Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1609/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 20.9.2022 al numero 1609/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 15.7.2022 pendente fra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO
[...]
( e dall'Avv. RINDORI EMANUELE ( ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLETTI ALESSANDRA
( e dall'Avv. CANUTI CHIARA ( ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA COMUNALE FIRENZE, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
CP_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
1
2019 per violazione dei parametri costituzionali di cui all'art.3 e 117, comma 2, lett. m) Cost. e art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per la parte in cui le i nuovi requisiti patrimoniali trovano applicazione anche ai rapporti locatizi per i quali non erano previsti come ostative dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione e anche se a tale momento l'unica normativa applicabile era quella statale;
b) Illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, lett. p), della L.R. Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 per violazione dei parametri costituzionali di cui all'art. 3 e 117, comma 2, lett. m) Cost. per la parte in cui la
Regione nell'introdurne criteri di valutazione economica dei richiedenti l'accesso agli alloggi ERP ulteriori rispetto all'Isee è intervenuta su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e previa disapplicazione del provvedimento di decadenza DD/2021/02090 emesso dal
[...]
nei propri confronti e degli atti ad esso connessi, Controparte_3 accertare e dichiarare il diritto della Signora e del Signor Parte_1 Parte_2
al mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. posto a , in
[...] CP_1
Via Isonzo, n. 15, . Con vittoria di spese e competenze del presente ricorso CP_1
e con espressa richiesta di restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato.”
Parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello rigettare in ogni sua parte
l'appello proposto, con conferma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter cpc dal
Tribunale di Firenze in data 15.7.2022 (R.G. n. 7246/2021). Con vittoria di spese, di onorari ed accessori”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.6.2021, e Parte_1
convenivano in giudizio il Parte_2 Controparte_4 chiedendo al Tribunale di Firenze, “in accoglimento del presente ricorso e previa, ove occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità
2 costituzionale degli artt. 38, comma 3 e dell'art. 40, comma 2 della l.r. Toscana n.
2 del 2 gennaio 2019 per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. per i motivi indicati supra, (di) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. posto a
, in Via Isonzo, n. 15, , previa, ove occorrendo, disapplicazione del CP_1 CP_1 provvedimento di decadenza DD/2021/02090 emesso dal
[...]
nei propri confronti, con vittoria di spese e Controparte_3 competenze del presente ricorso e con espressa richiesta di restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato”.
Si costituiva il solo , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Controparte_3 del provvedimento di decadenza impugnato.
Con ordinanza resa in data 15.7.2022, il Tribunale di Firenze dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 38, comma 3, e 40, comma
2, della L.R.T. n. 2 del 2.1.2019, rigettava il ricorso, confermando il provvedimento di decadenza n. DD/2021/02090 emesso dal in data 7.4.2021 Controparte_3
e compensava tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice riteneva anzitutto infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo per essere stato emanato a seguito di un accertamento dell'amministrazione comunale sui requisiti di permanenza del diritto all'assegnazione dell'alloggio condotto in assenza dei criteri individuati dall'Assemblea LODE, organo rappresentativo dei Comuni facenti parte del Livello Ottimale di Esercizio, in violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 2. della L.R. n. 2/2019.
Ricordava il tribunale quanto stabilito dall'art. 38 della L.R.T. n. 2 del 2.1.2019, secondo cui: “
1.La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune.
2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti a verificare i requisiti di permanenza nell'alloggio, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea LODE. L'Assemblea LODE e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l'esito di tali controlli alla Regione […] Unitamente all'esito dei controlli sono trasmessi alla Regione i provvedimenti di decadenza assunti dal ai sensi del comma 5”. CP_3
Secondo il tribunale - anche avuto riguardo al “Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e di mobilità” adottato
3 dal Comune di in applicazione della L.R.T. n. 2/19, con particolare riguardo CP_1 alle norme relative al controllo dei requisiti di accesso al momento dalla domanda di assegnazione (art. 4) e ai criteri stabiliti per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi successivi alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione
(art. 21, comma, 4) – doveva ritenersi che esistessero due tipi di controlli relativi alla permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti di assegnazione: quello ordinario, che deve essere condotto necessariamente ogni due anni e può consistere anche nell'acquisizione dal Comune delle informazioni o della documentazione necessaria, e quelli straordinari, che possono svolgersi anche a campione, appunto “secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea LODE”. Secondo il primo giudice era palese che il controllo di cui era stato fatto oggetto il nucleo familiare dei ricorrenti fosse stato di tipo ordinario, sia perché il parametro del valore I.S.E.E. posto a fondamento del provvedimento impugnato non era ricompreso tra quelli menzionati dall'art. 4, comma 6, del Regolamento sopra menzionato, sia perché ciò era scritto nel provvedimento medesimo, in cui si leggeva che il Servizio Casa veniva informato con comunicazione del 22.1.2020, prot. 27704 del 28.1.2020, che “nell'ambito dei controlli periodici effettuati da
[...]
