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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello e nella persona del dott.
Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1668 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019 e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e RT C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tacelli, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON AN (Sa) alla via G.
Mazzini n. 9
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti per notar da Persona_1
Treviso, del 18.12.2014, rep n. 186905 - racc. n. 30367, dall'avv. Raffaele Boninfante, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Auletta (SA) alla via Principi di Piemonte n. 151
APPELLATA - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
(Cs) e residente in EG (Pz) alla contrada Grada, rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Canonico in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in EG (Pz) al viale Colombo n. 2
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E (C.F. , nata il [...] a [...] e ivi CP_3 C.F._3
residente alla I Traversa Piano dei Lippi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Altamura. ST procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
ON AN (Sa) alla via Giuseppe Mazzini n. 9
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di EG n. 208 del
12.07.2019, depositata in pari data, resa nel giudizio iscritto al n. 286/2016 R.G., riunito al procedimento n. 360/2016 R.G..
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.12.2019, ritualmente notificato, proponeva RT
gravame avverso la sentenza n. 208 emessa dal Giudice di Pace di EG il 12.07.2019, depositata in pari data, resa nel giudizio iscritto al n. 286/2016 R.G., riunito al procedimento n. 360/2016 R.G., al fine di ottenere la riforma integrale, o almeno parziale, dell'impugnata sentenza con la quale veniva dichiarata la responsabilità concorrente, in pari misura, di e nella causazione del sinistro occorso il 12.11.2016, in RT Controparte_2
EG (Pz) e, conseguentemente, in accoglimento parziale della domanda, Controparte_1
veniva condannata al pagamento in favore di della somma
[...] RT
residua di euro 2.598,06 per i danni fisici, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e in favore di della somma residua di euro 161,20 CP_3
per danno materiale alla vettura Fiat PA tg PZ258806; inoltre, in accoglimento parziale, della domanda proposta da , condannava al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di quest'ultimo della somma complessiva di euro 8.850,48, di cui euro
2.142,64 per i danni subiti dalla Fiat PA tg BA749ZK e di euro 6.707,81 per danni fisici, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi dal giorno del sinistro al soddisfo;
veniva infine condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari delle parti vittoriose.
L'appellante esponeva che in data 12.11.2015, alle ore 22,30 circa, in EG (Pz), il veicolo Fiat PA tg PZ PZ258806 di proprietà di , condotta dal figlio CP_3 RT
transitava sulla via S. Rocco e, giunta all'intersezione con via Umberto I, veniva urtata
[...]
dal veicolo Fiat PA tg BA749ZK di proprietà di , condotta dal Controparte_2
medesimo; che questi immettendosi a velocità sostenuta su via S. Rocco, senza fermarsi allo stop, ben segnalato, non avvedendosi dell'imminente passaggio del veicolo condotto da
, gli tagliava la strada urtando nella parte anteriore con la propria parte laterale Pt_1 pag. 2/19 sinistra;
che per lo stesso sinistro stradale venivano incardinati due giudizi innanzi al Giudice di Pace di EG: il primo iscritto al n. 286/2016 R.G. promosso da , quale CP_3
proprietaria della vettura Fiat PA tg PZ258806, nei confronti delle Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento dei danni materiali subiti alla vettura, il secondo
[...]
promosso da , quale conducente la Fiat PA tg PZ258806, nei confronti delle RT
e di , iscritto al n. 360/2016 R.G, al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti nel detto sinistro;
che nel primo procedimento spiegava intervento volontario con domanda riconvenzionale , già Controparte_2
costituito nel secondo giudizio con domanda riconvenzionale, il quale chiedeva la riunione dei due giudizi;
che con provvedimento del 25.01.2017, veniva disposta la riunione del fascicolo n. 360/2016 R.G. al fascicolo n. 286/2016 R.G.. Tanto premesso, l'appellante censurava la suddetta sentenza essenzialmente per errata, illogica ricostruzione del fatto storico, per errata valutazione del quadro probatorio e per violazione dell'art. 2054, poiché il
Giudice di Pace aveva ritenuto la responsabilità concorrente, in pari misura, di entrambi i conducenti nella causazione dell'evento. In particolare, deduceva che il giudice di prime cure qualificava la manovra di come semplice manovra di svolta e non come Controparte_2
attraversamento di una intersezione, nel pieno di un crocevia, con segnaletica orizzontale e verticale di STOP;
che detta manovra di svolta non si sarebbe compiuta, tanto meno era iniziata, perché la collisione avveniva dopo che aveva oltrepassato la linea di _2
arresto STOP e nella corsia di transito della Fiat PA tg PZ PZ258806, condotta da RT
, ben prima che la Fiat PA tg BA749ZK, di colore verde, condotta da
[...] _2
, poteva raggiungere la corsia in direzione centro di EG;
che quindi
[...]
non concedeva la dovuta precedenza al veicolo condotto da Controparte_2 RT
e non si avvedeva della presenza di altro veicolo e del sopraggiungere di
[...] RT
; che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto, quale concausa del sinistro,
[...]
l'alta velocità di marcia di non consona ai centri abitati in considerazione dei RT punti d'urto tra le due auto;
che invece le risultanze istruttorie nulla avevano evidenziato in ordine all'asserita velocità, né dal rapporto dei CC. vi era stata contestazione nei confronti di
; che il giudice di prime cure non aveva considerato il rapporto dei CC. dal RT quale emergeva che: 1) il punto d'urto veniva localizzato nella corsia della vettura condotta da
, 2) la collocazione di entrambi i veicoli rimaneva sulla corsia di marcia del RT
veicolo di a una distanza, l'una dall'altra, di un metro e dieci centimetri;
3) l'assenza Pt_1
di tracce di frenata;
4) la dinamica veniva descritta come scontro frontale/laterale sx con accartocciamento della parte anteriore dell'auto condotta da e accartocciamento della Pt_1 pag. 3/19 parte dello sportello e del parafango anteriore sx, rottura del mozzo della ruota anteriore sx della vettura di;
5) le condizioni atmosferiche erano buone sia per il tipo Controparte_2
di strada, a doppia corsia, rettilinea, asfaltata, asciutta, con scarso traffico, sufficientemente illuminata;
che la mancanza di segni di frenata sulla strada era dovuta al fatto che l'urto era stato fulmineo e il sinistro si era verificato repentinamente a causa della condotta di guida di il quale tagliava la strada al veicolo di ostruendo la corsia sulla quale _2 Pt_1 viaggiava e causando l'inevitabile collisione.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in riforma della sentenza n. 208/19, pronunciata e depositata in Cancelleria il 12/7/2019 dal Giudice di Pace di EG nella causa civile n. 286/16 R.G., riunita al procedimento n. 360/16 R.G., accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro in oggetto il conducente l'autovettura FIAT PANDA tg.
BA749ZK; b) condannare la compagnia , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., all'integrale risarcimento delle lesioni personali sofferte dal IG. in RT conseguenza dell'occorso, da quantificarsi nella somma riconosciuta all'esito del primo giudizio e pari ad €. 2.598,06 (che si ottiene detraendo dall'intero importo attribuito con la sentenza di primo grado, e pari ad €. 5.196,12, la somma già ottenuta di €. 2.598,06), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali, dal giorno del sinistro al soddisfo;
c) in via subordinata, e solo nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la maggiore responsabilità del conducente l'autovettura FIAT PANDA tg. BA749ZK in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa;
d) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre maggiorazione del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale adesivo depositata il
14.01.2020, si costituiva la quale condivideva in toto le doglianze CP_3 dell'appellante principale e riproponeva i medesimi motivi di impugnazione e cioè l'errata ricostruzione del fatto storico e violazione degli arti. 145 commi 4 e 5 e 146 C.d.S.; l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.;
l'errata valutazione del rapporto eziologico tra le condotte di guida e la collisione in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 c.p.; l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c..
