Sentenza 2 aprile 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/04/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03509/2025REG.PROV.COLL.
N. 04927/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4927 del 2024, proposto da
NI dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LE SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06356/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LE SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellata l’avvocato Mara Boffa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello proposto il NI dell'Università e della Ricerca ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal professor LE SA per l’annullamento del giudizio di non idoneità afferente la domanda n. progr. 68385 recante la non attribuzione al ricorrente dell'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia. Tale giudizio è stato reso dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 11/04 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose - indetta con bando di cui al D.D. 553/2021 dal predetto NI.
2. In particolare, l’annullamento del giudizio di non idoneità è stato disposto per difetto di una adeguata motivazione, avendo il Tribunale ritenuto, sulla base del richiamato art. 3 del DM n. 76 del 2012, che il giudizio collegiale sia caratterizzato da eccessiva sinteticità e privo di un esame analitico delle principali pubblicazioni del ricorrente.
2.1. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, il giudice di primo grado ha disposto un nuovo esame del candidato da parte di una Commissione in differente composizione, da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
3. L’appello del NI (corredato da istanza cautelare) contesta tali statuizioni mediante un unico articolato motivo di diritto rubricato “Error in procedendo e in iudicando. Difetto di istruttoria con riferimento al giudizio espresso dalla Commissione” .
3.1. Si è costituito l’originario ricorrente, il quale ha depositato un’articolata memoria, insistendo per il rigetto dell’appello e dell’istanza cautelare; al riguardo l’appellato ha prospettato i profili di periculum correlati ai possibili pregiudizi derivanti alla sua progressione di carriera dall’eventuale sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
3.2. Con l’ordinanza n. 2752/2024 adottata all’esito della camera di consiglio del 16 luglio 2024 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per l’assorbente difetto di periculum , in assenza di comprovati pregiudizi (in termini di oggettivi aggravi dell’attività amministrativa) derivanti dal rigetto della cautela per l’amministrazione appellante.
3.3. All’udienza del 5 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato.
5. La sentenza di prime cure va infatti confermata, avendo correttamente annullato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti dell’originario ricorrente sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione, in quanto carente di un esame analitico delle principali pubblicazioni del candidato, disponendone, per l’effetto, la rivalutazione, da demandarsi a una nuova Commissione che il NI avrebbe dovuto nominare nel termine assegnato dal Tribunale
6. Il NI appellante, nel criticare le statuizioni della sentenza, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio collegiale della commissione sia viziato per difetto di motivazione.
6.1. Ad avviso del NI appellante, tale conclusione sarebbe frutto di una lettura superficiale sia dei giudizi individuali formulati dai commissari che dello stesso giudizio collegiale, i quali sarebbero, invece, adeguatamente argomentati, rappresentando il secondo una sintesi delle valutazioni espresse dai commissari, unanimi nel ritenere la produzione scientifica del candidato inadeguata al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia.
6.2. Tanto emergerebbe dai vari passaggi dei giudizi riportati per estratto nel ricorso in appello, dai quali si evincerebbe l’estrema analiticità della valutazione condotta.
6.3. In particolare, secondo il NI, la Commissione avrebbe espresso il giudizio di non idoneità nei confronti del candidato, a seguito di un analitico esame delle pubblicazioni, comprovato dal meticoloso richiamo alle tematiche trattate e ad alcuni specifici lavori presentati dal candidato.
6.4. A sostegno dei propri assunti il NI richiama anche l’orientamento della giurisprudenza secondo cui non sarebbe necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, purché dai giudizi individuali espressi dai commissari si evinca che la valutazione analitica delle pubblicazioni sia stata compiuta e possa dunque comprendersi il percorso logico argomentativo seguito dalla Commissione.
6.5. Nel caso di specie, ad avviso dell’Amministrazione, sia nei singoli giudizi individuali che in quello collegiale risulterebbero esplicitate le ragioni che hanno condotto la commissione a ritenere il candidato non maturo per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia.
6.6. Avendo poi i commissari espresso all’unanimità una valutazione negativa del candidato non sarebbe stato neppure necessario che il giudizio collegiale operasse una sintesi in grado di ricondurre ad unità giudizi fra loro contrastanti.
6.7. Inoltre, la Commissione avrebbe compiuto il giudizio qualitativo in base ai criteri indicati dall’art. 4 del D.M. 120/2016, evidenziando le diverse e molteplici criticità riscontrate nella produzione scientifica del candidato.
7. Le censure non sono fondate.
8. Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 ( Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 ), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
8.1. In particolare, l'art. 3 del menzionato D.M. n. 76 del 2012 prevede che "nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5" .
Questi ultimi articoli, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all'impatto della produzione scientifica complessiva all'interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all'art. 6 e agli allegati A e E.
In sostanza, l'abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.
8.2. Ciò posto la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi in materia di sindacato sulle valutazioni tecniche della Commissione nell’ambito delle procedure che mirano a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria.
8.3. A tale riguardo deve rilevarsi che a norma dell’art. 3, comma 2, D.M. 120/2016, per le funzioni di professore di prima fascia, la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli è diretta ad accertare “la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” .
Pertanto, correttamente il primo giudice ha rilevato che il giudizio dell’organo di valutazione nell’ambito delle procedure come quelle in esame, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma possono esserlo sotto il profilo dell'attendibilità e della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.
È, inoltre, sempre necessario che il giudizio della Commissione sia sorretto da un’adeguata motivazione che enunci le ragioni di fatto e di diritto alla base di una determinata valutazione.
8.4. Nel caso di specie il giudizio collegiale della commissione – seppur espresso all’unanimità - è in effetti caratterizzato da una motivazione eccessivamente generica e priva di un esame analitico delle principali pubblicazioni dell’appellato.
Come correttamente rilevato dalla sentenza di prime cure, tale difetto di esame analitico delle pubblicazioni nel giudizio collegiale si traduce in un vizio del provvedimento consistente nella mancata indicazione delle ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi di qualità non idonea ai fini dell’abilitazione.
Nell’ambito del giudizio collegiale espresso non sono, infatti, chiare le ragioni che hanno portato la Commissione a ritenere l’appellato non idoneo all'abilitazione, mancando la completa descrizione dell'iter seguito per pervenire alla citata conclusione.
Emerge, pertanto, una non corretta ponderazione collegiale del contenuto delle pubblicazioni, parametro principale da considerare al fine di valutarne la pertinenza a un dato settore, la qualità e la loro collocazione editoriale.
8.5. Nessuno dei rilievi dell’Amministrazione appellante scalfisce il corretto ragionamento del primo giudice, che il Collegio condivide.
8.5.1. In particolare, secondo il NI appellante non sussisterebbe in sostanza il difetto di motivazione e istruttoria ravvisato dalla sentenza in quanto la Commissione avrebbe ritenuto la produzione scientifica del candidato: poco coerente con il settore concorsuale in oggetto; caratterizzata da un apporto individuale non sempre riconoscibile nell’ambito dei lavori in collaborazione (c.d. coautoraggi) e da un’eccessiva concentrazione in ordine alle tematiche e al profilo temporale oggetto di studio; di carattere prettamente divulgativo nei contenuti e, quindi, priva di rilevanza perché incapace di apportare novità nel settore scientifico di riferimento; avente una collocazione editoriale di rilievo prevalentemente nazionale, pertanto inidonea a mostrare quella qualità elevata delle pubblicazioni essenziale per ambire al massimo livello di docenza universitaria.
8.6. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che, per certi versi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione (in quanto non rinvenibili nel censurato giudizio collegiale e neanche nei giudizi individuali, dai quali traspare, invece, che l’esame delle pubblicazioni è stato effettuato dalla Commissione in modo tutt’altro che analitico), per altri versi appaiono comunque inidonee a costituire quell’adeguato supporto motivazionale che deve sorreggere il giudizio in questione.
8.7. Sotto il primo profilo si osserva che il giudizio collegiale non accenna neppure a quali siano le tematiche trattate, limitandosi a stigmatizzare la “concentrazione su alcune limitate tematiche sia dal punto di vista geografico che temporale” .
