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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10514 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 63097/2022 R.G.T ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Passaro, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Caruso, come da CP_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato il 18.10.2022, premesso di avere contratto matrimonio durante il quale la coppia aveva adottato il figlio (nato il Per_1
24.6.2016), premetteva che il marito era un Notaio, che aveva avuto problemi con la giustizia penale nel 2106/2017 (per un'accusa relativa a reati tributari, come poi dedotto dal , nonché che faceva uso di cocaina e che aveva relazioni extraconiugali, e CP_1
chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del resistente;
affidarsi il figlio minore alla madre in va esclusiva, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso;
assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale;
determinarsi un assegno di mantenimento carico del resistente per il figlio pari ad euro 3.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie concordate, e per la stessa ricorrente pari ad euro 5.000,00 mensili;
disporre il pagamento del mutuo della casa coniugale a carico del marito;
disporre che il marito conceda in uso, almeno per due mesi estivi, la casa di;
autorizzarsi il rilascio dei Parte_2
documenti validi per l'espatrio.
Il costituendosi, contestava gli addebiti mossigli, rilevava che era stata la moglie ad CP_1
essersi allontanata dal coniuge, disinteressandosi dello stesso, imponendo anche in casa la presenza per anni dei suoi familiari, e chiedeva, nulla opponendo alla domanda di separazione: affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
determinarsi un assegno di mantenimento carico del resistente per il solo figlio pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie meglio indicate nella citata memoria, e, ove statuito un assegno di mantenimento anche per la moglie, pari ad una somma non superiore ad euro
1.000,00 mensili (con suddivisione tra le parti, in questo caso, al 60% a carico del marito ed al 40% a carico della moglie ,delle spese straordinarie per il figlio); assegnarsi al marito la casa coniugale (in caso di assegnazione del detto cespite alla moglie, l'assegno di mantenimento per il figlio veniva chiesto come non superiore ad euro 1.000,00 mensili).
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “ Il Presidente f.f., esaminati gli atti;
sentite le parti e le rispettive difese;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 3.5.2023, concessi termini per documenti e note fino al 26.5.2023; premesso di dover definire la presente fase presidenziale ai fini dell'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti alla luce della documentazione già acquisita, riservata alla successiva fase davanti al
G.I. l'istruttoria ulteriore;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore di 7 anni;
rilevato che è in atti una pennetta USB che riproduce una conversazione tra le parti dalla quale, a dire CP_ della , emergerebbe l'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte del il Pt_1 quale non contestava la provenienza dell'audio, unicamente deducendo che dalla detta conversazione non emergeva alcuna assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti (“In ogni caso, si confermano le contestazioni già svolte sia con riguardo alla foto prodotta da controparte per dimostrare l'uso abituale di cocaina da parte del marito, che ritrae un qualcosa di indefinibile e che è priva di riferimenti contestuali che possano dimostrare una CP_ eventuale riconducibilità al Dott. sia con riguardo al file audio da ultimo depositato, contenente la registrazione effettuata dalla signora di una telefonata intercorsa con il marito l'11 agosto 2022 alle ore 11,20 (dato ricavato Pt_1 dalla funzione “proprietà-dettagli” del file), mentre la stessa era già in vacanza con il bambino nella casa del ed il Per_2 marito li avrebbe raggiunti dal giorno dopo alla chiusura feriale dello studio. Si tratta in tutta evidenza di una trappola tesa dalla moglie per precostituirsi una prova da sfruttare nell'imminente giudizio di separazione, ma in realtà non fa CP_ altro che confermare che il Dott. non è un consumatore di quella sostanza tanto che, senza sapere ovviamente di essere registrato, egli dice alla moglie di volerla buttare via e di non avere alcuna intenzione di assumerla.”, cfr. note del
18.5.2023); CP_ ritenuto che dal detto audio parrebbe emergere, invece, che il assumesse cocaina, quantomeno in quel contesto temporale, ciò desumendosi dalle parole pronunciate dai coniugi, là dove da un lato la moglie contestava al marito di avere rinvenuto della cocaina in casa sul comodino e che c'era il rischio che il bambino la trovasse e, dall'altro lato, il marito negava di averla assunta ed affermando, anzi, di volerla buttare;
CP_ ritenuto, infatti, che all'evidenza dello stupefacente si trovava in casa, nella disponibilità del e, deve ritenersi, per uso personale, nulla di diverso essendo, allo stato, deducibile da quanto sopra esposto;
CP_ ritenuto di dover accertare l'attuale assunzione o meno di sostanze stupefacenti da parte del il quale, ove consenziente, si sottoporrà all'esame del capello presso una struttura pubblica;
ritenuto di dover, allo stato, ciò premesso, pronunciare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre alla presenza di persona di fiducia della madre o della madre stessa come segue: n. 2 pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dalle 16.30 alle 20.00, nonché sabato o domenica di ogni settimana con orario 10.00-19.00; il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua di Pasquetta ad anni alterni con orario 10.00-19.00; il 6 gennaio ed il 15 agosto ad anni alterni con orario 10.00-19.00; ritenuto di assegnare alla la casa coniugale sita in Roma, via Nicolai n. 91, in quanto ivi Pt_1 convivente con il figlio minore;
