TRIB
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/04/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2077/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2077/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TOSCA DEVID, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- Attrice PO - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. PESENTI MARCO e CONCIO FRANCESCO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, società che agisce in nome e per conto di e per essa Parte_2 Controparte_2
- Convenuta Opposto -
CONCLUSIONI Per l'Attrice PO Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejecti: atteso il formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle scritture private meglio indicate in premessa e prodotte da controparte a corredo del ricorso per ingiunzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda azionata con il ricorso introduttivo perché infondata, non provata e non provabile. Con vittoria di spese e compensi.
*
Per la Convenuta PO
L'Ill.mo Tribunale adito accolga le seguenti conclusioni:
- concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 569/2021 rubricato sub R.G. n. 1456/2021 emesso dal Tribunale di Piacenza in favore di e per essa, quale Parte_2 mandataria, e per essa non essendo CP_1 Controparte_2 l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del
pagina 1 di 9 decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Sig.ra al pagamento, in Parte_1 favore di società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_1 esclusivamente in nome e per conto di e per essa Parte_2 [...]
dell'importo di euro 9.900,98 oltre interessi convenzionali dal dovuto al Controparte_2 saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con decreto ingiuntivo n. 569/2021 – emesso in data 25/29.06.2021 e notificato in data
13.07.2021 – il Tribunale di Piacenza ingiungeva a di versare a la Parte_1 CP_1 somma di € 9.900,98, oltre interessi e spese legali, in forza di fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.3.1993 (ed estesa in garanzia in data 20.9.1994 e 28.2.1997 fino all'importo massimo di
Lire 40.000.000) in relazione al conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342 intestato a
. Controparte_3
In particolare, (di seguito, anche solo allegava che: CP_1 CP_1
i) era debitore di - successivamente fusa per Controparte_3 Controparte_4 incorporazione con - dell'importo di € 9.900,98, quale Controparte_5 saldo debitore del conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342;
ii) cedeva detto credito a Controparte_5 Parte_2
iii) incaricava di porre in essere tutti gli atti e/o adempimenti ritenuti Parte_2 CP_1 necessari e/o utili per il recupero del credito;
iv) vi provvedeva tramite la propria procuratrice speciale CP_1 Controparte_2
A.2 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.09.2021, l'PO chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo disconoscendo ex art. 214 c.p.c. le scritture private prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione;
in particolare, (i) la sottoscrizione della fideiussione omnibus
(Mod. 3342) in data 29/03/1993, con la quale si sarebbe costituita fideiussore di sig. CP_3
nei confronti di per l'importo di Lire 10.000.000; (ii)
[...] Controparte_4 la sottoscrizione del documento in data 20/09/1994, con il quale avrebbe acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993, fino all'importo di Lire 20.000.000; (iii) la sottoscrizione del documento in data 28/02/1997, con il quale avrebbe acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993 fino all'importo di Lire 40.000.000 (doc. 9 fasc. monitorio).
Deduceva, altresì, di non aver ricevuto la diffida ad adempiere che sosteneva averle inviato CP_1 in data 21.03.2016 presso l'indirizzo di Piacenza, via Passo Dei Guselli n. 43/B, in quanto non era più ivi residente sin dal 13.06.1997 (doc. 2 opponente).
pagina 2 di 9 A.3 Regolarmente costituitasi in giudizio, l'PO chiedeva, in via preliminare, di concedere termine per avviare la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 nonché la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e deducendo che il perfezionamento della notifica della lettera di diffida all'obbligato principale comportava l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della garante (doc. 10 fascicolo monitorio).
A.4 Alla prima udienza, il Giudice rigettava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; le Parti depositavano le relative memorie e, in data 5 aprile 2022, l'incontro di mediazione dava esito negativo.
Alla successiva udienza del 15 novembre 2022, il Giudice, ritenuto che l'istanza ex art. 216 c.p.c. articolata dall'PO fosse ammissibile, disponeva c.t.u. grafologica e nominava la dott.ssa
[...]
, alla quale sottoponeva il seguente quesito: “il CTU, sentite le parti ed i CCTTPP Persona_1 eventualmente nominati, esaminate le seguenti sottoscrizioni:
-sottoscrizione della fideiussione omnibus (Mod. 3342), in data 29/03/1993, con la quale
l'PO si è costituita fideiussore di , nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
– Filiale di Piacenza, per l'importo di Lire 10.000.000 e sottoscrizione per
[...] approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341, II comma, c.c., di detta fideiussione
(doc. n. 9, fasc. monitorio);
-sottoscrizione del documento in data 20 settembre 1994, con il quale l'PO ha acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993, dell'originario importo di
Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 20.000.000 (doc. n. 9, fasc. monitorio);
-sottoscrizione del documento in data 28 febbraio 1997, con il quale l'PO ha acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993, dell'originario importo di
Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 40.000.000 (doc. n. 9, fasc. monitorio).
Esaminate le sottoscrizioni dell'PO presenti nel fascicolo di causa (procura alle liti), acquisito saggio grafico della detta parte, esaminate le sottoscrizioni rese dall'PO sui documenti di identità (carta di identità, patente e passaporto) che la parte stessa esibirà al CTU, dica se le sottoscrizioni disconosciute siano o meno riferibili all'PO e perché e con quale grado di certezza”.
All'udienza del 26 settembre 2023, all'esito della c.t.u., l'PO nulla osservava sull'elaborato peritale e chiedeva un breve rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza.
Con ordinanza ex art. 127ter in data 22.1.2024, il Giudice prendeva atto del mancato raggiungimento di un accordo e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione del pagina 3 di 9 termine breve di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge di
20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
B. In diritto.
B.1 Il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa creditoria di nei confronti di CP_1 Parte_1 per l'importo di € 9.900,98, fondata sulla fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta
[...] in data 29.3.1993 (ed estesa in garanzia in data 20.9.1994 e 28.2.1997 fino all'importo massimo di Lire 40.000.000) in relazione al conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342 intestato a
. Controparte_3
B.2 Ciò posto, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le Parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova (S.U.13533/2001), incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'PO quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Sul piano processuale, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'Opposto (attore sostanziale) sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Tali principi vanno interpretati e applicati alla luce dei generali principi in tema di onere della prova. Invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533). In particolare, “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. civ., sez. I, sent. 6 giugno 2018, n.14640).
pagina 4 di 9 Sul piano processuale, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'Attore Opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tali principi vanno interpretati e applicati alla luce dei generali principi in tema di onere della prova.
Vige, infatti, nel nostro ordinamento il principio di “non contestazione” (principio fondato sull'art. 115 c.p.c. e prima della riforma sull'art. 167 c.p.c.), che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'altra parte;
corollario di ciò è che sia l'Attore che il Convenuto devono -rispettivamente- allegare e contestare specificatamente i fatti in contesa (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8376).
B.3 Preliminarmente, quanto alla titolarità del credito, occorre precisare che Parte_2 ha acquistato il diritto azionato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 Legge sulla
[...]
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
20.12.2017 con la (la quale ha incorporato Controparte_5 [...]
. Controparte_4
In conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 e dall'art. 58 T.U.B., di detta cessione veniva data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 23.12.2017 - Parte Seconda n. 151: “con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che il credito vantato nei confronti del sig. , derivante dal contratto di Controparte_3 conto corrente n. 631342 (ex 93376) acceso originariamente in data 06/11/1992 presso
l' della , fusa in Organizzazione_1 Controparte_4 Controparte_5
è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici
[...] individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile
1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la e la società Org_2 Parte_2
Di detta cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017” (doc. 4 opposta).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione. Si ribadisce, infatti, come l'art. 58 TUB, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco”, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un pagina 5 di 9 avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando, così, la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Occorre, inoltre, rilevare che la Gazzetta Ufficiale, prodotta unitamente al ricorso monitorio, individua esattamente il cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti.
In particolare, in essa si legge “ (l'"Acquirente") comunica di aver Parte_2 acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da
( o un " ), un insieme di crediti che Controparte_5 Org_3 Org_4 derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo
a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per Org_3 effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall Organizzazione_5
costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come
[...] successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da (vii) rapporti giuridici in Organizzazione_6 relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Organizzazione_7
(i " )” (doc 5 fasc. monit).
