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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 601 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati SPARACINO MARIA GRAZIA e Pt_1
RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE MICHELE RITA CP_1
- Appellato - All'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1651/2023 del 15.05.2023 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da in data 4.02.2022, ha dichiarato CP_1 il diritto del ricorrente di percepire l'indennità NASpI dal 01.01.2021 per 718 giorni nella misura di legge (con conseguente accredito della correlata contribuzione figurativa) e condannato l' a corrispondere il relativo trattamento residuo Pt_1 relativo alle mensilità decorrenti da giugno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ha, inoltre, specularmente, dichiarato l'insussistenza dell'indebito comunicato al con nota del 28.06.2021 (relativo ai ratei delle medesima CP_1 prestazione, già erogati da gennaio a maggio 2021), disponendo la restituzione di eventuali somme a tale titolo trattenute dall;
ha, infine, condannato l' CP_2 Pt_1 al pagamento delle spese legali.
Il Tribunale ha osservato che il rapporto di lavoro del (alle CP_1 dipendenze di era cessato a far data dal 31.12.2020 per effetto Controparte_3 di un verbale di conciliazione in sede sindacale, siglato il 22.10.2020, con cui le parti
1 avevano risolto consensualmente il rapporto a fronte della corresponsione, da parte della società, di una somma a titolo di incentivo all'esodo; trovava, dunque, applicazione la normativa speciale di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. n. 104/2020 (conv. in L. n. 126/2020) a mente della quale le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (imposte dalla legislazione emergenziale dettata nel periodo della pandemia da Covid 19), non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparative a livello nazionale – aventi ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che aderiscono a detto accordo, soggiungendo che “I lavoratori che aderiscono alla suddetta tipologia di accordo collettivo aziendale, sussistendo i requisiti di legge, possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 (cfr: circ. del n. 111 del 29.09.2020)”. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' deducendo che la speciale Pt_1 normativa richiamata dal primo giudice non sarebbe applicabile nella fattispecie;
essa, infatti, si colloca nell'ambito di una serie di misure (es. ulteriori possibilità di accesso alla CIG, esonero dal versamento dei contributi previdenziali) dirette a sostenere la liquidità delle aziende colpite dalla crisi indotta dalla pandemia da Covid 19, a fronte dell'impegno delle aziende di mantenere i livelli occupazionali pre-Covid; il suo carattere speciale, dunque, ne precluderebbe l'estensione ad accordi sindacali – seppur finalizzati a consentire incentivi all'esodo - raggiunti prima dell'inizio dell'evento pandemico e, dunque, ad esso non connessi;
ciò che era accaduto nella fattispecie, atteso che l'accordo sindacale aziendale, cui il successivo verbale di conciliazione individuale si riferiva, era stato siglato il 13.06.2018. Avendo, pertanto, in virtù dell'accordo di che trattasi, le parti risolto consensualmente il rapporto di lavoro, e non versandosi in nessuna ipotesi di risoluzione consensuale espressamente previste dal D.Lgs. n. 22 del 2015, tale causa risolutiva del rapporto di lavoro doveva ritenersi ostativa all'accesso alla NASpI.
ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 12/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è fondato. L'art. 14 del D.L. n. 104/2020, norma dettata per far fronte all'emergenza economica ed occupazionale conseguente all'evento pandemico del 2020, disponeva: “
1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di
2 integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020….