visti i redditi delle parti come da dichiarazioni reddituali e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti CP_ (il svolge la professione di notaio con reddito netto dichiarato di euro 286.993,00 nell'anno 2021, con ricavi dall'attività professionale pari ad euro 902.000,00 ed un redito imponibile pari ad euro
475.454,00; ha 4 dipendenti;
è proprietario della casa coniugale e di altro immobile sito in ha Parte_2 un saldo di conto corrente al settembre 2022 pari ad euro 445.386,00, altri due conti correnti con saldi a dicembre 2022 pari, rispettivamente, ad euro 259.216,00 e 27.319,00, oltre ad ulteriori due conti con saldi pari rispettivamente a circa euro 1.800,00 e 1.000,00; risulta anche titolare di un conto professionale del quale non ha indicato i saldi, ritenendo che solo una parte del denaro ivi versato siano competenze professionali, comunque poi riversate sui suoi conti, atteso che per il resto si tratta di somme sostanzialmente in deposito;
è titolare di due mutui per i due immobili citati pari, rispettivamente, ad euro 1.836,00 e 969,00 mensili e di finanziamenti per euro 743,00 totali mensili, oltre che del canone di locazione dell'immobile dove vive pari ad euro 1.500,00 mensili;
risulta avere venduto un immobile in comproprietà per la somma di euro 585.000,00 l'anno scorso, irrilevante il fatto che la sua quota non sia stata dallo stesso incassata (cfr. atto di compravendita, in atti); la : risulta avere lavorato con il marito fino a giugno 2022 e non risulta da allora svolgere attività Pt_1 lavorativa;
è proprietaria di terreni edificabili e di una villa con dependance dove vive la madre, immobili siti in Paraguay (la stessa ometteva inizialmente di indicarli per poi, su contestazione del marito, confermare di esserne proprietaria ma affermando anche che si trattava di cespiti gestiti dalla madre), da ritenersi irrilevante il fatto che i relativi frutti non siano versati alla stessa ma gestiti dalla madre;
è proprietaria di un immobile locato ad euro 1.150,00 mensili;
risulta titolare di un conto corrente con un saldo a dicembre 2022 pari ad euro 73.370,00 e di altro con saldo pari ad euro
23.180,00 a dicembre 2022, oltre che titolare di fondi e polizze per un valore totale pari ad euro
50.000,00 circa); CP_ ritenuto, ciò premesso, di determinare a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 2.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Prantte presso il suo domicilio, oltre all' 80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
CP_
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 2.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo domicilio, oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di Pt_1 questo Tribunale;
…”. Con ordinanza del 17.7.2024, poi, veniva rigettata l'istanza di modifica del provvedimento presidenziale avanzata dal “Il Giudice, CP_1
CP_ vista la istanza del del 29.5.2024 di seguito riportata, a modifica dell'ordinanza presidenziale emessa sul punto: “;“- affidare il figlio minore a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Persona_3 la responsabilità genitoriale;
- il minore avrà collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Via Filippo Nicolai n. 91 e il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti modi e tempi:
a) il lunedì e il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20;
b) a fine settimana alterni, dal sabato mattina dalle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 19;
c) durante le vacanze natalizie, coincidenti con la chiusura delle scuole, ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) ancora ad anni alterni il figlio trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali con l'uno o con l'altro Per_1 genitore che lo terrà con sé fino al momento del rientro a scuola, al termine delle vacanze dette;
e) durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno dieci giorni continuativi a partire dalla seconda metà del mese di agosto, nonché ulteriori cinque giorni da concordarsi con i genitori entro il 15 giugno di ciascun anno;
f) il piccolo trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e con ciascuno dei genitori il Per_1 giorno dei rispettivi compleanni di questi ultimi.
In via strettamente subordinata, il resistente chiede la revoca e modifica parziale dell'ordinanza de qua del 1° giugno
2023, nella parte riguardante le visite del padre da effettuarsi liberamente e senza alcuna vigilanza protetta della ricorrente e/o di altra eventuale persona incaricata”; visto il rigetto del reclamo avverso detta ordinanza, come da ordinanza della Corte d'Appello datata
28.3.2024, in atti;
vista la richiesta della , di seguito riportata: “1) Rigettare l'istanza di modifica formulata dal sig. Pt_1 CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare l'ordinanza presidenziale;
2) In ogni caso, ed anche in via
[...] subordinata: Confermata l'ordinanza presidenziale o modificata anche se parzialmente, si dispongano gli accertamenti necessari, con prelievo sempre di pelo/capello, mensilmente almeno per un periodo di 24 mesi, cosi da fornire prova della CP_ totale disintossicazione da parte del sempre che egli sia disponibile e per come sopra espressamente esposto ed all'esito…”; rilevato che con ordinanza presidenziale del 5.6.2023 veniva disposto, per quanto qui di interesse, quanto segue: “.. rilevato che è in atti una pennetta USB che riproduce una conversazione tra le parti dalla quale, a dire della , emergerebbe l'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina da Pt_1
