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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
1] (cf ), nata il [...] a [...]/SP Parte_1 C.F._1
(Brasile) e residente a [...], int. 44B, CAP 13070-728,
2] (cf ), nata il [...] a [...]/SP Parte_2 C.F._2
(Brasile), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale congiuntamente al sig. sulla figlia minore Controparte_1 [...]
(cf ), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), Persona_1 C.F._3
residente con la madre a Paulínia/SP (Brasile), viale Alexandre Cazelatto, 2.689, casa E17, CAP 13148-911,
3] (cf ), nato il [...] a [...]/SP Parte_3 C.F._4
(Brasile) e residente a [...], int. 44B, CAP 13070-728,
4] (cf ), nata il [...] a [...]/SP Parte_4 C.F._5
(Brasile) e residente a [...].689, casa
E17, CAP 13148-911, rappresentati e difesi dall'avv. Beatriz Cristina Fernandes,
pagina 1 di 7 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina ND, all'esito della trattazione cartolare del giorno 23.10.2025,
a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “- Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis (i) accertare/dichiarare che: 1) (cf ), nata il [...] a [...] C.F._1
Campinas/SP (Brasile), è cittadina italiana dalla nascita;
2) (cf Parte_2 C.F._6
), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), è cittadina italiana dalla nascita;
3)
[...]
(cf ), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), è cittadina Persona_1 C.F._3
italiana dalla nascita;
4) (cf ), nato il [...] a [...] C.F._4
Campinas/SP (Brasile), è cittadino italiano dalla nascita;
5) (cf Parte_4 C.F._7
), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), è cittadina italiana dalla nascita. (ii) per l'effetto, ordinare il e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_2
ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
(iii) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite..”
pagina 2 di 7
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_2
nato il [...] a [...], cittadino italiano dalla nascita successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto il 04/10/1954 senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, né acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione (cfr. doc. 1 – estratto atto di nascita;
doc. 2 – atto di morte;
doc. 3 – certificato negativo di naturalizzazione). Nel riorso si legge che
“-) in data 05/01/1928 il sig. sposava in Brasile la sig.ra Persona_2 [...]
(cfr. doc. 4 – atto di matrimonio) e dalla loro unione nasceva Persona_3 Persona_4
nato il [...] a [...] – Brasile) (cfr. doc. 5 – atto di nascita);
[...]
-) in data 31/08/1963 il sig. sposava in Brasile la sig.ra che in Persona_4 Persona_5
virtù del matrimonio adottava il nome di (cfr. doc. 6 – atto di matrimonio), e Persona_6
dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti: nata il [...] a [...]_5
(San Paolo – Brasile), e nata il [...] a [...] – Brasile) Parte_2
(cfr. docc. 7 e 8 – atti di nascita);
-) in data 14/02/1992 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Parte_5 Persona_7
adottando il nome di (cfr. doc. 9 – atto di matrimonio), e dalla loro unione
[...] Parte_1
nasceva l'odierno ricorrente: nato il [...] a [...] – Parte_3
Brasile) (cfr. doc. 10 – atto di nascita);
-) in data 12/01/1991 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Parte_2 Persona_8
(cfr. doc. 11 – atto di matrimonio) e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente:
[...] [...]
nata il [...] a [...] – Brasile) (cfr. doc. 12 – atto di Parte_4
nascita);
-) in data 07/04/2005 la sig.ra divorziava dal sig. Parte_2 Persona_8
e successivamente dall'unione more uxorio con il sig. da nasceva
[...] Per_8 CP_1
l'odierna ricorrente: nata il [...] a [...] – Brasile) Persona_1
(cfr. docc. 13 e 14 – atto di nascita e dichiarazione di riconoscimento figlio naturale)”.
pagina 3 di 7 Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_2
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un pagina 4 di 7 punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “i ricorrenti, seguendo le nuove indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis presenti nel sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (cfr. doc. 15) – hanno provato insistentemente a prenotare un appuntamento sulla piattaforma Prenot@mi, riscontrando però ad ogni tentativo effettuato il messaggio “È avvenuto un errore durante il processamento della sua richiesta” (cfr. doc. 17); -) il Consolato
Generale d'Italia a San Paolo, che prima di stabilire la nuova modalità di ricevimento delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis tramite il portale Prenot@mi assegnava ai richiedenti un numero in lista d'attesa, ha convocato in data 17/03/2024 gli iscritti in lista d'attesa dell'anno 2015 (doc. 19), sicché risulta comprovato per tabulas il consistente arretrato accumulato dall'Autorità consolare di San Paolo che sta attualmente esaminando domande presentate oltre nove anni fa;
(…).”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento pagina 5 di 7 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_2
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_6
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 3.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina ND
pagina 6 di 7 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
1] (cf ), nata il [...] a [...]/SP Parte_1 C.F._1
(Brasile) e residente a [...], int. 44B, CAP 13070-728,
2] (cf ), nata il [...] a [...]/SP Parte_2 C.F._2
(Brasile), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale congiuntamente al sig. sulla figlia minore Controparte_1 [...]
(cf ), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), Persona_1 C.F._3
residente con la madre a Paulínia/SP (Brasile), viale Alexandre Cazelatto, 2.689, casa E17, CAP 13148-911,
3] (cf ), nato il [...] a [...]/SP Parte_3 C.F._4
(Brasile) e residente a [...], int. 44B, CAP 13070-728,
4] (cf ), nata il [...] a [...]/SP Parte_4 C.F._5
(Brasile) e residente a [...].689, casa
E17, CAP 13148-911, rappresentati e difesi dall'avv. Beatriz Cristina Fernandes,
pagina 1 di 7 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina ND, all'esito della trattazione cartolare del giorno 23.10.2025,
a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “- Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis (i) accertare/dichiarare che: 1) (cf ), nata il [...] a [...] C.F._1
Campinas/SP (Brasile), è cittadina italiana dalla nascita;
2) (cf Parte_2 C.F._6
), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), è cittadina italiana dalla nascita;
3)
[...]
(cf ), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), è cittadina Persona_1 C.F._3
italiana dalla nascita;
4) (cf ), nato il [...] a [...] C.F._4
Campinas/SP (Brasile), è cittadino italiano dalla nascita;
5) (cf Parte_4 C.F._7
), nata il [...] a [...]/SP (Brasile), è cittadina italiana dalla nascita. (ii) per l'effetto, ordinare il e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_2
ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
(iii) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite..”
pagina 2 di 7
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_2
nato il [...] a [...], cittadino italiano dalla nascita successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto il 04/10/1954 senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, né acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione (cfr. doc. 1 – estratto atto di nascita;
doc. 2 – atto di morte;
doc. 3 – certificato negativo di naturalizzazione). Nel riorso si legge che
“-) in data 05/01/1928 il sig. sposava in Brasile la sig.ra Persona_2 [...]
(cfr. doc. 4 – atto di matrimonio) e dalla loro unione nasceva Persona_3 Persona_4
nato il [...] a [...] – Brasile) (cfr. doc. 5 – atto di nascita);
[...]
-) in data 31/08/1963 il sig. sposava in Brasile la sig.ra che in Persona_4 Persona_5
virtù del matrimonio adottava il nome di (cfr. doc. 6 – atto di matrimonio), e Persona_6
dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti: nata il [...] a [...]_5
(San Paolo – Brasile), e nata il [...] a [...] – Brasile) Parte_2
(cfr. docc. 7 e 8 – atti di nascita);
-) in data 14/02/1992 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Parte_5 Persona_7
adottando il nome di (cfr. doc. 9 – atto di matrimonio), e dalla loro unione
[...] Parte_1
nasceva l'odierno ricorrente: nato il [...] a [...] – Parte_3
Brasile) (cfr. doc. 10 – atto di nascita);
-) in data 12/01/1991 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Parte_2 Persona_8
(cfr. doc. 11 – atto di matrimonio) e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente:
[...] [...]
nata il [...] a [...] – Brasile) (cfr. doc. 12 – atto di Parte_4
nascita);
-) in data 07/04/2005 la sig.ra divorziava dal sig. Parte_2 Persona_8
e successivamente dall'unione more uxorio con il sig. da nasceva
[...] Per_8 CP_1
l'odierna ricorrente: nata il [...] a [...] – Brasile) Persona_1
(cfr. docc. 13 e 14 – atto di nascita e dichiarazione di riconoscimento figlio naturale)”.
pagina 3 di 7 Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_2
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un pagina 4 di 7 punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “i ricorrenti, seguendo le nuove indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis presenti nel sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (cfr. doc. 15) – hanno provato insistentemente a prenotare un appuntamento sulla piattaforma Prenot@mi, riscontrando però ad ogni tentativo effettuato il messaggio “È avvenuto un errore durante il processamento della sua richiesta” (cfr. doc. 17); -) il Consolato
Generale d'Italia a San Paolo, che prima di stabilire la nuova modalità di ricevimento delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis tramite il portale Prenot@mi assegnava ai richiedenti un numero in lista d'attesa, ha convocato in data 17/03/2024 gli iscritti in lista d'attesa dell'anno 2015 (doc. 19), sicché risulta comprovato per tabulas il consistente arretrato accumulato dall'Autorità consolare di San Paolo che sta attualmente esaminando domande presentate oltre nove anni fa;
(…).”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento pagina 5 di 7 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_2
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_6
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 3.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina ND
pagina 6 di 7 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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