Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
IN 0 34 1 3 /03 REPUB POPOLU ALIANO --- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PRELAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE AGRARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Presidente R.G. N. 20709/01 DUVA 7815 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. - Consigliere- Rep. 960 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Ud.27/11/02 Consigliere Dott. Giovanni TI PETTI MANZO - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OB IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ---- ETTORE ROMAGNOLI, difesa dall'avvocato A DOMENICO SELLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RO NN, RO NZ, RO TEORO, RO DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li difende anche disgiuntamente2002 2350 all'avvocato RICCARDO RAVIGNANI, giusta delega in -1- atti;
- controricorrenti nonchè
contro
LI ST;
intimato avverso la sentenza n. 326/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 05/12/00 e depositata il 26/02/01 (R.G. 1220/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco | MANZO;
udito l'Avvocato Domenico SELLA;
udito l'Avvocato Mario RAVIGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso dichiarati inammissibili o in subordine assorbiti gli altri due. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO RO, RE RO, OD RO e GU RO, premesso di condurre in affitto da molti anni un fondo di proprietà ER, SQ, PI alienato a AR OB, senza che essi fossero stati messi in condizione di esercitare il diritto di prelazione, convenivano dinanzi al Tribunale di Verona l'acquirente per sentir dichiarare il diritto al riscatto del fondo. La convenuta resisteva alla domanda. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che gli attori non avevano provato di non aver venduto nel biennio precedente fondi agrari con un imponibile fondiario superiore a lire mille. Proposto appello, la Corte d'appello di Venezia lo accoglieva e dichiarava gli appellanti sostituiti a AR OB nell'acquisto del fondo rustico, subordinando l'efficacia della sentenza al pagamento del prezzo di lire trecento milioni. Avverso questa sentenza AR OB propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. IO, RE, OD e GU RO resistono con controricorso. La OB ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965, 2697 c.c. e 115 c.p.c. La Corte d'appello, pur avendo ritenuto che il requisito della mancata vendita di fondi da parte dei consorti RO dovesse essere dimostrato anche con riferimento alla Provincia di Padova, aveva ritenuto idonea a provare la circostanza la presunzione desumibile alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ciò in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 14 ottobre 1998, n. 10153. Il motivo è fondato. 3 ہو Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 14 ottobre 1998, n. 10153). Il principio è stato poi riaffermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 luglio 2002, n. 10981; Cass. 16 maggio 2001, n. 6742; Cass. 14 aprile 2001, n. 5594). Erroneamente dunque la sentenza impugnata ha ritenuto che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, potesse trarsi una presunzione che, unitamente alle risultanze del certificato del conservatore dei RR.II. di Verona, consentiva di ritenere soddisfatto l'onere della prova in ordine alla condizione dell'azione consistente nella mancata alienazione. Tanto più che non è neppure corretta la "lettura" unitaria della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della certificazione del conservatore dei RR.II., poiché la certificazione era relativa solo alla Provincia di Verona e non anche alla provincia di Padova, cosicché per quest'ultima la prova era unicamente quella desunta dalla dichiarazione sostitutiva. Laces del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge per avere la Corte دو territoriale ritenuto la natura agricola del fondo, e del terzo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Per quanto detto, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo;
cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vinois fuva مس DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi -7 MAR. 2003 . IN TI IL CANCELLIERE C1 IN TI CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 25/7/2003 serie 4 al n. 27638 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rice 5