CP_ parte del il quale non contestava la provenienza dell'audio, unicamente deducendo che dalla detta conversazione non emergeva alcuna assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti (“In ogni caso, si confermano le contestazioni già svolte sia con riguardo alla foto prodotta da controparte per dimostrare l'uso abituale di cocaina da parte del marito, che ritrae un qualcosa di indefinibile e che è priva di riferimenti contestuali che possano CP_ dimostrare una eventuale riconducibilità al Dott. sia con riguardo al file audio da ultimo depositato, contenente la registrazione effettuata dalla signora di una telefonata intercorsa con il marito l'11 agosto 2022 alle ore 11,20 Pt_1
(dato ricavato dalla funzione “proprietà-dettagli” del file), mentre la stessa era già in vacanza con il bambino nella casa del ed il marito li avrebbe raggiunti dal giorno dopo alla chiusura feriale dello studio. Si tratta in tutta evidenza di Per_2 una trappola tesa dalla moglie per precostituirsi una prova da sfruttare nell'imminente giudizio di separazione, ma in CP_ realtà non fa altro che confermare che il Dott. non è un consumatore di quella sostanza tanto che, senza sapere ovviamente di essere registrato, egli dice alla moglie di volerla buttare via e di non avere alcuna intenzione di assumerla.”, cfr. note del 18.5.2023); CP_ ritenuto che dal detto audio parrebbe emergere, invece, che il assumesse cocaina, quantomeno in quel contesto temporale, ciò desumendosi dalle parole pronunciate dai coniugi, là dove da un lato la moglie contestava al marito di avere rinvenuto della cocaina in casa sul comodino e che c'era il rischio che il bambino la trovasse e, dall'altro lato, il marito negava di averla assunta ed affermando, anzi, di volerla buttare;
CP_ ritenuto, infatti, che all'evidenza dello stupefacente si trovava in casa, nella disponibilità del e, deve ritenersi, per uso personale, nulla di diverso essendo, allo stato, deducibile da quanto sopra esposto;
CP_ ritenuto di dover accertare l'attuale assunzione o meno di sostanze stupefacenti da parte del il quale, ove consenziente, si sottoporrà all'esame del capello presso una struttura pubblica;
ritenuto di dover, allo stato, ciò premesso, pronunciare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre alla presenza di persona di fiducia della madre o della madre stessa come segue: n. 2 pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dalle 16.30 alle 20.00, nonché sabato o domenica di ogni settimana con orario 10.00-19.00; il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua di Pasquetta ad anni alterni con orario 10.00-19.00; il 6 gennaio ed il 15 agosto ad anni alterni con orario 10.00-
19.00;…”; CP_ rilevato che venivano svolti accertamenti da parte del per la verifica di eventuali tracce di cocaina, che avrebbero dovute essere depositati entro il 26.7.2023 (come da ordinanza presidenziale) e che, invece, veniva depositati solo il successivo mese di ottobre, con prelievo del capello in data 27.9.2023, e che davano esito negativo quanto all'assunzione abituale e continuativo di cocaina con riguardo ai precedenti tre mesi circa (in atti); CP_ rilevato che, anche volendo prescindere dai motivi che inducevano il a dover prorogare il prelievo ed il deposito, occorre valutare in ogni caso il fatto che, nell'immediatezza dell'ordinanza, lo stesso non dava prova del suo stato di assuntore o meno di sostanza stupefacente;
rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti (in particolare screenshot di messaggi Whatsapp, CP_ anche tra la e la sorella del del 5.5.2022, solo genericamente contestati da quest'ultimo), Pt_1
CP_ emerge come il ricorrente avesse effettivamente un problema (la sorella del diceva alla che Pt_1 aveva visto il link che le aveva mandato per “il recupero drogati” e che “Mamma mia si parla di tre anni!!!” e CP_
“Non so proprio come convincere a fare un percorso di tre anni”); rilevato, poi, che all'udienza del 10.7.2024 il teste confermava quanto sostenuto Testimone_1 dalla , in particolare avendo lo stesso dichiarato di essere sopraggiunto a casa dei coniugi, in Pt_1
CP_ quanto chiamato dalla moglie del e di avere trovato il marito in stato confusionale che ammetteva di avere fatto “una cazzata”, stato confusionale dovuto, a dire della moglie, ad assunzione di sostanza stupefacente, senza che, d'altra parte, sia stata fornita altra spiegazione da parte del ricorrente anche di quanto dichiarato davanti al teste (“Confermo che era il 18.02. 2022 , data che mi ricordo bene , e fui chiamato a telefono verso sera da che mi chiese di raggiungerla in quanto , dopo aver messo a dormire il piccolo, aveva trovato il Pt_1 marito in stato confusionale e agitato e che le aveva risposto anche in modo abbastanza aggressivo. Io presi la macchina e CP_ andai da loro ed, entrato in casa , ho trovato il sul divano e mi sembrò che fu abbastanza sorpreso di vedermi;
io gli dissi : non sono qui per dare giudizi morali ma se ci sono problemi li possiamo affrontare in famiglia” e lui mi disse “e' CP_ stata una cazzata” Preciso che trovai il in stato piuttosto confusionale e che non ho le competenze per poter dichiarare se avesse preso droga ma preciso che , a telefono, mi disse che il marito le aveva mostrato un piattino con la Pt_1 cocaina.”); CP_ rilevato, inoltre, che il nel contestare quei messaggi, come detto genericamente (“Vengono altresì contestati i doc.ti 31, 32 e 33, circa i colloqui della ricorrente con la sorella del resistente, signora anche Persona_4 perché smentiti dal rapporto investigativo del 14 maggio 2022 di della National Services Group Testimone_2
s.r.l..”), faceva riferimento ad una relazione del maggio 2022 che veniva eseguita su incarico della sorella per qualche giorno sulle abitudini del fratello, relazione che accertava, tuttavia, unicamente i suoi spostamenti giornalieri, definendoli del tutto regolari ed abitudinari;
CP_ ritenuto che tutti questi elementi contrastino con la tesi del che sostiene di non fare proprio uso di sostanze, almeno per quanto fin qui emerso e salva ogni diversa ed eventuale valutazione all'esito del procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 2, così provvede: rigetta il ricorso.”.
