Sentenza 21 aprile 2015
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale mancato recapito della comunicazione relativa alla procedura di regolarizzazione determini l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato, cui non è preclusa la possibilità di definire la propria posizione attraverso l'oblazione in sede amministrativa e penale).
Commentari • 4
- 1. Recensione al volume di Pasquale Fimiani “La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la…Nicola Pisani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Nicola Pisani La “tutela penale dell'ambiente” di Pasquale Fimiani è un'opera, giunta alla quarta edizione, frutto di una ricerca attenta e di continuo aggiornamento, che fornisce un quadro completo del mini-sistema, del diritto penale dell'ambiente. L'Autore, infatti, sempre in una prospettiva di ricostruzione sistematica, riesce a delineare lo stato dell'arte del diritto penale dell'ambiente, facendo le voci della più autorevole dottrina con i prevalenti e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, non solo in materia penale, ma anche civile e della amministrativa. Come afferma lo stesso Fimiani, del resto, trascorsi sette anni dall'entrata in vigore della Legge n. 68 del 2015, …
Leggi di più… - 2. Recensione al volume di Pasquale Fimiani “La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la…Nicola Pisani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Recensione al volume di Pasquale Fimiani “La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la…Nicola Pisani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Nicola Pisani La “tutela penale dell'ambiente” di Pasquale Fimiani è un'opera, giunta alla quarta edizione, frutto di una ricerca attenta e di continuo aggiornamento, che fornisce un quadro completo del mini-sistema, del diritto penale dell'ambiente. L'Autore, infatti, sempre in una prospettiva di ricostruzione sistematica, riesce a delineare lo stato dell'arte del diritto penale dell'ambiente, facendo le voci della più autorevole dottrina con i prevalenti e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, non solo in materia penale, ma anche civile e della amministrativa. Come afferma lo stesso Fimiani, del resto, trascorsi sette anni dall'entrata in vigore della Legge n. 68 del 2015, …
Leggi di più… - 4. Recensione al volume di Pasquale Fimiani “La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la…Nicola Pisani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 21 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2015, n. 20562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20562 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 21/04/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2115
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 10402/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT SE N. IL 19/01/1942;
avverso la sentenza n. 1889/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del 07/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 7 aprile 2014 ha riconosciuto IT ER responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 2, così modificata l'originaria imputazione concernente il reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) e b), e art. 28, perché, quale amministratore unico della "M.S. Abbigliamento s.r.l.", utilizzava illecitamente e con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, presso le sedi operative di Ravenna e Faenza, a partire dall'1/1/2010 fino alla data del 22/4/2010, le prestazioni lavorative di 4 dipendenti per complessive 342 giornate, somministrate in carenza di apposita iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4, da DE LUCA Giampaolo, nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della "C.S.I. Cooperatiova Servizi Integrati" di Cosenza.
Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando la mancanza di correlazione tra l'accusa e la decisione, poiché il giudice del merito, solo con riferimento alla sua posizione, avrebbe affermato la responsabilità penale per un fatto diverso da quello contestato, rispetto al quale avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, peraltro senza indicarne in alcun modo le ragioni.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il non corretto espletamento della procedura di estinzione mediante oblazione, non avendo egli ricevuto alcuna comunicazione da parte del personale ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro che, avendo egli cessato la carica di amministratore della società, avrebbe dovuto essergli spedita presso la residenza, mentre, da quanto risultante agli atti del procedimento, sarebbe stata inviata "presso un negozio di Faenza nelle mani di una commessa" la quale, sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe escluso di conoscerlo ed ammesso di non averlo contattato per renderlo edotto della comunicazione, cosicché difetterebbe la condizione di procedibilità per il reato contestato.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per la omessa o, comunque, parziale indicazione delle conclusioni delle parti, essendo stata tralasciata l'indicazione della richiesta della difesa di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale.
5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione, non avendo il giudice del merito specificato le ragioni per le quali è pervenuto alla riqualificazione del fatto contestato ed alla decisione di condanna, ne' avendo indicato le modalità di quantificazione della pena irrogata.