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in riforma della sentenza n. 208/19, pronunciata e depositata in Cancelleria il 12/7/2019 dal Giudice di Pace di EG nella causa civile n. 286/16 R.G., riunita al procedimento n. 360/16 R.G., accertare, in via pag. 4/19 incidentale, l'errata ricostruzione del fatto, l'errata valutazione delle emergenze istruttorie nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 co. 4 e 5 e 146 D.Lgs. n. 285/1992,
115 c.p.c., 2054 co. 2 c., 244 c.p. c. e, per l'effetto, dichiarare unico responsabile del sinistro in argomento il conducente l'autovettura FIAT PANDA tg. BA749ZK; b) in totale accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla IG.ra , condannare CP_3 la compagnia in persona del legale rapp.te p.t., all'integrale Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra al proprio autoveicolo FIAT PANDA CP_3 tg. PZ258806 in conseguenza dell'occorso, da quantificarsi nella somma riconosciuta all'esito del primo giudizio e pari ad €. 861.20 (che si ottiene detraendo dall'intero importo attribuito, senza concorsualità, con la sentenza di primo grado, e pari ad €. 1.722,40, le somma già ottenute di €. 700.00+ €. 161,20)), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali, dal giorno del sinistro al soddisfo;
c) in via subordinata, e solo nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la maggiore responsabilità del conducente l'autovettura FIAT PANDA tg. BA749ZK in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa;
d) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre maggiorazione del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 2.03.2020, si costituiva la quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata sia in Controparte_1 relazione all'an e sia in relazione al quantum debeatur. In particolare, sull'an debeatur, sosteneva che non aveva rispettato la precedenza e il segnale di stop a lui Controparte_2
imposto, mentre percorreva via S. Rocco a una velocità eccessiva e non RT
consona a un centro urbano;
che i testimoni avevano confermato la dinamica descritta nel rapporto dei CC. di EG;
che la responsabilità del sinistro andava ascritto ad _2
nella misura del 70% e a del 30%. Con riferimento al quantum debeatur deduceva Pt_1
che, in ogni caso, nulla spettava a poiché veniva già corrisposta la somma di euro Pt_1
2.865,67, di cui euro 2.598,06 a titolo di danno fisico ed euro 117,61 di interessi e rivalutazione monetaria, nonché euro 150,00 a titolo di rimborso dell'acconto riconosciuto al
CTU. Inoltre, contestava gli esiti della c.t.u. medico legale del dott. il quale Persona_2
quantificava il danno sofferto sia da e sia da in maniera non scientifica in Pt_1 _2 violazione dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/23005, introdotta con la legge n. 27/12, In particolare, per quanto concerneva la posizione di , il c.t.u. stimava un danno Pt_1 permanente del 2%, nella bozza dell'1%, e un danno da invalidità temporanea di giorni 87, superiore a quella richiesta di giorni ottanta, sulla base dei soli certificati del medico curante;
che, quindi, il giudice di prime non avrebbe dovuto liquidare a alcuna somma RT pag. 5/19 a titolo di danno permanente, tanto meno il danno morale di euro 800,19, pari a un quinto del danno biologico e, quale peritus peritorum, contenere il danno da temporanea;
che il danno in favore di sarebbe dovuto essere di euro 1.450,64 di cui euro 329,49 per giorni sette Pt_1
di I.T.T, euro 470,80 per gg. 20 di ITP al 50%, euro 235,35 per gg. 20 di ITP minima al
25%, oltre 395,00 per spese sanitarie;
che la sentenza di primo grado riconosceva, erroneamente, sul danno biologico anche la rivalutazione monetaria, nonostante fosse stato liquidato all'attualità e senza che lo stesso fosse stato prima devalutato alla data del sinistro;
che, quindi, dovrà essere condannato a restituire le somme ricevute in più RT
anche nel caso in cui venisse riconosciuta una responsabilità esclusiva di . Controparte_2
Con riguardo ad , esprimeva le medesime contestazioni svolte nei Controparte_2
confronti di in ordine alle risultanze della c.t.u. con la quale veniva riconosciuta Pt_1 un'inabilità permanente del 7% e una inabilità temporanea di giorni 95; che, a ogni modo, il danno ad correttamente valutato era di I.P. 2%, gg 30 di ITP al 75% e gg. 30 di ITP _2
al 50%, per complessivi euro 3.061,73, di cui euro 1.280,85 a titolo di I.P., ed euro 1.780,88 a titolo di I.T. Ancora, le contestava il danno materiale Controparte_1
erroneamente liquidato dal Giudice di Pace sia ad e sia ad e CP_3 Controparte_2
cioè sosteneva che per aveva liquidato la somma di euro 1.722,40 nonostante ella CP_3
avesse dichiarato che la riparazione era antieconomica e nonostante le veniva riconosciuto e liquidato sia la rottamazione di euro 120,00 e sia le spese di soccorso di euro 138,40; che invece nulla era dovuto in quanto la somma di euro 700,00 offerta dalla compagnia era più congrua in quanto comprendeva il valore del veicolo vetusto (immatricolazione del
23.09.1988), di euro 300,00, coma da perizia dello studio tecnico “Potenza Stime”, sia le spese di rottamazione euro 120,00 e quelle per il soccorso di euro 138,40, per complessivi
558,40, con conseguente restituzione della somma di euro 161,20. Per veniva _2
liquidato un danno materiale di euro 4.285,35, iva compresa, sulla base di un semplice preventivo benché asseverato e senza che veniva riparato come dichiarato dal meccanico.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) respingere l'appello proposto da;
2) RT accogliere l'appello incidentale proposto da e, di conseguenza, Controparte_1
condannare a restituire le somme ricevute in più da in RT Controparte_1
esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di danno, accessori e spese di lite, sia nel caso in cui codesto On.le Tribunale riformi la sentenza impugnata in punto di an debeatur sia che la confermi 3) accogliere l'appello incidentale proposto da e di Controparte_1
conseguenza condannare a restituire la somma incassata in virtù della sentenza CP_3 impugnata;
4) accogliere l'appello incidentale proposto da e di Controparte_1 pag. 6/19 conseguenza condannare a restituire le somme incassate da Controparte_2 [...]
nel caso in cui venga posta a suo carico la responsabilità piena del sinistro per CP_1
cui è lite, oppure lo condanni a restituire le somme incassate in più rispetto a quanto effettivamente dovutogli, nel caso in cui la sentenza venga confermata in punto di an debeatur;
5) con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 5.03.2020, si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello principale proposta da e dell'appello incidentale adesivo di RT CP_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata motivazione specifica delle ragioni di
[...] impugnazione della sentenza. Nel merito, chiedeva il rigetto sia dell'appello incidentale e sia di quello adesivo in quanto la responsabilità del sinistro era da ascrivere a , RT
quale conducente della Fiat PA tg. PZ 258806; che tanto emergeva sia dal rapporto dei CC.
e dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto, dalla documentazione fotografica la quale evidenziava la violenza dell'impatto causato dall'eccessiva velocità della Fiat CA tg
PZ258806, nonché dalle risultanze istruttorie;
che l'urto era di forte intensità e avveniva tra la parte laterale sinistra del veicolo B di e la parte anteriore del veicolo A di;
_2 Pt_1
che si fermava allo stop e dopo essersi sincerato che nessun veicolo proveniva da _2
entrambi i sensi di marcia attraversava la carreggiata e in quel momento proveniva il Pt_1
quale, viaggiando a velocità sostenuta, impattava la macchina di che quindi la _2
condotta colposa di , alla guida della Fiat PA tg PZ258806, era la causa principale Pt_1
del sinistro. Infine, proponeva appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui attribuiva ad una responsabilità concorsuale Controparte_2 nella determinazione del sinistro in quanto dall'istruttoria emergeva la responsabilità esclusiva di;
chiedeva la conferma dei danni materiali subiti al veicolo tg RT
BA749ZK pari a euro 4.285,35 come quantificati in sentenza e di conseguenza la residua somma di euro 2.142,67, oltre ai danni fisici come quantificati dal giudice dei prime cure sulla base della c.t.u., pari a euro 13.415,62 e, quindi, la residua somma di euro 6.707,81.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, DICHIARARE
l'inammissibilità degli Atti di Appello presentati dai Sig.ri e per CP_3 RT
evidenti vizi di forma e redatti in violazione della Normativa vigente;
2) Nel Merito,
RIGETTARE gli Atti di Appello presentati dai Sig.ri e perché CP_3 RT
infondati in fatto ed in diritto, così come argomentato e motivato sopra;
3) Sempre nel
Merito, ACCOGLIERE l'Appello Incidentale presentato da questa difesa, RIFORMANDO la
Sentenza N. 208/2019, depositata in data 12/07/2019 ed emessa dal Giudice di Pace di pag. 7/19 EG, Dott.ssa Perrone nella Causa Civile 286/2016 R.G, riunita al Procedimento N.
360/2016 R.G., DICHIARANDO unico responsabile del sinistro il conducente dell'autovettura Fiat PA Tg PZ258806 e di Conseguenza CONDANNARE la
[...]
ai sensi degli Artt. 145 e 149 del D.Lgs 209/2005 al risarcimento di tutti i Danni CP_4
(Meccanici sull'auto Tg. BA749ZK e Fisici sulla Sua persona) patiti dal Sig. _2
per una somma pari ad € 8.829.96, quale differenza tra quanto spettante a
[...] quest'ultimo (€ 17.659,92) e quanto invece riconosciuto con la Sentenza oggetto di gravame;
4) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette Conclusioni,
ACCERTARE e DICHIARARE la maggiore responsabilità del Sig. nella RT causazione del sinistro oggetto di tale Giudizio;
Con vittoria di Spese ed Onorari di Causa”.
Instaurato dunque il contraddittorio, dopo alcuni rinvii a causa del carico del ruolo, sulle conclusioni delle parti precisate all'odierna udienza, la causa viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c., previo deposito di note finali fino a trenta giorni prima di detta udienza.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da RT
occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'appello è stato notificato, a mezzo posta, il 13.12.2019 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 12.07.2019. Ne consegue che deve essere considerato tempestivo.
L'appello incidentale con adesione proposto da e l'appello incidentale di CP_3
sono stati tutti ritualmente promossi nei modi e nei termini previsti Controparte_2 dall'art. 343 c.p.c. con comparsa di costituzione depositata rispettivamente il 14.01.2020 e il
5.03.2020 in vista della prima udienza indicata nell'atto di citazione del 30.03.2020.
3. Sempre in via preliminare il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla in quanto, a parere Controparte_1 dell' e dell' tardivo costituendo un'impugnazione autonoma e non dipendente _2 CP_3 dall'appello principale, volta a tutelare un interesse non scaturito dal primo.
Tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale.
La Corte di Cassazione ha, in particolare, precisato che “nel vigente sistema processuale
l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante pag. 8/19 principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata.
Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione” (Cass. n. 21745/2006)
4. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità degli appelli del e della Pt_1 CP_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da nei confronti di Controparte_2 RT
e di .
[...] CP_3
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Alla luce del sopra esposto approccio interpretativo, di tipo non formalistico, il Tribunale osserva che, nel caso di specie, e hanno chiaramente individuato RT CP_3
i punti della sentenza a loro avviso non conformi a diritto, argomentando in modo specifico sui motivi per i quali la decisione del giudice di primo sarebbe errata e, infine, hanno proposto una diversa ricostruzione del fatto deducendo, in particolare, che, alla luce della produzione documentale in atti e delle altre risultanze istruttorie, prove testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe valutato in modo errato il materiale probatorio acquisito dichiarando una responsabilità concorrente, in pari misura, di e RT Controparte_2
anziché affermare una responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_2 dell'incidente. pag. 9/19 Del resto, nella comparsa di costituzione ha puntualmente svolto la Controparte_2
propria difesa analizzando punto per punto i motivi del gravame principale e di quello adesivo.