[...] CP_2 Org_3
Il credito vantato in origine da nei confronti dell'odierna Controparte_5
PO, oggetto della cessione de qua, soddisfa tutti i criteri individuati dalla richiamata
Gazzetta Ufficiale, trattandosi di credito derivante da scoperto di conto corrente, passato a sofferenza già nel 2016.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è l'attuale titolare del credito. Parte_2 conferiva, infine, procura speciale a “affinché provveda a compiere, Parte_2 CP_1 in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività, amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i "Crediti"), come di seguito meglio specificato:
(a) in generale, rappresentare e costituire la Società presso i Debitori, gli organi delle procedure esecutive e/o concorsuali radicate o da radicarsi […] (b) monitorare l'esecuzione delle obbligazioni di pagamento da parte dei Debitori;
(c) porre in essere nei confronti dei Debitori
pagina 6 di 9 ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente:
(i) per il recupero dei Crediti da parte della Società, e (ii) più in generale, per la migliore protezione degli interessi della Società in relazione ai Crediti, alle ipoteche ed alle altre garanzie che assistano i crediti, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo la facoltà di stabilire termini e condizioni delle transazioni, d di azionare proroghe o ristrutturazioni di debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti” (doc. 1 opposta).
B.4 Ciò posto, occorre passare all'esame del merito della vicenda.
Va rilevato che l'PO ha correttamente provato la sussistenza del proprio diritto, versando in atti: (i) fideiussione omnibus (Mod. 3342) datata 29.3.1993, con la quale si Parte_1 costituiva fideiussore di nei confronti di per Controparte_3 Controparte_4
l'importo di Lire 10.000.000; (ii) sottoscrizione del documento con il quale ella acconsentiva l'estensione della garanzia prestata in data 29.3.1993, dell'originario importo di Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 20.000.000, datato 20.9.1994; (iii) sottoscrizione del documento con il quale ella acconsentiva l'estensione della garanzia prestata in data 29.9.1993, dell'originario importo di Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 40.000.000, datato 28.02.1997; (iv) contratto di conto corrente;
(v) estratti conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342; (vi) certificazione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385 /1973; (vii) atto di fusione di in Controparte_4
(viii) avviso cessione del credito pubblica sulla Gazzetta Controparte_5
Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017; (ix) raccomanda a/r datata 10.03.2016 nei confronti di sig. ; (x) raccomandata a/r datata 21.03.2016 nei confronti Controparte_3 dell'odierna PO;
(xi) raccomandata a/r datata 01/08/2016 nei confronti di sig. CP_3
e nei confronti dell'odierna PO (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fasc. monit).
[...]
L'PO ha unicamente contestato il mancato perfezionamento della notifica della lettera di messa in mora del 21.03.2016 nonché la mancata sottoscrizione della fideiussione azionata (e dei relativi documenti di estensione della garanzia).
B.4.1 La prima eccezione è infondata, in quanto l'art. 1957 co. 4 c.c. stabilisce che “l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Emerge dagli atti che la notifica della lettera di diffida nei confronti dell'obbligato principale si sia perfezionata.
Conseguentemente, si realizza l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della garante odierna PO (doc. 10 fasc. monit.).
B.4.2 Quanto alla seconda eccezione, l'PO ha altresì disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme apposte sulla fideiussione omnibus e sui documenti con i quali acconsentiva all'estensione pagina 7 di 9 della garanzia;
l'PO, quindi, ha formulato istanza di verificazione e il Giudice ha disposto una c.t.u. grafologica.
Occorre richiamare le risultanze della perizia svolta in corso di causa, chiara, completa, coerente con i documenti in atti nonché attenta al rispetto del principio del contraddittorio;
essa costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione e i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità alcuna di rinnovazione e/o integrazione.
Si precisa che gli scritti verificato sono:
- X1: sottoscrizione della fideiussione omnibus (Mod. 3342) datata 29/03/1993;
- X2: sottoscrizione per approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341 co. 2 c.c. di detta fideiussione;
- X3: sottoscrizione del modello 3343 datato 20.09.1994;
- X4: sottoscrizione del modello 3343 datato 28.02. 1997.
