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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6710/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031711934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1 chiede che venga annullata parzialmente la cartella di pagamento n. 03420240031711934000 limitatamente agli importi richiesti per il veicolo targa Targa_1, per l'anno d'imposta 2021, a causa dell'insussistenza del presupposto d'imposta come da denuncia per furto del veicolo avvenuto in data 24/05/2014;
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria eccependo che a seguito della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione al furto del veicolo targato Targa_1 avvenuto in data 24/05/2014, disponeva l'annullamento della quota di debito relativa al suddetto veicolo oggetto di perdita di possesso
La Regione ribadiva la legittimità della cartella per la parte restante richiedendo la pretesa tributaria per i veicoli Targa_2, Targa_3 e Targa_4.
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la Regione Calabria ha effettuato lo sgravio della tassa automobilistica limitatamente al veicolo targato Targa_1 e pertanto dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
la Corte di giustiza tributaria di primo grado di Cosenza dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6710/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031711934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1 chiede che venga annullata parzialmente la cartella di pagamento n. 03420240031711934000 limitatamente agli importi richiesti per il veicolo targa Targa_1, per l'anno d'imposta 2021, a causa dell'insussistenza del presupposto d'imposta come da denuncia per furto del veicolo avvenuto in data 24/05/2014;
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria eccependo che a seguito della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione al furto del veicolo targato Targa_1 avvenuto in data 24/05/2014, disponeva l'annullamento della quota di debito relativa al suddetto veicolo oggetto di perdita di possesso
La Regione ribadiva la legittimità della cartella per la parte restante richiedendo la pretesa tributaria per i veicoli Targa_2, Targa_3 e Targa_4.
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la Regione Calabria ha effettuato lo sgravio della tassa automobilistica limitatamente al veicolo targato Targa_1 e pertanto dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
la Corte di giustiza tributaria di primo grado di Cosenza dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite