TAR
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02416/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00524 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02416/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2416 del 2025, proposto dalla Società
Polisportiva Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Centro Diaconale Istituto Valdesi, non costituito in giudizio;
per l'accertamento N. 02416/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo, in relazione all'istanza datata 9.10.2025, con la quale è stato richiesto “il convenzionamento ex art. 26 della legge 883/1978 e delle L.R. 68/81 e 16/86 … del Presidio di riabilitazione della
Società Polisportiva Palermo sede operativa di Viale Strasburgo n. 540, per effettuare
n. 38 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale nei confronti di soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali”;
…e conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Pierluigi
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, legale rappresentante di una società polisportiva, domanda: i) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo, in relazione all'istanza datata 9.10.2025, con la quale è stato richiesto “il convenzionamento ex art. 26 della legge 883/1978 e delle L.R. 68/81 e
16/86 … del Presidio di riabilitazione della Società Polisportiva Palermo sede operativa di Viale Strasburgo n. 540, per effettuare n. 38 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale nei confronti di soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali”; ii) la declaratoria dell'obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; iii) la condanna N. 02416/2025 REG.RIC.
dell'amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento.
In fatto espone:
- di essere stata autorizzata, in data 22.11.2024, all'apertura di un Presidio di riabilitazione, ubicato in Palermo in Viale Strasburgo n.540, per effettuare n. 38 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale nei confronti di soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali;
- di essere stata accreditata, in data 05.08.2025, per lo svolgimento di attività di
Presidio di riabilitazione funzionale per l'erogazione di n. 38 prestazioni giornaliere;
- di aver richiesto il convenzionamento, con l'istanza mai riscontrata dall'ASP resistente ed oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione dell'art.97 della
Costituzione; violazione dell'art. 2 della l. 241/90, recepita dalla Regione Siciliana con la l.r. 10/91, e modificata dagli artt. 2 e 21 della l. 15/2005; eccesso di potere per illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta.
2.- L'ASP di Palermo non si costituiva in giudizio.
3.- All'udienza camerale del 24.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Osserva il Collegio:
- che sussiste l'obbligo dell'ASP resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con l'istanza del 9.10.2025, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego);
- che, di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di
Palermo sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo
Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi; N. 02416/2025 REG.RIC.
- che a tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 60
(sessanta), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;
- che, in caso di perdurante inadempimento, sarà nominato un Commissario ad Acta su istanza di parte.
4.2- In relazione alla domanda risarcitoria, contestualmente proposta da parte ricorrente, deve disporsi la conversione del rito, soggiacendo la stessa al regime ordinario di cognizione; conseguentemente, la causa va rimessa sul ruolo ordinario ai sensi dell'art. 117, co. 6, cod. proc. amm. per essere definita in sede di udienza pubblica.
5.- Il regolamento delle spese è rinviato alla definizione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, limitatamente alla domanda sul silenzio;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo ordinario per l'esame della domanda risarcitoria;
- rinvia il regolamento delle spese alla definizione integrale del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi MO, Primo Referendario, Estensore N. 02416/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Pierluigi MO
IL PRESIDENTE
SA AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00524 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02416/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2416 del 2025, proposto dalla Società
Polisportiva Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Centro Diaconale Istituto Valdesi, non costituito in giudizio;
per l'accertamento N. 02416/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo, in relazione all'istanza datata 9.10.2025, con la quale è stato richiesto “il convenzionamento ex art. 26 della legge 883/1978 e delle L.R. 68/81 e 16/86 … del Presidio di riabilitazione della
Società Polisportiva Palermo sede operativa di Viale Strasburgo n. 540, per effettuare
n. 38 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale nei confronti di soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali”;
…e conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Pierluigi
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, legale rappresentante di una società polisportiva, domanda: i) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo, in relazione all'istanza datata 9.10.2025, con la quale è stato richiesto “il convenzionamento ex art. 26 della legge 883/1978 e delle L.R. 68/81 e
16/86 … del Presidio di riabilitazione della Società Polisportiva Palermo sede operativa di Viale Strasburgo n. 540, per effettuare n. 38 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale nei confronti di soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali”; ii) la declaratoria dell'obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; iii) la condanna N. 02416/2025 REG.RIC.
dell'amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento.
In fatto espone:
- di essere stata autorizzata, in data 22.11.2024, all'apertura di un Presidio di riabilitazione, ubicato in Palermo in Viale Strasburgo n.540, per effettuare n. 38 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale nei confronti di soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali;
- di essere stata accreditata, in data 05.08.2025, per lo svolgimento di attività di
Presidio di riabilitazione funzionale per l'erogazione di n. 38 prestazioni giornaliere;
- di aver richiesto il convenzionamento, con l'istanza mai riscontrata dall'ASP resistente ed oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione dell'art.97 della
Costituzione; violazione dell'art. 2 della l. 241/90, recepita dalla Regione Siciliana con la l.r. 10/91, e modificata dagli artt. 2 e 21 della l. 15/2005; eccesso di potere per illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta.
2.- L'ASP di Palermo non si costituiva in giudizio.
3.- All'udienza camerale del 24.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Osserva il Collegio:
- che sussiste l'obbligo dell'ASP resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con l'istanza del 9.10.2025, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego);
- che, di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di
Palermo sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo
Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi; N. 02416/2025 REG.RIC.
- che a tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 60
(sessanta), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;
- che, in caso di perdurante inadempimento, sarà nominato un Commissario ad Acta su istanza di parte.
4.2- In relazione alla domanda risarcitoria, contestualmente proposta da parte ricorrente, deve disporsi la conversione del rito, soggiacendo la stessa al regime ordinario di cognizione; conseguentemente, la causa va rimessa sul ruolo ordinario ai sensi dell'art. 117, co. 6, cod. proc. amm. per essere definita in sede di udienza pubblica.
5.- Il regolamento delle spese è rinviato alla definizione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, limitatamente alla domanda sul silenzio;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo ordinario per l'esame della domanda risarcitoria;
- rinvia il regolamento delle spese alla definizione integrale del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi MO, Primo Referendario, Estensore N. 02416/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Pierluigi MO
IL PRESIDENTE
SA AN
IL SEGRETARIO