In sede di precisazione delle conclusioni, il chiedeva, a parziale modifica delle CP_1
domande già svolte: affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come ivi meglio indicato;
determinarsi un assegno di mantenimento a suo carico per il figlio pari ad euro
2.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 1.000,00 mensili;
assegnarsi alla moglie la casa coniugale. In quella medesima sede, la in via principale, ferma la domanda di addebito, Pt_1
chiedeva l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio alla stessa, con diritto di visita per il padre come ivi meglio specificato, ove si dovesse accertare l'assunzione di sostanza stupefacente da parte del ove, invece, gli accertamenti fossero negativi, chiedeva CP_1
l'affidamento condiviso del minore (“sempre che il padre abbia seguito un percorso di riabilitazione e abbia fornito certezza di non fare uso di sostanze stupefacenti da almeno due anni;
”), con diritto di visita paterno come pure specificato nelle note di trattazione scritta del
10.12.2024; in ogni caso, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 3.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 8.000,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo
Tribunale (in via subordinata, un assegno per sé non inferiore al quello vigente e per il figlio non inferiore ad euro 7.000,00 mensili).
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, ritenute superflue, poi, le ulteriori richieste istruttorie di cui alle note di trattazione scritta del 10.12.2024 (infatti, quanto all'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi, deve specificarsi che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “, cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605).
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine alla domanda di addebito svolta dalla , poi, deve osservarsi che, oltre a Pt_1
quanto già dedotto nelle ordinanze citate circa l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del non smentito da successivi elementi probatori, è emersa la prova circa CP_1
condotte del marito violative dell'obbligo di fedeltà coniugale, come da messaggi scambiatisi con un'altra donna, con contenuto inequivocabile quanto alla relazione amorosa e sessuale tra i due e risalenti al giugno 2022; questi messaggi venivano successivamente contestati dal ma deve comunque rilevarsi che è in atti la relazione CP_1
investigativa del maggio 2022 (sulla quale l'investigatore , che aveva Persona_5
effettuato l'appostamento, ha deposto come teste), dalla quale risulta che il si era CP_1
incontrato a casa di una donna di mattina prima delle sette;
inoltre, da altra relazione investigativa, pure in atti, confermata dal teste , che aveva effettuato Testimone_3
gli appostamenti e che ne era il titolare, emergeva come il a giugno 2022, si fosse CP_1
recato di sera, verso le 20.30, sempre presso la medesima abitazione, andando a prendere la donna che vi abitava, salutandola con un bacio, andando poi in un ristorante con lei ed uscendone dopo la cena con scambio di effusioni, baci sul collo da parte del ed CP_1
CC (cfr. anche foto allegate alla citata relazione).
Ebbene, ritiene questo Collegio che a dette circostanze consegua l'accoglimento della domanda di addebito svolta dalla , in quanto si ritiene che non vi siano dubbi Pt_1
circa la relazione extraconiugale intrattenuta dal (il quale, come da relazione da CP_1
ultimo citata, e da deposizione testimoniale del teste , il successivo mese di Tes_3
agosto del 2022 sarebbe anche partito per una vacanza con quella stessa donna), senza che sia stata data prova da parte del resistente, come era suo onere, che la crisi coniugale fosse già in atto. E', certamente vero che la deduceva fin dal ricorso circa le Pt_1
vicende giudiziarie risalenti al 2016 del marito, ma non vi fondava la causa della frattura del vincolo matrimoniale avvenuta anni dopo, ciò che avrebbe esonerato il resistente dall'onere della prova sul punto, limitandosi ad attestare le evidenti difficoltà vissute dal nucleo familiare in quel periodo (nel quale venivano anche emesse misure cautelari personali e reali nei riguardi del marito), ma anche dando atto che la stessa coordinava l'attività lavorativa dal suo studio dove lei già lavorava, dunque aiutandolo in quel frangente, per poi specificare che la situazione familiare ebbe un peggioramento anni dopo, quando la moglie iniziò a notare condotte strane del coniuge, poi rapportate all'uso di cocaina, con definitivo tracollo del legame quando la moglie scoprì la relazione del marito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto vigente sul punto, non essendo stati allegati elementi tali da poter ritenere non più sussistenti i motivi che hanno condotto a quella decisione, vista anche l'età del minore e, in ogni caso, i tempi di frequentazione padre- figlio attuati nel tempo, inferiori rispetto a quelli previsti, per asseriti motivi di lavoro del come dedotto dalla e non specificamente contestato dal resistente, visti, CP_1 Pt_1
poi, anche i messaggi tra le parti allegati dalla nel sub-procedimento n. 2, dai Pt_1
quali emerge una difficoltà del a rispettare il diritto di visita stabilito. Deve CP_1
unicamente aggiungersi che alla madre spetteranno n. 15 giorni durante l'estate e n. 7 giorni durante l'inverno per trascorrere le vacanze con il figlio, da concordarsi con il rispettivamente entro il 30.5. ed il 30.11.di ciascun anno. CP_1
In vista del collocamento del figlio presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla stessa.