Rileva, inoltre, che le risultanze istruttorie, che indica nel dettaglio, avrebbero consentito di escludere la sua responsabilità per i fatti addebitatigli
6. Con un quinto motivo di ricorso si duole, infine, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che pure ritiene del tutto immotivato.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Va preliminarmente osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che l'art. 521 c.p.p., nello stabilire che il giudice possa dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, richiede che il fatto storico addebitato rimanga identico per ciò che concerne la condotta, l'evento e l'elemento soggettivo.
In applicazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato si ha dunque quando il secondo si pone, rispetto al primo, in un rapporto di completa eterogeneità.
La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro rilevato, in più occasioni, che la violazione di detto principio sia ravvisabile soltanto quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (cfr. ex pi. Sez. 2, n. 34969 del 10/5/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012 (dep. 2013), Domizi e altri, Rv. 254888; Sez. 3, n. 41478 del 4/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871; Sez. 3, n. 36817 del 14/6/2011, T. D. M., Rv. 251081; Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051).
Nel considerare la questione in esame, inoltre, si è anche tenuto conto dei principi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte Europea, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia;
Corte Europea, 25 marzo 1999, Pellissier e Sassi c. Francia) che questa Corte ha avuto modo di richiamare (Sez. 6, n. 20500 del 19/2/2010, Fadda, Rv. 247371) ricordando che "la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato che la portata dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo impone un concetto ampio del principio del contraddittorio, che non si limita solo alla formazione della prova, ma che proietta i suoi effetti anche alla valutazione giuridica del fatto. In sostanza, l'imputato deve essere messo nelle condizioni di discutere in contraddittorio ogni profilo dell'accusa che gli viene mossa, compresa la qualificazione giuridica dei fatti addebitati. Il diritto ad essere informato dell'accusa e, quindi, dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa stessa, implica il diritto dell'imputato a preparare la sua difesa, sicché se il giudice ha la possibilità di riqualificare i fatti, deve essere assicurata all'imputato la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa in maniera concreta ed effettiva: ciò presuppone che sia informato, in tempo utile, sia dell'accusa, sia della qualificazione giuridica dei fatti a carico". Sempre in applicazione di tali principi, si è ulteriormente chiarito che la diversa qualificazione giuridica del fatto non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., quando appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/9/2012 (dep. 2013), Jovanovic e altro, Rv. 254649. V. anche Sez. 1, n. 9091 del 18/2/2010, Di Gati e altri, Rv. 246494). Inoltre, nella decisione in precedenza richiamata (SS.UU. n. 36651/2010, cit.) le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'indagine finalizzata alla verifica della violazione del principio di correlazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, non vi è violazione quando l'imputato, attraverso lo sviluppo del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Deve conseguentemente tenersi conto non soltanto del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, in modo tale da porlo in condizione di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio valorizzato ai fini della decisione (Sez. 6^ n. 5890, 6 febbraio 2013; Sez. 3^ n. 15655, 16 aprile 2008 ed altre prec. Conf.).
2. Date tali premesse, deve rilevarsi che, nel caso in esame, rispetto all'originaria contestazione, che riguardava il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) e b), e art. 28, il ricorrente è stato condannato per la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 2.
La sentenza impugnata non indica, peraltro, le ragioni per le quali si è pervenuti a tale decisione.
Ciò posto, si ricorda che l'art. 28 stabilisce che, "ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione".
L'art. 18 prevede, invece, che "nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo".
Si tratta, all'evidenza, di due fattispecie diverse, la prima delle quali, relativa alle ipotesi di "somministrazione fraudolenta", riguardante una condotta oggettivamente più grave, richiede, sotto il profilo soggettivo, lo specifico fine di elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
3. Va tuttavia rilevato che, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata, la diversa qualificazione del fatto era stata sollecitata dalla difesa dell'imputato nelle sue conclusioni, laddove, in "ulteriore subordine", l'Avv. MADELLA, difensore dell'odierno ricorrente, richiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche "qualificando l'ipotesi del reato art. 4 comma. 1 lett. a) sanzionato D.P.R. n. 276 del 2003, art. 18", cosicché il giudice del merito ha provveduto recependo in pieno la sollecitazione del difensore.
