Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti (nella specie, peraltro, risultanti dalla narrativa del fatto), non costituisce motivo di nullità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 19077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19077 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 668
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 33240/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RD SA, nata a [...] il 3 luglio del 1944;
OG FI NN, nato a [...] l'[...];
ON SC, nato a [...] il 10 febbraio del 1975;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30 maggio del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv ALBINI Carlo in sostituzione dell'avv LAGO Danni Livio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La corte d'appello di Venezia, con sentenza del 30 maggio del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, con cui gli attuali ricorrenti erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili dei seguenti reati:
A) della contravvenzione di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, sanzionato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett.
c) per avere, in concorso tra loro, AB RD SA quale proprietaria, OG FI NN e ON SC nella veste di direttori dei lavori, eseguito opere di finitura delle pavimentazioni interne ed esterne, posa serramenti, realizzazione impianti tecnologici, intonacatura interna ed esterna, nonché omesso di realizzare tamponamenti, modifiche fotometriche sui prospetti est ed ovest, demolizione della canna fumaria e di poggiolo sul prospetto ovest, sull'immobile insistente sul mappale 419, foglio 5, del Comune di Castelcucco, in difformità delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia in sanatoria n. 62 del 2002, rilasciata in data 24 marzo 2003, con cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale ed in assenza dell'autorizzazione ambientale in zona soggetta a vincolo paesaggistico - ambientale. In Castelcucco, accertato il 4.11.2004. Con la medesima sentenza gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo b) per l'insussistenza del fatto nei termini in cui era stato contestato.
Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del comune difensore con separati ricorsi ma con motivi comuni deducendo:
l) l'inosservanza o l'erronea applicazione della norma incriminatrice, sia per quanto concerne la stessa configurabilità del reato, trattandosi di lavori, per lo più interni, del tutto inidonei a ledere anche in astratto il bene tutelato, sia con riguardo alla sanzione applicabile che, per le difformità, non è quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) bensì quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b);
2) omessa assunzione di una prova decisiva, per avere il tribunale di Treviso dichiarato inammissibile la consulenza che era stata chiesta per verificare la corrispondenza del progetto assentito con lo stato dei luoghi e per avere il tribunale omesso di dichiarare l'estinzione del reato nonostante l'integrale pagamento dell'oblazione;
3) mancanza o manifesta contraddittorietà della motivazione per avere la corte prima affermato che il reato paesaggistico è integrato dalle sole opere esterne e poi sostenuto che era idoneo a configurarlo anche la modificazione della destinazione d'uso da agricola a residenziale, inoltre non si era precisato quali lavori fossero stati effettuati dopo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
4) mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione anche sul trattamento sanzionatorio;
5) mancanza di motivazione o contraddittorietà della stessa per avere la corte omesso di considerare che sia le opere esterne, in base alle quali il reato contestato è stato ritenuto configurabile, sia quelle interne che avevano modificato la destinazione d'uso, erano state ultimate già il 4 giugno del 2002 e quindi il reato al momento della decisione si era già prescritto;
inoltre all'epoca dell'accertamento (4 novembre del 2004) non era ancora scaduto il termine per concludere i lavori indicati nella concessione in sanatoria;
6) nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni della parti, con le quali tra l'altro si era chiesta la declaratoria di prescrizione del reato.
I ricorsi erano ulteriormente illustrati con memoria del 12 marzo del 2009 con cui si deduceva altresì la mancanza di motivazione sull'elemento psicologico.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Giova premettere in fatto che la costruzione era iniziata in una zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico ed ambientale senza alcuna concessione edilizia e nulla osta paesaggistico. A seguito dell'accertamento dell'abusività dei lavori intrapresi in data 4 giugno del 2002, il comune ne ordinò la sospensione. Successivamente la proprietaria AB RD SA, in data 24 marzo del 2003, ottenne una concessione in sanatoria avente ad oggetto la costruzione di un manufatto rustico destinato a ricovero attrezzi. In un successivo sopralluogo, eseguito il 4 novembre del 2004, si accertò, non solo che non erano stati eseguiti gli adeguamenti prescritti dalla concessione in sanatoria, ma che le originarie opere erano proseguite con ulteriori interventi atti a confermare la modificazione della destinazione d'uso da agricola a residenziale.
Ciò premesso, con riferimento al primo ed al terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, si osserva che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (in precedenza D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 ed ancora prima la L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies), punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da essa esegue su beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia locuzione di lavori di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi,anche minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non distingue tra difformità totale o parziale rispetto all'autorizzazione o variazione essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è unica ed è quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. c) (in precedenza L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c)). In
tali termini era orientata la prevalente giurisprudenza di questa corte, già segnalata dai giudici del merito. Il legislatore, puntualizzando con il D.Lgs. n. 63 del 2008, art. 3, comma 1, lett. b), che l'unica sanzione applicabile è quella di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. c), ha in definitiva recepito quello che era l'orientamento prevalente di questa corte. D'altra parte originariamente l'intervento non era assentito da alcun titolo abilitativo.
Nella fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai fini della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere esterne di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione della canna fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la pavimentazione esterna, l'intonacatura esterna.
L'imposizione con la concessione in sanatoria di un termine per l'adeguamento non esplica alcun effetto nella fattispecie perché gli adeguamenti imposti non erano stati compiuti,anzi erano proseguiti i lavori diretti a ottenere la modificazione della destinazione d'uso del fabbricato. In ogni caso, il reato paesaggistico, l'unico per il quale è stata pronunciata condanna, si è perfezionato con l'esecuzione dei lavori senza la relativa autorizzazione. Con riferimento al secondo motivo i giudici del merito hanno indicato le ragioni per le quali la consulenza invocata era inutile, sia perché i lavori erano sprovvisti di autorizzazione paesaggistico e quindi era del tutto irrilevante stabilire la difformità rispetto al progetto edilizio, sia perché l'eventuale pagamento integrale dell'oblazione estingue il reato edilizio se trattasi di interventi astrattamente suscettibili di sanatoria e non quando l'istanza di condono venga respinta dal comune.
Il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Nella fattispecie (sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato nell'attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria.
La prescrizione non era stata eccepita con i motivi d'appello e comunque la questione è infondata perché i lavori sono proseguiti fino al 4 novembre del 2004, in assenza di qualsiasi autorizzazione paesaggistica.
L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della stessa,sia perché le stesse comunque risultano dalla narrativa del fatto, sia perché tale omissione non è prevista come motivo di nullità della sentenza dall'art. 546 c.p.p.. Per quanto concerne infine l'omessa motivazione sull'elemento psicologico del reato dedotta con i motivi nuovi, è sufficiente richiamare quanto evidenziato dalla corte territoriale ossia che i lavori erano iniziati senza alcuna concessione ed erano proseguiti in spregio alle prescrizioni contenute nella concessione in sanatoria.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo del 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009