Quanto all'aspetto economico, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni come vigenti, pur valutata la documentazione depositata successivamente all'ordinanza presidenziale, considerando le somme disposte del tutto compatibili sia con le risorse complessive del che con le effettive esigenze della ricorrente e del figlio minore. CP_1
Le spese di lite della , in vista della natura della causa, della soccombenza del Pt_1 CP_1
circa la domanda di addebito e di affidamento del minore, nonchè della parziale reciproca soccombenza delle parti sulle domande di natura economica, sono poste a carico del nella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, compensate nel CP_1
resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Guidonia Montecelio (RM) in data 25.6.2011, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 17, parte
II, serie A);
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
-conferma a carico del l'assegno di mantenimento vigente per la moglie pari ad euro CP_1
2.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 2.800,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo Pt_1
domicilio, oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo
Tribunale;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di CP_1 Pt_1
due terzi, liquidate in euro 2.369,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 2.7.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 63097/2022 R.G.T ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Passaro, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Caruso, come da CP_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato il 18.10.2022, premesso di avere contratto matrimonio durante il quale la coppia aveva adottato il figlio (nato il Per_1
24.6.2016), premetteva che il marito era un Notaio, che aveva avuto problemi con la giustizia penale nel 2106/2017 (per un'accusa relativa a reati tributari, come poi dedotto dal , nonché che faceva uso di cocaina e che aveva relazioni extraconiugali, e CP_1
chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del resistente;
affidarsi il figlio minore alla madre in va esclusiva, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso;
assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale;
determinarsi un assegno di mantenimento carico del resistente per il figlio pari ad euro 3.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie concordate, e per la stessa ricorrente pari ad euro 5.000,00 mensili;
disporre il pagamento del mutuo della casa coniugale a carico del marito;
disporre che il marito conceda in uso, almeno per due mesi estivi, la casa di;
autorizzarsi il rilascio dei Parte_2
documenti validi per l'espatrio.
Il costituendosi, contestava gli addebiti mossigli, rilevava che era stata la moglie ad CP_1
essersi allontanata dal coniuge, disinteressandosi dello stesso, imponendo anche in casa la presenza per anni dei suoi familiari, e chiedeva, nulla opponendo alla domanda di separazione: affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
determinarsi un assegno di mantenimento carico del resistente per il solo figlio pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie meglio indicate nella citata memoria, e, ove statuito un assegno di mantenimento anche per la moglie, pari ad una somma non superiore ad euro
1.000,00 mensili (con suddivisione tra le parti, in questo caso, al 60% a carico del marito ed al 40% a carico della moglie ,delle spese straordinarie per il figlio); assegnarsi al marito la casa coniugale (in caso di assegnazione del detto cespite alla moglie, l'assegno di mantenimento per il figlio veniva chiesto come non superiore ad euro 1.000,00 mensili).
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “ Il Presidente f.f., esaminati gli atti;
sentite le parti e le rispettive difese;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 3.5.2023, concessi termini per documenti e note fino al 26.5.2023; premesso di dover definire la presente fase presidenziale ai fini dell'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti alla luce della documentazione già acquisita, riservata alla successiva fase davanti al
G.I. l'istruttoria ulteriore;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore di 7 anni;
rilevato che è in atti una pennetta USB che riproduce una conversazione tra le parti dalla quale, a dire CP_ della , emergerebbe l'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte del il Pt_1 quale non contestava la provenienza dell'audio, unicamente deducendo che dalla detta conversazione non emergeva alcuna assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti (“In ogni caso, si confermano le contestazioni già svolte sia con riguardo alla foto prodotta da controparte per dimostrare l'uso abituale di cocaina da parte del marito, che ritrae un qualcosa di indefinibile e che è priva di riferimenti contestuali che possano dimostrare una CP_ eventuale riconducibilità al Dott. sia con riguardo al file audio da ultimo depositato, contenente la registrazione effettuata dalla signora di una telefonata intercorsa con il marito l'11 agosto 2022 alle ore 11,20 (dato ricavato Pt_1 dalla funzione “proprietà-dettagli” del file), mentre la stessa era già in vacanza con il bambino nella casa del ed il Per_2 marito li avrebbe raggiunti dal giorno dopo alla chiusura feriale dello studio. Si tratta in tutta evidenza di una trappola tesa dalla moglie per precostituirsi una prova da sfruttare nell'imminente giudizio di separazione, ma in realtà non fa CP_ altro che confermare che il Dott. non è un consumatore di quella sostanza tanto che, senza sapere ovviamente di essere registrato, egli dice alla moglie di volerla buttare via e di non avere alcuna intenzione di assumerla.”, cfr. note del
18.5.2023); CP_ ritenuto che dal detto audio parrebbe emergere, invece, che il assumesse cocaina, quantomeno in quel contesto temporale, ciò desumendosi dalle parole pronunciate dai coniugi, là dove da un lato la moglie contestava al marito di avere rinvenuto della cocaina in casa sul comodino e che c'era il rischio che il bambino la trovasse e, dall'altro lato, il marito negava di averla assunta ed affermando, anzi, di volerla buttare;
CP_ ritenuto, infatti, che all'evidenza dello stupefacente si trovava in casa, nella disponibilità del e, deve ritenersi, per uso personale, nulla di diverso essendo, allo stato, deducibile da quanto sopra esposto;