, ente gestore del patrimonio di E.R.P. per il era emerso CP_2 Controparte_3 che «il valore della situazione economico equivalente I.S.E.E. 2019 ed il valore del patrimonio mobiliare […] del nucleo familiare della sig.ra fossero Parte_1 superiori ai limiti introdotti dalla L.R.T. n. 2/2019, art. 38, comma 3”.
Riteneva il tribunale che per la dichiarazione di decadenza dall'alloggio fosse stata correttamente seguita la procedura indicata dall'art. 38 della legge regionale e precisamente:
- con nota prot. n. (2735/COM) – 235616 del 14.9.2020, il Comune di , CP_1
Direzione Servizi Sociali comunicava alla l'avvio del procedimento per la Pt_1 decadenza dall'alloggio E.R.P. di cui era assegnataria (sito in , Via Isonzo CP_1
n. 15) per perdita dei requisiti di permanenza previsti dall'art. 38, comma 3, lettere n), o) e p) L.R.T. n. 2/2019;
- ai sensi dell'art. 38, comma 5, L.R.T. n. 2/2019, in data 23.10.2020, la Pt_1 presentava al , , nonché Controparte_3 Controparte_3 all'ente gestore controdeduzioni scritte nelle quali confermava un CP_2 incremento del valore del patrimonio mobiliare del suo nucleo familiare tale da superare le soglie previste alla lett. o) dell'art. 38, comma 3, della L.R.T. n. 2/2019,
4 e da incidere sulla determinazione dei parametri di cui alle lett. n) e p) della medesima disposizione, tuttavia ascrivendo detto superamento a fattori episodici;
- il 17.2.2021 con nota prot. n. 2735/COM, il replicava alle Controparte_3 controdeduzioni scritte presentate dalla motivando la decisione di non Pt_1 accogliere le richieste avanzate da quest'ultima ex art. 38, comma 3, lett. n), sulla base della norma transitoria contenuta nell'art. 40, comma 2, e del chiarimento reso dalla Regione Toscana del 30.7.2019;
- all'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla al in data Pt_1 Controparte_3
3.3.2021 con cui ella chiedeva di esaminare ed estrarre copia del suddetto chiarimento, unitamente ad ogni altro atto o documento connesso, faceva seguito, in data 12.3.2021, la risposta dell'Ente, che, con nota prot. n. 2735/COM, allegava il suddetto documento e confermava interamente il contenuto della replica inviata in data 17.2.2021;
- con il provvedimento di decadenza n. DD/2021/02090 del 7.4.2021, il Comune di concludeva il procedimento dichiarando il nucleo familiare composto dei CP_1 ricorrenti decaduto dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sopra indicato ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere n) e p) della L.R.T. n. 2 /2019, dichiarando risolto di diritto il contratto di locazione e intimando il rilascio dell'alloggio entro dodici mesi dalla data dell'atto di decadenza.
Il tribunale riteneva poi di disattendere la pretesa dei ricorrenti di interpretare estensivamente la norma regionale, con riferimento al requisito della rilevanza del patrimonio mobiliare, così come quella di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 3, e dell'art. 40, comma 2, della L.R.T. n. 2 del 2.1.2019 per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Al riguardo, lamentavano i ricorrenti come il avesse dichiarato la decadenza degli stessi dall'assegnazione Controparte_3 dell'alloggio sulla base di un criterio ostativo (valore del patrimonio mobiliare) non previsto al momento dell'assegnazione; essi lamentavano, inoltre,
l'irragionevolezza della disposizione transitoria di cui all'art. 40, comma 2, della
L.R.T. n. 2/2019, laddove non interpretata estensivamente, per la parte in cui prevedeva un regime transitorio di favore per coloro i quali non fossero più nel possesso dei requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 38 (e cioè, la maggiorazione del canone anziché la decadenza), applicabile però solo per alcuni dei parametri ostativi - lett. m) e o) della norma predetta, rispettivamente relativi
5 alle possidenze immobiliari e a quelle mobiliari - ma non ad altri, in assenza di alcun criterio discretivo.
