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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/10/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UR IO Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. EL IL CO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2025 promossa da:
(CF: ) n. 01/09/1983 MILANO, con l'Avv. Luisa BREVI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 18/09/1992 TRADATE (VA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 14.10.2025 nei seguenti termini:
“L'Avv. Brevi chiede che la causa venga rimessa in decisone concludendo come da atto introduttivo”
pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Controparte_1
(n. 05.02.2021); Per_1
- la relazione è terminata a novembre 2022 e da allora i genitori si sono organizzati in autonomia per regolamentare le visite tra il padre e e per prevedere un assegno di mantenimento a carico del Per_1 padre;
- dall'estate 2023 la situazione è peggiorata a causa della ricaduta di nell'utilizzo di sostanze CP_1 stupefacenti, dipendenza che il padre aveva già manifestato da giovane e di cui la ricorrente era a conoscenza;
- alla luce del mancato miglioramento della condizione del resistente, la madre ha deciso di adire l'autorità giudiziaria per regolamentare l'affido, il collocamento e il mantenimento del minore;
- alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, il Tribunale in sede di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, ha attivato il servizio sociale territorialmente competente, ovverosia il Comune di
Misinto, il quale in data 6 ottobre 2025 ha depositato una relazione.
***
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Gli operatori del servizio sociale incaricato, nella relazione depositata in data 6.10.2025, hanno descritto la madre come un genitore adeguato, competente, che ha partecipato al percorso conoscitivo con un atteggiamento collaborativo e disponibile.
a ripercorso con gli operatori la storia di coppia iniziata nel 2019 e la circostanza che all'epoca era Pt_1 già a conoscenza dei problemi di tossicodipendenza del compagno e della circostanza che era stato per un lungo periodo in una comunità terapeutica.
Durante la relazione, durata tre anni, la signora ha riferito una situazione di sostanziale benessere fino alla nascita di ed un peggioramento del contesto dalla nascita del figlio per tutto l'anno successivo, con Per_1 una probabile ricaduta del compagno nell'utilizzo di sostanze stupefacenti, tanto da indurre ad Pt_1 interrompere la relazione nel novembre 2022.
La madre, pur riportando un proprio vissuto di fallimento rispetto alla relazione con l'ex compagno, si è dimostrata pienamente consapevole del ruolo genitoriale di e si è resa sin da subito (ovverossia dalla CP_1 cessazione della relazione) disponibile nel trovare delle soluzioni protettive per permettere a di Per_1 avere accesso alla figura paterna.
Gli operatori evidenziano come tale iniziativa della madre sia un buon indicatore delle capacità protettive e di mentalizzazione di cui è dotata la ricorrente ha ben in mente il bisogno di di avere Pt_1 Per_1 una relazione con il padre e di garantire la bigenitorialità laddove possibile.
pagina 2 di 6 Gli operatori del servizio sociale hanno incontrato il bambino, che è apparso un minore vivace, attento al dialogo con gli adulti ed in linea con lo sviluppo della sua età; il servizio ha contattato anche la scuola materna frequentata dal bambino che non ha rilevato alcuna criticità rispetto al minore ovvero nel rapporto tra la madre e il figlio. ha svolto con gli operatori del servizio sociale un solo colloquio nell'aprile 2025, accompagnato CP_1 dalla propria madre.
Durante tale incontro il padre ha ammesso sin da subito di fare attualmente uso di cocaina e cannabis, ha raccontato la propria storia personale caratterizzata da dipendenza da sostanze stupefacenti sin dai diciassette anni, ha ripercorso l'inserimento comunitario avvenuto nel 2016, ha riferito di aver già contattato il Sert di
AT RI e di aver programmato un primo appuntamento per fine aprile u.s..
Alla luce di tali dichiarazioni il servizio sociale ha calendarizzato ulteriori incontri col padre in data successiva alla dichiarata presa in carico al Sert, al fine di monitorare, come da mandato dell'autorità giudiziaria, il percorso di disintossicazione del padre.