CP_ ritenuto di dover accertare l'attuale assunzione o meno di sostanze stupefacenti da parte del il quale, ove consenziente, si sottoporrà all'esame del capello presso una struttura pubblica;
ritenuto di dover, allo stato, ciò premesso, pronunciare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre alla presenza di persona di fiducia della madre o della madre stessa come segue: n. 2 pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dalle 16.30 alle 20.00, nonché sabato o domenica di ogni settimana con orario 10.00-19.00; il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua di Pasquetta ad anni alterni con orario 10.00-19.00; il 6 gennaio ed il 15 agosto ad anni alterni con orario 10.00-19.00; ritenuto di assegnare alla la casa coniugale sita in Roma, via Nicolai n. 91, in quanto ivi Pt_1 convivente con il figlio minore;
visti i redditi delle parti come da dichiarazioni reddituali e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti CP_ (il svolge la professione di notaio con reddito netto dichiarato di euro 286.993,00 nell'anno 2021, con ricavi dall'attività professionale pari ad euro 902.000,00 ed un redito imponibile pari ad euro
475.454,00; ha 4 dipendenti;
è proprietario della casa coniugale e di altro immobile sito in ha Parte_2 un saldo di conto corrente al settembre 2022 pari ad euro 445.386,00, altri due conti correnti con saldi a dicembre 2022 pari, rispettivamente, ad euro 259.216,00 e 27.319,00, oltre ad ulteriori due conti con saldi pari rispettivamente a circa euro 1.800,00 e 1.000,00; risulta anche titolare di un conto professionale del quale non ha indicato i saldi, ritenendo che solo una parte del denaro ivi versato siano competenze professionali, comunque poi riversate sui suoi conti, atteso che per il resto si tratta di somme sostanzialmente in deposito;
è titolare di due mutui per i due immobili citati pari, rispettivamente, ad euro 1.836,00 e 969,00 mensili e di finanziamenti per euro 743,00 totali mensili, oltre che del canone di locazione dell'immobile dove vive pari ad euro 1.500,00 mensili;
risulta avere venduto un immobile in comproprietà per la somma di euro 585.000,00 l'anno scorso, irrilevante il fatto che la sua quota non sia stata dallo stesso incassata (cfr. atto di compravendita, in atti); la : risulta avere lavorato con il marito fino a giugno 2022 e non risulta da allora svolgere attività Pt_1 lavorativa;
è proprietaria di terreni edificabili e di una villa con dependance dove vive la madre, immobili siti in Paraguay (la stessa ometteva inizialmente di indicarli per poi, su contestazione del marito, confermare di esserne proprietaria ma affermando anche che si trattava di cespiti gestiti dalla madre), da ritenersi irrilevante il fatto che i relativi frutti non siano versati alla stessa ma gestiti dalla madre;
è proprietaria di un immobile locato ad euro 1.150,00 mensili;
risulta titolare di un conto corrente con un saldo a dicembre 2022 pari ad euro 73.370,00 e di altro con saldo pari ad euro
23.180,00 a dicembre 2022, oltre che titolare di fondi e polizze per un valore totale pari ad euro
50.000,00 circa); CP_ ritenuto, ciò premesso, di determinare a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 2.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Prantte presso il suo domicilio, oltre all' 80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
CP_
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 2.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo domicilio, oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di Pt_1 questo Tribunale;
…”. Con ordinanza del 17.7.2024, poi, veniva rigettata l'istanza di modifica del provvedimento presidenziale avanzata dal “Il Giudice, CP_1
CP_ vista la istanza del del 29.5.2024 di seguito riportata, a modifica dell'ordinanza presidenziale emessa sul punto: “;“- affidare il figlio minore a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Persona_3 la responsabilità genitoriale;
- il minore avrà collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Via Filippo Nicolai n. 91 e il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti modi e tempi:
a) il lunedì e il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20;
b) a fine settimana alterni, dal sabato mattina dalle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 19;
c) durante le vacanze natalizie, coincidenti con la chiusura delle scuole, ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) ancora ad anni alterni il figlio trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali con l'uno o con l'altro Per_1 genitore che lo terrà con sé fino al momento del rientro a scuola, al termine delle vacanze dette;
e) durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno dieci giorni continuativi a partire dalla seconda metà del mese di agosto, nonché ulteriori cinque giorni da concordarsi con i genitori entro il 15 giugno di ciascun anno;
f) il piccolo trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e con ciascuno dei genitori il Per_1 giorno dei rispettivi compleanni di questi ultimi.
In via strettamente subordinata, il resistente chiede la revoca e modifica parziale dell'ordinanza de qua del 1° giugno
2023, nella parte riguardante le visite del padre da effettuarsi liberamente e senza alcuna vigilanza protetta della ricorrente e/o di altra eventuale persona incaricata”; visto il rigetto del reclamo avverso detta ordinanza, come da ordinanza della Corte d'Appello datata
28.3.2024, in atti;
vista la richiesta della , di seguito riportata: “1) Rigettare l'istanza di modifica formulata dal sig. Pt_1 CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare l'ordinanza presidenziale;
2) In ogni caso, ed anche in via
[...] subordinata: Confermata l'ordinanza presidenziale o modificata anche se parzialmente, si dispongano gli accertamenti necessari, con prelievo sempre di pelo/capello, mensilmente almeno per un periodo di 24 mesi, cosi da fornire prova della CP_ totale disintossicazione da parte del sempre che egli sia disponibile e per come sopra espressamente esposto ed all'esito…”; rilevato che con ordinanza presidenziale del 5.6.2023 veniva disposto, per quanto qui di interesse, quanto segue: “.. rilevato che è in atti una pennetta USB che riproduce una conversazione tra le parti dalla quale, a dire della , emergerebbe l'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina da Pt_1