Riconosceva il primo giudice che la L.R.T. n. 96/1996, nella sua versione antecedente alla modifica del 2015, prevedeva come requisiti di assegnazione e permanenza esclusivamente la capacità reddituale e la non titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mentre non prendeva in considerazione il patrimonio mobiliare dell'assegnatario; tuttavia, escludeva che la scelta compiuta dal legislatore del 2019 fosse stata fatta senza criterio, poiché, esaminando la specifica normativa nel suo complesso, poteva dedursi come fosse stata stabilita una “soglia di tolleranza” per gli assegnatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla legge regionale n. 41/2015 possessori di patrimoni mobiliari superiori a € 75.000, mettendoli al riparo dalla decadenza in mancanza di alterazione del valore ISEE;
allo stesso tempo, però, era previsto per gli stessi un tetto massimo costituito da un patrimonio mobiliare e immobiliare pari a € 100.000 al di sopra del quale la decadenza andava disposta.
Inoltre, secondo il primo giudice, non era configurabile una inammissibile irretroattività in malam partem, poiché la Corte Costituzionale ha posto da tempo in evidenza come il principio di irretroattività della legge sia stato costituzionalizzato solo con riferimento alla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), riconoscendo, invero, che l'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, dove viene enunciato in termini generale tale principio, "non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per il legislatore statale, con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva” (Cons. Stato Sez. V, sent. 09/04/2013, n.. 1932; Corte cost.,
04/11/1999, n. 416). In particolare, richiamava gli arresti di legittimità secondo i quali la legge “che preveda la decadenza dall'assegnazione, tra l'altro, nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione previsti da un articolo della stessa legge, trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari all'immodificabilità degli
6 stessi” (Cass. Civ. Sez. I, 29/11/1999, n. 13314); per cui, in assenza di tale diritto all'immodificabilità del rapporto, “legittimamente l'amministrazione comunale in applicazione della sopravvenuta legge regionale che stabilisce una ulteriore condizione per l'assegnazione […] dichiara la decadenza dall'assegnazione ove
l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito” (Cass.
Sez. I, 08/03/2001, n. 3385).
Il tribunale riteneva infondato anche il motivo di impugnazione relativo all'asserito carattere episodico dell'incremento del valore del patrimonio immobiliare riportato nella dichiarazione ISEE del 2019 presa in esame dall'amministrazione (pari a €
174.222,29), che avrebbe consentito di chiedere la sospensione del procedimento di decadenza ed il rinvio dell'esame della situazione economica al successivo accertamento, come previsto dall'art. 38, co. 3 lett. n) della L.R.T. n. 2/2019.
Rilevava in proposito il primo giudice come la facoltà in questione fosse prevista in caso di eventi (trattamento di fine rapporto, eredità, o simili) caratterizzati dall'episodicità: tali erano invero quelli addotti dai ricorrenti quali cause di incremento patrimoniale, ossia la liquidazione ricevuta da parte della compagnia assicuratrice per un importo in lire di circa 230 milioni (doc. 9), la Pt_3 liquidazione TFR della ricevuta in seguito alla cessazione del rapporto di Pt_1 lavoro, per un importo lordo di € 54.738,16 e infine la liquidazione TFR e buonuscita ricevuti dal figlio della , per cessazione del Pt_1 Parte_2 rapporto di lavoro dovuto alla riduzione del personale dell'azienda Parte_4
Tuttavia, si trattava di episodi che si erano ripetuti negli anni, e precisamente nel
1992, nel 2011, nel 2016 e, da ultimo, nel 2017 di modo che la situazione patrimoniale del nucleo aveva subito nel tempo un costante Persona_1 incremento, attestandosi negli ultimi anni su valori al di sopra dei limiti di legge e quindi perdendo il requisito della episodicità, per cui non poteva parlarsi di
“temporaneo superamento” del limite della prima fascia del valore ISEE.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze hanno proposto appello e , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 Parte_2 riportate in epigrafe sulla base degli stessi motivi posti a fondamento del ricorso proposto in primo grado, e cioè:
I) Illegittimità dei controlli condotti dal in assenza dei criteri stabiliti CP_3 dall'Assemblea CP_5
7 Secondo i ricorrenti, spetta all'Assemblea LODE, quale organo rappresentativo delle amministrazioni competenti all'erogazione del servizio, la definizione delle modalità attuative per la verifica dei criteri di decadenza di cui all'art. 38 L.R.T. n.
2/2019, in modo che gli stessi possano adeguarsi alle peculiarità del tessuto sociale ed alle esigenze abitative concrete del territorio. Poiché i suddetti criteri non risultano essere stati ancora stabiliti dall'Assemblea nelle more la suddetta CP_5 disposizione dovrebbe ritenersi non operativa.