La c.t.u. dott.ssa , all'esito di ampia analisi, ha concluso che: “le sottoscrizioni Persona_1 disconosciute apposte nei contratti suddetti siano riferibili alla Signora nella Parte_1 misura del novanta per cento per le ragioni sopra esposte e sintetizzabili in caratteristiche grafodinamiche, grafonomiche e grafologiche risultate nelle firme in verifica del tutto compatibili con le firme autografe e le altre scritture autografe. Il restante dieci per cento di incertezza è stato stimato dalla C.T.U. in considerazione del lungo tempo trascorso fra la data apparente dell'apposizione delle firme in verifica e la data delle firme di cui alla maggior parte delle scritture di comparazione, nonché in considerazione della modalità esecutiva propria della mano autografa nell'esecuzione di parte del nome, diversa dalle firme in verifica.”.
All'udienza di esame c.t.u., l'PO non ha formulato osservazioni, mentre l'PO ha contestato il punto in cui il perito ha rilevato il 10% di incertezza.
Il Tribunale ritiene che le firme apposte da sui documenti disconosciuti siano Parte_1 autentiche alla luce delle risultanze univoche della perizia e del fatto che il 10% di incertezza risulta fisiologico in materia di accertamenti grafologici;
circostanza questa ancor più acuita nel caso di specie in ragione sia del lungo lasso temporale trascorso tra l'apposizione delle firme e l'odierno procedimento, sia delle modalità di esecuzione della sottoscrizione.
È noto, del resto, che la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. civ. sez. III, 12/02/2015, n. 2761).
B.5 Alla luce dell'infondatezza delle doglianze dell'PO e della completa documentazione prodotta dall'PO a fondamento del proprio credito, va affermata la sussistenza del diritto pagina 8 di 9 azionato da e quindi rigettata l'odierna opposizione, con conseguente conferma del CP_1 decreto ingiuntivo n. 569/2021.
B.6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo.
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico dell'PO.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 569/2021, emesso in data 25.06.2021 dal Tribunale di Piacenza, decreto che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di;
Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili
(spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Piacenza il 22 aprile 2024.
Il Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2077/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TOSCA DEVID, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- Attrice PO - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. PESENTI MARCO e CONCIO FRANCESCO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, società che agisce in nome e per conto di e per essa Parte_2 Controparte_2
- Convenuta Opposto -
CONCLUSIONI Per l'Attrice PO Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejecti: atteso il formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle scritture private meglio indicate in premessa e prodotte da controparte a corredo del ricorso per ingiunzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda azionata con il ricorso introduttivo perché infondata, non provata e non provabile. Con vittoria di spese e compensi.
*
Per la Convenuta PO
L'Ill.mo Tribunale adito accolga le seguenti conclusioni:
- concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 569/2021 rubricato sub R.G. n. 1456/2021 emesso dal Tribunale di Piacenza in favore di e per essa, quale Parte_2 mandataria, e per essa non essendo CP_1 Controparte_2 l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del
pagina 1 di 9 decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Sig.ra al pagamento, in Parte_1 favore di società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_1 esclusivamente in nome e per conto di e per essa Parte_2 [...]
dell'importo di euro 9.900,98 oltre interessi convenzionali dal dovuto al Controparte_2 saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con decreto ingiuntivo n. 569/2021 – emesso in data 25/29.06.2021 e notificato in data
13.07.2021 – il Tribunale di Piacenza ingiungeva a di versare a la Parte_1 CP_1 somma di € 9.900,98, oltre interessi e spese legali, in forza di fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.3.1993 (ed estesa in garanzia in data 20.9.1994 e 28.2.1997 fino all'importo massimo di
Lire 40.000.000) in relazione al conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342 intestato a
. Controparte_3
In particolare, (di seguito, anche solo allegava che: CP_1 CP_1
i) era debitore di - successivamente fusa per Controparte_3 Controparte_4 incorporazione con - dell'importo di € 9.900,98, quale Controparte_5 saldo debitore del conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342;
ii) cedeva detto credito a Controparte_5 Parte_2
iii) incaricava di porre in essere tutti gli atti e/o adempimenti ritenuti Parte_2 CP_1 necessari e/o utili per il recupero del credito;
iv) vi provvedeva tramite la propria procuratrice speciale CP_1 Controparte_2
A.2 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.09.2021, l'PO chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo disconoscendo ex art. 214 c.p.c. le scritture private prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione;
in particolare, (i) la sottoscrizione della fideiussione omnibus
(Mod. 3342) in data 29/03/1993, con la quale si sarebbe costituita fideiussore di sig. CP_3
nei confronti di per l'importo di Lire 10.000.000; (ii)
[...] Controparte_4 la sottoscrizione del documento in data 20/09/1994, con il quale avrebbe acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993, fino all'importo di Lire 20.000.000; (iii) la sottoscrizione del documento in data 28/02/1997, con il quale avrebbe acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993 fino all'importo di Lire 40.000.000 (doc. 9 fasc. monitorio).