Sempre in via preliminare si evidenzia che, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello ogni questione non oggetto di impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
5. Passando a esaminare i motivi dell'appello principale, si duole del fatto che RT
la sentenza impugnata abbia dichiarato la responsabilità concorrente, in egual misura, di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella causazione del sinistro occorso il 12.11.2015 oggetto di causa anziché una responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat PA tg
PZ 258806, di proprietà di condotto nella circostanza da . In CP_3 RT particolare, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per 1) errata ricostruzione del fatto storico, violazione degli artt. 145 comma 4 e 5 e 146 c.d.s., errata valutazione delle risultanze istruttorie;
errata valutazione del rapporto eziologico tra le condotte di guida e la collisione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 c.p.c,; 2) violazione dell'art. 2054 comma 2 c.c.; 3) violazione dell'art. 244 c.p.c..
ha aderito all'appello così come proposto da . CP_3 RT
ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della Controparte_2
sentenza nella parte in cui ha attribuito ad una responsabilità concorsuale Controparte_2
nella determinazione del sinistro evidenziando come dall'istruttoria espletata dinanzi al giudice di primo grado sarebbe emersa, a suo dire, la responsabilità esclusiva di RT
. L ha quindi chiesto la conferma della quantificazione contenuta nella
[...] _2
sentenza impugnata dei danni materiali subiti al veicolo tg BA749ZK pari a euro 4.285,35 e di conseguenza ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della residua somma di euro 2.142,67, oltre ai danni fisici, sempre come quantificati dal giudice di prime cure sulla base della c.t.u. per euro 13.415,62 e, quindi, la condanna della compagnia alla residua somma di euro 6.707,81.
Il Tribunale ritiene che dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel primo giudizio vada confermata la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa abbia contribuito in egual misura alla sua produzione.
Va in primo luogo sottolineato che deve ritenersi provato che si sia Controparte_2 fermato allo stop che si trovava sul Corso Umberto I, all'intersezione con la S.P. 19. Tanto è stato confermato da ben tre testi escussi nel corso del giudizio di primo grado (cfr. dichiarazioni dei testi , escusso all'udienza dell'11.12.2017; Testimone_1 Tes_1 pag. 10/19 , escussa all'udienza del 10.11.2017; escusso all'udienza del Tes_2 Testimone_3
13.04.2018). I tre testi si trovavano tutti in prossimità del ristorante La Giocanda che, come rappresentato nello schizzo redatto dai Carabinieri a seguito del sinistro (all. n. 22), si trova esattamente in corrispondenza del punto ove è avvenuto lo scontro. Non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi deve quindi concludersi che essi abbiano avuto piena visione della dinamica del sinistro. In relazione alle dichiarazioni di segno contrario rese dal teste che, escusso all'udienza dell'11.12.2017, ha dichiarato che l' Testimone_4 _2
non si sarebbe fermato al segnale di stop, il Tribunale non può che evidenziare che tale dichiarazione contrasta con quella di ben tre testi che peraltro si trovavano in una posizione privilegiata per assistere al sinistro in quanto frontale rispetto al punto di impatto tra i veicoli.
Di contro non è possibile individuare l'esatta posizione del teste che ha dichiarato di Tes_4
trovarsi a tre metri dal luogo del sinistro, nel parcheggio situato in EG di fronte al bar ristorante “Braceria” e, in particolare, sulla rampa di uscita. Il parcheggio in questione tuttavia non è indicato nello schizzo redatto dai Carabinieri e non sono stati forniti altri elementi per desumere la sua esatta collocazione. Pertanto, vista la divergenza con quanto dichiarato da altri testi e considerata l'ora tarda (21:45) a cui è avvenuto il sinistro, non è escluso che il teste non abbia avuto una piena percezione della dinamica del sinistro.
Infine, in merito al presunto contrasto che parte appellante evidenzia tra le dichiarazioni dei testi sopra indicati e del rapporto dei Carabinieri con la dichiarazione resa dallo stesso in sede di interrogatorio formale (cfr verbale di udienza del 10.11.2017: sul capitolo _2
1 dell'atto di citazione di , “il sinistro si è verificato ma non è vero che non mi CP_3
sono fermato allo stop poiché allo stop mi sono fermato quando sono stato colpito dall'altra autovettura”), il Tribunale rileva che dalla dichiarazione resa dall' non si può _2
desumere con certezza che la parte abbia inteso affermare che mentre era fermo al segnale di stop sarebbe stato colpito dall'autovettura condotta dal in quanto la dichiarazione Pt_1
sopra riportata, visto anche il tenore discorsivo con cui è stata resa, può anche essere interpretata nel senso che l' dopo essersi fermato al segnale di stop, veniva colpito _2 dall'altra autovettura. Ciò non esclude che l' fosse ripartito al momento dello _2
scontro, come confermato dai testi e come si evince anche dalla posizione delle autovetture che si evince dallo schizzo allegato al rapporto dei Carabinieri.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che , pur arrestatosi al segnale di stop Controparte_2 presente prima dell'intersezione ove è avvenuto l'impatto con il veicolo condotto dal , Pt_1
ha comunque ripreso la sua marcia senza dare la precedenza al veicolo condotto dal Pt_1 che percorreva la strada sulla quale si stava immettendo. Ed invero va ricordato che “il pag. 11/19 segnale di "stop" a un incrocio stradale non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. (...)” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3804 del 11/11/1975; in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 106 del
12/01/1973). In sostanza colui che riparte da uno stop deve continuare ad ispezionare la strada onde verificare che non sopraggiungano veicoli che conservano diritto di precedenza.
Nel caso di specie è un dato oggettivo che l' a bordo della sua Fiat PA di colore _2
verde, provenendo da Corso Umberto I, pur arrestatosi al segnale di stop, come confermato dai testi, non abbia ispezionato bene la strada nella quale si stava immettendo poiché altrimenti avrebbe senza dubbi evitato l'impatto con la Fiat PA di colore bianco condotta dal e di proprietà di . Ed invero essendo il tratto di strada in questione Pt_1 CP_3
rettilineo, come si evince dal rapporto dei Carabinieri e dallo schizzo del sinistro ad esso allegato (all. n. 22 prod. ), deve ritenersi che senz'altro l' se avesse prestato Pt_1 _2 la dovuta attenzione nel ripartire avrebbe visto l'autovettura condotta dal . Inoltre il Pt_1
Tribunale esclude che l'autovettura modello Fiat PA condotta dal (cilindrata 770, Pt_1
anno di immatricolazione 1988), peraltro in pieno centro abitato, abbia potuto raggiungere una velocità tale da non poter essere avvistata dall' quando quest'ultimo si _2
accingeva a superare la linea di arresto.
Deve quindi ritenersi provata la violazione da parte di dell'art. 145 co. 4 Controparte_2
del Codice della Strada secondo cui i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
Ora deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. n. 15847 del 2000, Cass. sez. 3, sent. n. 9528/2012, Corte di Cassazione - sez. III civile - sentenza n. 3696 del 15.02.2018). In particolare la Corte di
Cassazione ha affermato che “il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico” (Cass. n.
24676/2014); "l'inosservanza degli obblighi imposti dal segnale di "stop" non esclude, di per pag. 12/19 se sola, in caso di incidente stradale, il concorso di colpa del conducente del veicolo favorito"
(Cass. Penale Sez. 4, Sentenza n. 10647 del 11/11/1982 nonche' Cassazione Civile, sentenza 5 marzo 2014, n. 5219).
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato, in considerazione del punto d'urto tracciato dai
Carabinieri intervenuti dopo il sinistro e, più in generale, dello schizzo dallo stesso redatto che effettivamente il veicolo B (Fiat PA condotta dall' aveva già oltrepassato la linea _2
di arresto e si era immesso completamente sulla S.P. 19 in direzione EG centro tanto da spingere i Carabinieri ad indicare quale dinamica del sinistro che il veicolo A (condotta da
) percorreva tale direzione non riusciva ad evitare l'impatto ma andava a RT collidere sulla fiancata laterale sinistra del veicolo “B”. Inoltre i testi escussi hanno confermato la condotta di guida non adeguata tenuta dal . La teste , Pt_1 Testimone_5 escussa all'udienza del 10.11.2017, che all'epoca dei fatti lavorava come barista presso il Bar la Gioconda, sito proprio in prossimità del luogo del sinistro, come si evince dallo schizzo redatto dai Carabinieri, ha dichiarato: “nel momento dell'incidente ero fuori la porta del bar a fumare una IGaretta, quando ho visto una Fiat PA Verde salire dalla strada dove è sito il ristorante Gioconda Resort fermarsi allo Stop, immettersi sulla strada principale, e venire colpita da una Fiat PA AN proveniente dal paese”. La teste precisava come “i punti d'urto hanno riguardato la parte laterale sinistra della PA verde condotta da e la _2 parte frontale anteriore della PA AN”; ha aggiunto che non era vero “che il conducente della Fiat PA di colore bianco abbia azionato i freni, posso riferire questo RT perché l'urto è stato diretto e non vi è stato alcun rallentamento. La PA CA è infatti arrivata all'improvviso, l'urto è stato fulmineo”. Il teste , escusso Testimone_1 all'udienza dell'11.12.2017, che ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto si trovava davanti al bar la Braceria ha dichiarato: “preciso che ho visto la PA di colore verde condotta dal Sig. salire dalla strada proveniente dalla stazione, fermarsi allo Stop ed _2
immettersi nella strada che porta a EG centro. Una volta immessa la Fiat PA di colore verde condotta dal Sig. veniva violentemente urtata dall'altra PA di colore _2 bianco che proveniva dal paese”. Il teste ha inoltre dichiarato di non aver “avuto la percezione che l'auto Fiat PA AN condotta dal avesse frenato perché l'urto è stato CP_5 improvviso. Al momento dell'urto la Fiat PA condotta dal Sig. era già quasi _2 nella sua corsia e si era staccata dallo Stop”. Infine il teste, escusso Testimone_3 all'udienza del 13.04.2018, ha affermato di aver visto il sinistro ed in particolare che mentre stata “attraversando la strada per andare al Ristorante la Gioconda Resort” ha visto “la Fiat
PA di colore verde condotta dal Sig. da me conosciuto, salire dal Controparte_2 pag. 13/19 locale la Gioconda Resort verso EG. Ho visto che la PA di colore verde condotta dal Sig. si è fermata allo Stop per parecchio tempo e quando si è immessa sulla _2 strada è stata colpita da una PA AN che giungeva da EG repentinamente”. Il teste ha poi precisato di non aver “visto sull'asfalto segni di frenata, in ogni caso ho visto che la Fiat PA AN si è fermata solo dopo l'urto con la Fiat PA Verde” e come “la PA di colore verde si era già immessa sulla strada dopo essersi fermata allo Stop, quando è stata urtata dall'altra auto. L'urto ha riguardato la parte frontale della e la parte Parte_2 laterale anteriore della Al momento dell'urto la stava Parte_3 Parte_4 completando la manovra di immissione”.
