Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
s 4 O 7 L li 3 L . O N B ) l , E E 1 e 9 E C 9 g N A 1 - O P I 1 I Z 1 n - A D 1 R o 2 E T . S C I REPUBBLICA ITALIANA L I G 9 D u E 3 R U I E 032 4 5 0 A K IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G 6 D 4 E E . T T N . N T NE LA CORT E T R S Oggetto S E A I ( Resourallto RZA CIVILE eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15649/98 - Presidente Dott. Manfredo GROSSI Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere 6708 Cron. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Ud. 07/11/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro 7 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, し presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DI BONITO GIUSEPPINA;
- intimata pace di avverso la sentenza n. 46/98 del Giudice di POZZUOLI, emessa il 07/01/98 e depositata il 10/01/98 2000 (R.G. 1424/97); 1766 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Di NI Giuseppina, assumendo che una propria au- tovettura era stata danneggiata da un autoveicolo di proprietà del governo degli U.S.A., ha convenuto dinan- pace di Pozzuoli il Ministero della zi al Giudice di difesa italiano per sentirlo condannare, in forza della convenzione di Londra 19.6.1951, ratificata con legge 30.11.1955, n. 1335, al pagamento della somma di L. 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento. Il Ministero convenuto ha contestato il P fondamento della domanda. Con sentenza del 10.1.1998 il Giudice di pace ha accolto la domanda nella minor misu- ra di L. 1.000.000, pronunziando espressamente la pro- pria decisione (in dispositivo) in termini di equità. Ricorre il Ministero della difesa con tre motivi. L'intimata Di NI non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente denunzia, col primo motivo del ricorso, violazione degli artt. 10 e 113 cod. proc. civ., lamentando che il Giudice di pace abbia pronunziato la sua decisione secondo equità e sostenen- do che, invece, la causa, per essere (in relazione alla domanda di condanna al pagamento della somma di due mi- lioni, oltre agli interessi ed alla rivalutazione mone- taria) di valore superiore ai due milioni, avrebbe, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 CO. II e 113 CO. II cod. proc. civ., dovuto essere decisa secondo diritto. Il ricorso è inammissibile. Avverso le sentenze del giudice di pace emesse su cause il cui valore non eccede le lire due milioni è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su al- tra questione preliminare di rito o di merito o abbia, 8 infine, pronunciato sulla competenza e sul merito, re- stando irrilevante che il merito sia stato deciso se- condo equità ○ secondo diritto. Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che è, invece, appellabile (e non ricorribile per cassazione) la sentenza del medesi- mo giudice che, investito -come nella specie- di una domanda superiore a lire due milioni, l'abbia decisa secondo equità (Cass. Sez. Un. 23.9.1998 n. 9493). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non 3 avendo l'intimata Di NI svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 7.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista amples Depositata in Cancelleria Oggi, lì 6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattista they O L 4 L 7 O 3 . B ) N E E , E 1 C N 9 A O 9 P 1 I Z - I 1 A D 1 R - T 1 E S 2 I IC . G L E D R 9 IU 3 A D E G E 6 E T 4 . N .N E T S T T E IS R A (