Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 3
Il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente, e la permanenza si protrae per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato va individuato non nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi.
I fatti di illecita mediazione nella fornitura di manodopera, già puniti dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264, sono stati solo parzialmente abrogati dalle fattispecie di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di cui all'art. 18, comma primo, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 - cosiddetta riforma Biagi), atteso che si configura una "abrogatio sine abolitione" per i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati, già puniti secondo la legge precedente e che conservano rilevanza penale con le nuove disposizioni.
L'esercizio abusivo a scopo di lucro dell'attività di intermediazione nell'avviamento al lavoro, in precedenza sanzionata dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264, ed attualmente punita dall'art. 18, comma primo, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza aggravante ad effetto speciale della stessa ipotesi contravvenzionale non connotata da finalità lucrativa, atteso che non implica una modificazione dell'essenza del reato ma costituisce soltanto una circostanza che si aggiunge ad esso determinandone una maggiore gravità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 25726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25726 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 24/02/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 346
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 7364/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERRA LLERENA PAOLA GILDA, n. a Lima (Perù) l'8.1.1974;
avverso la sentenza 24.1.2003 del Tribunale di Ravenna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.1.2003 il Tribunale monocratico di Ravenna:
a) affermava la penale responsabilità di Guerra Llerena Paola Gilda, in ordine alla contravvenzione (contestata sub A nel capo di imputazione) di cui:
- all'art. 27, 1^ comma - seconda parte, della legge 29.4.1949, n. 264 (per avere, quale responsabile dell'agenzia "Ravenna Personal
Service", esercitato a scopo di lucro la mediazione di manodopera, facendo versare ai lavoratori una somma "a titolo di iscrizione" ed una quota pari al 20 o 30% del primo stipendio - in Ravenna, dal novembre 1999) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, la condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda, con il beneficio della non-menzione;
b) dichiarava estinta per prescrizione un'ulteriore contravvenzione contestata in relazione all'art. 27, 1^ comma - prima parte, della legge 29.4.1949, n. 264.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Guerra Llerena, la quale ha eccepito la intervenuta prescrizione del reato residuo, per effetto della concessione di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, in quanto la condotta dovrebbe ritenersi cessata entro il dicembre 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito enunciati.
1. Il ricorrente non contesta, nella specie, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato accertato.
L'art. 85 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.2.2003, n. 30 - c.d. riforma Biagi) ha abrogato, però, l'art. 27 della legge 29.4.1949, n. 264, tutta la legge 23.10.1960, n. 1369, i primi undici articoli della legge n. 196/1997, nonché tutte te disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con detto D. Lgs.vo, che è entrato in vigore il 24 ottobre 2003.
Si pone, pertanto, l'esigenza di valutare tale "abrogazione" alla stregua delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, ai fini della corretta applicazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione ai fatti già penalmente sanzionati dalle norme abrogate.
La questione è stata già affrontata da questa Sezione, con la sentenza 26.1.2004, n. 2583, ric. Marinig, le cui conclusioni vengono condivise da questo Collegio.
Va perciò ribadito - tenuto conto dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite in materia di continuità normativa (sentenze: 7.11.2000, Di Mauro;
13.12.2000, Sagone e 16.6.2003, Giordano) - che, secondo una vantazione di tipo strutturale delle fattispecie tipiche, i fatti di illecita mediazione nella fornitura di manodopera, già puniti dall'art. 27 della legge n. 264/1949, sono solo parzialmente abrogati dalle fattispecie di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di cui all'art. 18, comma 1 - secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003. Deve ricordarsi, in proposito, che le leggi 29.4.1949, n. 264 e 23.10.1969, n. 1369 avevano fissato il principio del "monopolio pubblico" del collocamento, ma che la rigidità di tale principio era stata via via superata da successive disposizioni normative quali la legge 24 giugno 1997, n. 196 (che aveva legittimato, in determinati casi, le imprese private iscritte in un apposito albo nazionale a mettere a disposizione di altre imprese l'opera di prestatori di lavoro temporaneo assunti dalle prime, ai quali doveva essere assicurato il trattamento retributivo vigente nelle seconde ed il D.Lgs. 23.12.1997, n. 469 che, all'art. 10, aveva consentito l'esercizio di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ad imprese aventi determinati requisiti, previa autorizzazione del Ministero del lavoro.
Questa Corte Suprema ha già affermato che le sanzioni penali previste dall'art. 27 della legge n. 264/1949 continuano a trovare applicazione anche dopo l'abolizione del "monopolio pubblico" degli uffici territoriali del Ministero in materia di intermediazione del lavoro, attuata dei testi legislativi del 1997 dianzi citati (vedi Cass., Sez. 3^, 14.1.2003, n. 1055, ric. P.M. in proc. Vezzoli). La più recente riforma del mercato del lavoro, attuata dal D.Lgs. n. 267/2003, lungi dall'introdurre una totale deregolamentazione del settore della somministrazione di manodopera da parte di imprese private verso altre imprese private: ha identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale (artt. 4- 6); ha consentito che la somministrazione di lavoro possa essere oggetto, in forme più ampie rispetto al passato ma pur sempre a determinate condizioni di liceità, di un contratto di diritto privato (artt. 20-21); ha continuato comunque a sanzionare l'intermediazione abusiva e non autorizzata (art. 18). Il D.Lgs. n. 276/2003, a tal riguardo, si è perfettamente conformato alle prescrizioni della legge di delega n. 30/2003, ove era stato precisato - all'art. 1, comma 2^, lett. m), n.