Non sarebbe conferente il richiamo del primo giudice all'art. 21 e agli artt. 4
e ss. del “Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità”, che non contemplerebbero alcun riferimento ai criteri dell'assemblea in quanto relativi, rispettivamente, alla fase di CP_5 esecuzione del provvedimento di decadenza e alla fase di assegnazione dell'alloggio.
Né sarebbe condivisibile la valutazione del primo giudice secondo cui nella fattispecie il provvedimento di decadenza sarebbe stato emesso a seguito di controlli periodici, e non a campione, in mancanza di documentazione attestante i controlli effettuati dall'ente gestore, richiesta dai ricorrenti ma mai fornita.
II) Erronea applicazione dei requisiti patrimoniali di decadenza al caso di specie. Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 e 117, comma 2, lett. m). Violazione dell'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
a) Secondo i ricorrenti, non sarebbe corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui la norma sopravvenuta troverebbe applicazione a tutti i rapporti “di durata”, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che ciò è vero
“purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso nonché il suo perdurare nel tempo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/03/2001, n. 3385 e giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie, appunto, l'applicazione della nuova disciplina andrebbe necessariamente a modificare la disciplina giuridica del fatto generatore (assegnazione), posto che la L.R.T. n. 99/1996, nella versione antecedente alla modifica del 2015, prevedeva tra i requisiti di assegnazione, e quindi di permanenza, esclusivamente la capacità reddituale e la titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, senza attribuire rilievo alcuno al patrimonio mobiliare dell'assegnatario.
8 Peraltro, il contratto di locazione relativo all'alloggio assegnato agli appellanti era stato stipulato in data 19.10.1978, sulla base delle condizioni che all'epoca erano stabilite soltanto dalla normativa statale, cioè il DPR n. 1035/1972, che non conferiva alcun rilievo ostativo al patrimonio mobiliare dell'assegnatario, bensì al solo parametro del reddito annuo complessivo (art. 17, comma 1, lett. c), che richiama l'art. 2, comma1, lett. e). Tale normativa era stata recepita a livello regionale, da ultimo, con la L.R.T. n. 96/1996, e solo con la novella del 2015 erano stati introdotti i requisiti patrimoniali recepiti dall'art. 38 della L.R.T. n. 2/2019, applicati al caso in specie. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 4908/1997, cui si era conformata anche la giurisprudenza successiva, tra cui quella citata dal primo giudice (Cass. Sez. I n.
3385/2001), avevano affermato che, essendo il rapporto di assegnazione in esame retto dai principi della legge statale vigente all'epoca della sua instaurazione, ad esso non potevano applicarsi, in materia di decadenza, le sopravvenute regole, non retroattive, della legislazione regionale, qualora non conforme alla normativa statale. Nel caso di specie, dall'esame del combinato disposto dell'art. 38, comma 3, e 40, comma 2, della L.R.T. n. 2 del 2019 emergerebbe con chiarezza che il legislatore regionale Toscano, a differenza di quello veneto nella disposizione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, aveva certamente inteso introdurre nuove ipotesi di decadenza applicabili anche ai rapporti pendenti, salvi appunto i limitati correttivi introdotti dalla norma transitoria, tra i quali tuttavia non sono stati fatti salvi i rapporti sorti nella vigenza della sola normativa statale.
Da qui, secondo i ricorrenti, la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali in epigrafe per la parte in cui trovano applicazione anche ai rapporti sorti nella vigenza della sola normativa statale dal D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, come quello di specie.
b) Irragionevolezza delle disposizioni transitorie.
Secondo gli appellanti, non sarebbero condivisibili i passaggi dell'ordinanza del tribunale che attribuiscono una coerenza interna alle disposizioni transitorie introdotte dalla L.R.T. con il citato art. 40, secondo comma, secondo cui: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
9 previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo
22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.”
Tale norma sarebbe irragionevole per la parte in cui tutela solo in soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38, comma, 3, lett. m) e o), ma non anche quelli di cui alle lett. n) e p). Infatti, tale disciplina è applicabile all'assegnatario titolare di un patrimonio mobiliare superiore a
€ 75.000 (lett. o), ma non a colui il cui patrimonio mobiliare incida quale componente del parametro ISEE di cui alla lett. n, né, soprattutto, nel caso in cui il patrimonio mobiliare incida sulla diversa soglia (patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro) di cui alla lett. p, in quanto sommato a quello immobiliare: così, la norma letteralmente interpretata, consentirebbe nel primo caso la mera rideterminazione del canone mentre nel secondo la ben più severa misura della decadenza. Nella fattispecie, appunto, il superamento delle soglie di cui alle lett. n) e p) era proprio dovuto alla parte mobiliare del patrimonio dichiarato.