CP_ parte del il quale non contestava la provenienza dell'audio, unicamente deducendo che dalla detta conversazione non emergeva alcuna assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti (“In ogni caso, si confermano le contestazioni già svolte sia con riguardo alla foto prodotta da controparte per dimostrare l'uso abituale di cocaina da parte del marito, che ritrae un qualcosa di indefinibile e che è priva di riferimenti contestuali che possano CP_ dimostrare una eventuale riconducibilità al Dott. sia con riguardo al file audio da ultimo depositato, contenente la registrazione effettuata dalla signora di una telefonata intercorsa con il marito l'11 agosto 2022 alle ore 11,20 Pt_1
(dato ricavato dalla funzione “proprietà-dettagli” del file), mentre la stessa era già in vacanza con il bambino nella casa del ed il marito li avrebbe raggiunti dal giorno dopo alla chiusura feriale dello studio. Si tratta in tutta evidenza di Per_2 una trappola tesa dalla moglie per precostituirsi una prova da sfruttare nell'imminente giudizio di separazione, ma in CP_ realtà non fa altro che confermare che il Dott. non è un consumatore di quella sostanza tanto che, senza sapere ovviamente di essere registrato, egli dice alla moglie di volerla buttare via e di non avere alcuna intenzione di assumerla.”, cfr. note del 18.5.2023); CP_ ritenuto che dal detto audio parrebbe emergere, invece, che il assumesse cocaina, quantomeno in quel contesto temporale, ciò desumendosi dalle parole pronunciate dai coniugi, là dove da un lato la moglie contestava al marito di avere rinvenuto della cocaina in casa sul comodino e che c'era il rischio che il bambino la trovasse e, dall'altro lato, il marito negava di averla assunta ed affermando, anzi, di volerla buttare;
CP_ ritenuto, infatti, che all'evidenza dello stupefacente si trovava in casa, nella disponibilità del e, deve ritenersi, per uso personale, nulla di diverso essendo, allo stato, deducibile da quanto sopra esposto;
CP_ ritenuto di dover accertare l'attuale assunzione o meno di sostanze stupefacenti da parte del il quale, ove consenziente, si sottoporrà all'esame del capello presso una struttura pubblica;
ritenuto di dover, allo stato, ciò premesso, pronunciare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre alla presenza di persona di fiducia della madre o della madre stessa come segue: n. 2 pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dalle 16.30 alle 20.00, nonché sabato o domenica di ogni settimana con orario 10.00-19.00; il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua di Pasquetta ad anni alterni con orario 10.00-19.00; il 6 gennaio ed il 15 agosto ad anni alterni con orario 10.00-
19.00;…”; CP_ rilevato che venivano svolti accertamenti da parte del per la verifica di eventuali tracce di cocaina, che avrebbero dovute essere depositati entro il 26.7.2023 (come da ordinanza presidenziale) e che, invece, veniva depositati solo il successivo mese di ottobre, con prelievo del capello in data 27.9.2023, e che davano esito negativo quanto all'assunzione abituale e continuativo di cocaina con riguardo ai precedenti tre mesi circa (in atti); CP_ rilevato che, anche volendo prescindere dai motivi che inducevano il a dover prorogare il prelievo ed il deposito, occorre valutare in ogni caso il fatto che, nell'immediatezza dell'ordinanza, lo stesso non dava prova del suo stato di assuntore o meno di sostanza stupefacente;
rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti (in particolare screenshot di messaggi Whatsapp, CP_ anche tra la e la sorella del del 5.5.2022, solo genericamente contestati da quest'ultimo), Pt_1
CP_ emerge come il ricorrente avesse effettivamente un problema (la sorella del diceva alla che Pt_1 aveva visto il link che le aveva mandato per “il recupero drogati” e che “Mamma mia si parla di tre anni!!!” e CP_
“Non so proprio come convincere a fare un percorso di tre anni”); rilevato, poi, che all'udienza del 10.7.2024 il teste confermava quanto sostenuto Testimone_1 dalla , in particolare avendo lo stesso dichiarato di essere sopraggiunto a casa dei coniugi, in Pt_1
CP_ quanto chiamato dalla moglie del e di avere trovato il marito in stato confusionale che ammetteva di avere fatto “una cazzata”, stato confusionale dovuto, a dire della moglie, ad assunzione di sostanza stupefacente, senza che, d'altra parte, sia stata fornita altra spiegazione da parte del ricorrente anche di quanto dichiarato davanti al teste (“Confermo che era il 18.02. 2022 , data che mi ricordo bene , e fui chiamato a telefono verso sera da che mi chiese di raggiungerla in quanto , dopo aver messo a dormire il piccolo, aveva trovato il Pt_1 marito in stato confusionale e agitato e che le aveva risposto anche in modo abbastanza aggressivo. Io presi la macchina e CP_ andai da loro ed, entrato in casa , ho trovato il sul divano e mi sembrò che fu abbastanza sorpreso di vedermi;
io gli dissi : non sono qui per dare giudizi morali ma se ci sono problemi li possiamo affrontare in famiglia” e lui mi disse “e' CP_ stata una cazzata” Preciso che trovai il in stato piuttosto confusionale e che non ho le competenze per poter dichiarare se avesse preso droga ma preciso che , a telefono, mi disse che il marito le aveva mostrato un piattino con la Pt_1 cocaina.”); CP_ rilevato, inoltre, che il nel contestare quei messaggi, come detto genericamente (“Vengono altresì contestati i doc.ti 31, 32 e 33, circa i colloqui della ricorrente con la sorella del resistente, signora anche Persona_4 perché smentiti dal rapporto investigativo del 14 maggio 2022 di della National Services Group Testimone_2
s.r.l..”), faceva riferimento ad una relazione del maggio 2022 che veniva eseguita su incarico della sorella per qualche giorno sulle abitudini del fratello, relazione che accertava, tuttavia, unicamente i suoi spostamenti giornalieri, definendoli del tutto regolari ed abitudinari;
CP_ ritenuto che tutti questi elementi contrastino con la tesi del che sostiene di non fare proprio uso di sostanze, almeno per quanto fin qui emerso e salva ogni diversa ed eventuale valutazione all'esito del procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 2, così provvede: rigetta il ricorso.”.