Alla luce di tali dichiarazioni, tutte provenienti da testi che hanno assistito in via diretta al sinistro, nonché del riscontro con la documentazione fotografica in atti dalla quale si evincono i notevoli danni riportati dalle due autovetture coinvolte nel sinistro, IGnificativi del forte impatto avvenuto tra i veicoli e quindi anche della velocità di guida non adeguata tenuta proprio dal , visto che l' era appena ripartito dal segnale di stop, deve Pt_1 _2
ritenersi provato che , a bordo della Fiat PA di colore bianco, non seppe RT mantenere il controllo dell'autovettura sulla quale viaggiava a causa anche di una condotta di guida non rispettosa delle regole generali di prudenza imposte dell'art. 141 Codice della
Strada che impone: a) di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
b) di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
c) di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni (come nel caso di specie). La condotta di guida del appare Pt_1
particolarmente grave anche in considerazione di quanto accertato dai Carabinieri nella propria relazione circa l'assenza di segni di frenata nonché le condizioni ambientali e della strada (fondo stradale asciutto, pavimentazione asfaltata, condizioni atmosferiche serene, tratto di strada rettilineo con scarso traffico, intersezione stradale con segnaletica verticale e orizzontale).
Deve quindi confermarsi integralmente la dinamica del sinistro ricostruita dalla sentenza impugnata così come la valutazione in merito al pari concorso nella sua causazione da parte die due conducenti dei veicoli coinvolti. Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto pag. 14/19 da nonché degli appelli incidentali proposti da e da RT CP_3 _2
.
[...]
6. Occorre a questo punto analizzare l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
Per quanto attiene la presunta violazione dell'art. 139 d.lgs n. 209/2005 da parte del ctu dott. nella determinazione della percentuale del danno biologico da c.d. micropermanente Per_2
patito dai due conducenti dei veicoli incidentati in assenza di esami strumentali dai quali rilevare le lesioni lamentate dai danneggiati, il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017,
i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. n. 26985/2023; conf. Cass. n. 37422/2022). Ancora, “in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi” (Cass. n. 10186/2019).
Nel caso di specie non vi sono motivi per discostarsi dalle valutazioni del ctu che ha proceduto ad attento esame della documentazione sanitaria depositata dalle parti e ad esame clinico.
Inoltre non merita accoglimento il motivo di appello relativo al riconoscimento dell'IVA sul danno liquidato a titolo di spese di riparazione per l'autovettura di proprietà di _2
in assenza di prova dell'avvenuta riparazione. Ed invero come chiarito anche di
[...] recente dalla Corte di Cassazione “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione pag. 15/19 determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione” (Cass. n.
22580/2022).
Ad ogni modo il Tribunale ritiene che come correttamente valutato dal giudice di prime cure sia emersa la prova dell'avvenuta riparazione del veicolo in questione. Il teste Tes_6
, Socio dell'autocarrozzeria D.R.M. S.R.L., escusso all'udienza dell'11.12.2017, ha
[...] confermato il preventivo dei danni subiti dall'autovettura Tg. BA749ZK e ha inoltre riconosciuto le foto dell'auto danneggiata dichiarando espressamente di averla riparata. La sentenza impugnata ha correttamente valutato come congruo il preventivo in questione alla luce dei danni rappresentati nelle fotografie in atti.
L'appello incidentale della compagnia assicurativa in parte qua va quindi rigettato.
7. La ha inoltre proposto appello incidentale avverso la sentenza Controparte_1
n. 208/2019 del Giudice di Pace di EG nella parte in cui ha quantificato in complessivi euro 1.722,40 il danno patrimoniale patito da proprietaria della Fiat PA CP_3
condotta da coinvolta nel sinistro per cui è causa, di cui euro 138,40 per spese RT
di soccorso, euro 1.464,00 per spese di riparazione, somma comprensiva di IVA, ed euro
120,00, per spese di rottamazione dell'autovettura, liquidandole l'importo di euro 161,20, pari alla metà dell'importo sopra detto (1.722,40/2) detratto l'importo già offerto dalla compagnia di assicurazioni pari ad euro 700,00). In particolare la compagnia assicurativa ha evidenziato che se la Fiat PA di proprietà dell' era stata rottamata non era stata evidentemente CP_3
riparata motivo per il quale il giudice di prime cure non avrebbe dovuto riconoscerle l'importo di euro 1.464,00 a titolo di riparazione di cui al preventivo dell'autocarrozzeria
Nocera comprensivo di IVA.
L'appello incidentale della in parte qua va accolto. Controparte_1
Dall'istruttoria di primo grado è emerso che la Fiat PA tg PZ258806, immatricolata il
23.09.1988, di proprietà di (all. n. 5 prod. fasc. Albini), non è stata riparata in CP_3 quanto antieconomica. Ed, invero, all'udienza del 3.06.2018 è stato escusso Testimone_7 titolare dell'omonima carrozzeria, il quale ha dichiarato “Confermo di avere redatto il preventivo su incarico della IG. , inerente i danni e per la riparazione della CP_3
propria autovettura Fiat PA tg PZ258806 di colore bianco…..Preciso che non ho effettuato la riparazione e che per la riparazione del suddetto veicolo è necessaria la somma
pag. 16/19 di € 1200,00 + iva di cui e 400,00 + iva di manodopera corrispondente a quattro giorni di lavoro per otto ore al giorno…”.
Ne consegue che una volta provata che la riparazione del veicolo in questione era antieconomica e comunque non veniva eseguita tanto che l'autovettura veniva rottamata, il danno patito da doveva essere quantificato nell'importo di euro 300,00, pari al CP_3 valore di mercato dell'autovettura come determinato nella stima depositata in primo grado dalla e non contestato in giudizio, oltre agli importi di euro 120,00 per Controparte_1
spese di rottamazione ed euro 138,40 per spese di soccorso, per un importo complessivo di euro 558,40. L'importo già riconosciuto dalla compagnia assicurativa di euro 700,00 era quindi già completamente satisfattivo delle pretese dell' alla quale pertanto nulla CP_3
doveva essere riconosciuto.
Pertanto in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
in riforma parziale della sentenza n. 208/2019 del Giudice di Pace di EG, va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da che va condannata alla CP_3
restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'appello incidentale della merita accoglimento anche in relazione Controparte_6 all'erroneo riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, a e ad RT
del danno morale in assenza di prova dei pregiudizi patiti. Controparte_2
La sentenza impugnata ha riconosciuto ai due conducenti danneggiati il danno morale, quantificato in misura pari ad un quinto del danno biologico complessivo, senza che essi avessero né allegato né provato, anche in via presuntiva, il danno patito. Ne consegue che dagli importi complessivamente liquidati a titolo di risarcimento del danno vanno decurtati gli importi di euro 400,09 (=euro 800,19/2) e di euro 1.114,56 (=euro 2.229,13/2) riconosciuti nella sentenza impugnata per danno morale rispettivamente a e ad RT _2
.
[...]
In definitiva, in riforma parziale della sentenza impugnata, la deve Controparte_6
essere condannata a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.197,97 (=euro 2.598,06- 400,09) e in favore di RT
dell'importo complessivo di euro 7.735,92 (=euro 8.850,48 – 1.114,56). Controparte_2
Tali importi, come correttamente osservati dalla compagnia assicurativa, sono stati liquidati all'attualità motivo per il quale non va riconosciuta la rivalutazione annuale mentre per quanto riguarda gli interessi, sugli importi così liquidati devono essere calcolati gli interessi al tasso legale, i quali devono essere applicati sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (12.11.2015), deve essere, poi, via via rivalutata dal momento dell'evento fino alla pag. 17/19 data di pubblicazione della presente sentenza. Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884;
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
e vanno quindi condannati alla restituzione delle RT Controparte_2
maggiori somme, rispetto a quelle liquidate con la presente sentenza, ricevute in esecuzione dell'impugnata sentenza.
8. Per quanto attiene le spese di lite del presente grado di giudizio il Tribunale ritiene che in considerazione del reciproco rigetto degli appelli proposti dal , dall' e Pt_1 CP_3 dall' nonché di una valutazione sull'esito complessivo della lite che ha visto _2
soccombente la devono essere integralmente compensate tra tutte Controparte_1
le parti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello di;
RT
2) rigetta l'appello incidentale di;
CP_3
3) rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_2
4) in accoglimento parziale dell'appello incidentale della Controparte_1
e in riforma parziale della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
CP_3
5) per l'effetto di cui al punto 4) condanna alla restituzione in favore CP_3
della compagnia assicurativa di tutto quanto ricevuto a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza di primo grado;
pag. 18/19 6) in accoglimento parziale dell'appello incidentale della Controparte_1
e in riforma parziale della sentenza impugnata condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno per il RT sinistro oggetto di causa dell'importo di Euro 2.197,97 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, applicati sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (12.11.2015), deve essere, poi, via via rivalutata dal momento dell'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
7) per l'effetto di cui al punto 6) condanna alla restituzione in favore RT
della compagnia assicurativa delle maggiori somme, rispetto a quelle liquidate con la presente sentenza, ricevute in esecuzione dell'impugnata sentenza;
8) in accoglimento parziale dell'appello incidentale della Controparte_1
e in riforma parziale della sentenza impugnata condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno per il Controparte_2
sinistro oggetto di causa dell'importo complessivo di Euro 7.735,92 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, applicati sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (12.11.2015), deve essere, poi, via via rivalutata dal momento dell'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
9) per l'effetto di cui al punto 8) condanna alla restituzione in Controparte_2
favore della compagnia assicurativa delle maggiori somme, rispetto a quelle liquidate con la presente sentenza, ricevute in esecuzione dell'impugnata sentenza;
10) rigetta per il resto l'appello incidentale della Controparte_1
11) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
12) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere , e RT CP_3
tenuti a versare, ciascuno, un ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in EG, 17.02.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello e nella persona del dott.
Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1668 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019 e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e RT C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tacelli, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON AN (Sa) alla via G.
Mazzini n. 9
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti per notar da Persona_1
Treviso, del 18.12.2014, rep n. 186905 - racc. n. 30367, dall'avv. Raffaele Boninfante, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Auletta (SA) alla via Principi di Piemonte n. 151
APPELLATA - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
(Cs) e residente in EG (Pz) alla contrada Grada, rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Canonico in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in EG (Pz) al viale Colombo n. 2
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E (C.F. , nata il [...] a [...] e ivi CP_3 C.F._3
residente alla I Traversa Piano dei Lippi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Altamura. ST procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
ON AN (Sa) alla via Giuseppe Mazzini n. 9
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di EG n. 208 del
12.07.2019, depositata in pari data, resa nel giudizio iscritto al n. 286/2016 R.G., riunito al procedimento n. 360/2016 R.G..
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.12.2019, ritualmente notificato, proponeva RT
gravame avverso la sentenza n. 208 emessa dal Giudice di Pace di EG il 12.07.2019, depositata in pari data, resa nel giudizio iscritto al n. 286/2016 R.G., riunito al procedimento n. 360/2016 R.G., al fine di ottenere la riforma integrale, o almeno parziale, dell'impugnata sentenza con la quale veniva dichiarata la responsabilità concorrente, in pari misura, di e nella causazione del sinistro occorso il 12.11.2016, in RT Controparte_2
EG (Pz) e, conseguentemente, in accoglimento parziale della domanda, Controparte_1
veniva condannata al pagamento in favore di della somma
[...] RT
residua di euro 2.598,06 per i danni fisici, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e in favore di della somma residua di euro 161,20 CP_3
per danno materiale alla vettura Fiat PA tg PZ258806; inoltre, in accoglimento parziale, della domanda proposta da , condannava al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di quest'ultimo della somma complessiva di euro 8.850,48, di cui euro
2.142,64 per i danni subiti dalla Fiat PA tg BA749ZK e di euro 6.707,81 per danni fisici, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi dal giorno del sinistro al soddisfo;
veniva infine condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari delle parti vittoriose.
L'appellante esponeva che in data 12.11.2015, alle ore 22,30 circa, in EG (Pz), il veicolo Fiat PA tg PZ PZ258806 di proprietà di , condotta dal figlio CP_3 RT
transitava sulla via S. Rocco e, giunta all'intersezione con via Umberto I, veniva urtata
[...]
dal veicolo Fiat PA tg BA749ZK di proprietà di , condotta dal Controparte_2
medesimo; che questi immettendosi a velocità sostenuta su via S. Rocco, senza fermarsi allo stop, ben segnalato, non avvedendosi dell'imminente passaggio del veicolo condotto da
, gli tagliava la strada urtando nella parte anteriore con la propria parte laterale Pt_1 pag. 2/19 sinistra;
che per lo stesso sinistro stradale venivano incardinati due giudizi innanzi al Giudice di Pace di EG: il primo iscritto al n. 286/2016 R.G. promosso da , quale CP_3
proprietaria della vettura Fiat PA tg PZ258806, nei confronti delle Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento dei danni materiali subiti alla vettura, il secondo
[...]
promosso da , quale conducente la Fiat PA tg PZ258806, nei confronti delle RT
e di , iscritto al n. 360/2016 R.G, al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti nel detto sinistro;
che nel primo procedimento spiegava intervento volontario con domanda riconvenzionale , già Controparte_2
costituito nel secondo giudizio con domanda riconvenzionale, il quale chiedeva la riunione dei due giudizi;
che con provvedimento del 25.01.2017, veniva disposta la riunione del fascicolo n. 360/2016 R.G. al fascicolo n. 286/2016 R.G.. Tanto premesso, l'appellante censurava la suddetta sentenza essenzialmente per errata, illogica ricostruzione del fatto storico, per errata valutazione del quadro probatorio e per violazione dell'art. 2054, poiché il
Giudice di Pace aveva ritenuto la responsabilità concorrente, in pari misura, di entrambi i conducenti nella causazione dell'evento. In particolare, deduceva che il giudice di prime cure qualificava la manovra di come semplice manovra di svolta e non come Controparte_2
attraversamento di una intersezione, nel pieno di un crocevia, con segnaletica orizzontale e verticale di STOP;
che detta manovra di svolta non si sarebbe compiuta, tanto meno era iniziata, perché la collisione avveniva dopo che aveva oltrepassato la linea di _2
arresto STOP e nella corsia di transito della Fiat PA tg PZ PZ258806, condotta da RT
, ben prima che la Fiat PA tg BA749ZK, di colore verde, condotta da
[...] _2
, poteva raggiungere la corsia in direzione centro di EG;
che quindi
[...]
non concedeva la dovuta precedenza al veicolo condotto da Controparte_2 RT
e non si avvedeva della presenza di altro veicolo e del sopraggiungere di
[...] RT
; che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto, quale concausa del sinistro,
[...]
l'alta velocità di marcia di non consona ai centri abitati in considerazione dei RT punti d'urto tra le due auto;
che invece le risultanze istruttorie nulla avevano evidenziato in ordine all'asserita velocità, né dal rapporto dei CC. vi era stata contestazione nei confronti di
; che il giudice di prime cure non aveva considerato il rapporto dei CC. dal RT quale emergeva che: 1) il punto d'urto veniva localizzato nella corsia della vettura condotta da
, 2) la collocazione di entrambi i veicoli rimaneva sulla corsia di marcia del RT
veicolo di a una distanza, l'una dall'altra, di un metro e dieci centimetri;
3) l'assenza Pt_1
di tracce di frenata;
4) la dinamica veniva descritta come scontro frontale/laterale sx con accartocciamento della parte anteriore dell'auto condotta da e accartocciamento della Pt_1 pag. 3/19 parte dello sportello e del parafango anteriore sx, rottura del mozzo della ruota anteriore sx della vettura di;
5) le condizioni atmosferiche erano buone sia per il tipo Controparte_2
di strada, a doppia corsia, rettilinea, asfaltata, asciutta, con scarso traffico, sufficientemente illuminata;
che la mancanza di segni di frenata sulla strada era dovuta al fatto che l'urto era stato fulmineo e il sinistro si era verificato repentinamente a causa della condotta di guida di il quale tagliava la strada al veicolo di ostruendo la corsia sulla quale _2 Pt_1 viaggiava e causando l'inevitabile collisione.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in riforma della sentenza n. 208/19, pronunciata e depositata in Cancelleria il 12/7/2019 dal Giudice di Pace di EG nella causa civile n. 286/16 R.G., riunita al procedimento n. 360/16 R.G., accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro in oggetto il conducente l'autovettura FIAT PANDA tg.
BA749ZK; b) condannare la compagnia , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., all'integrale risarcimento delle lesioni personali sofferte dal IG. in RT conseguenza dell'occorso, da quantificarsi nella somma riconosciuta all'esito del primo giudizio e pari ad €. 2.598,06 (che si ottiene detraendo dall'intero importo attribuito con la sentenza di primo grado, e pari ad €. 5.196,12, la somma già ottenuta di €. 2.598,06), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali, dal giorno del sinistro al soddisfo;
c) in via subordinata, e solo nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la maggiore responsabilità del conducente l'autovettura FIAT PANDA tg. BA749ZK in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa;
d) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre maggiorazione del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale adesivo depositata il
14.01.2020, si costituiva la quale condivideva in toto le doglianze CP_3 dell'appellante principale e riproponeva i medesimi motivi di impugnazione e cioè l'errata ricostruzione del fatto storico e violazione degli arti. 145 commi 4 e 5 e 146 C.d.S.; l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.;
l'errata valutazione del rapporto eziologico tra le condotte di guida e la collisione in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 c.p.; l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c..
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in riforma della sentenza n. 208/19, pronunciata e depositata in Cancelleria il 12/7/2019 dal Giudice di Pace di EG nella causa civile n. 286/16 R.G., riunita al procedimento n. 360/16 R.G., accertare, in via pag. 4/19 incidentale, l'errata ricostruzione del fatto, l'errata valutazione delle emergenze istruttorie nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 co. 4 e 5 e 146 D.Lgs. n. 285/1992,
115 c.p.c., 2054 co. 2 c., 244 c.p. c. e, per l'effetto, dichiarare unico responsabile del sinistro in argomento il conducente l'autovettura FIAT PANDA tg. BA749ZK; b) in totale accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla IG.ra , condannare CP_3 la compagnia in persona del legale rapp.te p.t., all'integrale Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra al proprio autoveicolo FIAT PANDA CP_3 tg. PZ258806 in conseguenza dell'occorso, da quantificarsi nella somma riconosciuta all'esito del primo giudizio e pari ad €. 861.20 (che si ottiene detraendo dall'intero importo attribuito, senza concorsualità, con la sentenza di primo grado, e pari ad €. 1.722,40, le somma già ottenute di €. 700.00+ €. 161,20)), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali, dal giorno del sinistro al soddisfo;
c) in via subordinata, e solo nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la maggiore responsabilità del conducente l'autovettura FIAT PANDA tg. BA749ZK in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa;
d) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre maggiorazione del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 2.03.2020, si costituiva la quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata sia in Controparte_1 relazione all'an e sia in relazione al quantum debeatur. In particolare, sull'an debeatur, sosteneva che non aveva rispettato la precedenza e il segnale di stop a lui Controparte_2
imposto, mentre percorreva via S. Rocco a una velocità eccessiva e non RT
consona a un centro urbano;
che i testimoni avevano confermato la dinamica descritta nel rapporto dei CC. di EG;
che la responsabilità del sinistro andava ascritto ad _2
nella misura del 70% e a del 30%. Con riferimento al quantum debeatur deduceva Pt_1
che, in ogni caso, nulla spettava a poiché veniva già corrisposta la somma di euro Pt_1
2.865,67, di cui euro 2.598,06 a titolo di danno fisico ed euro 117,61 di interessi e rivalutazione monetaria, nonché euro 150,00 a titolo di rimborso dell'acconto riconosciuto al
CTU. Inoltre, contestava gli esiti della c.t.u. medico legale del dott. il quale Persona_2
quantificava il danno sofferto sia da e sia da in maniera non scientifica in Pt_1 _2 violazione dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/23005, introdotta con la legge n. 27/12, In particolare, per quanto concerneva la posizione di , il c.t.u. stimava un danno Pt_1 permanente del 2%, nella bozza dell'1%, e un danno da invalidità temporanea di giorni 87, superiore a quella richiesta di giorni ottanta, sulla base dei soli certificati del medico curante;
che, quindi, il giudice di prime non avrebbe dovuto liquidare a alcuna somma RT pag. 5/19 a titolo di danno permanente, tanto meno il danno morale di euro 800,19, pari a un quinto del danno biologico e, quale peritus peritorum, contenere il danno da temporanea;
che il danno in favore di sarebbe dovuto essere di euro 1.450,64 di cui euro 329,49 per giorni sette Pt_1
di I.T.T, euro 470,80 per gg. 20 di ITP al 50%, euro 235,35 per gg. 20 di ITP minima al
25%, oltre 395,00 per spese sanitarie;
che la sentenza di primo grado riconosceva, erroneamente, sul danno biologico anche la rivalutazione monetaria, nonostante fosse stato liquidato all'attualità e senza che lo stesso fosse stato prima devalutato alla data del sinistro;
che, quindi, dovrà essere condannato a restituire le somme ricevute in più RT
anche nel caso in cui venisse riconosciuta una responsabilità esclusiva di . Controparte_2
Con riguardo ad , esprimeva le medesime contestazioni svolte nei Controparte_2
confronti di in ordine alle risultanze della c.t.u. con la quale veniva riconosciuta Pt_1 un'inabilità permanente del 7% e una inabilità temporanea di giorni 95; che, a ogni modo, il danno ad correttamente valutato era di I.P. 2%, gg 30 di ITP al 75% e gg. 30 di ITP _2
al 50%, per complessivi euro 3.061,73, di cui euro 1.280,85 a titolo di I.P., ed euro 1.780,88 a titolo di I.T. Ancora, le contestava il danno materiale Controparte_1
erroneamente liquidato dal Giudice di Pace sia ad e sia ad e CP_3 Controparte_2
cioè sosteneva che per aveva liquidato la somma di euro 1.722,40 nonostante ella CP_3
avesse dichiarato che la riparazione era antieconomica e nonostante le veniva riconosciuto e liquidato sia la rottamazione di euro 120,00 e sia le spese di soccorso di euro 138,40; che invece nulla era dovuto in quanto la somma di euro 700,00 offerta dalla compagnia era più congrua in quanto comprendeva il valore del veicolo vetusto (immatricolazione del
23.09.1988), di euro 300,00, coma da perizia dello studio tecnico “Potenza Stime”, sia le spese di rottamazione euro 120,00 e quelle per il soccorso di euro 138,40, per complessivi
558,40, con conseguente restituzione della somma di euro 161,20. Per veniva _2
liquidato un danno materiale di euro 4.285,35, iva compresa, sulla base di un semplice preventivo benché asseverato e senza che veniva riparato come dichiarato dal meccanico.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) respingere l'appello proposto da;
2) RT accogliere l'appello incidentale proposto da e, di conseguenza, Controparte_1
condannare a restituire le somme ricevute in più da in RT Controparte_1
esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di danno, accessori e spese di lite, sia nel caso in cui codesto On.le Tribunale riformi la sentenza impugnata in punto di an debeatur sia che la confermi 3) accogliere l'appello incidentale proposto da e di Controparte_1
conseguenza condannare a restituire la somma incassata in virtù della sentenza CP_3 impugnata;
4) accogliere l'appello incidentale proposto da e di Controparte_1 pag. 6/19 conseguenza condannare a restituire le somme incassate da Controparte_2 [...]
nel caso in cui venga posta a suo carico la responsabilità piena del sinistro per CP_1
cui è lite, oppure lo condanni a restituire le somme incassate in più rispetto a quanto effettivamente dovutogli, nel caso in cui la sentenza venga confermata in punto di an debeatur;
5) con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 5.03.2020, si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello principale proposta da e dell'appello incidentale adesivo di RT CP_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata motivazione specifica delle ragioni di
[...] impugnazione della sentenza. Nel merito, chiedeva il rigetto sia dell'appello incidentale e sia di quello adesivo in quanto la responsabilità del sinistro era da ascrivere a , RT
quale conducente della Fiat PA tg. PZ 258806; che tanto emergeva sia dal rapporto dei CC.
e dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto, dalla documentazione fotografica la quale evidenziava la violenza dell'impatto causato dall'eccessiva velocità della Fiat CA tg
PZ258806, nonché dalle risultanze istruttorie;
che l'urto era di forte intensità e avveniva tra la parte laterale sinistra del veicolo B di e la parte anteriore del veicolo A di;
_2 Pt_1
che si fermava allo stop e dopo essersi sincerato che nessun veicolo proveniva da _2
entrambi i sensi di marcia attraversava la carreggiata e in quel momento proveniva il Pt_1
quale, viaggiando a velocità sostenuta, impattava la macchina di che quindi la _2
condotta colposa di , alla guida della Fiat PA tg PZ258806, era la causa principale Pt_1
del sinistro. Infine, proponeva appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui attribuiva ad una responsabilità concorsuale Controparte_2 nella determinazione del sinistro in quanto dall'istruttoria emergeva la responsabilità esclusiva di;
chiedeva la conferma dei danni materiali subiti al veicolo tg RT
BA749ZK pari a euro 4.285,35 come quantificati in sentenza e di conseguenza la residua somma di euro 2.142,67, oltre ai danni fisici come quantificati dal giudice dei prime cure sulla base della c.t.u., pari a euro 13.415,62 e, quindi, la residua somma di euro 6.707,81.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, DICHIARARE
l'inammissibilità degli Atti di Appello presentati dai Sig.ri e per CP_3 RT
evidenti vizi di forma e redatti in violazione della Normativa vigente;
2) Nel Merito,
RIGETTARE gli Atti di Appello presentati dai Sig.ri e perché CP_3 RT
infondati in fatto ed in diritto, così come argomentato e motivato sopra;
3) Sempre nel
Merito, ACCOGLIERE l'Appello Incidentale presentato da questa difesa, RIFORMANDO la
Sentenza N. 208/2019, depositata in data 12/07/2019 ed emessa dal Giudice di Pace di pag. 7/19 EG, Dott.ssa Perrone nella Causa Civile 286/2016 R.G, riunita al Procedimento N.
360/2016 R.G., DICHIARANDO unico responsabile del sinistro il conducente dell'autovettura Fiat PA Tg PZ258806 e di Conseguenza CONDANNARE la
[...]
ai sensi degli Artt. 145 e 149 del D.Lgs 209/2005 al risarcimento di tutti i Danni CP_4
(Meccanici sull'auto Tg. BA749ZK e Fisici sulla Sua persona) patiti dal Sig. _2
per una somma pari ad € 8.829.96, quale differenza tra quanto spettante a
[...] quest'ultimo (€ 17.659,92) e quanto invece riconosciuto con la Sentenza oggetto di gravame;
4) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette Conclusioni,
ACCERTARE e DICHIARARE la maggiore responsabilità del Sig. nella RT causazione del sinistro oggetto di tale Giudizio;
Con vittoria di Spese ed Onorari di Causa”.
Instaurato dunque il contraddittorio, dopo alcuni rinvii a causa del carico del ruolo, sulle conclusioni delle parti precisate all'odierna udienza, la causa viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c., previo deposito di note finali fino a trenta giorni prima di detta udienza.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da RT
occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'appello è stato notificato, a mezzo posta, il 13.12.2019 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 12.07.2019. Ne consegue che deve essere considerato tempestivo.
L'appello incidentale con adesione proposto da e l'appello incidentale di CP_3
sono stati tutti ritualmente promossi nei modi e nei termini previsti Controparte_2 dall'art. 343 c.p.c. con comparsa di costituzione depositata rispettivamente il 14.01.2020 e il
5.03.2020 in vista della prima udienza indicata nell'atto di citazione del 30.03.2020.
3. Sempre in via preliminare il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla in quanto, a parere Controparte_1 dell' e dell' tardivo costituendo un'impugnazione autonoma e non dipendente _2 CP_3 dall'appello principale, volta a tutelare un interesse non scaturito dal primo.
Tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale.
La Corte di Cassazione ha, in particolare, precisato che “nel vigente sistema processuale
l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante pag. 8/19 principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata.
Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione” (Cass. n. 21745/2006)
4. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità degli appelli del e della Pt_1 CP_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da nei confronti di Controparte_2 RT
e di .
[...] CP_3
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Alla luce del sopra esposto approccio interpretativo, di tipo non formalistico, il Tribunale osserva che, nel caso di specie, e hanno chiaramente individuato RT CP_3
i punti della sentenza a loro avviso non conformi a diritto, argomentando in modo specifico sui motivi per i quali la decisione del giudice di primo sarebbe errata e, infine, hanno proposto una diversa ricostruzione del fatto deducendo, in particolare, che, alla luce della produzione documentale in atti e delle altre risultanze istruttorie, prove testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe valutato in modo errato il materiale probatorio acquisito dichiarando una responsabilità concorrente, in pari misura, di e RT Controparte_2
anziché affermare una responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_2 dell'incidente. pag. 9/19 Del resto, nella comparsa di costituzione ha puntualmente svolto la Controparte_2
propria difesa analizzando punto per punto i motivi del gravame principale e di quello adesivo.