Lattuada, tuttavia, non ha più presenziato ad alcun incontro e probabilmente non ha aderito alla presa in carico del Sert.
Gli operatori del servizio sociale hanno allora mantenuto dei contatti con i nonni paterni di , Per_1 effettuando anche un sopralluogo presso l'abitazione degli stessi.
I genitori del resistente nell'incontro avvenuto il 15 maggio hanno riferito di non avere più notizie del figlio da una settimana e di aver proceduto a denunciarlo, in seguito ad una grave aggressione avvenuta presso la loro abitazione.
I nonni paterni sono apparsi agli operatori molto affaticati dalla condizione del proprio figlio, ma al contempo molto consapevoli delle sue fatiche e dei suoi limiti anche come padre di . Per_1 in seguito alla denuncia dei propri genitori è stato sottoposto dapprima alla misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento agli stessi e successivamente, in seguito alla violazione delle prescrizioni, è stato condotto in carcere, in regime di aggravamento della misura cautelare.
Ad oggi il resistente è stato scarcerato e gli è stato applicato il braccialetto elettronico.
In conclusione, gli operatori del servizio sociale di Misinto rilevano come abbia espresso buone Pt_1 capacità genitoriali e si sia dimostrata idonea a garantire un generale benessere del minore , tanto Per_1 da chiedere di disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Rispetto alla condizione di DA, gli operatori chiedono che venga conferito loro un incarico volto al monitoraggio della condizione del resistente, alla verifica della sua presa in carico al Sert e alla regolamentazione degli incontri tra il minore e il padre, da organizzarsi solo successivamente alla presa in carico al SerT e garantendo all'inizio una ripresa degli incontri solo in spazio neutro.
pagina 3 di 6 Il Tribunale condivide le proposte del servizio, rilevando che dagli approfondimenti svolti la madre è apparsa un genitore attento e adeguato, capace di gestire in maniera autonoma la responsabilità genitoriale, sino a che non si sarà reso disponibile ad effettuare un percorso di disintossicazione con impegno ed a CP_1 riavvicinarsi al figlio sotto il monitoraggio del servizio sociale.
Il Collegio ritiene pertanto necessario, nell'esclusivo interesse del minore, disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato in favore della ricorrente.
Per quanto attiene alle visite padre-figlio, il Collegio ritiene indispensabile dare mandato al servizio sociale di Misinto che, nell'ambito del monitoraggio del percorso del padre, verificherà la possibilità di riattivare gli incontri tra e : tale eventuale riavvio degli incontri dovrà avvenire necessariamente in Per_1 CP_2 spazio neutro sino a che il servizio lo riterrà opportuno in base al benessere del minore ed al percorso del padre. Il servizio sociale, in base all'andamento dello spazio neutro e del percorso di recupero di CP_1 potrà modificare in senso restrittivo ovvero ampliativo la calendarizzazione delle visite.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente allega e documenta di essere dipendente presso la ditta di famiglia e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00.
Tale allegazione ha trovato conferma nella documentazione fisale allegata dalla quale emerge che nell'ultima dichiarazione dei redditi (PF2024) abbia percepito una retribuzione media mensile, al netto della Pt_1 tassazione, pari ad euro 1.630,00 mensile calcolata su dodici mensilità. ercepisce integralmente l'AU pari ad euro 120,00. Pt_1
Rispetto a non si hanno informazioni circa eventuale attività lavorativa dallo stesso svolta. CP_2
All'udienza del 14.10.2025 la ricorrente ha riferito che l'ultimo lavoro a lei noto di risaliva all'anno CP_1 precedente;
rispetto al sostegno economico ricevuto dai nonni paterni, ha riportato che gli stessi Pt_1 non le corrispondono somme di denaro, ma si occupano di compare giocattoli ed abbigliamento per
. Per_1
Il Collegio rileva, in ogni caso, che la giovane età del resistente e la circostanza che sino ad agosto 2023 abbia concorso al mantenimento del figlio versando a la somma mensile di euro 300,00 inducono a Pt_1 ritenere portatore di integra capacità lavorativa, che potrà certamente consentirgli di reperire CP_2 occupazione idonea a provvedere al mantenimento del figlio nella misura indicata in dispositivo (che tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione del padre, nonché della sua condizione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti).