Tale evenienza, dunque, non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa, poiché le conclusioni cui è pervenuto il giudicante coincidono perfettamente con le richieste formulate dal difensore, evidentemente all'esito di una articolata interlocuzione. Inoltre, il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 18 deve ritenersi più mite, in quanto la somministrazione comporta per l'utilizzatore sanzioni ulteriori rispetto a quelle stabilite. Risulta pertanto evidente la carenza di interesse all'impugnazione.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva che al summenzionato reato è certamente applicabile la procedura di estinzione mediante oblazione prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20 e ss., trattandosi di violazione contravvenzionale attinente a materia affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 2857 del 16/10/2013 (dep.2014), Carelli, Rv. 258626) in ragione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 2004, artt. 13 e 15. Quanto alla natura di condizione di procedibilità del previo espletamento della procedura di estinzione, la summenzionata decisione la riconosce espressamente, così come altre pronunce precedenti (Sez. 3, n. 34750 del 3/5/2011, Costantini, Rv. 251229;
Sez. 3, n. 34900 del 6/6/2007, P.M. in proc. Loi, Rv. 237198). Si è a tale proposito osservato, con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 2004 (sent. 34900/2007, cit.), che sebbene il reato contravvenzionale "sussista nella sua perfezione ontologica anche prima che si apra e si chiuda il procedimento amministrativo in questione, che condiziona la prosecuzione e l'esito del procedimento penale, e se è vero che la condotta di inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione e di pagamento della sanzione indicato dall'organo di vigilanza, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo di colpa, integra una condizione di punibilità intrinseca, cioè incidente sull'interesse tutelato dalla fattispecie, è anche vero che l'effettivo ed esatto verificarsi, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni in esame, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale", così ribadendo le conclusioni cui erano pervenute altre precedenti pronunce.
A tale indirizzo si sono adeguate le altre decisioni sopra richiamate, senza ulteriori specificazioni.
Va tuttavia rilevato, pur prendendo atto di tali arresti, che dalle conclusioni cui si è pervenuti con la sentenza 34900/2007 si sono motivatamente discostate, con argomentazioni che il Collegio condivide, successive pronunce (Sez. 3, n. 26758 del 5/5/2010, Cionna e altri, Rv. 248097; Sez. 3, n. 5864 del 18/11/2010 (dep. 2011), Zecchino, Rv. 249566) nelle quali, premessa una articolata disamina della normativa, cui si rinvia, precisano, in primo luogo, come sia ben possibile e del tutto legittimo che l'organo di vigilanza non impartisca alcuna prescrizione di regolarizzazione ed una tale evenienza non condizioni affatto l'esercizio dell'azione penale, cosa che invece avviene, ma per un limitato periodo di tempo, solo nel caso in cui l'organo di vigilanza impartisca al trasgressore una prescrizione di regolarizzazione.
Veniva altresì richiamata l'attenzione sul fatto che il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, oltre ad avere ampliato l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 758 del 1994, ha previsto l'applicabilità della procedura di regolarizzazione anche nei casi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge penalmente sanzionati prima dell'emanazione della prescrizione.
All'esito di tale disamina, le richiamate sentenze così testualmente sintetizzano le conclusioni cui pervengono: "a) la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, vuoi inizialmente (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), vuoi successivamente (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), può determinarsi a non impartirne alcuna (perché, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua); b) la sospensione del processo penale di cui all'art. 23 cit., nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), ovvero possa ancora essere impartita (ove sia il P.M., che abbia ricevuto al notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), non è mai sine die, ma ha comunque un limite temporale massimo (di cui si è detto sopra) che chiude la parentesi mirata alla conformazione da parte del trasgressore alla prescrizione di regolarizzazione, nel senso sopra chiarito, impartita dall'organo di vigilanza;
c) non c'è alcun diritto del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere;
egli è comunque tenuto a regolarizzare - ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo di vigilanza di rispettarla adottando in particolare specifiche misure;
ma in ogni caso egli, ove abbia regolarizzato adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 24, comma 3)".
