo sulle questioni non dedotte, impongono di chiarire che si debba trattare in ogni caso di punti della decisione già dedotti nel precedente ricorso e non esaminati, ovvero di elementi che, aggiungendosi ad elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo, cioè tale da legittimarne una diversa lettura, come ad esempio fatti sopravvenuti attinenti ai medesimi procedimenti amministrativi indicati nell'istanza originaria.
6. Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ritenere che il giudice dell'esecuzione in sede di rinvio abbia correttamente motivato il provvedimento di rigetto, non esaminando circostanze di fatto del tutto estranee alle questioni dedotte nel precedente ricorso ed, in definitiva, alla materia del contendere.
6.1. Per completezza, giova ricordare che l'ordine di demolizione ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008 Caccioppoli, Rv. 240539; Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128; Sez. 3, n. 3123 del 28/09/1995, Cristofaro, Rv. 202794). Non c'è dubbio, però, che l'ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità dello stesso con atti amministrativi (Sez. 3, n. 32540 del 08/06/2010, Fricano Rv. 248275).
6.2. Il rilascio del permesso in sanatoria non determina, tuttavia, automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Ciavarella, Rv. 224346).
6.3. A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono, il Giudice dell'esecuzione deve accertare se sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che, in un breve lasso di tempo, l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791;
Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Agostini, Rv. 237062), essendo congrua e logicamente motivata la decisione che rigetti l'istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione una volta che sia stato già acquisito l'esito negativo di due procedimenti amministrativi di condono edilizio.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014