Deduceva, altresì, di non aver ricevuto la diffida ad adempiere che sosteneva averle inviato CP_1 in data 21.03.2016 presso l'indirizzo di Piacenza, via Passo Dei Guselli n. 43/B, in quanto non era più ivi residente sin dal 13.06.1997 (doc. 2 opponente).
pagina 2 di 9 A.3 Regolarmente costituitasi in giudizio, l'PO chiedeva, in via preliminare, di concedere termine per avviare la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 nonché la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e deducendo che il perfezionamento della notifica della lettera di diffida all'obbligato principale comportava l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della garante (doc. 10 fascicolo monitorio).
A.4 Alla prima udienza, il Giudice rigettava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; le Parti depositavano le relative memorie e, in data 5 aprile 2022, l'incontro di mediazione dava esito negativo.
Alla successiva udienza del 15 novembre 2022, il Giudice, ritenuto che l'istanza ex art. 216 c.p.c. articolata dall'PO fosse ammissibile, disponeva c.t.u. grafologica e nominava la dott.ssa
[...]
, alla quale sottoponeva il seguente quesito: “il CTU, sentite le parti ed i CCTTPP Persona_1 eventualmente nominati, esaminate le seguenti sottoscrizioni:
-sottoscrizione della fideiussione omnibus (Mod. 3342), in data 29/03/1993, con la quale
l'PO si è costituita fideiussore di , nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
– Filiale di Piacenza, per l'importo di Lire 10.000.000 e sottoscrizione per
[...] approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341, II comma, c.c., di detta fideiussione
(doc. n. 9, fasc. monitorio);
-sottoscrizione del documento in data 20 settembre 1994, con il quale l'PO ha acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993, dell'originario importo di
Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 20.000.000 (doc. n. 9, fasc. monitorio);
-sottoscrizione del documento in data 28 febbraio 1997, con il quale l'PO ha acconsentito l'estensione della garanzia prestata in data 29/03/1993, dell'originario importo di
Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 40.000.000 (doc. n. 9, fasc. monitorio).
Esaminate le sottoscrizioni dell'PO presenti nel fascicolo di causa (procura alle liti), acquisito saggio grafico della detta parte, esaminate le sottoscrizioni rese dall'PO sui documenti di identità (carta di identità, patente e passaporto) che la parte stessa esibirà al CTU, dica se le sottoscrizioni disconosciute siano o meno riferibili all'PO e perché e con quale grado di certezza”.
All'udienza del 26 settembre 2023, all'esito della c.t.u., l'PO nulla osservava sull'elaborato peritale e chiedeva un breve rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza.
Con ordinanza ex art. 127ter in data 22.1.2024, il Giudice prendeva atto del mancato raggiungimento di un accordo e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione del pagina 3 di 9 termine breve di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge di
20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
B. In diritto.
B.1 Il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa creditoria di nei confronti di CP_1 Parte_1 per l'importo di € 9.900,98, fondata sulla fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta
[...] in data 29.3.1993 (ed estesa in garanzia in data 20.9.1994 e 28.2.1997 fino all'importo massimo di Lire 40.000.000) in relazione al conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342 intestato a
. Controparte_3
B.2 Ciò posto, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le Parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova (S.U.13533/2001), incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'PO quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Sul piano processuale, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'Opposto (attore sostanziale) sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Tali principi vanno interpretati e applicati alla luce dei generali principi in tema di onere della prova. Invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533). In particolare, “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. civ., sez. I, sent. 6 giugno 2018, n.14640).
pagina 4 di 9 Sul piano processuale, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'Attore Opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tali principi vanno interpretati e applicati alla luce dei generali principi in tema di onere della prova.