6 - che doveva esservi "conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro".
Si configura, in particolare, usa "abrogatio une abotitione" per i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati già puniti secondo la legge precedente e che conservano rilevanza penale anche con la nuova legge, con la conseguenza che si applicherà ad essi il principio della legge più favorevole di cui al 3^ comma dell'art. 2 cod. pen. (per l'esercizio abusivo, a scopo di lucro, dell'attività di intermediazione la pena edittale attuale è quella dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 1.500 a 7.500 euro, a fronte di quella già prevista dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 516 a 2.582 euro, aumentata fino al triplo).
2. L'ipotesi dell'esercizio abusivo, a scopo di lucro, dell'attività di intermediazione nell'avviamento al lavoro - già sanzionata dall'art. 27, 1^ comma - secondo periodo, della legge n. 264/1949 ed attualmente punita dall'art. 18, comma 1^ - secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003 - non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza aggravaste (ad effetto speciale) della stessa ipotesi contravvenzionale che non risulti connotata da finalità lucrativa (art. 27, 1^ comma - primo periodo, della legge n. 264/1949, attualmente punita dall'art. 18, comma 1^ - terzo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003), in quanto non implica una modificazione dell'essenza di detto reato ma costituisce soltanto una particolarità che si aggiunge ad esso determinandone una maggiore gravità. Tale ipotesi aggravata, pertanto, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.. 3. Secondo una remota giurisprudenza di questa Corte Suprema, il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro avrebbe "natura istantanea", perché caratterizzato dalla istantaneità della condotta antigiuridica dell'agente (cessione ed assunzione in appalto, ovvero in qualsiasi altra forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro), dovendosi considerare l'ulteriore fatto della concreta utilizzazione delle prestazioni di lavoro come un mero stato antigiuridico creato dall'illecita assunzione. Il bene giuridico penalmente tutelato sarebbe "l'equilibrio dei rapporti economici di lavoro sotto l'aspetto retributivo e normativo, tendendo la norma ad evitare che siano eluse le norme protettive del lavoro attraverso la intermediazione o interposizione nei rapporti di lavoro" (vedi Cass., Sez. 3^:
17.1.1974, n. 419; 25.10.1974, n. 7643; 5.2.1975, n. 1042; 14.4.1976, n. 4770).
Nella stessa prospettiva è stata altresì affermata la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, "per il perdurare nel tempo della lesione giuridica del bene tutelato (durata del rapporto di lavoro dei prestatori d'opera illecitamente ceduti ed assunti)" (Cass., Sez. 3^, 14.4.1981, n. 3296). Un opposto orientamento, invece, ha riconosciuto alla contravvenzione in esame natura di reato permanente, "in cui la consumazione ha ininterrotta continuità per tutto il tempo in cui la condotta si protrae con carattere di attualità" (Cass., Sez. 3^: 3.8.1973, n. 5914; 19.4.1975, n. 4271; 30.6.1977, n. 8549; 1.7.1978, n. 8903). L'anzidetto contrasto giurisprudenziale ha costituito oggetto di diffuso ed accurato esame nella sentenza 3.6.1989, n. 8014 di questa 3^ Sezione ed è stato valutato alla stregua della distinzione fra contratto (l'incontro delle volontà), istantaneo dopo le necessarie trattative, e rapporto obbligatorio nascente dal contratto medesimo;
distinzione alla quale è stata ricollegata l'affermazione della "permanenza necessaria", poiché "ciò che dal legislatore è tutelato non è già il contratto, fonte del rapporto, ma piuttosto il rapporto che ne scaturisce". Ai soggetti di tale rapporto è stata apprestata tutela e non alla libera esplicazione delle volontà delle parti in un momento definito.
Tali argomentazioni sono state riprese da Cass., Sez. 3^; 30.7.1992, n. 8546 e 23.3.2001, AN e questo Collegio (difformemente dall'orientamento espresso in Cass., Sez. 1^, ord. 25.3.1976, n. 26) condivide e ribadisce il principio secondo il quale il bene tutelato va individuato non nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro, poiché questo il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze pertubatrici di terzi.
Il reato, in conclusione, deve considerarsi permanente per tutto il tempo di durata del rapporto o dei rapporti di lavoro che il legislatore intende proteggere.
4. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata - limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica - deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ravenna, il quale, con opportuno accertamento di merito e tenuto conto della intervenuta concessione di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata ipotesi aggravata, provvederà ad individuare il termine ultimo di prescrizione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata - limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica - con rinvio al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004