Secondo la parte appellante sarebbe priva di pregio, oltre che inesatta, la considerazione del primo giudice secondo cui l'art. 40, secondo comma, della L.R.T. n. 2/2019 rispecchierebbe la disposizione della precedente disposizione transitoria introdotta con la novella di cui alla L.R.T. n.
41/2015: infatti, solo con la L.R.T. n. 2/2019 le possidenze mobiliari eccedenti il valore soglia di € 75.000 erano assurte a condizione ostativa alla permanenza nell'alloggio, preoccupandosi tuttavia il legislatore di tutelare i soggetti già assegnatari che, alla data di entrata in vigore della novella del 2015, disponessero di giacenze superiori all'anzidetto limite: questo il senso del richiamo, nella disciplina transitoria della L.R.T. n.
2/2019, alla lett. o) dell'art. 38, comma 3, citato. In tale quadro, la limitazione della tutela prevista dall'art. 40 si tradurrebbe in una irragionevole e ingiusta differenziazione di trattamento tra gli assegnatari, per la parte in cui non estende la sua applicazione a tutti i casi in cui le nuove disposizioni ostative incidono su posizioni giuridiche consolidate in base alla normativa previgente.
10 La motivazione del primo giudice – secondo cui il legislatore avrebbe inteso tutelare i soggetti già assegnatari, titolari di un patrimonio mobiliare anche superiore al limite ivi stabilito (€ 75.000), ma con il “ragionevole” limite costituito dal valore assunto come soglia per la sommatoria tra patrimonio mobiliare e immobiliare (€ 100.000) – sarebbe incongrua per la parte in cui non considera che anche il patrimonio immobiliare (lett. “m”) è requisito che, singolarmente inteso, cade nella disposizione transitoria di cui all'art. 40, comma 2, per cui non si comprende perché assoggettare alla disciplina transitoria i due parametri presi singolarmente a riferimento, ma non già presi congiuntamente.
In ogni caso, la fissazione del tetto di €100.000, secondo gli appellanti, sarebbe apposta in modo arbitrario e non sorretta da un congruo impianto motivazionale, come sarebbe invece necessario poiché il principio di irretroattività della legge, pur ricevendo tutela espressa nella Costituzione in materia penale (art. 25, secondo comma), costituisce pur sempre un principio fondamentale di civiltà giuridica, che deve essere tendenzialmente preservato, in conformità al disposto dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e come affermato anche dalla giurisprudenza CEDU.
III) Illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, lett.
p), LRT n. 2 del 2019 per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.
La parte appellante ha ricordato che la Corte costituzionale, dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma del Titolo V (legge cost. n. 3 del
2001), ha precisato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su diversi livelli normativi. È in particolare riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) la disciplina volta a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte cost., 21.3.2007, n. 94). Quindi, spetta allo Stato la fissazione dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica dei richiedenti ai fini dell'accesso all'assegnazione degli alloggi. Lo Stato ha in effetti esercitato le proprie competenze con il d. lgs. 31.3.1998, n. 109, successivamente sostituito dal d.l.
11 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, che ha definito i “criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, istituendo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che comprende sia la valutazione del reddito sia quella del patrimonio ed individua, in un calcolo ponderato la cui congruità è stata fissata direttamente dal legislatore statale, criteri unificati di valutazione della situazione economica. L'indicatore deve dunque essere considerato quale unico parametro di riferimento rilevante per la valutazione dei valori reddituali e patrimoniali del nucleo familiare ai fini dell'accesso a prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei cittadini. Secondo le disposizioni statali, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari, ma “è comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”.
Mentre dunque è consentito alle Regioni individuare ulteriori categorie di soggetti destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle stesse non è consentito integrare o restringere i requisiti patrimoniali di accesso in quanto già determinati dallo Stato, attraverso lo strumento dell'ISEE, nell'esercizio delle proprie potestà legislativa esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. in applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.
Sotto questo profilo, sarebbe evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3 della L.R.T. n. 2 del 2019 per la parte in cui subordina la permanenza nell'assegnazione degli alloggi popolari a requisiti patrimoniali (cfr., in particolare, lett. m), o) e p) che si aggiungono alla valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE - lett. n).
IV) Carattere episodico del superamento dell'ISEE.