Sempre in via preliminare si evidenzia che, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello ogni questione non oggetto di impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
5. Passando a esaminare i motivi dell'appello principale, si duole del fatto che RT
la sentenza impugnata abbia dichiarato la responsabilità concorrente, in egual misura, di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella causazione del sinistro occorso il 12.11.2015 oggetto di causa anziché una responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat PA tg
PZ 258806, di proprietà di condotto nella circostanza da . In CP_3 RT particolare, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per 1) errata ricostruzione del fatto storico, violazione degli artt. 145 comma 4 e 5 e 146 c.d.s., errata valutazione delle risultanze istruttorie;
errata valutazione del rapporto eziologico tra le condotte di guida e la collisione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 c.p.c,; 2) violazione dell'art. 2054 comma 2 c.c.; 3) violazione dell'art. 244 c.p.c..
ha aderito all'appello così come proposto da . CP_3 RT
ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della Controparte_2
sentenza nella parte in cui ha attribuito ad una responsabilità concorsuale Controparte_2
nella determinazione del sinistro evidenziando come dall'istruttoria espletata dinanzi al giudice di primo grado sarebbe emersa, a suo dire, la responsabilità esclusiva di RT
. L ha quindi chiesto la conferma della quantificazione contenuta nella
[...] _2
sentenza impugnata dei danni materiali subiti al veicolo tg BA749ZK pari a euro 4.285,35 e di conseguenza ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della residua somma di euro 2.142,67, oltre ai danni fisici, sempre come quantificati dal giudice di prime cure sulla base della c.t.u. per euro 13.415,62 e, quindi, la condanna della compagnia alla residua somma di euro 6.707,81.
Il Tribunale ritiene che dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel primo giudizio vada confermata la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa abbia contribuito in egual misura alla sua produzione.
Va in primo luogo sottolineato che deve ritenersi provato che si sia Controparte_2 fermato allo stop che si trovava sul Corso Umberto I, all'intersezione con la S.P. 19. Tanto è stato confermato da ben tre testi escussi nel corso del giudizio di primo grado (cfr. dichiarazioni dei testi , escusso all'udienza dell'11.12.2017; Testimone_1 Tes_1 pag. 10/19 , escussa all'udienza del 10.11.2017; escusso all'udienza del Tes_2 Testimone_3
13.04.2018). I tre testi si trovavano tutti in prossimità del ristorante La Giocanda che, come rappresentato nello schizzo redatto dai Carabinieri a seguito del sinistro (all. n. 22), si trova esattamente in corrispondenza del punto ove è avvenuto lo scontro. Non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi deve quindi concludersi che essi abbiano avuto piena visione della dinamica del sinistro. In relazione alle dichiarazioni di segno contrario rese dal teste che, escusso all'udienza dell'11.12.2017, ha dichiarato che l' Testimone_4 _2
non si sarebbe fermato al segnale di stop, il Tribunale non può che evidenziare che tale dichiarazione contrasta con quella di ben tre testi che peraltro si trovavano in una posizione privilegiata per assistere al sinistro in quanto frontale rispetto al punto di impatto tra i veicoli.
Di contro non è possibile individuare l'esatta posizione del teste che ha dichiarato di Tes_4
trovarsi a tre metri dal luogo del sinistro, nel parcheggio situato in EG di fronte al bar ristorante “Braceria” e, in particolare, sulla rampa di uscita. Il parcheggio in questione tuttavia non è indicato nello schizzo redatto dai Carabinieri e non sono stati forniti altri elementi per desumere la sua esatta collocazione. Pertanto, vista la divergenza con quanto dichiarato da altri testi e considerata l'ora tarda (21:45) a cui è avvenuto il sinistro, non è escluso che il teste non abbia avuto una piena percezione della dinamica del sinistro.
Infine, in merito al presunto contrasto che parte appellante evidenzia tra le dichiarazioni dei testi sopra indicati e del rapporto dei Carabinieri con la dichiarazione resa dallo stesso in sede di interrogatorio formale (cfr verbale di udienza del 10.11.2017: sul capitolo _2
1 dell'atto di citazione di , “il sinistro si è verificato ma non è vero che non mi CP_3
sono fermato allo stop poiché allo stop mi sono fermato quando sono stato colpito dall'altra autovettura”), il Tribunale rileva che dalla dichiarazione resa dall' non si può _2
desumere con certezza che la parte abbia inteso affermare che mentre era fermo al segnale di stop sarebbe stato colpito dall'autovettura condotta dal in quanto la dichiarazione Pt_1
sopra riportata, visto anche il tenore discorsivo con cui è stata resa, può anche essere interpretata nel senso che l' dopo essersi fermato al segnale di stop, veniva colpito _2 dall'altra autovettura. Ciò non esclude che l' fosse ripartito al momento dello _2
scontro, come confermato dai testi e come si evince anche dalla posizione delle autovetture che si evince dallo schizzo allegato al rapporto dei Carabinieri.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che , pur arrestatosi al segnale di stop Controparte_2 presente prima dell'intersezione ove è avvenuto l'impatto con il veicolo condotto dal , Pt_1
ha comunque ripreso la sua marcia senza dare la precedenza al veicolo condotto dal Pt_1 che percorreva la strada sulla quale si stava immettendo. Ed invero va ricordato che “il pag. 11/19 segnale di "stop" a un incrocio stradale non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. (...)” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3804 del 11/11/1975; in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 106 del
12/01/1973). In sostanza colui che riparte da uno stop deve continuare ad ispezionare la strada onde verificare che non sopraggiungano veicoli che conservano diritto di precedenza.
Nel caso di specie è un dato oggettivo che l' a bordo della sua Fiat PA di colore _2
verde, provenendo da Corso Umberto I, pur arrestatosi al segnale di stop, come confermato dai testi, non abbia ispezionato bene la strada nella quale si stava immettendo poiché altrimenti avrebbe senza dubbi evitato l'impatto con la Fiat PA di colore bianco condotta dal e di proprietà di . Ed invero essendo il tratto di strada in questione Pt_1 CP_3
rettilineo, come si evince dal rapporto dei Carabinieri e dallo schizzo del sinistro ad esso allegato (all. n. 22 prod. ), deve ritenersi che senz'altro l' se avesse prestato Pt_1 _2 la dovuta attenzione nel ripartire avrebbe visto l'autovettura condotta dal . Inoltre il Pt_1
Tribunale esclude che l'autovettura modello Fiat PA condotta dal (cilindrata 770, Pt_1
anno di immatricolazione 1988), peraltro in pieno centro abitato, abbia potuto raggiungere una velocità tale da non poter essere avvistata dall' quando quest'ultimo si _2
accingeva a superare la linea di arresto.
Deve quindi ritenersi provata la violazione da parte di dell'art. 145 co. 4 Controparte_2
del Codice della Strada secondo cui i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
Ora deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. n. 15847 del 2000, Cass. sez. 3, sent. n. 9528/2012, Corte di Cassazione - sez. III civile - sentenza n. 3696 del 15.02.2018). In particolare la Corte di
Cassazione ha affermato che “il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico” (Cass. n.
24676/2014); "l'inosservanza degli obblighi imposti dal segnale di "stop" non esclude, di per pag. 12/19 se sola, in caso di incidente stradale, il concorso di colpa del conducente del veicolo favorito"
(Cass. Penale Sez. 4, Sentenza n. 10647 del 11/11/1982 nonche' Cassazione Civile, sentenza 5 marzo 2014, n. 5219).
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato, in considerazione del punto d'urto tracciato dai
Carabinieri intervenuti dopo il sinistro e, più in generale, dello schizzo dallo stesso redatto che effettivamente il veicolo B (Fiat PA condotta dall' aveva già oltrepassato la linea _2
di arresto e si era immesso completamente sulla S.P. 19 in direzione EG centro tanto da spingere i Carabinieri ad indicare quale dinamica del sinistro che il veicolo A (condotta da
) percorreva tale direzione non riusciva ad evitare l'impatto ma andava a RT collidere sulla fiancata laterale sinistra del veicolo “B”. Inoltre i testi escussi hanno confermato la condotta di guida non adeguata tenuta dal . La teste , Pt_1 Testimone_5 escussa all'udienza del 10.11.2017, che all'epoca dei fatti lavorava come barista presso il Bar la Gioconda, sito proprio in prossimità del luogo del sinistro, come si evince dallo schizzo redatto dai Carabinieri, ha dichiarato: “nel momento dell'incidente ero fuori la porta del bar a fumare una IGaretta, quando ho visto una Fiat PA Verde salire dalla strada dove è sito il ristorante Gioconda Resort fermarsi allo Stop, immettersi sulla strada principale, e venire colpita da una Fiat PA AN proveniente dal paese”. La teste precisava come “i punti d'urto hanno riguardato la parte laterale sinistra della PA verde condotta da e la _2 parte frontale anteriore della PA AN”; ha aggiunto che non era vero “che il conducente della Fiat PA di colore bianco abbia azionato i freni, posso riferire questo RT perché l'urto è stato diretto e non vi è stato alcun rallentamento. La PA CA è infatti arrivata all'improvviso, l'urto è stato fulmineo”. Il teste , escusso Testimone_1 all'udienza dell'11.12.2017, che ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto si trovava davanti al bar la Braceria ha dichiarato: “preciso che ho visto la PA di colore verde condotta dal Sig. salire dalla strada proveniente dalla stazione, fermarsi allo Stop ed _2
immettersi nella strada che porta a EG centro. Una volta immessa la Fiat PA di colore verde condotta dal Sig. veniva violentemente urtata dall'altra PA di colore _2 bianco che proveniva dal paese”. Il teste ha inoltre dichiarato di non aver “avuto la percezione che l'auto Fiat PA AN condotta dal avesse frenato perché l'urto è stato CP_5 improvviso. Al momento dell'urto la Fiat PA condotta dal Sig. era già quasi _2 nella sua corsia e si era staccata dallo Stop”. Infine il teste, escusso Testimone_3 all'udienza del 13.04.2018, ha affermato di aver visto il sinistro ed in particolare che mentre stata “attraversando la strada per andare al Ristorante la Gioconda Resort” ha visto “la Fiat
PA di colore verde condotta dal Sig. da me conosciuto, salire dal Controparte_2 pag. 13/19 locale la Gioconda Resort verso EG. Ho visto che la PA di colore verde condotta dal Sig. si è fermata allo Stop per parecchio tempo e quando si è immessa sulla _2 strada è stata colpita da una PA AN che giungeva da EG repentinamente”. Il teste ha poi precisato di non aver “visto sull'asfalto segni di frenata, in ogni caso ho visto che la Fiat PA AN si è fermata solo dopo l'urto con la Fiat PA Verde” e come “la PA di colore verde si era già immessa sulla strada dopo essersi fermata allo Stop, quando è stata urtata dall'altra auto. L'urto ha riguardato la parte frontale della e la parte Parte_2 laterale anteriore della Al momento dell'urto la stava Parte_3 Parte_4 completando la manovra di immissione”.
