Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2014, n. 52672
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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Massime1

In caso di annullamento con rinvio, la cognizione del giudice è limitata ai punti della decisione già dedotti nel precedente ricorso e non esaminati dalla Corte di cassazione, ovvero a circostanze che, aggiungendosi ad elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo.

Commentario1

  • 1La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove prove
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2014, n. 52672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52672
Data del deposito : 2 ottobre 2014

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