Hanno ribadito gli appellanti che il valore del patrimonio mobiliare che era andato ad incidere sul valore ISEE del nucleo familiare di cui alla DSU 2019 presa in esame dall'Amministrazione, portandolo a € 61.660,46 e, dunque, al superamento temporaneo della soglia prevista all'art. 38, comma 3, lett. n), L.R.T.
n. 2/2019, era riconducibile a fattori episodici, come tali inidonei a fondare un provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Le giacenze che hanno comportato un incremento del valore del patrimonio mobiliare, benché rimaste nella disponibilità degli assegnatari negli anni successivi, avevano origine e natura
12 certamente episodica nel senso fatto proprio dalla norma di deroga, alla luce dei quali il dato preso a riferimento per il parametro ISEE non era da considerarsi rappresentativo della reale situazione patrimoniale economica del nucleo familiare.
Il termine “temporaneo superamento” contemplato dalla norma di deroga dovrebbe essere interpretato in modo da evitare che la stessa trovi applicazione in una casistica irrealistica e comunque controproducente: limitata cioè agli assegnatari che, ricevuta in via episodica una tale provvista, se ne spoglino immediatamente al solo scopo – elusivo - di evitare di perdere i requisiti.
2.2 Mentre è rimasta contumace anche in questo grado del CP_2 giudizo, si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale e osservando in particolare che:
I) Il provvedimento di decadenza era stato emesso all'esito dei controlli periodici previsti dall'art. 38 L.R.T. n. 2/2019, come del resto precisato sia nella comunicazione di avvio del procedimento che nel provvedimento finale, non rilevando quindi in alcun modo l'assenza di criteri stabiliti dal per i controlli CP_5
a campione.
II) a) La lettura data dalla controparte alla pronuncia resa dalle SSUU n.
4908/1997 non sarebbe corretta, come chiarito dalla stessa Cassazione con la sent. n. 3385/2001 secondo cui la normativa sopravvenuta dopo l'assegnazione dell'alloggio durante il rapporto locativo poteva introdurre ulteriori requisiti per mantenerla e tale normativa poteva essere emanata dalla Regione, cui sono state trasferite ampie funzioni di programmazione e di gestione del servizio casa-
Peraltro, le ipotesi dalla lett. l) alla lett. p) dell'art. 38 comma 3 non “sono direttamente correlate” ai requisiti prescritti per l'assegnazione, come pretende la parte appellante, poiché, ad esempio, i requisiti reddituali per l'assegnazione e per la decadenza sono diversamente calcolati.
b) Proprio perché trattasi di norma transitoria, l'art. 40, comma 2, ha una portata applicativa limitata e precisamente alle sole ipotesi contemplate nelle lettere m) ed o) dell'art. 38 comma 3. Peraltro, il legislatore regionale, con la
Circolare interpretativa del 30.7.2019 (doc. n. 5, fasc. I° grado) ha chiarito che non si dà luogo all'applicazione della suddetta disposizione transitoria qualora l'assegnatario superi il limite stabilito dall'art. 38 lett. n), vale a dire € 36.151,98, per cui il superamento del limite legislativamente stabilito del valore ISEE è
13 comunque ostativo alla rideterminazione del canone: interpretazione che risponde alla volontà di attribuire particolare rilevanza alla suddetta attestazione.
III) Circa la lamentata illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 3 lett. p
è dirimente la constatazione che il nucleo dispone di un valore della Parte_5 situazione economica equivalente (ISEE) quasi doppio rispetto al limite consentito;
anche qualora non si considerasse il loro patrimonio mobiliare ai sensi della lett.
p, infatti, sussisterebbe la causa di decadenza di cui alla lett. n) del comma 3 dell'art. 38.
IV) Il superamento del limite del valore ISEE 2019 da parte del nucleo
[...]
non ha carattere temporaneo e quindi non può essere ricondotto alla Pt_5 previsione dell'art. 38 comma 3 lett. n) ultimo periodo, poiché gli incrementi economici si sono verificati nel 1992, nel 2011, nel 2016 ed ancora in tempi più recenti, per cui la situazione patrimoniale ha avuto negli anni un costante incremento e risulta definitivamente assestata in positivo, come dimostrano le attestazioni ISEE 2019 e 2020, che riportano valori ben al di sopra dei limiti di legge;
in particolare, l'ISEE 2020 riporta addirittura valori lievemente superiori all'ISEE dell'anno precedente, a ribadire un consolidato, nonché ordinario, status economico/reddituale del nucleo. Manca quindi sia il carattere dell'episodicità, che della temporaneità per l'applicazione dell'art. 38 comma 3 lett. n) ultimo periodo.
2.3 La Corte, all'udienza del 16.7.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello va rigettato.
Occorre premettere il quadro normativo di interesse nella fattispecie.
L'art. 38 della L.R.T. n. 2/2019 (Accertamento della situazione del nucleo familiare
e decadenza dall'assegnazione) stabilisce quanto segue:
“1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune.