In sede di precisazione delle conclusioni, il chiedeva, a parziale modifica delle CP_1
domande già svolte: affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come ivi meglio indicato;
determinarsi un assegno di mantenimento a suo carico per il figlio pari ad euro
2.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 1.000,00 mensili;
assegnarsi alla moglie la casa coniugale. In quella medesima sede, la in via principale, ferma la domanda di addebito, Pt_1
chiedeva l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio alla stessa, con diritto di visita per il padre come ivi meglio specificato, ove si dovesse accertare l'assunzione di sostanza stupefacente da parte del ove, invece, gli accertamenti fossero negativi, chiedeva CP_1
l'affidamento condiviso del minore (“sempre che il padre abbia seguito un percorso di riabilitazione e abbia fornito certezza di non fare uso di sostanze stupefacenti da almeno due anni;
”), con diritto di visita paterno come pure specificato nelle note di trattazione scritta del
10.12.2024; in ogni caso, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 3.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 8.000,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo
Tribunale (in via subordinata, un assegno per sé non inferiore al quello vigente e per il figlio non inferiore ad euro 7.000,00 mensili).
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, ritenute superflue, poi, le ulteriori richieste istruttorie di cui alle note di trattazione scritta del 10.12.2024 (infatti, quanto all'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi, deve specificarsi che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “, cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605).
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine alla domanda di addebito svolta dalla , poi, deve osservarsi che, oltre a Pt_1
quanto già dedotto nelle ordinanze citate circa l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del non smentito da successivi elementi probatori, è emersa la prova circa CP_1
condotte del marito violative dell'obbligo di fedeltà coniugale, come da messaggi scambiatisi con un'altra donna, con contenuto inequivocabile quanto alla relazione amorosa e sessuale tra i due e risalenti al giugno 2022; questi messaggi venivano successivamente contestati dal ma deve comunque rilevarsi che è in atti la relazione CP_1
investigativa del maggio 2022 (sulla quale l'investigatore , che aveva Persona_5
effettuato l'appostamento, ha deposto come teste), dalla quale risulta che il si era CP_1
incontrato a casa di una donna di mattina prima delle sette;
inoltre, da altra relazione investigativa, pure in atti, confermata dal teste , che aveva effettuato Testimone_3
gli appostamenti e che ne era il titolare, emergeva come il a giugno 2022, si fosse CP_1
recato di sera, verso le 20.30, sempre presso la medesima abitazione, andando a prendere la donna che vi abitava, salutandola con un bacio, andando poi in un ristorante con lei ed uscendone dopo la cena con scambio di effusioni, baci sul collo da parte del ed CP_1
CC (cfr. anche foto allegate alla citata relazione).
Ebbene, ritiene questo Collegio che a dette circostanze consegua l'accoglimento della domanda di addebito svolta dalla , in quanto si ritiene che non vi siano dubbi Pt_1
circa la relazione extraconiugale intrattenuta dal (il quale, come da relazione da CP_1
ultimo citata, e da deposizione testimoniale del teste , il successivo mese di Tes_3
agosto del 2022 sarebbe anche partito per una vacanza con quella stessa donna), senza che sia stata data prova da parte del resistente, come era suo onere, che la crisi coniugale fosse già in atto. E', certamente vero che la deduceva fin dal ricorso circa le Pt_1
vicende giudiziarie risalenti al 2016 del marito, ma non vi fondava la causa della frattura del vincolo matrimoniale avvenuta anni dopo, ciò che avrebbe esonerato il resistente dall'onere della prova sul punto, limitandosi ad attestare le evidenti difficoltà vissute dal nucleo familiare in quel periodo (nel quale venivano anche emesse misure cautelari personali e reali nei riguardi del marito), ma anche dando atto che la stessa coordinava l'attività lavorativa dal suo studio dove lei già lavorava, dunque aiutandolo in quel frangente, per poi specificare che la situazione familiare ebbe un peggioramento anni dopo, quando la moglie iniziò a notare condotte strane del coniuge, poi rapportate all'uso di cocaina, con definitivo tracollo del legame quando la moglie scoprì la relazione del marito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto vigente sul punto, non essendo stati allegati elementi tali da poter ritenere non più sussistenti i motivi che hanno condotto a quella decisione, vista anche l'età del minore e, in ogni caso, i tempi di frequentazione padre- figlio attuati nel tempo, inferiori rispetto a quelli previsti, per asseriti motivi di lavoro del come dedotto dalla e non specificamente contestato dal resistente, visti, CP_1 Pt_1
poi, anche i messaggi tra le parti allegati dalla nel sub-procedimento n. 2, dai Pt_1
quali emerge una difficoltà del a rispettare il diritto di visita stabilito. Deve CP_1
unicamente aggiungersi che alla madre spetteranno n. 15 giorni durante l'estate e n. 7 giorni durante l'inverno per trascorrere le vacanze con il figlio, da concordarsi con il rispettivamente entro il 30.5. ed il 30.11.di ciascun anno. CP_1
In vista del collocamento del figlio presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla stessa.
Quanto all'aspetto economico, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni come vigenti, pur valutata la documentazione depositata successivamente all'ordinanza presidenziale, considerando le somme disposte del tutto compatibili sia con le risorse complessive del che con le effettive esigenze della ricorrente e del figlio minore. CP_1
Le spese di lite della , in vista della natura della causa, della soccombenza del Pt_1 CP_1
circa la domanda di addebito e di affidamento del minore, nonchè della parziale reciproca soccombenza delle parti sulle domande di natura economica, sono poste a carico del nella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, compensate nel CP_1
resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Guidonia Montecelio (RM) in data 25.6.2011, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 17, parte
II, serie A);
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
-conferma a carico del l'assegno di mantenimento vigente per la moglie pari ad euro CP_1
2.500,00 mensili e per il figlio pari ad euro 2.800,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo Pt_1
domicilio, oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo
Tribunale;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di CP_1 Pt_1
due terzi, liquidate in euro 2.369,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 2.7.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi