Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2002, n. 11857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11857 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
e 71791 E ес N TIO A REPUBBLICA ITALIANA R T IS 6 0 C M A P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I R A 1 1857 T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Fer ide 84 SEZIONE TRIBUTARI Composta dagli Ill.mi igg.ra Macusera R.G.N. 19368/00 Dott. Giulio GRAZIAD I Presidente Dott. Nino Consigliere FICO Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Cron. 25466 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. ud. 03/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente r SEN TENZA sul ricorso proposto da: 71791 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA VIA DEI PORTOGHESI GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EC CLORINDA;
intimata avverso la sentenza n. 415/99 della Commissione regionale di CAMPOBASSO, depositata il2002 tributaria 1769 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/05/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.415/2/99 del 25 ottobre 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise ha re- spinto l'appello dell'Ufficio distrettuale delle impo- avente ad oggetto l'iscrizione ste dirette di Isernia ritenuta dovuta daruolo della maggiore i.r.pe.f. a ND CA per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ri- comprensione in essa delle somme di cui all'art. 13- quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nel- la legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente de- dotte - ritenendo legittimo 1'imponibile dichiarato dalla contribuente;
che, avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
W che ND CA, benché ritualmente intima non si è costituita, né ha svolto attività difensi- ta, 2 va;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. M che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- 3 to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, dell'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 sospesi, ai sensi del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo. r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n. 133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
- che non sussistono presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. M Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 3 maggio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente 4 alvatore Di Palma Lachsullar IL CANCER ER#Osvaldo A 5 str Giulio Graziadei her - 7 AGO. 2002.