2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti
a verificare i requisiti di permanenza nell'alloggio, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea
LODE. L'Assemblea LODE e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l'esito di tali controlli alla Regione, che può considerarlo tra i parametri per la concessione dei
14 contributi di cui all'articolo 3, comma 1. Unitamente all'esito dei controlli sono trasmessi alla Regione i provvedimenti di decadenza assunti dal comune ai sensi del comma 5.
3. Il comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario, qualora lo stesso:
(…)
i) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis), c), e1), e2) ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed f);
m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;
n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il è tenuto ad assumere un provvedimento CP_3 motivato in merito, ai sensi del comma 5.
o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a 75.000 euro;
p) disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a
100.000 euro;
(…)
4. (…)
15
5. Il comune comunica all'assegnatario l'avvio del procedimento di decadenza indicando le motivazioni del procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gestore. Il comune procede all'adozione del relativo provvedimento di definitiva decadenza dell'assegnatario, ovvero di motivata conferma dell'assegnazione, anche temporanea, entro i successivi trenta giorni. Tali provvedimenti sono trasmessi dal comune al soggetto gestore e all'Assemblea LODE e da questi alla Regione unitamente ai risultati degli accertamenti biennali o straordinari, ai sensi del comma 2.
6. (…)
7. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio. Il soggetto gestore, a seguito del provvedimento di decadenza, avvia il procedimento di risoluzione del contratto. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.”
Nel titolo IV (Disposizioni transitorie e finali) è contenuta la norma transitoria avente il seguente tenore:
“Art. 40 1. (…)
2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi
2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica altresì ai soggetti divenuti assegnatari dopo la data del 23 aprile 2015, secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015 , ai sensi del comma
8. (…)”
Ciò premesso, in ordine ai singoli motivi di appello, si osserva quanto segue:
I) Il primo motivo è infondato.
Dagli atti risulta che, con nota della Direzione patrimonio immobiliare prot. n.
235616 del 14.9.2020 avente ad oggetto “Avviso dell'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, per perdita dei requisiti di permanenza previsti dall'art. 38, comma 3, lettere n), o) e
p) della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019”, il Comune di CP_1 comunicava a che “nell'ambito dei controlli periodici effettuati da Parte_1
ente gestore del patrimonio di E.R.P. per il Comune di , con CP_2 CP_1 nota del 22/01/2020, il Servizio Casa viene informato che: - il valore della situazione economica equivalente (ISEE) del 2019 del suo nucleo familiare è di €
16 61.660,46; - il suo nucleo familiare è titolare di una patrimonio immobiliare di €
174.222,29; il suo nucleo familiare è titolare di un patrimonio complessivo
(mobiliare e immobiliare) pari a € 204.467,29.”
E' quindi documentato che la permanenza dei requisiti di assegnazione nella fattispecie è stata accertata nell'ambito dei controlli periodici che il soggetto gestore deve obbligatoriamente effettuare con cadenza biennale acquisendo la documentazione relativa alla situazione economica e reddituale del nucleo familiare dell'assegnatario, che quest'ultimo a sua volta deve obbligatoriamente fornire con cadenza biennale (anche ai fini dell'eventuale variazione del canone, come prevede l'art. 28 della medesima L.R.T. n. 2/2019). Ferma restando la facoltà del comune e del soggetto gestore di svolgere controlli straordinari a campione, anche al fine di verificare eventuali ulteriori fattispecie di decadenza (ad esempio, non aver utilizzato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, l'aver ceduto l'alloggio o averne mutato la destinazione d'uso, l'aver eseguito opere abusive, come previsto dalle lett. a), b) e c) del citato art. 38, comma 3). Peraltro, anche se ciò non rileva ai fini di causa, non sembra fondato l'assunto della parte appellante secondo cui tali controlli straordinari non potrebbero essere effettuati in assenza di una delibera dell'Assemblea che ne determini i criteri, CP_5 assumendo una tale delibera valenza nei rapporti tra le amministrazioni interessate, senza tuttavia che dalla sua mancanza possa farsi derivare il diritto dell'assegnatario a mantenere l'alloggio nonostante l'accertata ricorrenza dei presupposti per la decadenza dall'assegnazione.
II. Anche il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, non ricorrono i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali di cui all'art. 38, comma 3, per la parte in cui trovano applicazione anche ai rapporti sorti nella vigenza della sola normativa statale dal D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, come quello di specie.
Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore,
a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio implica, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti
17 ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. 16039 del 2016; Cass. n. 16620 del 2013; Cass. n. 2433 del
2000; Cass. S.U. n. 2926 del 1967; Cass. n. 1115 del 1966)” (Cass. civ. Sez. II,
28-04-2022, n. 13269).