Alla luce della contumacia di si dichiarano irripetibili le spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
1920/2025 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: pagina 4 di 6 1. Affida il minore (n. 05.02.2021) in via esclusiva alla madre, conferendo alla Persona_2 stessa la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni inerenti il figlio in punto sanitario, educativo, scolastico, ludico-sportive, rispetto all'emissione di documenti anche validi per l'espatrio, con collocamento del minore unitamente alla madre;
2. Incarica il servizio sociale di Misinto di attivare gli incontri tra e il figlio in spazio neutro, CP_1 quando e se il padre si sarà reso disponibile ad avviare tale percorso, unitamente al percorso di disintossicazione;
il servizio potrà sospendere in ogni caso gli incontri nel caso in cui non CP_1 si presenti in condizioni psico-fisiche adeguate all'incontro col minore;
3. Incarica il servizio sociale di Misinto di monitorare il percorso di disintossicazione del padre, acquisendo relazioni dal SerT ovvero da eventuali strutture terapeutiche, anche al fine di regolamentare gli incontri in spazio neutro ovvero calendarizzare gli incontri;
4. Incarica il servizio sociale di Misinto di calendarizzare gli incontri padre-figlio all'esito dell'eventuale percorso positivo in spazio neutro e del percorso di disintossicazione del padre;
5. Pone a carico di l'importo di € 200,00 da versarsi a Controparte_1 Parte_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio . Sono comprese in tale somma le spese per vitto, Per_1 abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo 2026 e con riferimento al mese di ottobre.
6. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 del figlio da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche pagina 5 di 6 richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
7. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente
UR IO
Il Giudice est.
EL IL CO pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UR IO Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. EL IL CO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2025 promossa da:
(CF: ) n. 01/09/1983 MILANO, con l'Avv. Luisa BREVI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 18/09/1992 TRADATE (VA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 14.10.2025 nei seguenti termini:
“L'Avv. Brevi chiede che la causa venga rimessa in decisone concludendo come da atto introduttivo”
pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Controparte_1
(n. 05.02.2021); Per_1
- la relazione è terminata a novembre 2022 e da allora i genitori si sono organizzati in autonomia per regolamentare le visite tra il padre e e per prevedere un assegno di mantenimento a carico del Per_1 padre;
- dall'estate 2023 la situazione è peggiorata a causa della ricaduta di nell'utilizzo di sostanze CP_1 stupefacenti, dipendenza che il padre aveva già manifestato da giovane e di cui la ricorrente era a conoscenza;
- alla luce del mancato miglioramento della condizione del resistente, la madre ha deciso di adire l'autorità giudiziaria per regolamentare l'affido, il collocamento e il mantenimento del minore;
- alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, il Tribunale in sede di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, ha attivato il servizio sociale territorialmente competente, ovverosia il Comune di
Misinto, il quale in data 6 ottobre 2025 ha depositato una relazione.
***
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Gli operatori del servizio sociale incaricato, nella relazione depositata in data 6.10.2025, hanno descritto la madre come un genitore adeguato, competente, che ha partecipato al percorso conoscitivo con un atteggiamento collaborativo e disponibile.
a ripercorso con gli operatori la storia di coppia iniziata nel 2019 e la circostanza che all'epoca era Pt_1 già a conoscenza dei problemi di tossicodipendenza del compagno e della circostanza che era stato per un lungo periodo in una comunità terapeutica.
Durante la relazione, durata tre anni, la signora ha riferito una situazione di sostanziale benessere fino alla nascita di ed un peggioramento del contesto dalla nascita del figlio per tutto l'anno successivo, con Per_1 una probabile ricaduta del compagno nell'utilizzo di sostanze stupefacenti, tanto da indurre ad Pt_1 interrompere la relazione nel novembre 2022.
La madre, pur riportando un proprio vissuto di fallimento rispetto alla relazione con l'ex compagno, si è dimostrata pienamente consapevole del ruolo genitoriale di e si è resa sin da subito (ovverossia dalla CP_1 cessazione della relazione) disponibile nel trovare delle soluzioni protettive per permettere a di Per_1 avere accesso alla figura paterna.
Gli operatori evidenziano come tale iniziativa della madre sia un buon indicatore delle capacità protettive e di mentalizzazione di cui è dotata la ricorrente ha ben in mente il bisogno di di avere Pt_1 Per_1 una relazione con il padre e di garantire la bigenitorialità laddove possibile.
pagina 2 di 6 Gli operatori del servizio sociale hanno incontrato il bambino, che è apparso un minore vivace, attento al dialogo con gli adulti ed in linea con lo sviluppo della sua età; il servizio ha contattato anche la scuola materna frequentata dal bambino che non ha rilevato alcuna criticità rispetto al minore ovvero nel rapporto tra la madre e il figlio. ha svolto con gli operatori del servizio sociale un solo colloquio nell'aprile 2025, accompagnato CP_1 dalla propria madre.
Durante tale incontro il padre ha ammesso sin da subito di fare attualmente uso di cocaina e cannabis, ha raccontato la propria storia personale caratterizzata da dipendenza da sostanze stupefacenti sin dai diciassette anni, ha ripercorso l'inserimento comunitario avvenuto nel 2016, ha riferito di aver già contattato il Sert di
AT RI e di aver programmato un primo appuntamento per fine aprile u.s..
Alla luce di tali dichiarazioni il servizio sociale ha calendarizzato ulteriori incontri col padre in data successiva alla dichiarata presa in carico al Sert, al fine di monitorare, come da mandato dell'autorità giudiziaria, il percorso di disintossicazione del padre.
Lattuada, tuttavia, non ha più presenziato ad alcun incontro e probabilmente non ha aderito alla presa in carico del Sert.
Gli operatori del servizio sociale hanno allora mantenuto dei contatti con i nonni paterni di , Per_1 effettuando anche un sopralluogo presso l'abitazione degli stessi.
I genitori del resistente nell'incontro avvenuto il 15 maggio hanno riferito di non avere più notizie del figlio da una settimana e di aver proceduto a denunciarlo, in seguito ad una grave aggressione avvenuta presso la loro abitazione.
I nonni paterni sono apparsi agli operatori molto affaticati dalla condizione del proprio figlio, ma al contempo molto consapevoli delle sue fatiche e dei suoi limiti anche come padre di . Per_1 in seguito alla denuncia dei propri genitori è stato sottoposto dapprima alla misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento agli stessi e successivamente, in seguito alla violazione delle prescrizioni, è stato condotto in carcere, in regime di aggravamento della misura cautelare.
Ad oggi il resistente è stato scarcerato e gli è stato applicato il braccialetto elettronico.
In conclusione, gli operatori del servizio sociale di Misinto rilevano come abbia espresso buone Pt_1 capacità genitoriali e si sia dimostrata idonea a garantire un generale benessere del minore , tanto Per_1 da chiedere di disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Rispetto alla condizione di DA, gli operatori chiedono che venga conferito loro un incarico volto al monitoraggio della condizione del resistente, alla verifica della sua presa in carico al Sert e alla regolamentazione degli incontri tra il minore e il padre, da organizzarsi solo successivamente alla presa in carico al SerT e garantendo all'inizio una ripresa degli incontri solo in spazio neutro.
pagina 3 di 6 Il Tribunale condivide le proposte del servizio, rilevando che dagli approfondimenti svolti la madre è apparsa un genitore attento e adeguato, capace di gestire in maniera autonoma la responsabilità genitoriale, sino a che non si sarà reso disponibile ad effettuare un percorso di disintossicazione con impegno ed a CP_1 riavvicinarsi al figlio sotto il monitoraggio del servizio sociale.