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati …. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. …”
La normativa in esame (che ha esteso nel tempo il blocco dei licenziamenti già previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020) si inserisce in un complesso di misure dirette a porre riparo alle ricadute occupazionali provocate dalla crisi economica indotta dall'evento pandemico del 2020, consistite, da una parte, nell'offerta di ammortizzatori sociali (o sgravi contributivi) specificamente diretti a sostenere le imprese nel fronteggiare l'esubero di forza lavoro dipendente dalla flessione della produzione, dall'altra, nella sospensione della facoltà datoriale di licenziare per giustificato motivo oggettivo sino a concorrenza dell'utilizzazione massima dei predetti ammortizzatori ed, in ultimo, nell'ampliamento delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori che si fossero comunque trovati, nonostante le suddette misure, a perdere l'occupazione nel periodo pandemico. Gli interventi di cui sopra appaiono tra loro strettamente correlati, atteso che, come chiarisce la norma, il divieto di procedere ai licenziamenti in essa previsto riguarda soltanto i datori di lavoro che “non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. A sua volta, tale divieto può essere derogato (comma 3) da alcune circostanze, tra cui quella, che viene qui in considerazione, dell' “ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Dalla piana lettura della norma emerge allora che il summenzionato divieto non opera indiscriminatamente, ma soltanto nei confronti di una determinata platea di datori di lavoro, quelli che si siano trovati nelle condizioni ivi descritte (di non
3 avere ancora integralmente fruito degli speciali ammortizzatori sociali introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto), ponendosi come extrema ratio in relazione all'esubero di personale determinato dalla crisi pandemica;
a caduta, deve, pertanto, ritenersi che le deroghe al medesimo divieto, previste dal 3° comma, si pongano in stretta correlazione con il contesto delineato dai commi precedenti, ed operino soltanto in alternativa a quei licenziamenti indotti dalla crisi predetta che sarebbero incorsi nei divieti in discorso. Solo in tal caso, dunque, si giustifica l'eccezionale estensione, alla particolare ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro ivi prevista, della garanzia assistenziale della NASpI, che trova la sua ragione d'essere non soltanto nell'esigenza di offrire un'ulteriore misura di sostegno al reddito ai lavoratori che, in siffatte circostanze emergenziali, abbiano accettato di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro ma anche, indirettamente, nella finalità di agevolare le imprese obbligate a ridurre il personale, risolvendosi in definitiva tale prestazione in un ulteriore incentivo all'esodo. Nonostante, dunque, la norma non specifichi espressamente che l'accordo aziendale di incentivo all'esodo, da cui promani poi l'accordo risolutivo del contratto individuale, sia stato raggiunto nel periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 cit., un'interpretazione sistematica della norma impone di ritenere, alla luce della sua ratio, che siffatti accordi, per rientrare nell'ambito di applicazione della norma, debbano trovare la loro causa nell'intento di derogare ai suddetti divieti e, dunque, siano stati siglati nel vigore della normativa emergenziale. Né elementi contrari a tali conclusioni si rinvengono, come vorrebbe l'appellato, dalla circolare n. 180/2021, in atti, che piuttosto conferma l'opzione ermeneutica qui accolta;
essa ha, invero, precisato che “La richiamata disposizione di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha… introdotto – limitatamente al periodo di vigenza del divieto di licenziamento -un'ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI che si caratterizza per la presenza di un accordo collettivo aziendale tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso. Su tale specifica tematica l' CP_2 ha fornito indicazioni con il messaggio n. 4464 del 2020 nel quale è stato precisato che l'accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.”; essa, lungi dal precisare che la disposizione si applichi a qualunque tipo di accordo, anche precedente alla sua entrata in vigore e, dunque, slegato dalle ragioni ad essa sottese, richiama, al contrario, tutti i casi di operatività del blocco dei licenziamenti, ai quali, dunque,
4 deve comunque farsi riferimento per contestualizzare la fattispecie derogatoria e delineare i contorni di applicabilità della speciale prestazione NASpI in argomento. Orbene, benché non venga in esso espressamente richiamato, è pacifico che, nel caso in esame, l'accordo individuale di risoluzione del contratto di lavoro è stato raggiunto in adesione ad un accordo sindacale aziendale di incentivo all'esodo siglato da con le organizzazioni sindacali maggiormente CP_3 rappresentative in data 13.06.2018; collocandosi quest'ultimo in un momento precedente all'entrata in vigore della legislazione emergenziale, appare evidente l'insussistenza dei presupposti per la speciale ipotesi di accesso alla NASpI di cui al 3° comma dell'art. 14 D.L. n. 104/2020. Né a diversa conclusione potrebbe addivenirsi ove si considerasse l'accordo di risoluzione consensuale slegato dal menzionato accordo sindacale aziendale;
in assenza di alcuna delle condizioni, stabilite dall'art. 14 commi 1 e 2 D.L. n. 104/2020, per le quali dovrebbe ritenersi operante la speciale deroga di cui al comma 3, tale risoluzione consensuale resta esclusa dall'ambito della sua applicazione. In riforma della sentenza gravata, pertanto, il ricorso di primo grado va rigettato. Malgrado la soccombenza, l'appellato è esonerato dal pagamento delle spese di lite giusta dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1651/2023 resa il 15.05.2023 dal Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Nulla sulle spese del doppio grado. Palermo, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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