Alla luce di tali dichiarazioni, tutte provenienti da testi che hanno assistito in via diretta al sinistro, nonché del riscontro con la documentazione fotografica in atti dalla quale si evincono i notevoli danni riportati dalle due autovetture coinvolte nel sinistro, IGnificativi del forte impatto avvenuto tra i veicoli e quindi anche della velocità di guida non adeguata tenuta proprio dal , visto che l' era appena ripartito dal segnale di stop, deve Pt_1 _2
ritenersi provato che , a bordo della Fiat PA di colore bianco, non seppe RT mantenere il controllo dell'autovettura sulla quale viaggiava a causa anche di una condotta di guida non rispettosa delle regole generali di prudenza imposte dell'art. 141 Codice della
Strada che impone: a) di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
b) di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
c) di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni (come nel caso di specie). La condotta di guida del appare Pt_1
particolarmente grave anche in considerazione di quanto accertato dai Carabinieri nella propria relazione circa l'assenza di segni di frenata nonché le condizioni ambientali e della strada (fondo stradale asciutto, pavimentazione asfaltata, condizioni atmosferiche serene, tratto di strada rettilineo con scarso traffico, intersezione stradale con segnaletica verticale e orizzontale).
Deve quindi confermarsi integralmente la dinamica del sinistro ricostruita dalla sentenza impugnata così come la valutazione in merito al pari concorso nella sua causazione da parte die due conducenti dei veicoli coinvolti. Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto pag. 14/19 da nonché degli appelli incidentali proposti da e da RT CP_3 _2
.
[...]
6. Occorre a questo punto analizzare l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
Per quanto attiene la presunta violazione dell'art. 139 d.lgs n. 209/2005 da parte del ctu dott. nella determinazione della percentuale del danno biologico da c.d. micropermanente Per_2
patito dai due conducenti dei veicoli incidentati in assenza di esami strumentali dai quali rilevare le lesioni lamentate dai danneggiati, il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017,
i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. n. 26985/2023; conf. Cass. n. 37422/2022). Ancora, “in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi” (Cass. n. 10186/2019).
Nel caso di specie non vi sono motivi per discostarsi dalle valutazioni del ctu che ha proceduto ad attento esame della documentazione sanitaria depositata dalle parti e ad esame clinico.
Inoltre non merita accoglimento il motivo di appello relativo al riconoscimento dell'IVA sul danno liquidato a titolo di spese di riparazione per l'autovettura di proprietà di _2
in assenza di prova dell'avvenuta riparazione. Ed invero come chiarito anche di
[...] recente dalla Corte di Cassazione “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione pag. 15/19 determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione” (Cass. n.
22580/2022).
Ad ogni modo il Tribunale ritiene che come correttamente valutato dal giudice di prime cure sia emersa la prova dell'avvenuta riparazione del veicolo in questione. Il teste Tes_6
, Socio dell'autocarrozzeria D.R.M. S.R.L., escusso all'udienza dell'11.12.2017, ha
[...] confermato il preventivo dei danni subiti dall'autovettura Tg. BA749ZK e ha inoltre riconosciuto le foto dell'auto danneggiata dichiarando espressamente di averla riparata. La sentenza impugnata ha correttamente valutato come congruo il preventivo in questione alla luce dei danni rappresentati nelle fotografie in atti.
L'appello incidentale della compagnia assicurativa in parte qua va quindi rigettato.
7. La ha inoltre proposto appello incidentale avverso la sentenza Controparte_1
n. 208/2019 del Giudice di Pace di EG nella parte in cui ha quantificato in complessivi euro 1.722,40 il danno patrimoniale patito da proprietaria della Fiat PA CP_3
condotta da coinvolta nel sinistro per cui è causa, di cui euro 138,40 per spese RT
di soccorso, euro 1.464,00 per spese di riparazione, somma comprensiva di IVA, ed euro
120,00, per spese di rottamazione dell'autovettura, liquidandole l'importo di euro 161,20, pari alla metà dell'importo sopra detto (1.722,40/2) detratto l'importo già offerto dalla compagnia di assicurazioni pari ad euro 700,00). In particolare la compagnia assicurativa ha evidenziato che se la Fiat PA di proprietà dell' era stata rottamata non era stata evidentemente CP_3
riparata motivo per il quale il giudice di prime cure non avrebbe dovuto riconoscerle l'importo di euro 1.464,00 a titolo di riparazione di cui al preventivo dell'autocarrozzeria
Nocera comprensivo di IVA.
L'appello incidentale della in parte qua va accolto. Controparte_1
Dall'istruttoria di primo grado è emerso che la Fiat PA tg PZ258806, immatricolata il
23.09.1988, di proprietà di (all. n. 5 prod. fasc. Albini), non è stata riparata in CP_3 quanto antieconomica. Ed, invero, all'udienza del 3.06.2018 è stato escusso Testimone_7 titolare dell'omonima carrozzeria, il quale ha dichiarato “Confermo di avere redatto il preventivo su incarico della IG. , inerente i danni e per la riparazione della CP_3
propria autovettura Fiat PA tg PZ258806 di colore bianco…..Preciso che non ho effettuato la riparazione e che per la riparazione del suddetto veicolo è necessaria la somma
pag. 16/19 di € 1200,00 + iva di cui e 400,00 + iva di manodopera corrispondente a quattro giorni di lavoro per otto ore al giorno…”.
Ne consegue che una volta provata che la riparazione del veicolo in questione era antieconomica e comunque non veniva eseguita tanto che l'autovettura veniva rottamata, il danno patito da doveva essere quantificato nell'importo di euro 300,00, pari al CP_3 valore di mercato dell'autovettura come determinato nella stima depositata in primo grado dalla e non contestato in giudizio, oltre agli importi di euro 120,00 per Controparte_1
spese di rottamazione ed euro 138,40 per spese di soccorso, per un importo complessivo di euro 558,40. L'importo già riconosciuto dalla compagnia assicurativa di euro 700,00 era quindi già completamente satisfattivo delle pretese dell' alla quale pertanto nulla CP_3
doveva essere riconosciuto.
Pertanto in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
in riforma parziale della sentenza n. 208/2019 del Giudice di Pace di EG, va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da che va condannata alla CP_3
restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'appello incidentale della merita accoglimento anche in relazione Controparte_6 all'erroneo riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, a e ad RT
del danno morale in assenza di prova dei pregiudizi patiti. Controparte_2
La sentenza impugnata ha riconosciuto ai due conducenti danneggiati il danno morale, quantificato in misura pari ad un quinto del danno biologico complessivo, senza che essi avessero né allegato né provato, anche in via presuntiva, il danno patito. Ne consegue che dagli importi complessivamente liquidati a titolo di risarcimento del danno vanno decurtati gli importi di euro 400,09 (=euro 800,19/2) e di euro 1.114,56 (=euro 2.229,13/2) riconosciuti nella sentenza impugnata per danno morale rispettivamente a e ad RT _2
.
[...]
In definitiva, in riforma parziale della sentenza impugnata, la deve Controparte_6
essere condannata a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.197,97 (=euro 2.598,06- 400,09) e in favore di RT
dell'importo complessivo di euro 7.735,92 (=euro 8.850,48 – 1.114,56). Controparte_2
Tali importi, come correttamente osservati dalla compagnia assicurativa, sono stati liquidati all'attualità motivo per il quale non va riconosciuta la rivalutazione annuale mentre per quanto riguarda gli interessi, sugli importi così liquidati devono essere calcolati gli interessi al tasso legale, i quali devono essere applicati sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (12.11.2015), deve essere, poi, via via rivalutata dal momento dell'evento fino alla pag. 17/19 data di pubblicazione della presente sentenza. Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884;
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
e vanno quindi condannati alla restituzione delle RT Controparte_2
maggiori somme, rispetto a quelle liquidate con la presente sentenza, ricevute in esecuzione dell'impugnata sentenza.
8. Per quanto attiene le spese di lite del presente grado di giudizio il Tribunale ritiene che in considerazione del reciproco rigetto degli appelli proposti dal , dall' e Pt_1 CP_3 dall' nonché di una valutazione sull'esito complessivo della lite che ha visto _2
soccombente la devono essere integralmente compensate tra tutte Controparte_1
le parti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello di;
RT
2) rigetta l'appello incidentale di;
CP_3
3) rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_2
4) in accoglimento parziale dell'appello incidentale della Controparte_1
e in riforma parziale della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
CP_3
5) per l'effetto di cui al punto 4) condanna alla restituzione in favore CP_3
della compagnia assicurativa di tutto quanto ricevuto a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza di primo grado;
pag. 18/19 6) in accoglimento parziale dell'appello incidentale della Controparte_1
e in riforma parziale della sentenza impugnata condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno per il RT sinistro oggetto di causa dell'importo di Euro 2.197,97 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, applicati sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (12.11.2015), deve essere, poi, via via rivalutata dal momento dell'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
7) per l'effetto di cui al punto 6) condanna alla restituzione in favore RT
della compagnia assicurativa delle maggiori somme, rispetto a quelle liquidate con la presente sentenza, ricevute in esecuzione dell'impugnata sentenza;
8) in accoglimento parziale dell'appello incidentale della Controparte_1
e in riforma parziale della sentenza impugnata condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno per il Controparte_2
sinistro oggetto di causa dell'importo complessivo di Euro 7.735,92 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, applicati sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (12.11.2015), deve essere, poi, via via rivalutata dal momento dell'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
9) per l'effetto di cui al punto 8) condanna alla restituzione in Controparte_2
favore della compagnia assicurativa delle maggiori somme, rispetto a quelle liquidate con la presente sentenza, ricevute in esecuzione dell'impugnata sentenza;
10) rigetta per il resto l'appello incidentale della Controparte_1
11) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
12) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere , e RT CP_3
tenuti a versare, ciascuno, un ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in EG, 17.02.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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