Si perviene poi all'ulteriore conclusione secondo la quale il fatto che l'organo di vigilanza, nel comunicare la notizia di reato al Pubblico Ministero, non abbia impartito alcuna prescrizione di regolarizzazione all'imputato, non preclude, se è stata constatata l'avvenuta regolarizzazione, la richiesta di ammissione all'oblazione in sede amministrativa, così come non impedisce, successivamente, la richiesta dell'imputato al giudice di essere ammesso all'oblazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata dell'oblazione in sede amministrativa.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale e non avrebbe comunque precluso al ricorrente di definire la propria posizione attraverso l'oblazione in sede amministrativa o penale.
Nella fattispecie, tuttavia, risulta dalla sentenza impugnata che l'Ispettorato del lavoro aveva inviato a tutti gli imputati gli avvisi di accertamento della violazione, con contestuale prescrizione di eliminare le irregolarità, nel caso fossero ancora sussistenti ovvero accedere alla procedura di definizione dell'illecito in sede amministrativa.
Il giudice del merito ha quindi verificato, con accertamento in fatto, l'avvio della procedura di regolarizzazione e l'inoltro della comunicazione a tutti i soggetti interessati.
Il ricorrente si duole, però, del fatto che la comunicazione sarebbe stata inviata in luogo diverso dalla sua abitazione e dalla sede dell'azienda.
Una tale evenienza, ancorché dimostrata, non avrebbe tuttavia inciso, per le ragioni dianzi esposte sulla procedibilità dell'azione penale.
Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
6. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, perché anche la mancanza totale dell'indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti, non comporta alcuna conseguenza, non essendo tale ipotesi prevista tra i motivi di nullità della sentenza dall'art. 546 c.p.p. (cfr. Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011 (dep. 2012), Borella,
Rv. 252404; Sez. 3, n. 19077 del 24/3/2009, Aberham e altri, Rv. 243764).
Nel caso di specie, peraltro, la censura riguarda non la mancanza assoluta delle conclusioni, bensì la mera non corretta riproduzione delle stesse.
7. Per ciò che concerne, poi, il quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata descrive sufficientemente gli esiti degli accertamenti espletati e la posizione soggettiva dei singoli imputati, dando conto delle ragioni per le quali perviene all'affermazione di responsabilità penale.
La motivazione, che appare immune da vizi logici o manifeste contraddizioni, non risulta criticabile in questa sede, dove non possono avere ingresso le censure formulate dal ricorrente, articolate in fatto e contenenti plurimi richiami ad atti del procedimento cui questa Corte non ha accesso ed alle risultanze dell'istruzione dibattimentale che non possono essere qui sottoposte ad autonoma valutazione.
8. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi per ciò che concerne la determinazione della pena, pure oggetto di censura nel medesimo motivo di ricorso ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui tratta, invece, il quinto motivo di ricorso. Il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione discrezionale che richiede una motivazione, ancorché sintetica. Inoltre, come si è già avuto modo di rilevare, la valutazione di congruità dei criteri di quantificazione della pena utilizzati dal giudice del merito possono valere anche quale implicita motivazione del diniego delle attenuanti generiche (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591. Conf. Sez. 4, n. 23679 del 23 aprile 2013, Viale, Rv. 256201).
Nel caso in esame, la richiesta delle attenuanti generiche era stata esplicitamente formulata dalla difesa, come risulta dalle conclusioni riportate in sentenza.
Sul punto tuttavia, la motivazione è completamente assente, perché il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta. Quanto alla quantificazione della pena, vi è un laconico richiamo ai criteri di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 28, senza alcuna ulteriore precisazione che consenta di verificare il calcolo effettuato e senza considerare, peraltro, che, riguardo all'odierno ricorrente, il giudice avrebbe dovuto fare riferimento all'articolo 18 del medesimo decreto in conseguenza della diversa qualificazione del fatto.
9. La evidente lacuna motivazionale impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento o meno delle richieste attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, con l'ulteriore precisazione che il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.
A tale proposito va rilevato che, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 2857 del 16/10/2013 (dep.2014), Carelli, Rv. 258626, cit.; Sez. 3, n. 16381 del 26/1/2010, P.G. in proc. De Martiis, Rv. 246754; Sez. 3, n. 25726 del 24/2/2004, Guerra, Rv. 228957), il reato non è scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ma ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa la somministrazione abusiva (quindi, nel caso in esame, fino al 22/4/2010).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, con rinvio al Tribunale di Ravenna.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015