TAR Palermo, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 524
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 2 della l. 241/90 e s.m.i.

    Sussiste l'obbligo dell'ASP di definire il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego), pertanto va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere

    In caso di perdurante inadempimento, sarà nominato un Commissario ad Acta su istanza di parte.

  • Altro
    Domanda risarcitoria per ritardo nella conclusione del procedimento

    La domanda risarcitoria, contestualmente proposta da parte ricorrente, deve disporsi la conversione del rito, soggiacendo la stessa al regime ordinario di cognizione; conseguentemente, la causa va rimessa sul ruolo ordinario ai sensi dell'art. 117, co. 6, cod. proc. amm. per essere definita in sede di udienza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 524
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 524
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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