Il Collegio ritiene pertanto necessario, nell'esclusivo interesse del minore, disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato in favore della ricorrente.
Per quanto attiene alle visite padre-figlio, il Collegio ritiene indispensabile dare mandato al servizio sociale di Misinto che, nell'ambito del monitoraggio del percorso del padre, verificherà la possibilità di riattivare gli incontri tra e : tale eventuale riavvio degli incontri dovrà avvenire necessariamente in Per_1 CP_2 spazio neutro sino a che il servizio lo riterrà opportuno in base al benessere del minore ed al percorso del padre. Il servizio sociale, in base all'andamento dello spazio neutro e del percorso di recupero di CP_1 potrà modificare in senso restrittivo ovvero ampliativo la calendarizzazione delle visite.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente allega e documenta di essere dipendente presso la ditta di famiglia e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00.
Tale allegazione ha trovato conferma nella documentazione fisale allegata dalla quale emerge che nell'ultima dichiarazione dei redditi (PF2024) abbia percepito una retribuzione media mensile, al netto della Pt_1 tassazione, pari ad euro 1.630,00 mensile calcolata su dodici mensilità. ercepisce integralmente l'AU pari ad euro 120,00. Pt_1
Rispetto a non si hanno informazioni circa eventuale attività lavorativa dallo stesso svolta. CP_2
All'udienza del 14.10.2025 la ricorrente ha riferito che l'ultimo lavoro a lei noto di risaliva all'anno CP_1 precedente;
rispetto al sostegno economico ricevuto dai nonni paterni, ha riportato che gli stessi Pt_1 non le corrispondono somme di denaro, ma si occupano di compare giocattoli ed abbigliamento per
. Per_1
Il Collegio rileva, in ogni caso, che la giovane età del resistente e la circostanza che sino ad agosto 2023 abbia concorso al mantenimento del figlio versando a la somma mensile di euro 300,00 inducono a Pt_1 ritenere portatore di integra capacità lavorativa, che potrà certamente consentirgli di reperire CP_2 occupazione idonea a provvedere al mantenimento del figlio nella misura indicata in dispositivo (che tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione del padre, nonché della sua condizione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti).
Alla luce della contumacia di si dichiarano irripetibili le spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
1920/2025 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: pagina 4 di 6 1. Affida il minore (n. 05.02.2021) in via esclusiva alla madre, conferendo alla Persona_2 stessa la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni inerenti il figlio in punto sanitario, educativo, scolastico, ludico-sportive, rispetto all'emissione di documenti anche validi per l'espatrio, con collocamento del minore unitamente alla madre;
2. Incarica il servizio sociale di Misinto di attivare gli incontri tra e il figlio in spazio neutro, CP_1 quando e se il padre si sarà reso disponibile ad avviare tale percorso, unitamente al percorso di disintossicazione;
il servizio potrà sospendere in ogni caso gli incontri nel caso in cui non CP_1 si presenti in condizioni psico-fisiche adeguate all'incontro col minore;
3. Incarica il servizio sociale di Misinto di monitorare il percorso di disintossicazione del padre, acquisendo relazioni dal SerT ovvero da eventuali strutture terapeutiche, anche al fine di regolamentare gli incontri in spazio neutro ovvero calendarizzare gli incontri;
4. Incarica il servizio sociale di Misinto di calendarizzare gli incontri padre-figlio all'esito dell'eventuale percorso positivo in spazio neutro e del percorso di disintossicazione del padre;
5. Pone a carico di l'importo di € 200,00 da versarsi a Controparte_1 Parte_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio . Sono comprese in tale somma le spese per vitto, Per_1 abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo 2026 e con riferimento al mese di ottobre.
6. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 del figlio da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche pagina 5 di 6 richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
7. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente
UR IO
Il Giudice est.
EL IL CO pagina 6 di 6