Vige, infatti, nel nostro ordinamento il principio di “non contestazione” (principio fondato sull'art. 115 c.p.c. e prima della riforma sull'art. 167 c.p.c.), che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'altra parte;
corollario di ciò è che sia l'Attore che il Convenuto devono -rispettivamente- allegare e contestare specificatamente i fatti in contesa (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8376).
B.3 Preliminarmente, quanto alla titolarità del credito, occorre precisare che Parte_2 ha acquistato il diritto azionato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 Legge sulla
[...]
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
20.12.2017 con la (la quale ha incorporato Controparte_5 [...]
. Controparte_4
In conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 e dall'art. 58 T.U.B., di detta cessione veniva data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 23.12.2017 - Parte Seconda n. 151: “con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che il credito vantato nei confronti del sig. , derivante dal contratto di Controparte_3 conto corrente n. 631342 (ex 93376) acceso originariamente in data 06/11/1992 presso
l' della , fusa in Organizzazione_1 Controparte_4 Controparte_5
è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici
[...] individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile
1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la e la società Org_2 Parte_2
Di detta cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017” (doc. 4 opposta).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione. Si ribadisce, infatti, come l'art. 58 TUB, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco”, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un pagina 5 di 9 avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando, così, la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Occorre, inoltre, rilevare che la Gazzetta Ufficiale, prodotta unitamente al ricorso monitorio, individua esattamente il cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti.
In particolare, in essa si legge “ (l'"Acquirente") comunica di aver Parte_2 acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da
( o un " ), un insieme di crediti che Controparte_5 Org_3 Org_4 derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo
a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per Org_3 effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall Organizzazione_5
costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come
[...] successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da (vii) rapporti giuridici in Organizzazione_6 relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Organizzazione_7
(i " )” (doc 5 fasc. monit).
[...] CP_2 Org_3
Il credito vantato in origine da nei confronti dell'odierna Controparte_5
PO, oggetto della cessione de qua, soddisfa tutti i criteri individuati dalla richiamata
Gazzetta Ufficiale, trattandosi di credito derivante da scoperto di conto corrente, passato a sofferenza già nel 2016.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è l'attuale titolare del credito. Parte_2 conferiva, infine, procura speciale a “affinché provveda a compiere, Parte_2 CP_1 in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività, amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i "Crediti"), come di seguito meglio specificato:
(a) in generale, rappresentare e costituire la Società presso i Debitori, gli organi delle procedure esecutive e/o concorsuali radicate o da radicarsi […] (b) monitorare l'esecuzione delle obbligazioni di pagamento da parte dei Debitori;
(c) porre in essere nei confronti dei Debitori
pagina 6 di 9 ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente:
(i) per il recupero dei Crediti da parte della Società, e (ii) più in generale, per la migliore protezione degli interessi della Società in relazione ai Crediti, alle ipoteche ed alle altre garanzie che assistano i crediti, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo la facoltà di stabilire termini e condizioni delle transazioni, d di azionare proroghe o ristrutturazioni di debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti” (doc. 1 opposta).
B.4 Ciò posto, occorre passare all'esame del merito della vicenda.
Va rilevato che l'PO ha correttamente provato la sussistenza del proprio diritto, versando in atti: (i) fideiussione omnibus (Mod. 3342) datata 29.3.1993, con la quale si Parte_1 costituiva fideiussore di nei confronti di per Controparte_3 Controparte_4
l'importo di Lire 10.000.000; (ii) sottoscrizione del documento con il quale ella acconsentiva l'estensione della garanzia prestata in data 29.3.1993, dell'originario importo di Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 20.000.000, datato 20.9.1994; (iii) sottoscrizione del documento con il quale ella acconsentiva l'estensione della garanzia prestata in data 29.9.1993, dell'originario importo di Lire 10.000.000, fino all'importo di Lire 40.000.000, datato 28.02.1997; (iv) contratto di conto corrente;
(v) estratti conto corrente n. FIL. 01770 RAP. 000631342; (vi) certificazione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385 /1973; (vii) atto di fusione di in Controparte_4
(viii) avviso cessione del credito pubblica sulla Gazzetta Controparte_5
Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017; (ix) raccomanda a/r datata 10.03.2016 nei confronti di sig. ; (x) raccomandata a/r datata 21.03.2016 nei confronti Controparte_3 dell'odierna PO;
(xi) raccomandata a/r datata 01/08/2016 nei confronti di sig. CP_3
e nei confronti dell'odierna PO (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fasc. monit).
[...]
L'PO ha unicamente contestato il mancato perfezionamento della notifica della lettera di messa in mora del 21.03.2016 nonché la mancata sottoscrizione della fideiussione azionata (e dei relativi documenti di estensione della garanzia).
B.4.1 La prima eccezione è infondata, in quanto l'art. 1957 co. 4 c.c. stabilisce che “l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Emerge dagli atti che la notifica della lettera di diffida nei confronti dell'obbligato principale si sia perfezionata.
Conseguentemente, si realizza l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della garante odierna PO (doc. 10 fasc. monit.).
B.4.2 Quanto alla seconda eccezione, l'PO ha altresì disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme apposte sulla fideiussione omnibus e sui documenti con i quali acconsentiva all'estensione pagina 7 di 9 della garanzia;
l'PO, quindi, ha formulato istanza di verificazione e il Giudice ha disposto una c.t.u. grafologica.
Occorre richiamare le risultanze della perizia svolta in corso di causa, chiara, completa, coerente con i documenti in atti nonché attenta al rispetto del principio del contraddittorio;
essa costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione e i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità alcuna di rinnovazione e/o integrazione.
Si precisa che gli scritti verificato sono:
- X1: sottoscrizione della fideiussione omnibus (Mod. 3342) datata 29/03/1993;
- X2: sottoscrizione per approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341 co. 2 c.c. di detta fideiussione;
- X3: sottoscrizione del modello 3343 datato 20.09.1994;
- X4: sottoscrizione del modello 3343 datato 28.02. 1997.
La c.t.u. dott.ssa , all'esito di ampia analisi, ha concluso che: “le sottoscrizioni Persona_1 disconosciute apposte nei contratti suddetti siano riferibili alla Signora nella Parte_1 misura del novanta per cento per le ragioni sopra esposte e sintetizzabili in caratteristiche grafodinamiche, grafonomiche e grafologiche risultate nelle firme in verifica del tutto compatibili con le firme autografe e le altre scritture autografe. Il restante dieci per cento di incertezza è stato stimato dalla C.T.U. in considerazione del lungo tempo trascorso fra la data apparente dell'apposizione delle firme in verifica e la data delle firme di cui alla maggior parte delle scritture di comparazione, nonché in considerazione della modalità esecutiva propria della mano autografa nell'esecuzione di parte del nome, diversa dalle firme in verifica.”.
All'udienza di esame c.t.u., l'PO non ha formulato osservazioni, mentre l'PO ha contestato il punto in cui il perito ha rilevato il 10% di incertezza.
Il Tribunale ritiene che le firme apposte da sui documenti disconosciuti siano Parte_1 autentiche alla luce delle risultanze univoche della perizia e del fatto che il 10% di incertezza risulta fisiologico in materia di accertamenti grafologici;
circostanza questa ancor più acuita nel caso di specie in ragione sia del lungo lasso temporale trascorso tra l'apposizione delle firme e l'odierno procedimento, sia delle modalità di esecuzione della sottoscrizione.
È noto, del resto, che la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. civ. sez. III, 12/02/2015, n. 2761).
B.5 Alla luce dell'infondatezza delle doglianze dell'PO e della completa documentazione prodotta dall'PO a fondamento del proprio credito, va affermata la sussistenza del diritto pagina 8 di 9 azionato da e quindi rigettata l'odierna opposizione, con conseguente conferma del CP_1 decreto ingiuntivo n. 569/2021.
B.6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo.
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico dell'PO.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 569/2021, emesso in data 25.06.2021 dal Tribunale di Piacenza, decreto che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di;
Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili
(spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Piacenza il 22 aprile 2024.
Il Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini
pagina 9 di 9