Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
La procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trova applicazione, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, anche per le fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonchè nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. (Nella specie, la sentenza di condanna, annullata per il mancato esperimento della procedura di estinzione, era stata pronunciata per l'assunzione di una dipendente minorenne in difetto di visita medica preventiva, in violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 26 della l. 17 ottobre 1967, n. 977).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 34750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34750 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 980
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 35955/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT ER, N. IL 13/03/1959;
avverso la sentenza n. 519/2007 TRIBUNALE di FERMO, del 27/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persola del Dott. Salzano Francesco, l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Fermo, con sentenza in data 27 maggio 2010, ha condannato ST RN alla pena di 2 mila euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 8, commi 1 e L. n. 977 del 1967, art. 26, comma 2 per avere ammesso al lavoro una lavoratrice minorenne senza il riconoscimento, previa visita preventiva, dell'idoneità all'attività lavorativa, in Montefiore dell'Aso, il 21 luglio 2006.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione di legge penale, poiché, in relazione al disposto del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 924, art. 15, comma 3, il giudicante avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione di cui al D.Lgs. n. 753 del 1994, art. 20 e segg..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella materia de quo, il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e ss., espressamente richiamate dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, dispongono che l'organo di vigilanza impone al contravventore apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, e se risulta l'adempimento, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nel termine di 30 giorni;
entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, tale organo deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre in caso di inadempimento la comunicazione va fatta entro 90 giorni. Se il Pm riceve la notitia criminis deve darne notizia all'organo di vigilanza perché attivi la procedura ed il procedimento penale è sospeso fino alla ricezione della sopraindicate comunicazioni;
di fatti la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. Il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, comma 3 prevede che la procedura debba essere attivata anche nelle fattispecie a condotta esaurita, ovvero quando il trasgressore abbia provveduto in via autonoma, prima dell'emanazione della prescrizione all'adempimento degli obblighi di legge (si veda, per fattispecie identica, Sez. 3, n. 39400 del 6/6/2007, Pm in proc. Loi, Rv 237198). Il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, al fine di attivare la prevista procedura di definizione in via amministrativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, onde farsi luogo alla definizione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011