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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 428 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Rossi;
ATTORE
E già (C.F. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Responsabile Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona de Septis;
CONVENUTA
NONCHÉ
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_3 Controparte_1 chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati in € 58.000,00) patiti quale terzo trasportato in conseguenza del sinistro verificatosi in Crotone, Loc. Salica, in data 06.06.2014, alle ore 9.00 circa, allorquando, mentre era a bordo del veicolo autocarro Iveco tg AG193WR, assicurato con (oggi , condotto dal proprietario , CP_2 Controparte_1 CP_3 questi nel percorrere la via Diamante, giunto all'incrocio con la via Olimpia, non si
1 avvedeva del segnale di stop ed impattava contro il veicolo Alfa Romeo 166, tg.
BT846LC, condotto dal proprietario , proveniente dalla via Olimpia. Persona_1 ha chiesto il rigetto della domanda o in subordine la limitazione del Controparte_1 risarcimento entro i limiti di giustizia, rappresentando l'elevata divergenza tra la quantificazione dei danni operata dall'attore e quella conseguente agli accertamenti condotti in sede stragiudiziale dal medico proprio fiduciario, il quale aveva riconosciuto la compatibilità eziologica con l'evento limitatamente alle lesioni riportate dall'attore al rachide cervicale e alle ginocchia, escludendola invece per le lesioni dentarie, ed aveva altresì negato la compatibilità delle accertate lesioni con il corretto uso dei presidi di protezione. Ha allegato, inoltre, di aver corrisposto all'attore la somma di € 1.210,00 dallo stesso trattenuta a titolo di acconto.
, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del CP_3
13.07.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dall'attore, ai sensi degli artt. 141 D.lgs. n. 209/2005, è fondata e merita accoglimento.
Incontroversa la verificazione del sinistro nelle circostanze di tempo e luogo allegate nell'atto di citazione, è stata espletata ctu medico legale volta ad accertare le lesioni riportate dall'attore causalmente riconducibili al sinistro.
Il Ctu nominato in corso di causa, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato “trauma cranico minore – lieve trauma arcata dentaria inferiore – distorsione rachide cervicale –trauma distorsivo ginocchio dx e sx”, da cui sono residuati “postumi caratterizzati da dolore cervicale e capogiri nei movimento bruschi del capo con contrattura dei muscoli paravertebrali e cefalea e gonalgia bil durante lunghe camminate e nel salire le scale e frequenti episodi di sindrome vertiginosa”.
Il Ctu ha accertato che tali esiti determinano una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari al 3% ed hanno comportato una inabilità temporanea totale di giorni 10 nonché una inabilità temporanea parziale di 45 giorni al 50% e 83 giorni al 25%.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu possono essere integralmente condivise, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente e non inficiate dai rilievi delle parti, atteso che parte attrice non ha fatto pervenire osservazioni ex art. 195 c.p.c., mentre le
2 osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta risultano superate dalle valutazioni del Ctu, rese in sede di perizia definitiva ed adeguatamente motivate.
Al riguardo, non risulta ostativa la circostanza che le lesioni non siano state oggetto di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Sul punto deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.lgs. n. 209/2005, così come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 32, commi 3-ter e 3-quater, inseriti entrambi dalla L. n. 27 del 2012, di conversione del D.L. n. 1/2012 e dalla L. 4 agosto
2017, n. 124, all'art. 1, comma 19, “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014 e ord. n. 242 del
2015), la ratio della normativa del 2012 è quella di impedire che l'accertamento diagnostico ridondi in una “discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati”, anche in considerazione dell'interesse
“generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”. Il che conferma l'esigenza economica di un equilibrio tra i premi incassati e le prestazioni che le società di assicurazione devono erogare (Cass. n. 1272/2018).
Più di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il rigore dimostrato dal legislatore nella materia in oggetto “non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.).
Infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (ord. n. 7753/2020). E l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente
(quali fratture, lussazioni, lesioni legamentose, ecc.). Pertanto, il rigore, che il
3 legislatore ha dimostrato di esigere, va inteso nel senso che - fermo restando un accertamento rigoroso in rapporto ad ogni singola patologia e ferma restando l'irrilevanza della mera sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato - accanto a situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione,
l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede, ve ne possano essere altre nelle quali, al contrario, sempre data la natura della patologia e la modestia della lesioni, è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, sulla cui base dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili. In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, dunque, non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. n. 37477/2022).
Nella specie, come già rilevato, le valutazioni del Ctu sono scaturite dall'esame della documentazione medica in atti e dalla visita medico legale del periziando, nel corso della quale il Ctu ha rilevato quanto segue “Non si riscontra nulla all'esame obiettivo per quanto riguarda gli organi ed apparati ad eccezione del rachide cervicale, che comporta dolore diffuso alla pressione digitale alla nuca con contrattura dei muscoli
4 paravertebrali cervicali. I movimenti di flesso estensione risultano ridotti nei gradi estremi e riferiti dolenti. I movimenti di inclinazione risultano ridotti della metà
Ginocchio dx e sx: asciutto i movimenti di flesso estensione sono riferiti dolenti e i movimenti di flesso estensione risultano ridotti nei gradi estremi”.
Può pertanto ritenersi clinicamente accertata la lesività conseguente al trauma derivato dal sinistro in oggetto, che il Ctu, con argomentazione esaustiva e convincente, ha ritenuto di valutare in una riduzione della integrità psico-fisica pari al 3%.
Non può ritenersi la sussistenza di elementi indicativi di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, valorizzabili ai sensi dell'art. 1227 c.c., della cui prova era onerata la convenuta.
In definitiva, può essere affermata, come dichiarato dal Ctu, la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro.
Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalla
Tabella del danno biologico di lieve entità, aggiornata, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età dell'attore al momento del sinistro (56 anni), il danno da invalidità permanente deve essere quantificato in €
2.670,54. Il danno da invalidità temporanea ammonta ad € 2.991,59, per un totale di €
5.662,13.
Considerato che non sono stati evidenziati aspetti peculiari in termini di sofferenza soggettiva e di ricadute nella sfera dinamico-relazionale dell'attore, non può darsi luogo ad alcun aumento percentuale dell'ammontare del risarcimento, in applicazione dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Le spese mediche documentate, causalmente riconducibili alle lesioni accertate dal Ctu
e derivanti dal sinistro (ossia “dolore cervicale e capogiri nei movimento bruschi del capo con contrattura dei muscoli paravertebrali e cefalea e gonalgia bil durante lunghe camminate e nel salire le scale e frequenti episodi di sindrome vertiginosa”) ammontano ad € 114,00.
Non possono, invece, essere riconosciute le spese mediche per cure odontoiatriche (di cui al preventivo prodotto in atti, ammontanti ad € 10.080,00) trattandosi di esborsi relativi a lesioni non accertate dal Ctu come causalmente riconducibili al sinistro per cui
è causa.
5 Il danno risarcibile ammonta, dunque, a complessivi € 5.776,13.
La compagnia assicuratrice ha corrisposto all'attore, in data 21.12.2015, la somma di €
1.210,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, trattenuta in acconto del maggior danno.
Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 6347/2014).
Detratto, in applicazione di tale principio, l'importo rivalutato dell'acconto (€ 1.470,15), residua un credito a favore dell'attore di € 4.305,98.
Va riconosciuto, inoltre, il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro (06.06.2014), sull'intera somma di € 5.776,13 fino alla data di versamento dell'acconto (21.12.2025); sulla somma residua per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del 06.06.2014 e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 4.305,98, dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali – che appare equo compensare nella misura di ½ in ragione del rilevante scarto tra la somma richiesta e quella liquidata – seguono per il residuo la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.305,98, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali residue, che liquida, con distrazione in favore dell'Avv. Carmine Rossi che ne ha fatto richiesta, in € 1.280,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu liquidate con separato decreto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
Così deciso in Crotone, li 16.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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