Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
Il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente, protraendosi per tutto il tempo del rapporto di lavoro quale oggetto di tutela della norma. (Fattispecie di rapporto di lavoro iniziato sotto la vigenza dell'originario testo dell'art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003 e proseguito successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 251 del 2004 con conseguente necessità, per tale seconda parte, di tenere conto dell'intervenuto aumento della pena pecuniaria fissata per legge in riferimento ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2010, n. 16381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16381 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 118
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 24487/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) DE MARTIIS CA N. IL 21/02/1939;
avverso la sentenza n. 493/2008 TRIBUNALE di PORDENONE, del 27/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARMO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino: "Letti gli atti del ricorso n. 24487/09 proposto dal PG c. De Martiis Giancarlo, ritenutane la fondatezza ne chiede l'accoglimento". FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale Ordinario di Pordenone applicava la pena concordata di Euro 4.050,00 di ammenda con l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1), a Giancarlo DE MARTIIS, imputato del reato previsto e punito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18 come modificato dal D.Lgs 6 ottobre 2004, n. 251, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della società Italricambi s.p.a., con sede in Cividale del Friuli (UD), utilizzato illecitamente tre lavoratori per complessive 1210 giornate, somministrati illecitamente dalle società CW Costruzioni e Welding di NI ER & OM s.a.s. con sede in Venzone, via San Giacomo 22, e Bau IN. s.a.s. di AN RE & C con sede in Montenars ( UD) via Isola 39 A, alla società Italricambi s.p.a. sui quali quest'ultima aveva esercitato direttamente il potere organizzativo e direttivo. In particolare si era accertato che FE IS, formalmente dipendente l della società BAU IN s.a.s., era stato utilizzato dalla società Italricambi s.p.a. per il periodo dal 1 novembre 2003 al 31 agosto 2004 per 137 giornate lavorative, che CH CO, anch'egli formalmente dipendente della BAU. IN s.a.s., era stato utilizzato dalla C.W Coostruzione e Welding di NI ER & OM per il periodo dal 1 aprile 2005 al 27 gennaio 2006 per 247 giornate lavorative e che SI LI TA, formalmente dipendente della società BAU. IN s.a.s. era stato utilizzato dalla C.W. Costruzione e Welding di NI ER e C. s.a.s. per il periodo dal 1 aprile 2005 al 27 gennaio 2006 per 247 giornate lavorative.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste rilevando che il calcolo della pena eseguito dal Tribunale in sede di patteggiamento era errato.
Rileva il ricorrente che mentre il rapporto di lavoro di IS FE si era protratto per il periodo in cui era vigente il testo originario il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18, che prevedeva la pena dell'ammenda di Euro 5,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata lavorativa, quello degli altri due lavoratori, RC CO e SI LI TA si era svolto in parte come per il IS e in parte sotto la vigenza del testo novellato del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 che aveva decuplicato la pena pecuniaria.
Rileva il Procuratore Generale che il reato contestato ha natura permanente, sicché per il periodo in cui il rapporto di lavoro aveva avuto luogo sotto la vigenza del testo novellato la pena andava calcolata in Euro 50,00 di ammenda e non in Euro 5,00 per ogni giornata di lavoro di ciascuno dei due lavoratori.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso del Procuratore generale è fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto precisato da questa Corte, (vedi per tutte Cass. pen. Sez. 3^, sent. 24 febbraio 2004, n. 25726, il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato va individuato non nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi (vedi per tutte Cass. sez. 3^ sent. 9 giugno 2004, n. 25726). Pertanto per tutto il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto luogo sotto la vigenza del testo novellato del reato contestato la pena andava calcolata in Euro 50,00 di ammenda (e non in Euro 5,00) per ogni giornata di lavoro di ciascuno dei due lavoratori.
Considerato che
l'accordo sulla pena si è fondato su pena illegale, in quanto determinata erroneamente in misura inferiore ai minimi edittali, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010