Più di recente, pronunciandosi proprio con riguardo ad una normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, la Suprema Corte ha ribadito che “Non può invero fondatamente invocarsi, a sostegno dell'assunto di inapplicabilità della normativa regionale in discorso, il principio generale di retroattività della legge atteso che la richiamata disciplina non ha affatto inciso sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, ma si è limitata a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che in quanto rapporti di durata non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla loro immodificabilità. Non sussiste invero retroattività quando la nuova normativa disciplina situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore, sono suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente normativa: ciò che si verifica quando siano introdotti nuovi presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento di obblighi inerenti al pregresso fatto generatore, ovvero siano soppressi o limitati presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non avvenuto definitivamente (v. Cass. n. 1876 del 2002; n. 13314 del 1999; n. 1304 del 1999;
n. 8449 del 1996; Cass. Sez. U. n. 40 del 1981).” (Cass., Sez. 3, ord. n. 13160 del 14.5.2024).
Neppure può ritenersi che siano irragionevoli le disposizioni transitorie contenute nel secondo comma dell'art. 40 della L.R.T. n. 2/2019. E' al contrario ragionevole che al superamento del limite di € 75.000 del patrimonio mobiliare del nucleo familiare dell'assegnatario consegua la rideterminazione del canone solo a condizione che il patrimonio mobiliare e immobiliare non sia superiore nel suo complesso a € 100.000, dovendosi in tale senso interpretare le disposizioni transitorie in esame, come del resto chiarito dalla nota della Regione Toscana prot.
n. 248672 del 23.7.2019.
In ogni caso, si rileva come la questione sia altresì irrilevante nella fattispecie, in cui ricorre, ai fini della decadenza dall'assegnazione, anche il requisito di cui alla
18 lett. n), ovvero un valore ISEE superiore a quello di € 36.151,98, pari al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, criterio quest'ultimo che non può essere valutato in sé come irragionevole, facendo riferimento proprio all'indicatore che, come ricorda la stessa parte appellante a sostegno del terzo motivo di appello, è stato introdotto dal legislatore nazionale a garanzia di una corretta valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
III. Anche il terzo motivo di appello risulta infondato.
E' infatti irrilevante, nella fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3 della L.R.T. n. 2/2019 per la parte in cui subordina la permanenza nell'assegnazione degli alloggi popolari a requisiti patrimoniali (in particolare, lett. m), o) e p) che si aggiungono alla valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE - lett. n).
Invero, come sopra già evidenziato, ai fini della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che ne occupa, il Comune di ha rilevato il superamento, da CP_1 parte del nucleo familiare della non soltanto del limite di cui alle lettere o) e Pt_1
p), ma anche di quello di cui alla lett. n) relativo al valore ISEE, superamento da solo sufficiente a determinare la decadenza, essendo escluso dalle ipotesi di cui alla disciplina transitoria prevista dal secondo comma dell'art. 40 della medesima
L.R.T. n. 2/2019.
IV) E' infine infondato il quarto motivo.
L'art. 38, comma 3, lett. n), della L.R.T. n. 2/2019 prevede, nel caso di superamento del valore ISEE ivi indicato, che “In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione.”
Nella fattispecie, se è vero che il superamento del limite ISEE si è verificato per fattori episodici (trattamenti di fine rapporto e liquidazione danni patrimoniali da parte di compagnia assicuratrice), deve tuttavia escludersi il carattere
“temporaneo” di tale superamento, posto che le somme acquisite negli anni fino al 2017 hanno determinato un consolidato aumento della capacità economica del nucleo familiare dell'assegnataria, come comprovato dalla circostanza, non contestata, che il suo valore ISEE è andato addirittura ad aumentare nell'annualità
19 successiva al controllo che ha portato al provvedimento di decadenza. Viceversa, il “temporaneo” superamento che consente all'amministrazione di sospendere il procedimento di decadenza deve intendersi quello, verosimilmente di entità contenuta, destinato a riassorbirsi entro il biennio successivo, eventualità da escludersi nel caso in questione, in cui nel 2019 è stato verificato il superamento del limite ISEE nella misura di circa il doppio, appunto per effetto dei risparmi che la famiglia ha potuto accumulare a causa degli incrementi patrimoniali di cui ha goduto negli anni precedenti, andando a determinare un miglioramento della condizione economica ormai stabilizzato.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa - ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 15.7.2022 dal Tribunale di Firenze;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del , liquidate in € 6.946,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20/01/2025
LA CONS. ISTR.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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