Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 34750
CASS
Sentenza 3 maggio 2011

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La procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trova applicazione, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, anche per le fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonchè nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. (Nella specie, la sentenza di condanna, annullata per il mancato esperimento della procedura di estinzione, era stata pronunciata per l'assunzione di una dipendente minorenne in difetto di visita medica preventiva, in violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 26 della l. 17 ottobre 1967, n. 977).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 34750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34750
    Data del deposito : 3 maggio 2011

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