Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2024, n. 28657
CASS
Sentenza 7 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 25 settembre 2024 e pubblicata il 7 novembre 2024. Le parti in causa erano un lavoratore disabile e la società Eurospin Lazio S.p.A. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva respinto il suo appello contro una sentenza di primo grado, chiedendo la nullità della clausola di termine del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, la conversione in contratto a tempo indeterminato e il risarcimento per danni derivanti dall'assegnazione a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.

Il giudice ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi di ricorso, evidenziando che il lavoratore non aveva dimostrato l'effettiva adibizione a mansioni diverse da quelle previste dal contratto e che non era stata provata la violazione delle prescrizioni sanitarie. Tuttavia, ha accolto il settimo motivo, relativo alla modifica unilaterale dell'orario di lavoro, ritenendo che tale modifica costituisse un inadempimento del datore di lavoro, il quale non aveva rispettato le condizioni contrattuali. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame limitato alla domanda risarcitoria.

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Ai fini della valida assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di lavoratori con disabilità non è necessaria, da parte del datore di lavoro, la previa stipula di convenzioni con la P.A. ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999.

Anche nella vigenza della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui agli artt. 4-12 del d.lgs. n. 81 del 2015, la modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione lavorativa pattuita nel contratto di lavoro part-time, in ragione della sua necessaria determinazione convenzionale ed in assenza di clausole elastiche, costituisce inadempimento contrattuale, a maggior ragione per i lavoratori assunti ai sensi della l. n. 68 del 1999, potendo tale modifica risultare incompatibile con le loro minorazioni e conseguenti peculiari esigenze di recupero delle energie psico-fisiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2024, n. 28657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28657
    Data del deposito : 7 novembre 2024

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