Senonché – come puntualmente dedotto dall’appellato - con tale affermazione i commissari sembrano aver ancorato il proprio giudizio negativo alla mera limitazione settoriale della produzione scientifica – ovvero alla concentrazione tematica delle ricerche svolte su alcune vicende o fenomeni - che se, da un lato, non compare tra i criteri con cui la Commissione è tenuta a valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati (non figurando né tra i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016 né tra quelle indicati dalla stessa Commissione nel verbale di insediamento), dall’altro è rilievo che si rinviene anche nel giudizio espresso su altri candidati i quali pur hanno conseguito l’abilitazione. L’aver individuato come elemento negativo la specificità dell’ambito su cui vertono le pubblicazioni dell’originario ricorrente appare dunque illogico e contraddittorio anche in un’ottica comparativa.
Pertanto, anche ammettendo che la Commissione avesse potuto effettuare una valutazione prendendo a riferimento un criterio non contemplato dal richiamato Decreto Ministeriale, è evidente che l’asserita concentrazione su alcune tematiche dal punto di vista geografico o temporale non può essere ritenuta un elemento ex se determinante ai fini del giudizio negativo espresso sulla “piena maturità” di studioso dell’odierno appellato o sulla rilevanza e qualità delle sue pubblicazioni.
8.7.1. Non sovverte la sentenza impugnato neppure il rilievo – rimarcato dal NI appellante – sulla poca attinenza dei temi trattati nell’ambito dell’area di ricerca sviluppata dal candidato con il settore concorsuale. Infatti, a parte la generica affermazione secondo cui la produzione del candidato avrebbe “un taglio più vicino alla storia moderna che a quella del cristianesimo” , in alcuno dei giudizi (collegiale e individuali) espressi risulta affermata una pretesa mancata congruenza con il settore concorsuale.
Pertanto, anche se, in generale, la pertinenza degli studi ad una diversa area di ricerca può porsi, indubbiamente, come fattore ostativo per la docenza nel settore non pertinente, nel caso in esame la motivazione anche al riguardo non fornisce adeguato riscontro dell’apprezzamento negativo espresso.
Infatti, le motivazioni fornite, a livello sia individuale che collegiale, non consentono di comprendere se il profilo del candidato sia rapportabile ad alta specializzazione (che di per sé non impedisce di raggiungere risultati di eccellenza nell’ambito di un determinato settore scientifico) o a non pertinenza del relativo ambito di ricerca, non essendo ciò precisato, in modo da rendere riscontrabile il giudizio negativo espresso.
A ciò si aggiunga che, nell'esame preliminare della produzione scientifica finalizzata alla verifica del superamento dei valori soglia, la Commissione ha riconosciuto come le tematiche trattate nelle pubblicazioni e nelle attività dichiarate dal professor SA, relative alla storia del cristianesimo e delle Chiese in età moderna, alla luce delle declaratorie dei settori scientifici disciplinari (s.s.d), sia riconducibile al s.s.d. M-STO/07, che è ricompreso nel settore concorsuale 11/A4.
8.7.2. Inoltre, nel giudizio collegiale non vi è alcun riferimento all’originalità, al carattere innovativo e al rigore metodologico della produzione scientifica dell’appellato.
Solo in alcuni dei giudizi individuali si sottolinea, in taluni passaggi, il carattere asseritamente divulgativo di alcuni lavori, ma senza identificare quali pubblicazioni e quali tematiche affrontate dal ricorrente sconterebbero tale preteso difetto; oppure tale giudizio sembrerebbe essere riferiti soltanto alle voci enciclopediche pubblicate, che, tuttavia, non sono incluse nell’elenco delle quindici pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 7 DM 120/2016 e, a volte, appare persino contraddittorio con altri nei quali si riconoscono, invece, al candidato “ doti apprezzabili di analisi storica e notevolissime capacità di intelligente divulgazione e di aggiornato lavoro in équipe” o, ancora, la “continuità” e “intensità” della sua produzione scientifica.
8.7.3. Inconferente è, inoltre, il richiamo contenuto nell’appello all’orientamento giurisprudenziale secondo cui non sarebbe necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale.
La stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante afferma, infatti, che può prescindersi da essa solo qualora l'esame analitico delle pubblicazioni presentate sia effettuato nei giudizi individuali e purché sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione.
Se, dunque, nella successiva formulazione della valutazione collegiale non si pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione, essendo possibile che la commissione si esprima anche con termini sintetici, è, tuttavia, sempre necessario che l'esame analitico delle pubblicazioni presentate sia compiuto nei giudizi individuali e, soprattutto, che il giudizio collegiale risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.
Nella specie, l’esame analitico delle pubblicazioni è assente sia nei giudizi individuali, sia nel giudizio collegiale; né, contrariamente a quanto afferma l’appellante, la circostanza che i commissari abbiano espresso tutti una valutazione negativa può colmare il difetto di istruttoria e motivazione riscontrato dal giudice di prime cure, atteso che i giudizi individuali scontano gli stessi difetti, in termini di genericità e inadeguatezza, che inficiano il giudizio collegiale.
8.7.4. Neanche sono esplicitate nei giudizi espressi le ragioni per cui i lavori presentati dall’appellato non integrerebbero quasi nessuno dei criteri previsti dall’art. 4 del D.M. 120/2016, come qui asserito dal NI appellante
8.7.5. Anche l’esigua estensione delle pubblicazioni prodotte, l’asserita mancanza di originalità o la loro incapacità di innovare, apportando un contributo rilevante alla ricerca nel settore scientifico di riferimento, costituiscono argomentazioni che non trovano riscontro nel giudizio generale sulla produzione dell’appellato e, se anche vi sono sporadici riferimenti nei giudizi individuali, essi sono estremamente vaghi e generici, carenti sotto il profilo motivazionale, con affermazioni di tipo apodittico e – a tratti - dal tenore contraddittorio.
8.7.6. Anche la non riconoscibilità dell’apporto individuale dell’autore nell’ambito dei lavori in coautoraggio costituisce mera generica asserzione rispetto alla quale non è dimostrato che la Commissione non potesse scindere il contributo del candidato e rivolgere ad esso la sua valutazione, considerata la puntuale indicazione in ciascuno dei predetti lavori delle parti attribuibili al prof. SA.
8.7.7. Infine anche il rilievo sulla collocazione editoriale (che, essendo prettamente nazionale, non potrebbe integrare quanto richiesto dalla normativa) costituisce un’integrazione postuma della motivazione, in quanto tale inammissibile, atteso che né nel giudizio collegiale, né in quelli individuali, vi è alcun riferimento all’asserita mancanza di internazionalizzazione: tale circostanza appare anzi smentita dall’allegazione, incontestata, per cui l’appellato vanta cinque articoli in riviste di Fascia A, a fronte di una soglia stabilita di due articoli in riviste di Fascia A, che sono definite, secondo la classificazione Anvur, “eccellenti a livello internazionale” .
8.8. Per tali ragioni, la sentenza ha correttamente ritenuto il giudizio di non idoneità non sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, sussistendo in effetti il difetto di esame analitico delle pubblicazioni e l’impossibilità di evincere se il giudizio collegiale costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari.
La lettura dei giudizi esposti, oltre a rilevare la mancata descrizione del contenuto delle pubblicazioni (si rinviene solo una descrizione sommaria dei temi trattati nel complesso della produzione scientifica) mostra come le valutazioni negative espresse siano del tutto generiche e apodittiche, essendo impossibile ricostruire quali specifici aspetti di ogni singola pubblicazione siano rivelatori (e perché) dei limiti evidenziati.
Pertanto, la sentenza impugnata è esente dai vizi dedotti laddove ravvisa la mancanza, nel sommario giudizio collegiale, di una ragionata e completa descrizione delle ragioni che hanno spinto la Commissione a ritenere non adeguatamente matura la candidatura del ricorrente ovvero poco originali le sue opere.
Nel caso di specie, infatti, il giudizio collegiale è inidoneo a descrivere in senso compiuto l'iter argomentativo seguito e le ragioni alla base del giudizio di inidoneità.
9. In conclusione, l’appello deve essere respinto, a ciò conseguendo l’integrale conferma della sentenza impugnata che ha disposto un nuovo esame del candidato, sulla base di una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
10. Le spese del grado di giudizio sono poste a carico del NI appellante secondo il generale principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il NI dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’appellato LE SA che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO